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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1124/2023 R.G. promossa da:
avv. VAGNOLI RODOLFO rappresentato e difeso da sé stesso, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.01.2025,
l'avv. VAGNOLI RODOLFO conclude come segue: “(…) come da ricorso specificando che vi è un errore di calcolo nella richiesta di compenso nel senso laddove è scritto “euro 1.100,00” deve leggersi ed intendersi “euro 900,00” (…)”;
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso, ex art. 281-decies c.p.c. - richiamato dall'art. 15 d. lgs n. 150/2011-, l' avv.
VAGNOLI RODOLFO proponeva opposizione, ex artt. 84 e 170 d.p.r. n.115/2002, avverso il provvedimento del GIP di RE - n. 102/2023 ( n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21), depositato in data
24.03.2023 e comunicato in data 31.03.2023 - di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio, presentata in data 16/03/2023 n. protocollo: IW3671482 (cfr. doc. A allegato al ricorso); esponeva che con istanza depositata sul portale per la Liquidazione delle spese di giustizia https://lsg.giustizia.it/ (Siamm) in data 16/03/2023 e protocollata al n. IW3671482 (all. B) esso opponente aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di (C.F.: ), nato a [...], il [...] e Persona_1 C.F._1
residente in [...], nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021
R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di RE - n. 2989/2021 R.G. GIP;
che alla istanza esso opponente aveva allegato documentazione inerente l'attività posta in essere nell'interesse per proprio assistito ovvero tutta quella prodromica e di assistenza all'interrogatorio “delegato dal P.M. della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (artt. 350, 370, 357 comma 2 lett. B), 360,
64, 65, 66, 161 c.p.p., 21 dis. att.)” reso in data 14/06/2021 presso la Guardia di Finanza AG
RE (all. B pag. 33-34-35), nonché quella successiva posta in essere per il recupero del credito che aveva accertato l'inesigibilità dell' che esso opponente aveva ottenuto dal Giudice di Pace Per_1
di RE il decreto ingiuntivo n. 507/2022 in danno di della somma complessiva Persona_1 di € 1.323,46, oltre ai compensi professionali per la fase monitoria liquidati in complessivi € 517,50 oltre CAP e IVA, se dovuta (all. B pag. da 47 a 53), che era stato notificato e non opposto;
che, successivamente, aveva notificato atto di precetto (all. B pag. da 54 a 57) nonché atto di pignoramento presso terzi (all. B da pag. 69 a pag. 78); che dalla procedura esecutiva iscritta a ruolo al n. 940/2022 del Tribunale di RE, era stata ricavata la somma pignorata al terzo di € 98,82 a parziale soddisfo competenze della procedura esecutiva liquidate nell'ordinanza di assegnazione in € 346,00 oltre 15% per spese forfettarie e CAP e IVA (all. B pag. 81); che dai successivi accertamenti era emerso che a-non svolgeva attività lavorativa come dichiarato dall'Agenzia Regionale per Persona_1
l'impiego (all. B pag. 60); b-non era titolare di altri rapporti bancari e finanziari se non quello con
PostePay S.p.A. che era stato pignorato, e tal fine depositava risposta alla richiesta di informazioni inviata dall'Agenzia delle Entrate competente (all. B pag. da 61 a 64); c-non era titolare di pensioni o di prestazioni a sostegno del reddito erogate da;
lo stesso ente confermava che l' non CP_2 Per_1
prestava attività lavorativa (all. B pag. 65); d-non era intestatario di autoveicoli ed automezzi e a tal fine depositava visura del PRA (all. B pag. 66); e-non era titolare di diritti immobiliari e a tal fine depositava visure catastali (all. B pag. 67-68); f-non era titolare di beni da sottoporre a pignoramento pagina 2 di 6 mobiliare (all. B pag. 82) come emergeva da verbale di pignoramento mobiliare del 21/02/2023; che, a dire di esso esponente, inopinatamente il GIP aveva rigettato l'istanza di liquidazione rilevando che:
“(…) - all'udienza preliminare l'imputato ha nominato difensore di fiducia, nella persona Per_1 dell'Avv. Roberto De Fraja (definendo la sua posizione con sentenza ex art. 444 cpp); - dagli atti del fascicolo non risulta che il difensore istante abbia posto in essere dopo la notifica dell'avviso ex art.
415 bis cpp, attività professionali;
- l'ipotesi di liquidazione menzionata nell'istanza (fase Gip – ipotesi base 2) non ricorre nel caso di specie (…)” (all. A ); che, a dire di esso esponente, tale motivazione era ingiusta ed errata per violazione dell'art. 116 DPR n.115/02 ed omessa valutazione delle risultanze documentali;
che, a dire di esso opponente, il rigetto dell'istanza - che era stata redatta secondo il protocollo sottoscritto in data 04/05/2022 tra il Tribunale di RE, l'Ordine degli avvocati di RE
e la Camera Penale di RE (all. C)-, era stato il frutto del mancato esame della documentazione allegata all'istanza di liquidazione (all. B); che, esso opponente, aveva documentato di avere ricevuto, quale difensore di ufficio dell' l'avviso di fissazione dell'interrogatorio delegato dal PM in Per_1
fase di indagini (all. B da pag. 5 a pag. 9) e di avere assistito l'indagato nell'interrogatorio reso in data
14/06/2021 (all. B pag. 33-34-35); che l'istanza (all. B pag. 2-3-4) era stata redatta secondo quanto stabilito nel protocollo sopra menzionato e prendendo a riferimento la tabella corretta “indagini preliminari ipotesi base 2” in quanto l'attività espletata si riferiva all'interrogatorio “delegato dal P.M. della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” (all. C pag. 7); che era stata, altresì, documentata tutta l'attività posta in essere per il recupero del credito vantato come sopra specificato e allegato alla presente opposizione. Tutto ciò premesso, esso avv. Rodolfo Vagnoli, chiedeva al
Tribunale adito che, in accoglimento dell'opposizione e dichiarato errato il decreto n. 102/2023 - n.
1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 impugnato, liquidasse le seguenti somme per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di (C.F.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._1
(MC), il 22/12/1947 e residente in [...]: -€ 1.100,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di RE -n.
2989/2021 R.G. GIP o comunque quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-
€ 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al DI n.
507/2022 emesso dal Giudice di Pace di RE in data 13/04/2022 e depositato in data 14/04/2022 o comunque quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
oltre a quella somma che sarà ritenuta di giustizia per l'attività successiva al decreto ingiuntivo per il recupero del credito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
pagina 3 di 6 All'udienza del 23 gennaio 2025, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
– il quale benché regolarmente evocato in giudizio non si costituiva -, il Giudice, sulle
[...]
conclusive richieste del ricorrente in epigrafe riportate, al termine della discussione orale, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
*******
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed, infatti, risulta documentalmente provato (cfr. doc. B allegato al ricorso), che l' opponente aveva allegato alla istanza di liquidazione del compenso - quale difensore d'ufficio-, presentata in data
16/03/2023, oltre che il provvedimento di nomina del P.M. datato 23.04.2021 ( cfr. doc. B-9 allegato al ricorso), anche l'avviso di fissazione dell'interrogatorio delegato dal PM in fase di indagini (all. B da pag. 5 a pag. 9) ed il verbale della Guardia di Finanza da cui emerge che l'opponente, avv. VAGNOLI
RODOLFO, aveva assistito l'indagato nell'interrogatorio reso in data 14/06/2021 Persona_1
presso la Guardia di Finanza AG RE (cfr. doc. B pag. 33-34-35 allegato al ricorso).
Inoltre, l'opponente aveva allegato alla predetta istanza (cfr. doc. B allegato al ricorso) anche la documentazione da cui emergeva che aveva svolto anche l'attività successiva per il recupero del credito dalla quale era emersa l'inesigibilità dell' in particolare, risulta documentalmente Per_1
provato che l' opponente aveva allegato alla predetta istanza copia del decreto ingiuntivo n. 507/2022 ottenuto dal Giudice di Pace di RE in danno di per la somma complessiva di € Persona_1
1.323,46, oltre ai compensi professionali per la fase monitoria liquidati in complessivi € 517,50 oltre
CAP e IVA, se dovuta (cfr. doc. B pag. da 47 a 53 allegato al ricorso), e che detto d.i. era stato notificato e non opposto.
Risulta inoltre che l' opponente aveva allegato alla istanza (cfr. doc. B allegato al ricorso) la prova di aver notificato atto di precetto ( cfr. doc. B pag. da 54 a 57 allegato al ricorso) nonché atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. B da pag. 69 a pag. 78 allegato al ricorso); che dalla procedura esecutiva iscritta a ruolo al n. 940/2022 del Tribunale di RE, era stata ricavata la somma pignorata al terzo di € 98,82 a parziale soddisfo competenze della procedura esecutiva liquidate nell'ordinanza di assegnazione in € 346,00 oltre 15% per spese forfettarie e CAP e IVA (all. B pag. 81); che dai successivi accertamenti era emerso che a-non svolgeva attività lavorativa come Persona_1 dichiarato dall'Agenzia Regionale per l'impiego (cfr. doc. B pag. 60 allegato al ricorso); b-non era titolare di altri rapporti bancari e finanziari se non quello con PostePay S.p.A. che era stato pignorato, e tal fine depositava risposta alla richiesta di informazioni inviata dall'Agenzia delle Entrate competente
( cfr. doc. B pag. da 61 a 64 allegato al ricorso); c-non era titolare di pensioni o di prestazioni a sostegno del reddito erogate da;
lo stesso ente confermava che l' non prestava attività CP_2 Per_1
pagina 4 di 6 lavorativa (cfr. doc. B pag. 65 allegato al ricorso); d-non era intestatario di autoveicoli ed automezzi e a tal fine depositava visura del PRA ( cfr. doc. B pag. 66 allegato al ricorso); e-non era titolare di diritti immobiliari e a tal fine depositava visure catastali (cfr. doc. B pag. 67-68 allegato al ricorso); f-non era titolare di beni da sottoporre a pignoramento mobiliare come emergeva da verbale di pignoramento mobiliare del 21/02/2023 (cfr. doc. B pag. 82 allegato al ricorso).
Risulta, dunque, provato il diritto dell'opponente ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta.
Ed, infatti, l'opponente, come sopra evidenziato, ha anche adeguatamente dimostrato di aver inutilmente cercato di recuperare le proprie competenze professionali sul patrimonio dell'assistito che, tuttavia, è risultato incapiente.
Di conseguenza, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto n. 102/2023 -
n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 impugnato.
Ciò posto, tenuto conto del protocollo sottoscritto in data 04/05/2022 tra il Tribunale di RE,
l'Ordine degli avvocati di RE e la Camera Penale di RE (cfr. doc. C allegato al ricorso), nonché dell'attività professionale svolta dall'avv. VAGNOLI RODOLFO, quale difensore d'ufficio di
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in Persona_1 C.F._1
RE (AR), Via dei Palazzetti n. 25, applicando la tabella allegata a detto protocollo relativa ad
“indagini preliminari ipotesi base 2”, deve essere liquidata all'opponente la somma di euro 600,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di
RE -n. 2989/2021 R.G. GIP.
Inoltre, deve essere riconosciuta la somma di euro 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al d.i. n. 507/2022 emesso dal Giudice di Pace di
RE in data 13/04/2022 e depositato in data 14/04/2022.
Quanto, poi, all' attività successiva al decreto ingiuntivo ed in particolare all' attività relativa alla procedura esecutiva iscritta a ruolo al n. 940/2022 del Tribunale di RE, non appare opportuno riconoscere a detto titolo alcuna somma all'opponente in quanto, ove avesse presentato l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. subito dopo la notifica dell'atto di precetto non sarebbe stato opportuno instaurare una procedura esecutiva in quanto avrebbe appreso dalle informazioni ottenute la sostanziale inutilità di intraprendere un' azione esecutiva.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza si liquidano, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, come segue: euro 425,00 per la fase di pagina 5 di 6 studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 500,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, nella contumacia del : Controparte_1
1. accoglie l'opposizione e, per l' effetto, revoca il decreto impugnato, n. 102/2023 - n. 1178/2021
R.G.N.R. mod. 21 – depositato dal GIP di RE in data 24.03.2023;
2. liquida in favore dell'avv. VAGNOLI RODOLFO, quale difensore d'ufficio di Per_1
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in
[...] C.F._1
RE (AR), Via dei Palazzetti n. 25:
- la somma di euro 600,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di RE -n. 2989/2021 R.G. GIP;
- la somma di euro 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al d.i. n. 507/2022 emesso dal Giudice di Pace di RE in data
13/04/2022 e depositato in data 14/04/2022;
3. pone il pagamento a carico dell' Erario, salva la possibilità da parte dello Stato di poter ripetere queste somme dall'interessato;
4. condanna il a rimborsare alla parte opponente le spese di Controparte_3
lite, che si liquidano in euro 1.350,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute.
RE, 24.01.2025
IL GIUDICE
DOTT. SSA CARMELA LABELLA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1124/2023 R.G. promossa da:
avv. VAGNOLI RODOLFO rappresentato e difeso da sé stesso, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.01.2025,
l'avv. VAGNOLI RODOLFO conclude come segue: “(…) come da ricorso specificando che vi è un errore di calcolo nella richiesta di compenso nel senso laddove è scritto “euro 1.100,00” deve leggersi ed intendersi “euro 900,00” (…)”;
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso, ex art. 281-decies c.p.c. - richiamato dall'art. 15 d. lgs n. 150/2011-, l' avv.
VAGNOLI RODOLFO proponeva opposizione, ex artt. 84 e 170 d.p.r. n.115/2002, avverso il provvedimento del GIP di RE - n. 102/2023 ( n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21), depositato in data
24.03.2023 e comunicato in data 31.03.2023 - di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio, presentata in data 16/03/2023 n. protocollo: IW3671482 (cfr. doc. A allegato al ricorso); esponeva che con istanza depositata sul portale per la Liquidazione delle spese di giustizia https://lsg.giustizia.it/ (Siamm) in data 16/03/2023 e protocollata al n. IW3671482 (all. B) esso opponente aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di (C.F.: ), nato a [...], il [...] e Persona_1 C.F._1
residente in [...], nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021
R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di RE - n. 2989/2021 R.G. GIP;
che alla istanza esso opponente aveva allegato documentazione inerente l'attività posta in essere nell'interesse per proprio assistito ovvero tutta quella prodromica e di assistenza all'interrogatorio “delegato dal P.M. della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (artt. 350, 370, 357 comma 2 lett. B), 360,
64, 65, 66, 161 c.p.p., 21 dis. att.)” reso in data 14/06/2021 presso la Guardia di Finanza AG
RE (all. B pag. 33-34-35), nonché quella successiva posta in essere per il recupero del credito che aveva accertato l'inesigibilità dell' che esso opponente aveva ottenuto dal Giudice di Pace Per_1
di RE il decreto ingiuntivo n. 507/2022 in danno di della somma complessiva Persona_1 di € 1.323,46, oltre ai compensi professionali per la fase monitoria liquidati in complessivi € 517,50 oltre CAP e IVA, se dovuta (all. B pag. da 47 a 53), che era stato notificato e non opposto;
che, successivamente, aveva notificato atto di precetto (all. B pag. da 54 a 57) nonché atto di pignoramento presso terzi (all. B da pag. 69 a pag. 78); che dalla procedura esecutiva iscritta a ruolo al n. 940/2022 del Tribunale di RE, era stata ricavata la somma pignorata al terzo di € 98,82 a parziale soddisfo competenze della procedura esecutiva liquidate nell'ordinanza di assegnazione in € 346,00 oltre 15% per spese forfettarie e CAP e IVA (all. B pag. 81); che dai successivi accertamenti era emerso che a-non svolgeva attività lavorativa come dichiarato dall'Agenzia Regionale per Persona_1
l'impiego (all. B pag. 60); b-non era titolare di altri rapporti bancari e finanziari se non quello con
PostePay S.p.A. che era stato pignorato, e tal fine depositava risposta alla richiesta di informazioni inviata dall'Agenzia delle Entrate competente (all. B pag. da 61 a 64); c-non era titolare di pensioni o di prestazioni a sostegno del reddito erogate da;
lo stesso ente confermava che l' non CP_2 Per_1
prestava attività lavorativa (all. B pag. 65); d-non era intestatario di autoveicoli ed automezzi e a tal fine depositava visura del PRA (all. B pag. 66); e-non era titolare di diritti immobiliari e a tal fine depositava visure catastali (all. B pag. 67-68); f-non era titolare di beni da sottoporre a pignoramento pagina 2 di 6 mobiliare (all. B pag. 82) come emergeva da verbale di pignoramento mobiliare del 21/02/2023; che, a dire di esso esponente, inopinatamente il GIP aveva rigettato l'istanza di liquidazione rilevando che:
“(…) - all'udienza preliminare l'imputato ha nominato difensore di fiducia, nella persona Per_1 dell'Avv. Roberto De Fraja (definendo la sua posizione con sentenza ex art. 444 cpp); - dagli atti del fascicolo non risulta che il difensore istante abbia posto in essere dopo la notifica dell'avviso ex art.
415 bis cpp, attività professionali;
- l'ipotesi di liquidazione menzionata nell'istanza (fase Gip – ipotesi base 2) non ricorre nel caso di specie (…)” (all. A ); che, a dire di esso esponente, tale motivazione era ingiusta ed errata per violazione dell'art. 116 DPR n.115/02 ed omessa valutazione delle risultanze documentali;
che, a dire di esso opponente, il rigetto dell'istanza - che era stata redatta secondo il protocollo sottoscritto in data 04/05/2022 tra il Tribunale di RE, l'Ordine degli avvocati di RE
e la Camera Penale di RE (all. C)-, era stato il frutto del mancato esame della documentazione allegata all'istanza di liquidazione (all. B); che, esso opponente, aveva documentato di avere ricevuto, quale difensore di ufficio dell' l'avviso di fissazione dell'interrogatorio delegato dal PM in Per_1
fase di indagini (all. B da pag. 5 a pag. 9) e di avere assistito l'indagato nell'interrogatorio reso in data
14/06/2021 (all. B pag. 33-34-35); che l'istanza (all. B pag. 2-3-4) era stata redatta secondo quanto stabilito nel protocollo sopra menzionato e prendendo a riferimento la tabella corretta “indagini preliminari ipotesi base 2” in quanto l'attività espletata si riferiva all'interrogatorio “delegato dal P.M. della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” (all. C pag. 7); che era stata, altresì, documentata tutta l'attività posta in essere per il recupero del credito vantato come sopra specificato e allegato alla presente opposizione. Tutto ciò premesso, esso avv. Rodolfo Vagnoli, chiedeva al
Tribunale adito che, in accoglimento dell'opposizione e dichiarato errato il decreto n. 102/2023 - n.
1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 impugnato, liquidasse le seguenti somme per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di (C.F.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._1
(MC), il 22/12/1947 e residente in [...]: -€ 1.100,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di RE -n.
2989/2021 R.G. GIP o comunque quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-
€ 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al DI n.
507/2022 emesso dal Giudice di Pace di RE in data 13/04/2022 e depositato in data 14/04/2022 o comunque quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
oltre a quella somma che sarà ritenuta di giustizia per l'attività successiva al decreto ingiuntivo per il recupero del credito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
pagina 3 di 6 All'udienza del 23 gennaio 2025, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
– il quale benché regolarmente evocato in giudizio non si costituiva -, il Giudice, sulle
[...]
conclusive richieste del ricorrente in epigrafe riportate, al termine della discussione orale, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
*******
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed, infatti, risulta documentalmente provato (cfr. doc. B allegato al ricorso), che l' opponente aveva allegato alla istanza di liquidazione del compenso - quale difensore d'ufficio-, presentata in data
16/03/2023, oltre che il provvedimento di nomina del P.M. datato 23.04.2021 ( cfr. doc. B-9 allegato al ricorso), anche l'avviso di fissazione dell'interrogatorio delegato dal PM in fase di indagini (all. B da pag. 5 a pag. 9) ed il verbale della Guardia di Finanza da cui emerge che l'opponente, avv. VAGNOLI
RODOLFO, aveva assistito l'indagato nell'interrogatorio reso in data 14/06/2021 Persona_1
presso la Guardia di Finanza AG RE (cfr. doc. B pag. 33-34-35 allegato al ricorso).
Inoltre, l'opponente aveva allegato alla predetta istanza (cfr. doc. B allegato al ricorso) anche la documentazione da cui emergeva che aveva svolto anche l'attività successiva per il recupero del credito dalla quale era emersa l'inesigibilità dell' in particolare, risulta documentalmente Per_1
provato che l' opponente aveva allegato alla predetta istanza copia del decreto ingiuntivo n. 507/2022 ottenuto dal Giudice di Pace di RE in danno di per la somma complessiva di € Persona_1
1.323,46, oltre ai compensi professionali per la fase monitoria liquidati in complessivi € 517,50 oltre
CAP e IVA, se dovuta (cfr. doc. B pag. da 47 a 53 allegato al ricorso), e che detto d.i. era stato notificato e non opposto.
Risulta inoltre che l' opponente aveva allegato alla istanza (cfr. doc. B allegato al ricorso) la prova di aver notificato atto di precetto ( cfr. doc. B pag. da 54 a 57 allegato al ricorso) nonché atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. B da pag. 69 a pag. 78 allegato al ricorso); che dalla procedura esecutiva iscritta a ruolo al n. 940/2022 del Tribunale di RE, era stata ricavata la somma pignorata al terzo di € 98,82 a parziale soddisfo competenze della procedura esecutiva liquidate nell'ordinanza di assegnazione in € 346,00 oltre 15% per spese forfettarie e CAP e IVA (all. B pag. 81); che dai successivi accertamenti era emerso che a-non svolgeva attività lavorativa come Persona_1 dichiarato dall'Agenzia Regionale per l'impiego (cfr. doc. B pag. 60 allegato al ricorso); b-non era titolare di altri rapporti bancari e finanziari se non quello con PostePay S.p.A. che era stato pignorato, e tal fine depositava risposta alla richiesta di informazioni inviata dall'Agenzia delle Entrate competente
( cfr. doc. B pag. da 61 a 64 allegato al ricorso); c-non era titolare di pensioni o di prestazioni a sostegno del reddito erogate da;
lo stesso ente confermava che l' non prestava attività CP_2 Per_1
pagina 4 di 6 lavorativa (cfr. doc. B pag. 65 allegato al ricorso); d-non era intestatario di autoveicoli ed automezzi e a tal fine depositava visura del PRA ( cfr. doc. B pag. 66 allegato al ricorso); e-non era titolare di diritti immobiliari e a tal fine depositava visure catastali (cfr. doc. B pag. 67-68 allegato al ricorso); f-non era titolare di beni da sottoporre a pignoramento mobiliare come emergeva da verbale di pignoramento mobiliare del 21/02/2023 (cfr. doc. B pag. 82 allegato al ricorso).
Risulta, dunque, provato il diritto dell'opponente ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta.
Ed, infatti, l'opponente, come sopra evidenziato, ha anche adeguatamente dimostrato di aver inutilmente cercato di recuperare le proprie competenze professionali sul patrimonio dell'assistito che, tuttavia, è risultato incapiente.
Di conseguenza, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto n. 102/2023 -
n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 impugnato.
Ciò posto, tenuto conto del protocollo sottoscritto in data 04/05/2022 tra il Tribunale di RE,
l'Ordine degli avvocati di RE e la Camera Penale di RE (cfr. doc. C allegato al ricorso), nonché dell'attività professionale svolta dall'avv. VAGNOLI RODOLFO, quale difensore d'ufficio di
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in Persona_1 C.F._1
RE (AR), Via dei Palazzetti n. 25, applicando la tabella allegata a detto protocollo relativa ad
“indagini preliminari ipotesi base 2”, deve essere liquidata all'opponente la somma di euro 600,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di
RE -n. 2989/2021 R.G. GIP.
Inoltre, deve essere riconosciuta la somma di euro 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al d.i. n. 507/2022 emesso dal Giudice di Pace di
RE in data 13/04/2022 e depositato in data 14/04/2022.
Quanto, poi, all' attività successiva al decreto ingiuntivo ed in particolare all' attività relativa alla procedura esecutiva iscritta a ruolo al n. 940/2022 del Tribunale di RE, non appare opportuno riconoscere a detto titolo alcuna somma all'opponente in quanto, ove avesse presentato l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. subito dopo la notifica dell'atto di precetto non sarebbe stato opportuno instaurare una procedura esecutiva in quanto avrebbe appreso dalle informazioni ottenute la sostanziale inutilità di intraprendere un' azione esecutiva.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza si liquidano, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, come segue: euro 425,00 per la fase di pagina 5 di 6 studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 500,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, nella contumacia del : Controparte_1
1. accoglie l'opposizione e, per l' effetto, revoca il decreto impugnato, n. 102/2023 - n. 1178/2021
R.G.N.R. mod. 21 – depositato dal GIP di RE in data 24.03.2023;
2. liquida in favore dell'avv. VAGNOLI RODOLFO, quale difensore d'ufficio di Per_1
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in
[...] C.F._1
RE (AR), Via dei Palazzetti n. 25:
- la somma di euro 600,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 1178/2021 R.G.N.R. mod. 21 della Repubblica presso il Tribunale di RE -n. 2989/2021 R.G. GIP;
- la somma di euro 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al d.i. n. 507/2022 emesso dal Giudice di Pace di RE in data
13/04/2022 e depositato in data 14/04/2022;
3. pone il pagamento a carico dell' Erario, salva la possibilità da parte dello Stato di poter ripetere queste somme dall'interessato;
4. condanna il a rimborsare alla parte opponente le spese di Controparte_3
lite, che si liquidano in euro 1.350,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute.
RE, 24.01.2025
IL GIUDICE
DOTT. SSA CARMELA LABELLA
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