TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11203/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11203/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Barbara Achilli in sostituzione dell'avv. D'ARAGONA UMBERTO Parte_1 precisa le conclusioni come da atto di citazione e da memoria istruttoria 171 ter n. 2 c.p.c. Si riporta alle difese svolte in atti. Contesta che la proposta di acquisto non è stata tempestivamente accettata dalla convenuta e comunque l'agenzia immobiliare non ha tempestivamente trasmesso al proponente la proposta di acquisto accettata. Ribadisce l'abusivo riempimento quanto alla data del documento oggetto dell'istanza di remissione in termini.
Per l'avv. CONTI LEDA Si riporta alla comparsa di costituzione e Controparte_1 chiede respingersi le domande proposta da controparte, insiste per l'ammissione del documento oggetto dell'istanza di rimessione in termini depositata il 10.2.2025 contenente la proposta di acquisto sottoscritta da parte convenuta. Evidenzia che tale documento è pervenuto alla parte istante dopo lo spirare di tutte le scadenze processuali, pur essendo stato richiesto nei termini, ovvero in data 15.5.2024
. Si riporta alla comparsa ed evidenzia la mancata contestazione della ricostruzione fattuale in essa contenuta e chiede il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese, come da conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11203/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ARAGONA UMBERTO e con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO
EMANUELE, 58 84123 SALERNO presso l'avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CONTI LEDA e con elezione di domicilio in PIAZZA GRANDI 11 20129
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice conclude come da atto di citazione e memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., e, la parte convenuta, come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor con atto di citazione notificato il 15.3.2024 ha convenuto in Parte_2 giudizio la signora per sentire accertare la mancata conclusione del Controparte_1 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Olbia alla località
pagina 2 di 6 Osseddu , via Luca Cubeddudi, in ragione della mancata accettazione da parte della venditrice della proposta di acquisto formulata dal sig. , e sentirla condannare alla Parte_1 restituzione della somma di euro 12.500,00 , corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito.
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio ed ha chiesto di respingersi le domande avversarie con il favore delle spese del giudizio.
In prima udienza il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e la proposta transattiva formulata dalla convenuta di pagamento della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 non è stata accettata dall'attore che ha preteso il pagamento della somma di euro 12.500,00 e delle spese di lite, rinunciando in via transattiva ai soli interessi ed alla rivalutazione monetaria del credito.
All'esito dell'udienza del 6.3.2025 è stata fissata l' udienza del 10.4.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Risulta provato documentalmente che l'attore ha sottoscritto, tramite l'agenzia immobiliare
Sardinia Estate s.r.l., in data 7.7.2016 una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile sito in Olbia alla località Osseddu , via Luca Cubeddudi di proprietà della convenuta e dei signori
, e ( cfr doc. 8 di parte attrice ) e che ha Parte_3 Persona_1 Persona_2 corrisposto alla convenuta la somma di euro 12.500 a titolo di caparra confirmatoria ( cfr bonifici del 19.7.2017 di euro 2.500 e del 29.7.2016 di euro 10.000 sub.doc. 5 e 6 )
La proposta di acquisto era irrevocabile fino al 18.7.2016.
Assume l'attore che la proposta di acquisto non è mai stata accettata dalla parte venditrice né gli
è mai stata trasmessa l'accettazione da parte dell'agente immobiliare tramite raccomandata AR
o telegramma come previsto dall'art. 7 della promessa di acquisto.
Pertanto, poiché la mancata accettazione della proposta di acquisto nel termine convenuto comporta la perdita di efficacia della proposta e l'obbligo di restituire la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ( art. 5 della promessa di acquisto ), assume di avere diritto ad ottenere la restituzione della somma di euro 12.500,00 versata a tale titolo alla convenuta.
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, oltre il termine di cui all'art. 166 e dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.., ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore con vittoria delle spese del giudizio, assumendo che la proposta di acquisto era stata accettata dalla parte venditrice e che l'attore non si era presentato alla stipulazione del contratto definitivo alla data del 30.10.2016 indicata nella pagina 3 di 6 proposta né ai successivi appuntamenti fissati a tale scopo, così perdendo il diritto a ripetere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
A norma dell'art. 293 c.p.c. , il convenuto può costituirsi in giudizio in ogni momento fino alla precisazione delle conclusioni, tuttavia subentra nel processo nello stato in cui si trova e subisce le preclusioni e decadenze già verificatesi, con conseguente inammissibilità delle relative produzione documentali.
Con istanza depositata il 26.2.2025, successivamente alla prima udienza e nelle more del rinvio disposto dal giudice allo scopo di consentire all'attore di valutare la proposta transattiva formulata dalla convenuta, la convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. per il deposito di documento comprovante l'accettazione da parte della signora e dei CP_1 signori , e della proposta di acquisto Parte_3 Persona_1 Persona_2 formulata dall'attore, documento che le era stato trasmesso dal legale dell'agenzia immobiliare solo in data 17.2.2025, a seguito di diversi solleciti in data 15.5.2024 e 2.9.2024.
L'attore si è opposto alla produzione documentale.
Osserva il Tribunale, melius re perpensa, che la produzione risulta ammissibile, risultando dimostrato che la convenuta è entrata in possesso del documento solo il 17.2.2025 allorchè erano definitivamente spirati i termini per la costituzione in giudizio e quelli termini istruttori.
Il legale dell'attore non ha contestato l'autenticità delle firme di accettazione apposte sulla proposta di acquisto, bensì l'abusivo riempimento del documento quanto alla data della sottoscrizione ( cfr verbale udienza del 6.3.2025 ). Trattandosi di fattispecie di abusivo riempimento non autorizzato con interposizione di una data falsa, la parte per contestare il documento la validità del documento avrebbe dovuto proporre querela di falso. Non avendovi provveduto, la contestazione non priva di efficacia probatoria il documento che dunque dimostra che la proposta di acquisto dell'attore è stata accettata in data 10.7.2016 nel rispetto del termine di efficacia della proposta del 18.7.2016.
Ha contestato l'attore che difetta la prova della trasmissione della proposta di acquisto accettata dai venditori al signor , trasmissione che, a norma dell'art. 7 della proposta, avrebbe Pt_1 dovuto avvenire da parte dell'agente immobiliare tramite telegramma, raccomandata A.R. o fax , trasmissione necessaria al fine del perfezionamento del vincolo contrattuale.
Osserva il Tribunale che la ricostruzione in fatto offerta della parte convenuta e non contestata dalla parte attrice, dunque da ritenersi dimostrata ai sensi dell'art. 115 comma 1° c.p.c. , così come i documenti prodotti dalla parte attrice, dimostrano, con indipendenza dalla trasmissione al pagina 4 di 6 promissario acquirente dell'accettazione della proposta di acquisto con le modalità previste dall'art. 7 richiamato, l'avvenuto perfezionamento del vincolo contrattuale.
Ci si riferisce ai pagamenti da parte dell'attore in favore della convenuta: il primo pagamento di euro 10.000,00 è intervenuto in data 29.7.2016 ( subito dopo l'accettazione della proposta ) ed il secondo di euro 2.500,00 il 19.7.2017 ( a distanza di quasi un anno dall'accettazione della proposta ). Tali pagamenti sono stati effettuati direttamente alla parte venditrice ( e non all'agente immobiliare come previsto dall'art. 3 della condizioni di pagamento contenute nella proposta ) ed il secondo di essi è ulteriore alla somma da versarsi a mani dell'agente al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
Le comunicazioni via whatspap prodotte dall'attore e dirette l'agente immobiliare dimostrano l'avvenuta conclusione del contratto ( sub. doc. 7 whatsap del 22.7.2027 proveniente dall'attore e diretto all'agente immobiliare : “ Ti informo che per il finanziamento ci sono problemi. Se non ci sono altre soluzione rompiamo il contratto “ ) e le difficoltà dell'attore di ottenere il finanziamento per l'acquisto dell'immobile ( cfr scambi whatsap tra e relativi al Pt_1 CP_2 finanziamento sub. doc. 18 ).
Risulta dimostrato, in quanto riferito da parte convenuta in comparsa di risposta e non contestato dalla parte attrice, che il ha ripetutamente rinviato la stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, in attesa di ottenere il finanziamento da parte della banca, e che non si è reso disponibile per la stipulazione del contratto definitivo alla data concordata, non comparendo all'appuntamento fissato per il 12.10.2017 , nonostante i ripetuti rinvii concessi dai venditori.
In conclusione, risultando provata la stipulazione del contratto ed essendovi prova della mancata stipulazione del contratto definitivo per fatto imputabile all'attore, che non si è presentato davanti al notaio alla data concordata, va respinta la domanda proposta dall'attore diretta alla ripetizione della somma corrisposta alla venditrice a titolo di caparra confirmatoria.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, applicato il d.m. 147/2022 e riconosciuti dovuti i valori medi tariffari per la fase di studio ed introduttiva e valori minimi per quella di trattazione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dall'attore , Parte_1 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida euro 3.300,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed IVA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11203/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Barbara Achilli in sostituzione dell'avv. D'ARAGONA UMBERTO Parte_1 precisa le conclusioni come da atto di citazione e da memoria istruttoria 171 ter n. 2 c.p.c. Si riporta alle difese svolte in atti. Contesta che la proposta di acquisto non è stata tempestivamente accettata dalla convenuta e comunque l'agenzia immobiliare non ha tempestivamente trasmesso al proponente la proposta di acquisto accettata. Ribadisce l'abusivo riempimento quanto alla data del documento oggetto dell'istanza di remissione in termini.
Per l'avv. CONTI LEDA Si riporta alla comparsa di costituzione e Controparte_1 chiede respingersi le domande proposta da controparte, insiste per l'ammissione del documento oggetto dell'istanza di rimessione in termini depositata il 10.2.2025 contenente la proposta di acquisto sottoscritta da parte convenuta. Evidenzia che tale documento è pervenuto alla parte istante dopo lo spirare di tutte le scadenze processuali, pur essendo stato richiesto nei termini, ovvero in data 15.5.2024
. Si riporta alla comparsa ed evidenzia la mancata contestazione della ricostruzione fattuale in essa contenuta e chiede il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese, come da conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11203/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ARAGONA UMBERTO e con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO
EMANUELE, 58 84123 SALERNO presso l'avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CONTI LEDA e con elezione di domicilio in PIAZZA GRANDI 11 20129
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice conclude come da atto di citazione e memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., e, la parte convenuta, come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor con atto di citazione notificato il 15.3.2024 ha convenuto in Parte_2 giudizio la signora per sentire accertare la mancata conclusione del Controparte_1 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Olbia alla località
pagina 2 di 6 Osseddu , via Luca Cubeddudi, in ragione della mancata accettazione da parte della venditrice della proposta di acquisto formulata dal sig. , e sentirla condannare alla Parte_1 restituzione della somma di euro 12.500,00 , corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito.
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio ed ha chiesto di respingersi le domande avversarie con il favore delle spese del giudizio.
In prima udienza il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e la proposta transattiva formulata dalla convenuta di pagamento della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 non è stata accettata dall'attore che ha preteso il pagamento della somma di euro 12.500,00 e delle spese di lite, rinunciando in via transattiva ai soli interessi ed alla rivalutazione monetaria del credito.
All'esito dell'udienza del 6.3.2025 è stata fissata l' udienza del 10.4.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Risulta provato documentalmente che l'attore ha sottoscritto, tramite l'agenzia immobiliare
Sardinia Estate s.r.l., in data 7.7.2016 una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile sito in Olbia alla località Osseddu , via Luca Cubeddudi di proprietà della convenuta e dei signori
, e ( cfr doc. 8 di parte attrice ) e che ha Parte_3 Persona_1 Persona_2 corrisposto alla convenuta la somma di euro 12.500 a titolo di caparra confirmatoria ( cfr bonifici del 19.7.2017 di euro 2.500 e del 29.7.2016 di euro 10.000 sub.doc. 5 e 6 )
La proposta di acquisto era irrevocabile fino al 18.7.2016.
Assume l'attore che la proposta di acquisto non è mai stata accettata dalla parte venditrice né gli
è mai stata trasmessa l'accettazione da parte dell'agente immobiliare tramite raccomandata AR
o telegramma come previsto dall'art. 7 della promessa di acquisto.
Pertanto, poiché la mancata accettazione della proposta di acquisto nel termine convenuto comporta la perdita di efficacia della proposta e l'obbligo di restituire la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ( art. 5 della promessa di acquisto ), assume di avere diritto ad ottenere la restituzione della somma di euro 12.500,00 versata a tale titolo alla convenuta.
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, oltre il termine di cui all'art. 166 e dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.., ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore con vittoria delle spese del giudizio, assumendo che la proposta di acquisto era stata accettata dalla parte venditrice e che l'attore non si era presentato alla stipulazione del contratto definitivo alla data del 30.10.2016 indicata nella pagina 3 di 6 proposta né ai successivi appuntamenti fissati a tale scopo, così perdendo il diritto a ripetere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
A norma dell'art. 293 c.p.c. , il convenuto può costituirsi in giudizio in ogni momento fino alla precisazione delle conclusioni, tuttavia subentra nel processo nello stato in cui si trova e subisce le preclusioni e decadenze già verificatesi, con conseguente inammissibilità delle relative produzione documentali.
Con istanza depositata il 26.2.2025, successivamente alla prima udienza e nelle more del rinvio disposto dal giudice allo scopo di consentire all'attore di valutare la proposta transattiva formulata dalla convenuta, la convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. per il deposito di documento comprovante l'accettazione da parte della signora e dei CP_1 signori , e della proposta di acquisto Parte_3 Persona_1 Persona_2 formulata dall'attore, documento che le era stato trasmesso dal legale dell'agenzia immobiliare solo in data 17.2.2025, a seguito di diversi solleciti in data 15.5.2024 e 2.9.2024.
L'attore si è opposto alla produzione documentale.
Osserva il Tribunale, melius re perpensa, che la produzione risulta ammissibile, risultando dimostrato che la convenuta è entrata in possesso del documento solo il 17.2.2025 allorchè erano definitivamente spirati i termini per la costituzione in giudizio e quelli termini istruttori.
Il legale dell'attore non ha contestato l'autenticità delle firme di accettazione apposte sulla proposta di acquisto, bensì l'abusivo riempimento del documento quanto alla data della sottoscrizione ( cfr verbale udienza del 6.3.2025 ). Trattandosi di fattispecie di abusivo riempimento non autorizzato con interposizione di una data falsa, la parte per contestare il documento la validità del documento avrebbe dovuto proporre querela di falso. Non avendovi provveduto, la contestazione non priva di efficacia probatoria il documento che dunque dimostra che la proposta di acquisto dell'attore è stata accettata in data 10.7.2016 nel rispetto del termine di efficacia della proposta del 18.7.2016.
Ha contestato l'attore che difetta la prova della trasmissione della proposta di acquisto accettata dai venditori al signor , trasmissione che, a norma dell'art. 7 della proposta, avrebbe Pt_1 dovuto avvenire da parte dell'agente immobiliare tramite telegramma, raccomandata A.R. o fax , trasmissione necessaria al fine del perfezionamento del vincolo contrattuale.
Osserva il Tribunale che la ricostruzione in fatto offerta della parte convenuta e non contestata dalla parte attrice, dunque da ritenersi dimostrata ai sensi dell'art. 115 comma 1° c.p.c. , così come i documenti prodotti dalla parte attrice, dimostrano, con indipendenza dalla trasmissione al pagina 4 di 6 promissario acquirente dell'accettazione della proposta di acquisto con le modalità previste dall'art. 7 richiamato, l'avvenuto perfezionamento del vincolo contrattuale.
Ci si riferisce ai pagamenti da parte dell'attore in favore della convenuta: il primo pagamento di euro 10.000,00 è intervenuto in data 29.7.2016 ( subito dopo l'accettazione della proposta ) ed il secondo di euro 2.500,00 il 19.7.2017 ( a distanza di quasi un anno dall'accettazione della proposta ). Tali pagamenti sono stati effettuati direttamente alla parte venditrice ( e non all'agente immobiliare come previsto dall'art. 3 della condizioni di pagamento contenute nella proposta ) ed il secondo di essi è ulteriore alla somma da versarsi a mani dell'agente al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
Le comunicazioni via whatspap prodotte dall'attore e dirette l'agente immobiliare dimostrano l'avvenuta conclusione del contratto ( sub. doc. 7 whatsap del 22.7.2027 proveniente dall'attore e diretto all'agente immobiliare : “ Ti informo che per il finanziamento ci sono problemi. Se non ci sono altre soluzione rompiamo il contratto “ ) e le difficoltà dell'attore di ottenere il finanziamento per l'acquisto dell'immobile ( cfr scambi whatsap tra e relativi al Pt_1 CP_2 finanziamento sub. doc. 18 ).
Risulta dimostrato, in quanto riferito da parte convenuta in comparsa di risposta e non contestato dalla parte attrice, che il ha ripetutamente rinviato la stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, in attesa di ottenere il finanziamento da parte della banca, e che non si è reso disponibile per la stipulazione del contratto definitivo alla data concordata, non comparendo all'appuntamento fissato per il 12.10.2017 , nonostante i ripetuti rinvii concessi dai venditori.
In conclusione, risultando provata la stipulazione del contratto ed essendovi prova della mancata stipulazione del contratto definitivo per fatto imputabile all'attore, che non si è presentato davanti al notaio alla data concordata, va respinta la domanda proposta dall'attore diretta alla ripetizione della somma corrisposta alla venditrice a titolo di caparra confirmatoria.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, applicato il d.m. 147/2022 e riconosciuti dovuti i valori medi tariffari per la fase di studio ed introduttiva e valori minimi per quella di trattazione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dall'attore , Parte_1 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida euro 3.300,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed IVA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6