Articolo 2434 bis del Codice civile
Articolo 2423Articolo 2435 bis
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1 gennaio 2004
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7 aprile 2010
Art. 2434-bis.

(Invalidita' della deliberazione di approvazione del bilancio).

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui ((il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi)) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidita' di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
Entrata in vigore il 7 aprile 2010
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