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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1615/2025 R.G. tra
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Carè Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile – assegno mensile di assistenza. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendole riconosciuto una invalidità nella misura del 61%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due 1 commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede
a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71); ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, invece,
è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al 74%.
Disposta CTU medico-legale, il CTU dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è Persona_1 affetta la ricorrente, (“Insufficienza Mitralica lieve-moderata, Insufficienza Aortica e Tricuspidalica lieve in soggetto con
Ipertensione Arteriosa in buon compenso emodinamico e Malattia Venosa Cronica (MVC) con Insufficienza Venosa
Cronica (IVC) arti inferiori;
Spondilosi del rachide cervico-dorso-lombare con alterazione delle curve fisiologiche, scoliosi compensata e osteoporosi del tratto lombare da L1-L4 (T-score – 2.7) a moderata incidenza sulla funzione statico dinamica del rachide;
Disturbo dell'adattamento con ansia e depressione”) ne riducono la capacità di lavoro in misura (61%) insufficiente a consentirgli di accedere ai benefici richiesti (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, la ricorrente si è limitata a dolersi della sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale
2 effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non è stata prospettata, inoltre, l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Stesso è a dirsi per la nuova documentazione medica depositata nel corso del presente giudizio di opposizione (cfr. all. 7 del ricorso), atteso che non risulta spiegato per quali ragioni ed in che misura la stessa sarebbe idonea ad incidere in senso peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL ZZ
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1615/2025 R.G. tra
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Carè Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile – assegno mensile di assistenza. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendole riconosciuto una invalidità nella misura del 61%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due 1 commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede
a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71); ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, invece,
è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al 74%.
Disposta CTU medico-legale, il CTU dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è Persona_1 affetta la ricorrente, (“Insufficienza Mitralica lieve-moderata, Insufficienza Aortica e Tricuspidalica lieve in soggetto con
Ipertensione Arteriosa in buon compenso emodinamico e Malattia Venosa Cronica (MVC) con Insufficienza Venosa
Cronica (IVC) arti inferiori;
Spondilosi del rachide cervico-dorso-lombare con alterazione delle curve fisiologiche, scoliosi compensata e osteoporosi del tratto lombare da L1-L4 (T-score – 2.7) a moderata incidenza sulla funzione statico dinamica del rachide;
Disturbo dell'adattamento con ansia e depressione”) ne riducono la capacità di lavoro in misura (61%) insufficiente a consentirgli di accedere ai benefici richiesti (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, la ricorrente si è limitata a dolersi della sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale
2 effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non è stata prospettata, inoltre, l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Stesso è a dirsi per la nuova documentazione medica depositata nel corso del presente giudizio di opposizione (cfr. all. 7 del ricorso), atteso che non risulta spiegato per quali ragioni ed in che misura la stessa sarebbe idonea ad incidere in senso peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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