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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1472 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CELESTE MARIA ISABELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 268, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 14/02/2017 e il 2/.11/2022; Persona_1 Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati, come di fatto ormai vivono, per comune accordo raggiunto, fermo restando l'obbligo del rispetto reciproco.
La moglie vivrà presso la propria abitazione sita in Messina alla via Comunale - Case IACP
M, insieme ai figli, come di fatto già vive, sebbene l'affidamento degli stessi sarà Controparte_1
condiviso tra i genitori, come meglio specificato nei punti seguenti. 2) AFFIDAMENTO
CONDIVISO DEI FIGLI E MODALITA' DI VISITA I figli minori e Persona_1 Per_2
sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori, relativamente alla crescita, istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei loro bisogni e capacità, mentre ciascuno dei coniugi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé. I figli
(di anni 8) e (di anni 2 e mesi 5) trascorreranno con il padre: - due Persona_1 Per_2
pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con il figlio di anni Persona_1
8, mentre per il piccolo il pernottamento con il padre verrà concordato con la signora Per_2
non appena il bambino sarà pronto a farlo, tenendo conto dei tempi e delle abitudini Parte_2
del piccolo, pertanto trascorrerà con il padre e il fratellino il pomeriggio del sabato e Per_2
il pomeriggio della domenica in base alle sue esigenze;
- le feste natalizie e pasquali, alternativamente con il padre e con la madre così come i compleanni;
- durante il periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, il padre trascorrerà una settimana consecutiva con i bambini (fatto salvo il pernottamento per il piccolo che, se non sarà pronto a rimanere Per_2
con il padre e il fratellino, dormirà con la mamma); Permane l'accordo tra le parti, comunque, che il tempo di permanenza dei bambini con i genitori potrà essere modificato in armonia tra gli istanti, sia per eventuali esigenze dei bambini che per eventuali motivi lavorativi del padre, previa tempestiva comunicazione tra le parti. 3) MANTENIMENTO FIGLI Il signor
[...]
, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla signora Controparte_2
una somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il padre, inoltre, contribuirà, in ragione del 70%, al pagamento delle spese straordinarie (come da elenco del
CNF) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi, mentre l'assegno unico universale per i bambini sarà diviso in ragione del 50% tra i coniugi come per legge. 4) Il signor si impegna a trasferire, Parte_3 Controparte_2
nell'ambito della regolamentazione tra coniugi, e quale elemento funzionale e indispensabile alla composizione della crisi coniugale avente anche carattere solutorio, ai figli minori e , in ragione, ad ognuno, del 50%, l'immobile di proprietà, sito in Persona_1 Per_2
Messina, distinto con il n. 450, piano terra, riportato in catasto al foglio n. 140, particella 491, sub 10, zona censuaria 2, categoria A/4, acquistato in data 04.08.2020, riservandosi il diritto di abitazione, avendo già acquisito l'autorizzazione del Giudice Tutelare al suddetto trasferimento in data, 11.04.2025, che si allega. Il predetto trasferimento sarà redatto da un notaio a seguito di omologazione. 5) MANTENIMENTO CONIUGE La signora Parte_2
rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, impegnandosi, appena
[...]
possibile, a trovare un lavoro, essendo la stessa diplomata ma, al momento, impegnata nell'accudimento dei figli minori. Il signor è un commerciante e Controparte_2
percepisce un reddito annuo pari a € 33.000,00 e si impegna, qualora la moglie dovesse averne la necessità, a contribuire una tantum, integrando l'assegno di mantenimento per i figli minori nei modi e nei termini che saranno di volta in volta concordati tra le parti”
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 268, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1472 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CELESTE MARIA ISABELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 268, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 14/02/2017 e il 2/.11/2022; Persona_1 Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati, come di fatto ormai vivono, per comune accordo raggiunto, fermo restando l'obbligo del rispetto reciproco.
La moglie vivrà presso la propria abitazione sita in Messina alla via Comunale - Case IACP
M, insieme ai figli, come di fatto già vive, sebbene l'affidamento degli stessi sarà Controparte_1
condiviso tra i genitori, come meglio specificato nei punti seguenti. 2) AFFIDAMENTO
CONDIVISO DEI FIGLI E MODALITA' DI VISITA I figli minori e Persona_1 Per_2
sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori, relativamente alla crescita, istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei loro bisogni e capacità, mentre ciascuno dei coniugi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé. I figli
(di anni 8) e (di anni 2 e mesi 5) trascorreranno con il padre: - due Persona_1 Per_2
pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con il figlio di anni Persona_1
8, mentre per il piccolo il pernottamento con il padre verrà concordato con la signora Per_2
non appena il bambino sarà pronto a farlo, tenendo conto dei tempi e delle abitudini Parte_2
del piccolo, pertanto trascorrerà con il padre e il fratellino il pomeriggio del sabato e Per_2
il pomeriggio della domenica in base alle sue esigenze;
- le feste natalizie e pasquali, alternativamente con il padre e con la madre così come i compleanni;
- durante il periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, il padre trascorrerà una settimana consecutiva con i bambini (fatto salvo il pernottamento per il piccolo che, se non sarà pronto a rimanere Per_2
con il padre e il fratellino, dormirà con la mamma); Permane l'accordo tra le parti, comunque, che il tempo di permanenza dei bambini con i genitori potrà essere modificato in armonia tra gli istanti, sia per eventuali esigenze dei bambini che per eventuali motivi lavorativi del padre, previa tempestiva comunicazione tra le parti. 3) MANTENIMENTO FIGLI Il signor
[...]
, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla signora Controparte_2
una somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il padre, inoltre, contribuirà, in ragione del 70%, al pagamento delle spese straordinarie (come da elenco del
CNF) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi, mentre l'assegno unico universale per i bambini sarà diviso in ragione del 50% tra i coniugi come per legge. 4) Il signor si impegna a trasferire, Parte_3 Controparte_2
nell'ambito della regolamentazione tra coniugi, e quale elemento funzionale e indispensabile alla composizione della crisi coniugale avente anche carattere solutorio, ai figli minori e , in ragione, ad ognuno, del 50%, l'immobile di proprietà, sito in Persona_1 Per_2
Messina, distinto con il n. 450, piano terra, riportato in catasto al foglio n. 140, particella 491, sub 10, zona censuaria 2, categoria A/4, acquistato in data 04.08.2020, riservandosi il diritto di abitazione, avendo già acquisito l'autorizzazione del Giudice Tutelare al suddetto trasferimento in data, 11.04.2025, che si allega. Il predetto trasferimento sarà redatto da un notaio a seguito di omologazione. 5) MANTENIMENTO CONIUGE La signora Parte_2
rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, impegnandosi, appena
[...]
possibile, a trovare un lavoro, essendo la stessa diplomata ma, al momento, impegnata nell'accudimento dei figli minori. Il signor è un commerciante e Controparte_2
percepisce un reddito annuo pari a € 33.000,00 e si impegna, qualora la moglie dovesse averne la necessità, a contribuire una tantum, integrando l'assegno di mantenimento per i figli minori nei modi e nei termini che saranno di volta in volta concordati tra le parti”
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 268, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.