Art. 2.
Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.
Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.