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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4352/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL SI e dall'avv. Colamesta Roberta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monte San Biagio, Viale Europa n. 64, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GU EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via Adriano
Olivetti n. 19, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che in data 6 ottobre 2012 aveva contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Fondi, e che dal loro matrimonio erano nate tre figlie: Controparte_1 il 10.06.2008, il 23.01.2013 e l'08.08.2015. Il Persona_1 Persona_2 CP_2 rapporto matrimoniale, che inizialmente si presentava sereno, col tempo cominciava a deteriorarsi a causa di incomprensioni e incompatibilità caratteriali, le quali compromettevano l'unione affettiva. Tale incompatibilità si manifestava già dopo i primi anni di vita coniugale e si accentuava negli ultimi tempi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che da alcuni mesi i coniugi mantenevano solo rapporti formali e veniva meno la comunione spirituale e materiale, senza possibilità di riconciliazione. Il ricorrente precisava che l'immobile adibito a casa coniugale apparteneva ai genitori del ricorrente e vi abitavano la moglie e le figlie, dichiarando che preferiva lasciare la casa alla moglie, trasferendosi in altro immobile di famiglia, anche perché lavorava all'estero, in Polonia, con contratto a tempo determinato. La moglie, invece, svolgeva lavori saltuari. Il ricorrente provvedeva al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 900, oltre spese straordinarie e utenze;
tuttavia, dal luglio 2021, per sopravvenute difficoltà economiche, riduceva l'assegno a € 600, continuando a sostenere le spese straordinarie.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1 del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede;
- affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i coniugi, come per legge, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da parte dei coniugi tenendo conto dell'educazione, dell'istruzione, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig.
[...] sita in Monte San Biagio (LT), Via Vetica n. 36, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, ove vi abiterà con le figlie minori sino al raggiungimento della maggiore età e CP_1 dell'indipendenza economica delle stesse figlie oggi minori, dopodiché la sig.ra CP_1
pagina 2 di 7 sarà obbligata a restituire la casa coniugale ai legittimi proprietari. La sig.ra CP_1 [...]
provvederà a proprie totali cure e spese alla manutenzione ordinaria della casa CP_1
e al pagamento delle utenze, ovvero a far fronte a tutte le spese rientranti nella gestione ordinaria;
- prevedere che il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé le Parte_1 figlie minori ogni volta che faccia ritorno in Italia e durante i relativi giorni di soggiorno, secondo le esigenze delle figlie minori. Prevedere il diritto del padre di tenere con sé le figlie minori per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno, nonché quattro giorni durante le festività di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il padre, inoltre, potrà tenere presso di sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre, sig.ra
, entro e non oltre il 31 giugno di ogni anno. La festa della mamma sarà Controparte_1 festeggiata dalle minori con la mamma, la festa del papà col papà. I compleanni delle piccole saranno festeggiati possibilmente insieme o, qualora non fosse possibile, le parti concorderanno festeggiamenti separati;
- stabilire un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. in favore delle figlie per l'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna Parte_1 figlia). Tale somma sarà versata alla sig.ra tramite assegno o bonifico Controparte_1 bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
- stabilire che i coniugi dovranno contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie delle figlie, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), previamente documentate, prendendo in considerazione il protocollo d'intesa del CNF del 29.11.2017; - disporre che ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro eventuali cambi di residenza;
- disporre che ciascun genitore si impegni a tener informato personalmente l'altro coniuge circa tutte le questioni relative alle figlie;
- disporre che entrambi i coniugi si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Il consenso sarà accordato di volta in volta per ciascuna figlia minore;
- condannare la sig.ra al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del presente procedimento”.
Si costituiva in giudizio esponendo che il rapporto matrimoniale era Controparte_1 diventato sempre più conflittuale a causa dei comportamenti del marito, il quale in più occasioni violava i doveri coniugali intrattenendo relazioni sentimentali fuori dalle mura domestiche,
pagina 3 di 7 spesso alla luce del sole. La convenuta, per il bene delle figlie e Persona_1 Persona_2
cercava di mantenere unita la famiglia, perdonando il coniuge e mettendo da parte CP_2 il proprio orgoglio, nella speranza di ricostruire un equilibrio.
Tuttavia, ogni tentativo risultava vano e si giungeva alla consapevolezza che non esistevano più le condizioni per ristabilire una comunione materiale e spirituale. Nonostante il vincolo matrimoniale fosse ancora in essere, il marito presentava tramite videochiamate la nuova compagna alle figlie, creando in loro disagio emotivo e sofferenza. La convenuta riteneva tale comportamento lesivo e chiedeva che le bambine non venissero coinvolte in relazioni affettive del padre che non fossero stabili e durature.
Inoltre, il marito lavorava per lunghi periodi all'estero, risultando poco presente nella quotidianità delle minori, con conseguente aggravio per la madre che si occupava in via esclusiva della loro gestione. Per tali ragioni, la convenuta chiedeva l'affido esclusivo delle figlie, ritenendo che il padre non potesse collaborare in modo adeguato alla loro crescita ed educazione.
Concludeva, quindi, chiedendo: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- affidare i figli alla madre con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi delle minori, da concordarsi almeno
48 ore prima, stante l'impossibilità di calendarizzare le visite in considerazione dell'attività lavorativa che si svolge prevalentemente all'estero; - assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che si abiterà unitamente alle figlie minori;
- imporre il mantenimento dei figli nella CP_1 misura di euro 1.000,00 ( mille/Euro) oltre spese straordinarie esclusivamente a carico del Sig.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di Parte_1 formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, a seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, con ordinanza presidenziale del 15.03.2023 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, dopodiché, designato il Giudice relatore, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in data 8.4.2024 le parti depositavano istanza di trasformazione del rito in consensuale, dichiarando di aver raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni di separazione. Quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione congiunta all'udienza del
18.02.2025, successivamente rinviata all'8.4.2025 e, da ultimo, all'udienza del 6.11.2025,
pagina 4 di 7 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti del solo termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo depositato in atti in data 8.4.2025, sottoscritto da parte ricorrente e confermato personalmente dalla resistente all'udienza del 18.02.2025, siano meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, da quanto allegato e prodotto dalle parti nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, ritiene il Tribunale che si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c..
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Fondi (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Fondi
(LT) il 6 ottobre 2012, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n.
96, parte II, S.A. anno 2012.
Quanto alle condizioni concordate, le parti hanno convenuto quanto segue: “- pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede;
- affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i coniugi, come per legge, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da parte dei coniugi tenendo conto dell'educazione, dell'istruzione, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig. sita in Monte San Biagio Parte_1
(LT), Via San Vito n. 22, in favore della sig.ra , ove vi abiterà con le figlie Controparte_1 minori sino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica delle stesse figlie oggi minori, dopodiché la sig.ra sarà obbligata a restituire la casa Controparte_1 coniugale ai legittimi proprietari. La sig.ra provvederà a proprie totali Controparte_1 cure e spese alla manutenzione ordinaria della casa e al pagamento delle utenze, ovvero a far fronte a tutte le spese rientranti nella gestione ordinaria;
- prevedere che il padre, sig.
[...] potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni volta che vorrà e che faccia Parte_1
pagina 5 di 7 ritorno in Italia e durante i relativi giorni di soggiorno, secondo le esigenze delle figlie minori.
Prevedere il diritto del padre di tenere con sé le figlie minori per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno, nonché quattro giorni durante le festività di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni. Il padre, inoltre, potrà tenere presso di sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre, sig.ra , entro e non Controparte_1 oltre il 31 maggio di ogni anno. La festa della mamma sarà festeggiata dalle minori con la mamma, la festa del papà col papà. I compleanni delle piccole saranno festeggiati possibilmente insieme o, qualora non fosse possibile, le parti concorderanno festeggiamenti separati;
- stabilire un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. in favore delle Parte_1 figlie di € 350,00 per ciascuna figlia. Tale somma sarà versata alla sig.ra Controparte_1 tramite assegno o bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
- stabilire che i coniugi dovranno contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie delle figlie, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), previamente documentate, prendendo in considerazione il protocollo d'intesa del CNF del 29.11.2017; - disporre che ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro eventuali cambi di residenza;
- disporre che ciascun genitore si impegni a tener informato personalmente l'altro coniuge circa tutte le questioni relative alle figlie;
- disporre che entrambi i coniugi si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Il consenso sará accordato di volta in volta per ciascuna figlia minore.”
Tali condizioni appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse delle minori, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, e considerato che non sono emersi in corso di causa elementi di pregiudizio in relazione alle modalità di affido, collocamento e diritto di visita paterno. Congruo appare anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico delle minori.
Stante l'intervenuto accordo si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Fondi (LT), iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Fondi (LT) al n. 96, parte II, S.A. anno 2012, alle condizioni concordate di cui all'accordo depositato agli atti in data 08.04.2024, da intendersi integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), l'annotazione della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4352/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL SI e dall'avv. Colamesta Roberta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monte San Biagio, Viale Europa n. 64, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GU EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via Adriano
Olivetti n. 19, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che in data 6 ottobre 2012 aveva contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Fondi, e che dal loro matrimonio erano nate tre figlie: Controparte_1 il 10.06.2008, il 23.01.2013 e l'08.08.2015. Il Persona_1 Persona_2 CP_2 rapporto matrimoniale, che inizialmente si presentava sereno, col tempo cominciava a deteriorarsi a causa di incomprensioni e incompatibilità caratteriali, le quali compromettevano l'unione affettiva. Tale incompatibilità si manifestava già dopo i primi anni di vita coniugale e si accentuava negli ultimi tempi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che da alcuni mesi i coniugi mantenevano solo rapporti formali e veniva meno la comunione spirituale e materiale, senza possibilità di riconciliazione. Il ricorrente precisava che l'immobile adibito a casa coniugale apparteneva ai genitori del ricorrente e vi abitavano la moglie e le figlie, dichiarando che preferiva lasciare la casa alla moglie, trasferendosi in altro immobile di famiglia, anche perché lavorava all'estero, in Polonia, con contratto a tempo determinato. La moglie, invece, svolgeva lavori saltuari. Il ricorrente provvedeva al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 900, oltre spese straordinarie e utenze;
tuttavia, dal luglio 2021, per sopravvenute difficoltà economiche, riduceva l'assegno a € 600, continuando a sostenere le spese straordinarie.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1 del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede;
- affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i coniugi, come per legge, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da parte dei coniugi tenendo conto dell'educazione, dell'istruzione, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig.
[...] sita in Monte San Biagio (LT), Via Vetica n. 36, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, ove vi abiterà con le figlie minori sino al raggiungimento della maggiore età e CP_1 dell'indipendenza economica delle stesse figlie oggi minori, dopodiché la sig.ra CP_1
pagina 2 di 7 sarà obbligata a restituire la casa coniugale ai legittimi proprietari. La sig.ra CP_1 [...]
provvederà a proprie totali cure e spese alla manutenzione ordinaria della casa CP_1
e al pagamento delle utenze, ovvero a far fronte a tutte le spese rientranti nella gestione ordinaria;
- prevedere che il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé le Parte_1 figlie minori ogni volta che faccia ritorno in Italia e durante i relativi giorni di soggiorno, secondo le esigenze delle figlie minori. Prevedere il diritto del padre di tenere con sé le figlie minori per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno, nonché quattro giorni durante le festività di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il padre, inoltre, potrà tenere presso di sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre, sig.ra
, entro e non oltre il 31 giugno di ogni anno. La festa della mamma sarà Controparte_1 festeggiata dalle minori con la mamma, la festa del papà col papà. I compleanni delle piccole saranno festeggiati possibilmente insieme o, qualora non fosse possibile, le parti concorderanno festeggiamenti separati;
- stabilire un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. in favore delle figlie per l'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna Parte_1 figlia). Tale somma sarà versata alla sig.ra tramite assegno o bonifico Controparte_1 bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
- stabilire che i coniugi dovranno contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie delle figlie, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), previamente documentate, prendendo in considerazione il protocollo d'intesa del CNF del 29.11.2017; - disporre che ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro eventuali cambi di residenza;
- disporre che ciascun genitore si impegni a tener informato personalmente l'altro coniuge circa tutte le questioni relative alle figlie;
- disporre che entrambi i coniugi si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Il consenso sarà accordato di volta in volta per ciascuna figlia minore;
- condannare la sig.ra al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del presente procedimento”.
Si costituiva in giudizio esponendo che il rapporto matrimoniale era Controparte_1 diventato sempre più conflittuale a causa dei comportamenti del marito, il quale in più occasioni violava i doveri coniugali intrattenendo relazioni sentimentali fuori dalle mura domestiche,
pagina 3 di 7 spesso alla luce del sole. La convenuta, per il bene delle figlie e Persona_1 Persona_2
cercava di mantenere unita la famiglia, perdonando il coniuge e mettendo da parte CP_2 il proprio orgoglio, nella speranza di ricostruire un equilibrio.
Tuttavia, ogni tentativo risultava vano e si giungeva alla consapevolezza che non esistevano più le condizioni per ristabilire una comunione materiale e spirituale. Nonostante il vincolo matrimoniale fosse ancora in essere, il marito presentava tramite videochiamate la nuova compagna alle figlie, creando in loro disagio emotivo e sofferenza. La convenuta riteneva tale comportamento lesivo e chiedeva che le bambine non venissero coinvolte in relazioni affettive del padre che non fossero stabili e durature.
Inoltre, il marito lavorava per lunghi periodi all'estero, risultando poco presente nella quotidianità delle minori, con conseguente aggravio per la madre che si occupava in via esclusiva della loro gestione. Per tali ragioni, la convenuta chiedeva l'affido esclusivo delle figlie, ritenendo che il padre non potesse collaborare in modo adeguato alla loro crescita ed educazione.
Concludeva, quindi, chiedendo: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- affidare i figli alla madre con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi delle minori, da concordarsi almeno
48 ore prima, stante l'impossibilità di calendarizzare le visite in considerazione dell'attività lavorativa che si svolge prevalentemente all'estero; - assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che si abiterà unitamente alle figlie minori;
- imporre il mantenimento dei figli nella CP_1 misura di euro 1.000,00 ( mille/Euro) oltre spese straordinarie esclusivamente a carico del Sig.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di Parte_1 formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, a seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, con ordinanza presidenziale del 15.03.2023 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, dopodiché, designato il Giudice relatore, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in data 8.4.2024 le parti depositavano istanza di trasformazione del rito in consensuale, dichiarando di aver raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni di separazione. Quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione congiunta all'udienza del
18.02.2025, successivamente rinviata all'8.4.2025 e, da ultimo, all'udienza del 6.11.2025,
pagina 4 di 7 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti del solo termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo depositato in atti in data 8.4.2025, sottoscritto da parte ricorrente e confermato personalmente dalla resistente all'udienza del 18.02.2025, siano meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, da quanto allegato e prodotto dalle parti nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, ritiene il Tribunale che si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c..
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Fondi (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Fondi
(LT) il 6 ottobre 2012, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n.
96, parte II, S.A. anno 2012.
Quanto alle condizioni concordate, le parti hanno convenuto quanto segue: “- pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede;
- affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i coniugi, come per legge, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da parte dei coniugi tenendo conto dell'educazione, dell'istruzione, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig. sita in Monte San Biagio Parte_1
(LT), Via San Vito n. 22, in favore della sig.ra , ove vi abiterà con le figlie Controparte_1 minori sino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica delle stesse figlie oggi minori, dopodiché la sig.ra sarà obbligata a restituire la casa Controparte_1 coniugale ai legittimi proprietari. La sig.ra provvederà a proprie totali Controparte_1 cure e spese alla manutenzione ordinaria della casa e al pagamento delle utenze, ovvero a far fronte a tutte le spese rientranti nella gestione ordinaria;
- prevedere che il padre, sig.
[...] potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni volta che vorrà e che faccia Parte_1
pagina 5 di 7 ritorno in Italia e durante i relativi giorni di soggiorno, secondo le esigenze delle figlie minori.
Prevedere il diritto del padre di tenere con sé le figlie minori per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno, nonché quattro giorni durante le festività di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni. Il padre, inoltre, potrà tenere presso di sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre, sig.ra , entro e non Controparte_1 oltre il 31 maggio di ogni anno. La festa della mamma sarà festeggiata dalle minori con la mamma, la festa del papà col papà. I compleanni delle piccole saranno festeggiati possibilmente insieme o, qualora non fosse possibile, le parti concorderanno festeggiamenti separati;
- stabilire un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. in favore delle Parte_1 figlie di € 350,00 per ciascuna figlia. Tale somma sarà versata alla sig.ra Controparte_1 tramite assegno o bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
- stabilire che i coniugi dovranno contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie delle figlie, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), previamente documentate, prendendo in considerazione il protocollo d'intesa del CNF del 29.11.2017; - disporre che ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro eventuali cambi di residenza;
- disporre che ciascun genitore si impegni a tener informato personalmente l'altro coniuge circa tutte le questioni relative alle figlie;
- disporre che entrambi i coniugi si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Il consenso sará accordato di volta in volta per ciascuna figlia minore.”
Tali condizioni appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse delle minori, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, e considerato che non sono emersi in corso di causa elementi di pregiudizio in relazione alle modalità di affido, collocamento e diritto di visita paterno. Congruo appare anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico delle minori.
Stante l'intervenuto accordo si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Fondi (LT), iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Fondi (LT) al n. 96, parte II, S.A. anno 2012, alle condizioni concordate di cui all'accordo depositato agli atti in data 08.04.2024, da intendersi integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), l'annotazione della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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