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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8787 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ND TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 11920/2024 promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente
(con l'avv.to Antonio Tripodi) contro
Controparte_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta
(con l'avv.to Massimiliano Cardarelli)
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione energia elettrica e gas naturale
CONCLUSIONI come da verbale in data 21.10.2025:
Per Parte_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione, e:
● nel merito, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 1217/2024 emesso il 22.01.2024 per i motivi esposti in premessa e provati in atti;
● per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla
[...]
e condannare parte opposta, nello specifico la , in CP_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 persona del legale rappresentante, a restituire le eventuali somme risultanti pagate e non dovute.
Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi tenuto conto delle norme di cui al
D.M. 147/2022 e da distrarsi in favore del procuratore istante che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde “,
Per Controparte_1
“Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la opposizione;
- nel merito, gradatamente,
a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
b) in caso di accoglimento della opposizione, condannare la al pagamento in Parte_2 proprio favore della somma di €. 36.630,54, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende“.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Parte_1 pagamento n° 1217/2024 per € 36.630,54=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per le forniture di energia elettrica e gas naturale.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo:
1) l'inesistenza del credito, per assenza di contratto inter partes e per mancata richiesta delle forniture,
2) l'infondatezza degli importi fatturati, perchè elevati ed ingiustificati in base ai consumi effettivi e, comunque, non provati,
3) l'onere del giudice del monitorio di svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
La società opposta si è costituita, eccependo:
1) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641
c.p.c.,
2) l'infondatezza delle eccezioni di controparte e la debenza della somma ingiunta.
pagina 2 di 4 * * * * * *
Va dapprima analizzata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta opposta, per proposizione dell'azione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Come da documentazione versata in atti (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta opposta), la notifica del decreto ingiuntivo alla con sede legale in Besana Brianza (MB), si è Parte_2
perfezionata in data 25.01.2024 e da tale data decorreva il termini ex art. 641 c.p.c.; detto ciò,
i 40 giorni utili per l'opposizione a decreto ingiuntivo spiravano in data 06.03.2024.
La società ingiunta ha redatto ed opposto il decreto ingiuntivo soltanto in data 21.03.2024
(allegato semplice del fascicolo di parte attrice opponente) e pertanto oltre il termine previsto per legge.
L'eccezione preliminare sollevata da va quindi accolta, con Controparte_1 conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_2
L'inammissibilità dell'opposizione implica la conferma del decreto ingiuntivo n° 1217/2024, peraltro già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Ad abundantiam, il Tribunale osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è anche infondata, in quanto le eccezioni sollevate da parte attrice opponente risultano infondate e generiche.
Infatti, quanto all'eccezione attorea di mancata richiesta al gestore delle forniture di energia elettrica e gas naturale per carenza di contratti stipulati tra le parti, va rammentato l'ormai consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione, secondo cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem nè ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (cfr. sentenza nr. 20267 del 14 luglio 2023); in ogni caso, parte convenuta opposta ha anche versato in atti i contratti stipulati inter partes in data
08.06.2022 (docc. 6 e 7 del fascicolo della convenuta opposta).
L'eccezione di parte attrice opponente di infondatezza degli importi fatturati, in quanto elevati ed ingiustificati in base ai consumi effettivi e, comunque, non provati, risulta generica e come tale inammissibile.
Va infatti sottolineato l'orientamento, ormai granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una presunzione pagina 3 di 4 semplice di veridicità che può essere superata solo tramite la contestazione specifica dei consumi addebitati (tra le tante, Cass. Civ. n° 7045/2018); in ogni caso, parte convenuta opposta ha anche versato in atti il prospetto delle letture del distributore locale di energia elettrica E-Distribuzione S.p.A. (doc. 29 e 30 del fascicolo della convenuta opposta) e del distributore locale di gas naturale Reti Metano Territorio S.r.l. (doc. 31 -33 del fascicolo della convenuta opposta), attestanti l'esecuzione delle prestazioni fatturate.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte attrice opponente di mancato controllo dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali da parte del giudice del monitorio.
La sentenza della Corte di Cassazione richiamata dalla Difesa attorea è infatti inconferente, in quanto il controllo sull'abusività delle clausole contrattuali evocato riguarda i contratti conclusi dai soggetti qualificati come consumatori dal Codice del Consumo, mentre, nel caso che ci occupa, in contratti sono stati vergati dalla società a responsabilità limitata , nell'ambito Pt_2 della sua attività di impresa come emerge dall'indicazione nei contratti della sua Partita IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa (scaglione da 26.000,00= a € 52.000,00=) e dell'attività processuale prestata da parte vittoriosa: fase di studio € 1.701,00= fase introduttiva € 1.204,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione in quanto intempestiva e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n°1217/2024, emesso dal Tribunale di Milano, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € 2.905,00= per onorari, oltre contr. forf.
15%, IVA e CPA di legge e successive occorrende.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 18 novembre 2025
ll giudice
dott.ssa ND Terreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ND TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 11920/2024 promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente
(con l'avv.to Antonio Tripodi) contro
Controparte_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta
(con l'avv.to Massimiliano Cardarelli)
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione energia elettrica e gas naturale
CONCLUSIONI come da verbale in data 21.10.2025:
Per Parte_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione, e:
● nel merito, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 1217/2024 emesso il 22.01.2024 per i motivi esposti in premessa e provati in atti;
● per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla
[...]
e condannare parte opposta, nello specifico la , in CP_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 persona del legale rappresentante, a restituire le eventuali somme risultanti pagate e non dovute.
Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi tenuto conto delle norme di cui al
D.M. 147/2022 e da distrarsi in favore del procuratore istante che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde “,
Per Controparte_1
“Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la opposizione;
- nel merito, gradatamente,
a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
b) in caso di accoglimento della opposizione, condannare la al pagamento in Parte_2 proprio favore della somma di €. 36.630,54, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende“.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Parte_1 pagamento n° 1217/2024 per € 36.630,54=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per le forniture di energia elettrica e gas naturale.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo:
1) l'inesistenza del credito, per assenza di contratto inter partes e per mancata richiesta delle forniture,
2) l'infondatezza degli importi fatturati, perchè elevati ed ingiustificati in base ai consumi effettivi e, comunque, non provati,
3) l'onere del giudice del monitorio di svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
La società opposta si è costituita, eccependo:
1) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641
c.p.c.,
2) l'infondatezza delle eccezioni di controparte e la debenza della somma ingiunta.
pagina 2 di 4 * * * * * *
Va dapprima analizzata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta opposta, per proposizione dell'azione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Come da documentazione versata in atti (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta opposta), la notifica del decreto ingiuntivo alla con sede legale in Besana Brianza (MB), si è Parte_2
perfezionata in data 25.01.2024 e da tale data decorreva il termini ex art. 641 c.p.c.; detto ciò,
i 40 giorni utili per l'opposizione a decreto ingiuntivo spiravano in data 06.03.2024.
La società ingiunta ha redatto ed opposto il decreto ingiuntivo soltanto in data 21.03.2024
(allegato semplice del fascicolo di parte attrice opponente) e pertanto oltre il termine previsto per legge.
L'eccezione preliminare sollevata da va quindi accolta, con Controparte_1 conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_2
L'inammissibilità dell'opposizione implica la conferma del decreto ingiuntivo n° 1217/2024, peraltro già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Ad abundantiam, il Tribunale osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è anche infondata, in quanto le eccezioni sollevate da parte attrice opponente risultano infondate e generiche.
Infatti, quanto all'eccezione attorea di mancata richiesta al gestore delle forniture di energia elettrica e gas naturale per carenza di contratti stipulati tra le parti, va rammentato l'ormai consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione, secondo cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem nè ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (cfr. sentenza nr. 20267 del 14 luglio 2023); in ogni caso, parte convenuta opposta ha anche versato in atti i contratti stipulati inter partes in data
08.06.2022 (docc. 6 e 7 del fascicolo della convenuta opposta).
L'eccezione di parte attrice opponente di infondatezza degli importi fatturati, in quanto elevati ed ingiustificati in base ai consumi effettivi e, comunque, non provati, risulta generica e come tale inammissibile.
Va infatti sottolineato l'orientamento, ormai granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una presunzione pagina 3 di 4 semplice di veridicità che può essere superata solo tramite la contestazione specifica dei consumi addebitati (tra le tante, Cass. Civ. n° 7045/2018); in ogni caso, parte convenuta opposta ha anche versato in atti il prospetto delle letture del distributore locale di energia elettrica E-Distribuzione S.p.A. (doc. 29 e 30 del fascicolo della convenuta opposta) e del distributore locale di gas naturale Reti Metano Territorio S.r.l. (doc. 31 -33 del fascicolo della convenuta opposta), attestanti l'esecuzione delle prestazioni fatturate.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte attrice opponente di mancato controllo dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali da parte del giudice del monitorio.
La sentenza della Corte di Cassazione richiamata dalla Difesa attorea è infatti inconferente, in quanto il controllo sull'abusività delle clausole contrattuali evocato riguarda i contratti conclusi dai soggetti qualificati come consumatori dal Codice del Consumo, mentre, nel caso che ci occupa, in contratti sono stati vergati dalla società a responsabilità limitata , nell'ambito Pt_2 della sua attività di impresa come emerge dall'indicazione nei contratti della sua Partita IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa (scaglione da 26.000,00= a € 52.000,00=) e dell'attività processuale prestata da parte vittoriosa: fase di studio € 1.701,00= fase introduttiva € 1.204,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione in quanto intempestiva e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n°1217/2024, emesso dal Tribunale di Milano, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € 2.905,00= per onorari, oltre contr. forf.
15%, IVA e CPA di legge e successive occorrende.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 18 novembre 2025
ll giudice
dott.ssa ND Terreri
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