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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29522/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29522 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA (C.F. e P.I. in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresent all'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore e da
[...] C.F._1 Carlotta Martini del foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i predetti procuratori agli indirizzi PEC Email_1 Email_2 APPELLANTE E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
o n. ta e difesa dagli Avv. ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata ( - - Email_3 Email_4
- , con studio in Milano, corso Email_5 Email_6
APPELLATA OGGETTO: contratto di factoring CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
- in via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2209/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano dott.ssa Ornella Mari nell'ambito del giudizio R.G. n. 46824/2021, depositata in cancelleria in data 27/3/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- in via principale nel merito, previa declaratoria della invalidità e/o inefficacia dell'art. 15 del contratto di factoring e/o previa declaratoria della non applicabilità dello stesso alla fattispecie in esame, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di invalidità e/o inefficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 15 del contratto di factoring, rideterminare secondo equità la somma ritenuta dovuta a titolo di commissioni;
- in ogni caso, con condanna alle spese di lite;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di Pace per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia il Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da Parte_1 el quale è stata emessa la sentenza n. 2209/23 in quanto infondato per i motivi di cui alla presente comparsa e agli
[...] i primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2209/23 emessa dal Giudice di Pace di Milano IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...] ella diversa somma ritenut le e interessi Parte_1
pagina 1 di 6 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cont 1. ( ) ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace la Controparte_1
[...]
(“ ”) al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo di € Parte_1 Pt_1
Cont 2.801,94 oltre interessi. Tale importo è stato richiesto a titolo di commissioni maturate da per aver ricevuto il pagamento da parte del di fatture che non erano state trasferite Controparte_2
Cont dalla società alla società in forza del contratto di factoring stipulato tra le parti, e aver girato, Pt_1 conseguentemente, a tali somme, erroneamente non pagate dal al legittimo titolare. Pt_1 P_
Cont Tale commissione, dovuta in forza del contratto di factoring pro soluto stipulato tra la e , era Pt_1
Cont stata fissata nell'importo del 3% delle somme incassate da e successivamente girate alla società
[...]
tale da maturare il diritto alla restituzione in favore della di una somma pari a € 2.801,94, Parte_1 CP_1 oltre interessi. In particolare, a fondamento della pretesa, la società attrice:
- ha allegato di aver stipulato con , mediante scambio di corrispondenza, in data 2.10.20, il Pt_1 Cont contratto di factoring pro soluto volto a disciplinare l'acquisto, da parte di dei crediti maturati e maturandi da nei confronti del (doc. 3 parte attrice, fascicolo di Pt_1 Controparte_2 primo grado); Cont
- il contratto di factoring prevedeva, all'art. 15, che: “In caso di incasso da parte di di crediti non oggetto di Cont cessione, fatta salva la possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, metterà a disposizione del Cont fornitore il relativo importo. Per l'attività svolta addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo.”; Cont
- ha allegato di aver ricevuto in data 4 dicembre 2020 il pagamento da parte del
[...]
dell'importo di € 765.555,56 in relazione a crediti che non erano stati ceduti da Controparte_2 Cont
a (doc. 4, parte attrice, fascicolo primo grado); Pt_1 Cont
- ha, quindi, provveduto ad accreditare le somme ricevute a , emettendo la fattura n. 104 del Pt_1
5.01.21 per l'importo di € 2.801,94, iva inclusa, a titolo di commissioni spettanti sull'importo riaccreditato alla società ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring (doc. 2, fascicolo primo Pt_1 grado); Cont
- a seguito della scadenza della fattura, ha agito richiedendo la condanna di al pagamento Pt_1 dell'importo di euro € 2.801,94, oltre interessi di mora, con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura.
2. Si è costituita nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace la contestando integralmente Parte_1 la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ex art. 5 co. 1 bis, d.lgs. 28/2010. Nel merito, ha eccepito l'invalidità e inefficacia della clausola di cui all'art. 15 del contratto di factoring in quanto vessatoria e ha a tal fine contestato il comportamento arbitrario della parte attrice, Cont
la quale avrebbe dovuto restituire direttamente gli importi all'Ente pubblico erogatore, invece di procedere al giroconto in favore della e pretendere il pagamento della commissione dello 0.3% in Pt_1 ragione dell'operazione effettuata. La convenuta ha inoltre contestato la legittimità della pretesa di Cont pagamento in favore della affermandone la non debenza poiché “sine titulo”, domandando per l'effetto al Giudice del primo grado il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza n. 2209/2023, depositata il 27 marzo 2023, il Giudice di pace di Milano ha accolto la Cont domanda proposta dalla nei confronti della rilevando l'avvenuta sottoscrizione del Parte_1 contratto di factoring tra le parti in causa, compresa la clausola di cui all'art. 15, approvata specificamente pagina 2 di 6 dalla ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Il Giudice di primo grado ha ritenuto Parte_1 Cont la debenza delle somme dovute dalla all'attrice proprio in ragione dell'applicazione Parte_1 dell'art. 15 del contratto di factoring, così condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 2801,94, oltre a interessi moratori, e delle spese di lite.
4. Con impugnazione tempestivamente avanzata, la a chiesto la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, formulando tre motivi di gravame. In primo luogo, l'appellante ha sostenuto l'illegittimità della sentenza per vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare e decidere in merito alle plurime eccezioni sollevate dalla inerenti alla non applicabilità nel caso de quo Parte_1 dell'art. 15 del contratto di factoring. In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che la sentenza di primo grado sarebbe affetta da una motivazione apparente, a causa della assoluta genericità delle argomentazioni poste a fondamento della stessa e che non consentirebbero di risalire al ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento. Infine, la parte appellante ha messo in luce la nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata di rideterminazione secondo equità della somma azionata. Cont
5. Si è costituita in giudizio la la quale ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. L'appellata ha ribadito la spettanza delle somme dovute in forza del contratto di factoring a titolo di commissioni applicate per l'operazione di trasferimento di quanto ad essa versato indebitamente dal
, ha eccepito l'integrale infondatezza dell'atto di appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la P_ conferma delle statuizioni della sentenza emessa in primo grado.
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 e, in quella sede, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, si ritiene che l'appello sia ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto di citazione è possibile evincere il rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo citato, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass., 12 febbraio 2016 n. 2814). Nel caso di specie, la difesa della ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo Parte_1 che il Giudice non avesse correttamente valutato le eccezioni dalla stessa proposte in ordine alla non debenza delle somme domandate dalla L'impugnazione così strutturata è conforme ai precetti CP_1 contenuti nell'art. 342 c.p.c. 8. Tanto premesso, passando all'esame dell'impugnazione, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono. Si ritiene opportuno trattare congiuntamente i tre motivi di appello, attenendo gli stessi a profili strettamente connessi tra loro. 8.1. Occorre, preliminarmente, chiarire che il credito domandato dalla per cui è causa, CP_1 trae la propria fonte dal contratto di factoring pro soluto, stipulato tra le parti in data 2 dicembre 2020, mediante scambio di corrispondenza intercorsa tra le stesse (cfr: cartella 5, allegata alla comparsa).
pagina 3 di 6 Il contratto ha per oggetto l'acquisto pro soluto da parte di dei crediti derivanti dalla vendita di CP_1 beni e/o prestazione di servizi effettuati dalla in favore del Parte_1 Controparte_2
, per l'esecuzione dell'appalto denominato “Progettazione esecutiva ed affidamento dei Lavori per l'intervento
[...] di adeguamento statico e miglioramento sismico del "Viadotto Ritiro" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua”. Per quanto rileva nella presente sede, l'art.
2.4. del contratto, prevede testualmente che “le Parti concordano che sono esclusi dalla cessione i crediti derivanti dalla procedura di accordo bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/06 e dal relativo atto transattivo sottoscritto in data 24/06/2020; di tanto si darà evidenza nella comunicazione qui prevista”. Il credito azionato in primo grado da nei confronti di traeva fonte dall'atto CP_1 Parte_1 transattivo sottoscritto in data 24 giugno 2024, escluso dalla cessione, alla luce della previsione di cui all'art.
2.4. citato. L'importo di € 765.555,56, per errore versato dal a in data 4 dicembre P_ CP_1
2020 riguardava, infatti, una rata di pagamento pattuita nell'ambito del predetto atto transattivo sottoscritto Contr da con (cfr. pag. 4 della comparsa di , fascicolo primo grado). Parte_1 Pt_1 Cont Le somme indebitamente ricevute da estranee all'oggetto del contratto di factoring, una volta ricevute dall'odierno appellato, sono state trasferite alla legittima titolare come da documentazione Parte_1 Cont prodotta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di e, in particolare, gli allegati “bonifico da debitore” e “contabile del bonifico a toto”). Pertanto, con fattura n. 104 del 5.01.21, emessa per l'importo di € 2.801,94, iva inclusa, veniva domandato a il pagamento di quanto spettante a titolo di commissioni (pari allo 0.3% del totale) maturate ai sensi Pt_1 dell'art. 15 del contratto in favore della in ragione dell'avvenuto trasferimento della somma CP_1 Cont complessiva di euro 765.555,56, pagata erroneamente dal alla e ritrasferita in favore di P_
, legittimo titolare (cfr: allegato 2021643, all'interno della cartella 6 allegata alla comparsa). Pt_1
Tanto, in applicazione del citato art. 15 del contratto di factoring, a mente del quale: “In caso di incasso da Cont parte di di crediti non oggetto di cessione, fatta salva la possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, Cont
metterà a disposizione del fornitore il relativo importo tramite bonifico bancario sul conto corrente risultante Cont dall'anagrafica di , e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi della legge 136/2010, salvo Cont quanto previsto all'art. 18. […] Per l'attività svolta addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo.”. 8.2. L'odierna parte appellata, pertanto, ha allegato e provato documentalmente la spettanza dell'importo domandato alla in ragione del credito maturato a titolo di commissione per Parte_1
l'operazione di trasferimento effettuata in favore della legittima titolare, ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring, tra le stesse stipulato, e ciò conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale, avendo il creditore assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra specificati, lo stesso può limitarsi alla mera allegazione della circostanza rappresentata dall'altrui inadempimento, essendo il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità di adempiere (Cass., SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533). 8.3. Per converso, non si ritengono condivisibili i motivi di gravame addotti dall'odierna appellante avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado. Cont 8.3.1. L'appellante ha sostenuto che il credito erroneamente pagato da a e in ordine al CP_3 quale sarebbero maturate le commissioni era estraneo al contratto di factoring perché derivante da un Contr accordo transattivo stipulato tra e espressamente escluso dall'ambito applicativo della cessione e, Pt_1 quindi, alla fattispecie sarebbe inapplicabile l'art. 15 del contratto di factoring. Secondo la tesi di parte pagina 4 di 6 appellante, alla luce di un'interpretazione sistematica e non strettamente letterale delle clausole del contratto di factoring, l'art. 15 poteva essere applicato unicamente ai crediti che astrattamente potevano costituire oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2 del contratto di factoring, quindi soltanto i crediti derivanti dalla vendita di beni e/o da prestazioni di servizi effettuate dalla in favore del Parte_3 [...]
per l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori da eseguire sull' Controparte_2 Parte_4
.
[...] Cont Questa tesi non è condivisibile in quanto, come rilevato dalla difesa di sin dal primo grado di giudizio, seguendo l'interpretazione di parte appellante, l'art. 15 non sarebbe mai stato operativo. In effetti, Cont assecondando la prospettazione di parte appellante, laddove si fosse trattato di crediti pagati a e astrattamente rientranti nell'ambito applicativo della cessione – ossia inerenti all'appalto stipulato tra e Pt_1 Contr
- l'art. 15 non sarebbe stato applicabile poiché la società di factoring avrebbe avuto diritto a trattenere gli importi ricevuti in qualità di cessionaria dei crediti. Laddove, invece, si fosse trattato di crediti esclusi Con dall'ambito applicativo della cessione – ossia crediti diversi da quelli inerenti all'appalto tra e – Pt_1 ugualmente l'art. 15 non sarebbe stato applicabile per le ragioni sostenute dalla difesa di parte appellante, ossia perché si trattava di crediti diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto di factoring. Tale interpretazione, tuttavia, lungi dall'essere conforme alla reale intenzione dei contraenti, come sostenuto dalla difesa di parte appellante, appare contraria sia alla previsione letterale dell'art. 15 del contratto sia all'art. 1367 c.c. 8.3.2. In ordine al profilo inerente alla asserita nullità/invalidità della clausola, di cui all'art. 15 del contratto, “per indeterminatezza e per assoluta arbitrarietà della stessa” (cfr: pag. 9 atto di appello), in quanto “la invocata clausola contrattuale, infatti, riconduce il potere di applicare la commissione al mero arbitrio del debitore e contestualmente impone sine die al creditore ( un'obbligazione illimitata (la commissione risulterebbe dovuta per Parte_1 ogni giroconto di qualsivoglia importo escluso dal contratto e proveniente da chiunque) (si v. pag. 8 appello), questo Giudice non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte appellante, per le seguenti ragioni. In primo luogo, nel caso di specie non è dato riscontare la presenza di una condizione sospensiva meramente potestativa, in quanto tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., posto che la valutazione in ordine alla diretta restituzione delle somme alla invece che all'ente pubblico erogante, non risulta sia frutto Parte_1 di un atto connotato da mero arbitrio della parte appellata, costituendo oggetto di una facoltà attribuita alla dallo stesso regolamento contrattuale (art. 15 contratto factoring). CP_1
Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all'art. 1355 c.c. non sussistono quando l'impegno che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, cosa da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l'evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato”(ex multis: Cass. n. 8390/2000). Si ritiene, pertanto, che la scelta della di effettuare l'operazione di trasferimento delle somme CP_1 ricevute dal direttamente alla interessata ( rappresenti l'esito di un apprezzamento P_ Parte_1 rimesso alla sua valutazione discrezionale, così come previsto dal Contratto e che un tale facoltà di scelta non sia qualificabile, per ciò solo, come atto puramente arbitrario, tale da inficiare la validità della clausola. Del resto, la previsione dell'alternativa restitutoria (alla ovvero all'Ente pubblico erogante) è Parte_1 stata oggetto di un'espressa pattuizione tra le parti e, condivisibilmente, la parte appellata ha osservato che Cont la diretta restituzione degli importi - erroneamente versati alla - in favore della rispondeva Parte_1
pagina 5 di 6 anche ad un interesse della stessa parte appellante, la quale avrebbe così potuto disporre immediatamente di quanto ad essa spettante, scongiurando il rischio di vedersi accreditati gli importi dovuti in tempi considerevolmente più lunghi e dalla durata incerta. 8.3.3. In ordine al profilo inerente alla pretesa vessatorietà della clausola contrattuale di cui all'art. 15, parimenti, si rileva che non è dato riscontrare in alcun modo, dalla lettura della previsione contrattuale, la natura abusiva della stessa, trattandosi, peraltro, di previsione che è stata espressamente accettata dalla appellante e, a tal fine, specificamente sottoscritta, come confermato dallo stesso regolamento contrattuale nella parte in cui si statuisce che “Il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di Cont approvare specificatamente le clausole indicate nei seguenti articoli […] Art. 15 – Incasso da parte di di crediti non oggetto di cessione” (contratto di factoring p. 34). In ogni caso, l'asserita natura vessatoria della clausola contrattuale di cui all'art. 15 risulta essere stata genericamente affermata dalla parte appellante, ma non suffragata da alcuna prova idonea. 8.3.4. Parimenti, non risulta condivisibile l'affermazione di parte appellante in ordine alla nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 15 per “indeterminatezza”, atteso che la disposizione del contratto individua in modo puntuale sia le ipotesi in cui la stessa troverà applicazione (“In caso di incasso da parte di Cont
di crediti non oggetto di cessione”), sia le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (“fatta salva la Cont possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, metterà a disposizione del fornitore il relativo importo. Cont Per l'attività svolta addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo”). L'appello va pertanto integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata. 9. Al rigetto integrale dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta delle spese di lite per il presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. Giustizia CP_1
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad euro 5.200,00) e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività istruttoria e alla limitata attività inerente alla fase decisionale). Alla luce di tali criteri si ritiene di dover liquidare i compensi applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria. 10. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie ricorre, stante l'integrale rigetto dell'appello, l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
a. rigetta l'appello; b. condanna al pagamento, in favore della , delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida nella somma di euro 1.276,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002. Così deciso a Milano, in data 7 gennaio 2025 Il giudice Ada Favarolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29522 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA (C.F. e P.I. in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresent all'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore e da
[...] C.F._1 Carlotta Martini del foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i predetti procuratori agli indirizzi PEC Email_1 Email_2 APPELLANTE E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
o n. ta e difesa dagli Avv. ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata ( - - Email_3 Email_4
- , con studio in Milano, corso Email_5 Email_6
APPELLATA OGGETTO: contratto di factoring CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
- in via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2209/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano dott.ssa Ornella Mari nell'ambito del giudizio R.G. n. 46824/2021, depositata in cancelleria in data 27/3/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- in via principale nel merito, previa declaratoria della invalidità e/o inefficacia dell'art. 15 del contratto di factoring e/o previa declaratoria della non applicabilità dello stesso alla fattispecie in esame, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di invalidità e/o inefficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 15 del contratto di factoring, rideterminare secondo equità la somma ritenuta dovuta a titolo di commissioni;
- in ogni caso, con condanna alle spese di lite;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di Pace per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia il Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da Parte_1 el quale è stata emessa la sentenza n. 2209/23 in quanto infondato per i motivi di cui alla presente comparsa e agli
[...] i primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2209/23 emessa dal Giudice di Pace di Milano IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...] ella diversa somma ritenut le e interessi Parte_1
pagina 1 di 6 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cont 1. ( ) ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace la Controparte_1
[...]
(“ ”) al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo di € Parte_1 Pt_1
Cont 2.801,94 oltre interessi. Tale importo è stato richiesto a titolo di commissioni maturate da per aver ricevuto il pagamento da parte del di fatture che non erano state trasferite Controparte_2
Cont dalla società alla società in forza del contratto di factoring stipulato tra le parti, e aver girato, Pt_1 conseguentemente, a tali somme, erroneamente non pagate dal al legittimo titolare. Pt_1 P_
Cont Tale commissione, dovuta in forza del contratto di factoring pro soluto stipulato tra la e , era Pt_1
Cont stata fissata nell'importo del 3% delle somme incassate da e successivamente girate alla società
[...]
tale da maturare il diritto alla restituzione in favore della di una somma pari a € 2.801,94, Parte_1 CP_1 oltre interessi. In particolare, a fondamento della pretesa, la società attrice:
- ha allegato di aver stipulato con , mediante scambio di corrispondenza, in data 2.10.20, il Pt_1 Cont contratto di factoring pro soluto volto a disciplinare l'acquisto, da parte di dei crediti maturati e maturandi da nei confronti del (doc. 3 parte attrice, fascicolo di Pt_1 Controparte_2 primo grado); Cont
- il contratto di factoring prevedeva, all'art. 15, che: “In caso di incasso da parte di di crediti non oggetto di Cont cessione, fatta salva la possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, metterà a disposizione del Cont fornitore il relativo importo. Per l'attività svolta addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo.”; Cont
- ha allegato di aver ricevuto in data 4 dicembre 2020 il pagamento da parte del
[...]
dell'importo di € 765.555,56 in relazione a crediti che non erano stati ceduti da Controparte_2 Cont
a (doc. 4, parte attrice, fascicolo primo grado); Pt_1 Cont
- ha, quindi, provveduto ad accreditare le somme ricevute a , emettendo la fattura n. 104 del Pt_1
5.01.21 per l'importo di € 2.801,94, iva inclusa, a titolo di commissioni spettanti sull'importo riaccreditato alla società ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring (doc. 2, fascicolo primo Pt_1 grado); Cont
- a seguito della scadenza della fattura, ha agito richiedendo la condanna di al pagamento Pt_1 dell'importo di euro € 2.801,94, oltre interessi di mora, con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura.
2. Si è costituita nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace la contestando integralmente Parte_1 la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ex art. 5 co. 1 bis, d.lgs. 28/2010. Nel merito, ha eccepito l'invalidità e inefficacia della clausola di cui all'art. 15 del contratto di factoring in quanto vessatoria e ha a tal fine contestato il comportamento arbitrario della parte attrice, Cont
la quale avrebbe dovuto restituire direttamente gli importi all'Ente pubblico erogatore, invece di procedere al giroconto in favore della e pretendere il pagamento della commissione dello 0.3% in Pt_1 ragione dell'operazione effettuata. La convenuta ha inoltre contestato la legittimità della pretesa di Cont pagamento in favore della affermandone la non debenza poiché “sine titulo”, domandando per l'effetto al Giudice del primo grado il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza n. 2209/2023, depositata il 27 marzo 2023, il Giudice di pace di Milano ha accolto la Cont domanda proposta dalla nei confronti della rilevando l'avvenuta sottoscrizione del Parte_1 contratto di factoring tra le parti in causa, compresa la clausola di cui all'art. 15, approvata specificamente pagina 2 di 6 dalla ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Il Giudice di primo grado ha ritenuto Parte_1 Cont la debenza delle somme dovute dalla all'attrice proprio in ragione dell'applicazione Parte_1 dell'art. 15 del contratto di factoring, così condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 2801,94, oltre a interessi moratori, e delle spese di lite.
4. Con impugnazione tempestivamente avanzata, la a chiesto la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, formulando tre motivi di gravame. In primo luogo, l'appellante ha sostenuto l'illegittimità della sentenza per vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare e decidere in merito alle plurime eccezioni sollevate dalla inerenti alla non applicabilità nel caso de quo Parte_1 dell'art. 15 del contratto di factoring. In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che la sentenza di primo grado sarebbe affetta da una motivazione apparente, a causa della assoluta genericità delle argomentazioni poste a fondamento della stessa e che non consentirebbero di risalire al ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento. Infine, la parte appellante ha messo in luce la nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata di rideterminazione secondo equità della somma azionata. Cont
5. Si è costituita in giudizio la la quale ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. L'appellata ha ribadito la spettanza delle somme dovute in forza del contratto di factoring a titolo di commissioni applicate per l'operazione di trasferimento di quanto ad essa versato indebitamente dal
, ha eccepito l'integrale infondatezza dell'atto di appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la P_ conferma delle statuizioni della sentenza emessa in primo grado.
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 e, in quella sede, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, si ritiene che l'appello sia ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto di citazione è possibile evincere il rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo citato, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass., 12 febbraio 2016 n. 2814). Nel caso di specie, la difesa della ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo Parte_1 che il Giudice non avesse correttamente valutato le eccezioni dalla stessa proposte in ordine alla non debenza delle somme domandate dalla L'impugnazione così strutturata è conforme ai precetti CP_1 contenuti nell'art. 342 c.p.c. 8. Tanto premesso, passando all'esame dell'impugnazione, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono. Si ritiene opportuno trattare congiuntamente i tre motivi di appello, attenendo gli stessi a profili strettamente connessi tra loro. 8.1. Occorre, preliminarmente, chiarire che il credito domandato dalla per cui è causa, CP_1 trae la propria fonte dal contratto di factoring pro soluto, stipulato tra le parti in data 2 dicembre 2020, mediante scambio di corrispondenza intercorsa tra le stesse (cfr: cartella 5, allegata alla comparsa).
pagina 3 di 6 Il contratto ha per oggetto l'acquisto pro soluto da parte di dei crediti derivanti dalla vendita di CP_1 beni e/o prestazione di servizi effettuati dalla in favore del Parte_1 Controparte_2
, per l'esecuzione dell'appalto denominato “Progettazione esecutiva ed affidamento dei Lavori per l'intervento
[...] di adeguamento statico e miglioramento sismico del "Viadotto Ritiro" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua”. Per quanto rileva nella presente sede, l'art.
2.4. del contratto, prevede testualmente che “le Parti concordano che sono esclusi dalla cessione i crediti derivanti dalla procedura di accordo bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/06 e dal relativo atto transattivo sottoscritto in data 24/06/2020; di tanto si darà evidenza nella comunicazione qui prevista”. Il credito azionato in primo grado da nei confronti di traeva fonte dall'atto CP_1 Parte_1 transattivo sottoscritto in data 24 giugno 2024, escluso dalla cessione, alla luce della previsione di cui all'art.
2.4. citato. L'importo di € 765.555,56, per errore versato dal a in data 4 dicembre P_ CP_1
2020 riguardava, infatti, una rata di pagamento pattuita nell'ambito del predetto atto transattivo sottoscritto Contr da con (cfr. pag. 4 della comparsa di , fascicolo primo grado). Parte_1 Pt_1 Cont Le somme indebitamente ricevute da estranee all'oggetto del contratto di factoring, una volta ricevute dall'odierno appellato, sono state trasferite alla legittima titolare come da documentazione Parte_1 Cont prodotta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di e, in particolare, gli allegati “bonifico da debitore” e “contabile del bonifico a toto”). Pertanto, con fattura n. 104 del 5.01.21, emessa per l'importo di € 2.801,94, iva inclusa, veniva domandato a il pagamento di quanto spettante a titolo di commissioni (pari allo 0.3% del totale) maturate ai sensi Pt_1 dell'art. 15 del contratto in favore della in ragione dell'avvenuto trasferimento della somma CP_1 Cont complessiva di euro 765.555,56, pagata erroneamente dal alla e ritrasferita in favore di P_
, legittimo titolare (cfr: allegato 2021643, all'interno della cartella 6 allegata alla comparsa). Pt_1
Tanto, in applicazione del citato art. 15 del contratto di factoring, a mente del quale: “In caso di incasso da Cont parte di di crediti non oggetto di cessione, fatta salva la possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, Cont
metterà a disposizione del fornitore il relativo importo tramite bonifico bancario sul conto corrente risultante Cont dall'anagrafica di , e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi della legge 136/2010, salvo Cont quanto previsto all'art. 18. […] Per l'attività svolta addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo.”. 8.2. L'odierna parte appellata, pertanto, ha allegato e provato documentalmente la spettanza dell'importo domandato alla in ragione del credito maturato a titolo di commissione per Parte_1
l'operazione di trasferimento effettuata in favore della legittima titolare, ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring, tra le stesse stipulato, e ciò conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale, avendo il creditore assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra specificati, lo stesso può limitarsi alla mera allegazione della circostanza rappresentata dall'altrui inadempimento, essendo il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità di adempiere (Cass., SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533). 8.3. Per converso, non si ritengono condivisibili i motivi di gravame addotti dall'odierna appellante avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado. Cont 8.3.1. L'appellante ha sostenuto che il credito erroneamente pagato da a e in ordine al CP_3 quale sarebbero maturate le commissioni era estraneo al contratto di factoring perché derivante da un Contr accordo transattivo stipulato tra e espressamente escluso dall'ambito applicativo della cessione e, Pt_1 quindi, alla fattispecie sarebbe inapplicabile l'art. 15 del contratto di factoring. Secondo la tesi di parte pagina 4 di 6 appellante, alla luce di un'interpretazione sistematica e non strettamente letterale delle clausole del contratto di factoring, l'art. 15 poteva essere applicato unicamente ai crediti che astrattamente potevano costituire oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2 del contratto di factoring, quindi soltanto i crediti derivanti dalla vendita di beni e/o da prestazioni di servizi effettuate dalla in favore del Parte_3 [...]
per l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori da eseguire sull' Controparte_2 Parte_4
.
[...] Cont Questa tesi non è condivisibile in quanto, come rilevato dalla difesa di sin dal primo grado di giudizio, seguendo l'interpretazione di parte appellante, l'art. 15 non sarebbe mai stato operativo. In effetti, Cont assecondando la prospettazione di parte appellante, laddove si fosse trattato di crediti pagati a e astrattamente rientranti nell'ambito applicativo della cessione – ossia inerenti all'appalto stipulato tra e Pt_1 Contr
- l'art. 15 non sarebbe stato applicabile poiché la società di factoring avrebbe avuto diritto a trattenere gli importi ricevuti in qualità di cessionaria dei crediti. Laddove, invece, si fosse trattato di crediti esclusi Con dall'ambito applicativo della cessione – ossia crediti diversi da quelli inerenti all'appalto tra e – Pt_1 ugualmente l'art. 15 non sarebbe stato applicabile per le ragioni sostenute dalla difesa di parte appellante, ossia perché si trattava di crediti diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto di factoring. Tale interpretazione, tuttavia, lungi dall'essere conforme alla reale intenzione dei contraenti, come sostenuto dalla difesa di parte appellante, appare contraria sia alla previsione letterale dell'art. 15 del contratto sia all'art. 1367 c.c. 8.3.2. In ordine al profilo inerente alla asserita nullità/invalidità della clausola, di cui all'art. 15 del contratto, “per indeterminatezza e per assoluta arbitrarietà della stessa” (cfr: pag. 9 atto di appello), in quanto “la invocata clausola contrattuale, infatti, riconduce il potere di applicare la commissione al mero arbitrio del debitore e contestualmente impone sine die al creditore ( un'obbligazione illimitata (la commissione risulterebbe dovuta per Parte_1 ogni giroconto di qualsivoglia importo escluso dal contratto e proveniente da chiunque) (si v. pag. 8 appello), questo Giudice non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte appellante, per le seguenti ragioni. In primo luogo, nel caso di specie non è dato riscontare la presenza di una condizione sospensiva meramente potestativa, in quanto tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., posto che la valutazione in ordine alla diretta restituzione delle somme alla invece che all'ente pubblico erogante, non risulta sia frutto Parte_1 di un atto connotato da mero arbitrio della parte appellata, costituendo oggetto di una facoltà attribuita alla dallo stesso regolamento contrattuale (art. 15 contratto factoring). CP_1
Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all'art. 1355 c.c. non sussistono quando l'impegno che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, cosa da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l'evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato”(ex multis: Cass. n. 8390/2000). Si ritiene, pertanto, che la scelta della di effettuare l'operazione di trasferimento delle somme CP_1 ricevute dal direttamente alla interessata ( rappresenti l'esito di un apprezzamento P_ Parte_1 rimesso alla sua valutazione discrezionale, così come previsto dal Contratto e che un tale facoltà di scelta non sia qualificabile, per ciò solo, come atto puramente arbitrario, tale da inficiare la validità della clausola. Del resto, la previsione dell'alternativa restitutoria (alla ovvero all'Ente pubblico erogante) è Parte_1 stata oggetto di un'espressa pattuizione tra le parti e, condivisibilmente, la parte appellata ha osservato che Cont la diretta restituzione degli importi - erroneamente versati alla - in favore della rispondeva Parte_1
pagina 5 di 6 anche ad un interesse della stessa parte appellante, la quale avrebbe così potuto disporre immediatamente di quanto ad essa spettante, scongiurando il rischio di vedersi accreditati gli importi dovuti in tempi considerevolmente più lunghi e dalla durata incerta. 8.3.3. In ordine al profilo inerente alla pretesa vessatorietà della clausola contrattuale di cui all'art. 15, parimenti, si rileva che non è dato riscontrare in alcun modo, dalla lettura della previsione contrattuale, la natura abusiva della stessa, trattandosi, peraltro, di previsione che è stata espressamente accettata dalla appellante e, a tal fine, specificamente sottoscritta, come confermato dallo stesso regolamento contrattuale nella parte in cui si statuisce che “Il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di Cont approvare specificatamente le clausole indicate nei seguenti articoli […] Art. 15 – Incasso da parte di di crediti non oggetto di cessione” (contratto di factoring p. 34). In ogni caso, l'asserita natura vessatoria della clausola contrattuale di cui all'art. 15 risulta essere stata genericamente affermata dalla parte appellante, ma non suffragata da alcuna prova idonea. 8.3.4. Parimenti, non risulta condivisibile l'affermazione di parte appellante in ordine alla nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 15 per “indeterminatezza”, atteso che la disposizione del contratto individua in modo puntuale sia le ipotesi in cui la stessa troverà applicazione (“In caso di incasso da parte di Cont
di crediti non oggetto di cessione”), sia le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (“fatta salva la Cont possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, metterà a disposizione del fornitore il relativo importo. Cont Per l'attività svolta addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo”). L'appello va pertanto integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata. 9. Al rigetto integrale dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta delle spese di lite per il presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. Giustizia CP_1
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad euro 5.200,00) e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività istruttoria e alla limitata attività inerente alla fase decisionale). Alla luce di tali criteri si ritiene di dover liquidare i compensi applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria. 10. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie ricorre, stante l'integrale rigetto dell'appello, l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
a. rigetta l'appello; b. condanna al pagamento, in favore della , delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida nella somma di euro 1.276,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002. Così deciso a Milano, in data 7 gennaio 2025 Il giudice Ada Favarolo
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