Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/01/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 312/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CANTERI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT 46 10138 TORINO, presso il difensore avv. CANTERI ELISABETTA
APPELLANTE
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CANTERI Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT 46 10138 TORINO, presso il difensore avv. CANTERI ELISABETTA
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PISONI MARCO e elettivamente domiciliato in Via Degasperi 79 CP_2
MARCO
APPELLATA
avente per oggetto: appello giudice di pace- ingiunzione ex artt. 22 ss. l. 689/1981 e decisa all'udienza del 18.12.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Trento in qualità e nelle funzioni di giudice di appello e di secondo grado pagina 1 di 16
CAUTELARE E PRELIMINARE sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 314/2023 resa nell'ambito del procedimento R.G. 2583/2023 in data 18 ottobre 2023 dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Trento, sezione 01, nella persona del Giudice di Pace Dottor Stefano Aceto e pubblicata in data 26 ottobre 2023, impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la nullità della sentenza n. 314/2023 resa nell'ambito del procedimento R.G. 2583/2023 in data 18 ottobre 2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di , sezione 01, nella persona del Giudice CP_2 di Pace Dottor Stefano Aceto e pubblicata in data 26 ottobre 2023, per assoluta omissione di lettura del dispositivo e per assoluta non corrispondenza tra le parti del procedimento e le parti indicate nel dispositivo della pronuncia.
IN VIA PRINCIPALE
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 314/2023 resa nell'ambito del procedimento R.G. 2583/2023 in data 18 ottobre 2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di , sezione 01, nella persona del Giudice di Pace Dottor Stefano CP_2
Aceto e pubblicata in data 26 ottobre 2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ORDINANZA DI INGIUNZIONE prot. 97951 di data
05/06/2023, consegnata in data 13/06/2023 impugnata, nelle more della definizione del procedimento nascente dal deposito del presente ricorso;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE dichiarare illegittima
e pertanto dichiarare nulla annullabile o inesistente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ORDINANZA DI INGIUNZIONE prot. prot. 97951 di data 05/06/2023, e conseguentemente dichiarare i sottoscritti non tenuti al pagamento della sanzione predetta, liberandoli da ogni onere derivante dalla stessa;
che venga condannata in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, compreso il valore del contributo unificato di 43 euro dovuti per il deposito del presente ricorso;
riconoscere un risarcimento secondo equità, comunque entro la competenza del Giudice di Pace e della richiesta fatta dal privato senza patrocinio di avvocato secondo quanto disposto dall'art. 82 del c.p.c. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non accogliere la domanda formulata in via principale, di contenere la condanna dei ricorrenti entro i minimi edittali della sanzione con conseguente minor pregiudizio per il ricorrente stesso e prevedere la compensazione delle SPESE DI LITE.
IN PUNTO SPESE DI LITE
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine si richiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 16 PARTE APPELLATA:
In via preliminare: in accoglimento dell'eccezione formulata dall' disporsi la competenza CP_3 funzionale del Giudice del Lavoro in luogo di quella del Giudice ordinario. Ancora in via preliminare: disattendere la richiesta di sospensiva e/o revoca provvisoria della sentenza n. 314/2023 del Giudice di
Pace di Trento mancandone in tutta evidenza i presupposti, come evidenziato nella parte in diritto alla quale integralmente si rimanda.
Sempre in via preliminare: respingere la richiesta di nullità della sentenza (meglio, del dispositivo come risultante dal verbale d'udienza di data 18.10.2023 – doc. 2) in quanto irricevibile per le motivazioni evidenziate nella parte in diritto.
Nel merito: respingere integralmente, alla luce delle considerazioni espresse, tutte le domande e le richieste di riforma della sentenza n. 314/2023 del Giudice di Pace di così come svolte CP_2 dall'avversario a mezzo del ricorso in appello notificato all' in data 08.02.2024 siccome CP_3 totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
quindi con conferma integrale della sentenza di primo grado e convalida dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15
T.F., ulteriori, necessarie ed occorrende.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.23 e proponevano Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0097951 dd.
5.6.2023 con la quale era stata irrogata la sanzione di euro 500,00 (oltre euro 18 per spese di notifica) in quanto nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore non avevano osservato l'obbligo di Persona_1
vaccinazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori.
Radicatosi il contraddittorio, con la sentenza oggetto di impugnazione n. 314/23 il giudice di pace di rigettava l'opposizione, con compensazione delle spese di lite. CP_2
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello articolando i Controparte_1 Parte_1
motivi di impugnazione di seguito esaminati.
L si è costituita in Controparte_4
giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 16 La causa è stata decisa all' udienza del 18.12.24 mediante lettura del dispositivo, con termine ex art. 429 cpc per il deposito della motivazione.
* * * *
L'appello in esame deve essere rigettato.
Va ribadito in questa sede quanto già esposto nell'ordinanza dd.
5.6.24 vale a dire che l' applicazione al presente giudizio del rito lavoro deriva dal disposto dell'art. 6 del D.Lvo n. 150/11 e non dal fatto che la controversia sia riconducibile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Non a caso nell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione veniva specificatamente indicato che il provvedimento poteva essere oggetto di opposizione con ricorso da depositarsi entro 30 giorni dalla notifica presso il giudice di pace;
del resto l'incompetenza per materia del giudice di pace non è stata sollevata dall'azienda appellata dinanzi al giudice di primo grado.
Va ancora premesso che è estranea alla presente controversia ogni questione circa la legittimità o meno della normativa adottata in materia di vaccinazione a seguito della pandemia da Covid.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per assenza di lettura del dispositivo e per la non corrispondenza dello stesso con le parti in causa.
Quanto al primo motivo va rilevato che nel verbale d'udienza espressamente è stato indicato che,
dopo essersi ritirato in camera di consiglio, “ All'esito il gdp decide ricorso mediante lettura del dispositivo”.
Trattasi di contenuto di atto pubblico che può essere eliso solo mediante la proposizione di querela di falso.
Deve escludersi anche la nullità della sentenza per discrasia tra il contenuto del verbale e quello della sentenza posto che nel verbale d'udienza è riportato nell'intestazione che le parti in causa erano e con l'indicazione dei rispettivi codici fiscali e che parte Controparte_1 Parte_1
resistente era costituita dall' quindi non vi è dubbio che il Controparte_2
pagina 4 di 16 verbale d'udienza riguardasse le parti correttamente individuate in relazione al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta dagli odierni appellanti.
È contenuta nel medesimo verbale anche la seguente espressione “I ricorrenti si richiamano alle note di replica depositate. Nessuno è comparso per parte ricorrente. Per parte resistente Questura di Trento è
presente l'ispettore il quale fa presente che soggetto ricorrente è stato rimpatriato in data Per_2
26.09.2023”; tale espressione è effettivamente estranea sia all'oggetto che alle parti del giudizio introdotto dagli odierni appellanti.
È evidente tuttavia che trattasi di errore materiale con ogni probabilità realizzato a seguito dell'utilizzo del modello di una precedente verbale. Deve quindi essere esclusa la nullità
dell'impugnata sentenza, stante la coerenza tra l'intestazione del verbale, il dispositivo e la motivazione della sentenza
Lamentano quindi gli appellanti che il giudice di pace non abbia pronunciato sulla loro domanda, non avendo esaminato la doglianza relativa alla mancanza di motivazione circa l'ordinanza ingiunzione impugnata, posto che tale ultimo provvedimento non conteneva alcuna motivazione che spiegasse le ragioni per le quali non erano state accolte le obiezioni dei ricorrenti.
Al riguardo va sottolineato che non è possibile esaminare in questa sede quale fosse contenuto delle obiezioni dei ricorrenti contenute nelle memorie difensive all. 3 atto introduttivo del giudizio di primo grado, che non risultano presenti nel fascicolo d'ufficio depositato nel giudizio d'appello in modalità
telematica.
In ogni caso deve escludersi che l'ordinanza impugnata non sia stata adeguatamente motivata, posto che in essa vengono richiamati non solo l'iter del procedimento amministrativo ma anche i contenuti della circolare del Ministero della salute contenente le indicazioni operative per l'attuazione delle norme in materia vaccinale, con l'indicazione delle modalità con le quali nel caso concreto erano state applicate le disposizioni contenute nella circolare, in quanto non era stata trasmessa attestazione del pagina 5 di 16 medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta circa l'avvenuta immunizzazione naturale per alcuna delle malattie previste ovvero circa gli esiti di laboratorio nell'analisi sierologica.
Non essendo possibile esaminare le argomentazioni degli appellanti presentate all'Azienda appellata
(non essendo stato depositato il relativo documento) deve ritenersi che le stesse siano state assorbite dalle considerazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione.
Del resto nemmeno nell'atto d'appello è stato specificato quali obiezioni degli appellanti non siano state esaminate dall'Azienda appellata.
Deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione della sanzione per decorso del termine quinquennale di cui all'art 28 L. n. 689/81; infatti se può essere individuata la data della commissione dell'illecito al 15.5.18, quando in occasione del colloquio avuto con i sanitari gli odierni appellanti hanno rifiutato il loro consenso alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie nei confronti della figlia minore, deve comunque ritenersi che notifica del verbale di contestazione di inadempimento vaccinale (notificato al 14.8.18 doc. 5 parte appellata) abbia interrotto la prescrizione, che non è
maturata avuto riferimento alla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 31/7/23.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui (Cass. n. 4088/05) “ In
tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne
consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione” (cfr anche Cas. n. 1393/07).
Va peraltro osservato che, trattandosi di ipotesi di solidarietà dei genitori rispetto all'obbligo di pagamento della sanzione, l'interruzione opera nei confronti di entrambi ex art. 1310 cc.
Pertanto, pur non avendo il giudice di pace specificatamente argomentato circa tale questione,
l'eccezione di nullità risulta comunque infondata.
pagina 6 di 16 Deve pure essere rigettato il motivo di impugnazione con il quale viene lamentata l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione su rilievo che non risultava redatta la relata di notifica.
A riguardo il giudice di pace ha ritenuto che la tempestiva ed argomentata proposizione dell'opposizione abbia sanato tale nullità.
Con il motivo di impugnazione in esame gli appellanti rilevano che la relata di notifica mancava sia sull'originale che sulla copia notificata e che comunque l'assenza della relata di notifica determini un'ipotesi di nullità insanabile ovvero inesistenza della notifica.
Circa tale motivo di impugnazione va rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace veniva lamentata l'assenza della relata di notifica esclusivamente nel documento notificato (paragrafo 3 pag. 6) sicché la deduzione secondo la quale la relata di notifica mancava anche su documento originale costituisce deduzione nuova e come tale inammissibile.
Circa la deduzione secondo cui la notifica dovrebbe ritenersi inesistente in conseguenza dell'assenza della relata notifica nel documento notificato non vengono proposte specifiche doglianze alla decisione del giudice di pace, ma vengono genericamente richiamate le deduzioni svolte in primo grado secondo cui nel caso di specie ricorrerebbe un'ipotesi di inesistenza della notifica, non sanabile.
Tale motivo deve ritenersi pertanto genericamente formulato
Va in ogni caso richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 28285/13)
“È inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa,
nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. …..”. Ancora (Cass. n. 25737/08) “Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650
pagina 7 di 16 cod. proc. civ.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 cod. proc. civ.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia,
subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso
"inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto. …..
Le sentenze richiamate dagli appellanti si riferiscono una ad argomenti estranei a problematiche in materia di notifica (Cass. n. 15423/15) ed una fattispecie non assimilabile a quella in esame(Cass. n.
30873/17 “In materia di procedimento civile, l'omessa indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi, con conseguente applicabilità, ove l'anzidetta omissione riguardi la notificazione della sentenza,
del termine "lungo", di cui all'art. 327 c.p.c., per l'impugnazione”).
Deve quindi essere del tutto esclusa l'inesistenza della notifica, posto che in alcun modo emerge la totale assenza di collegamento tra i destinatari della ordinanza ingiunzione ed soggetti che effettivamente hanno ricevuto la notifica di tale atto.
Gli appellanti deducono inoltre che erroneamente il giudice di pace abbia escluso la nullità con riferimento alla copia dell'atto notificato priva di attestazione di conformità, ritenendo che l'atto risultava sottoscritto digitalmente ed i ricorrenti erano stati posti nella condizione di poter conoscere tutti elementi a fondamento dell'atto stesso e la sua provenienza.
Al riguardo sostengono gli appellanti sostengono quanto segue:
“ E' bene rammentare che, proprio perché l'atto è un originale digitale, la notifica va eseguita su una
copia conforme, in questo caso cartacea, l'unica che possiede la stessa validità giuridica
dell'originale. L'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), al comma 1 recita: “Le
pagina 8 di 16 copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte
se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.” Il documento ricevuto dai ricorrenti contiene la sola dicitura: “Questa nota, se
trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis
e 71 del CAD, D.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs. 39/1993).” Questa dicitura non è quella prevista per
l'attestazione di COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ma è una mera dicitura che indica la COPIA
SEMPLICE DEL DOCUMENTO. L'art. 18 del DPR 445/2000 è chiarissimo nell'indicare come debba
essere attestata una COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: “Essa consiste nell'attestazione di
conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome
e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se
la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a
margine di ciascun foglio intermedio.” La copia conforme analogica di documento originale digitale,
naturalmente, prevede che l'attestazione posta sul documento cartaceo sia firmata con
[...]
da chi attesta la conformità all'originale. È chiarissimo il DPCM 13 novembre 2014 - CP_5
Regole tecniche in materia di documento informatico / Produzione dei documenti digitali: esso indica
l'OBBLIGO per la Pubblica Amministrazione di produrre gli originali dei propri documenti in formato
digitale. Nel caso in cui un documento informatico firmato digitalmente debba essere inviato a persone
fisiche non dotate di recapito PEC, è necessario creare una copia analogica conforme al documento
originale informatico, non essendo sufficiente eseguire una semplice stampa del documento, in quanto
il cambio di supporto produce la perdita per il documento di tutti quei contrassegni di validità
intrinsecamente legati alla sua natura digitale (firme elettroniche/avanzate/qualificate/digitali,
pagina 9 di 16 validazioni temporali, protocollazione informatica, ecc.) che ne caratterizzano il valore probatorio e la
sua efficacia (su carta si ha la sola riproduzione del contenuto testuale). Solo in questo modo, ovvero
attestando la conformità all'originale secondo quanto previsto dall'art. 18 del DPR 445/2000,
pertanto, è possibile creare una copia analogica che abbia la stessa validità del documento originale.
e parole del dott. Aceto: “Del tutto generica rimane, dunque, la doglianza atteso che non è dato
comprendere quale lesione del diritto di difesa o di qualsivoglia altro diritto avrebbero subito i
ricorrenti dall'assenza dell'attestazione di conformità” non sono certo sufficienti a dare una ragione
giuridica del perché una COPIA SEMPLICE SENZA ALCUN VALORE LEGALE, utilizzata per la
notifica in violazione del CAD e delle norme del Codice Civile in materia di notificazione (art. 137),
applicabili agli atti amministrativi a cui si riferisce l'art. 12 della Legge 890/1982 sulle notifiche
postali, possa essere ritenuta sufficiente. Se per la notifica il codice civile prevede una copia conforme,
o un originale, a cui deve essere univocamente collegata una relata, significa che la presunzione di
conoscenza dei fatti per il destinatario dell'atto, si ha solo ed esclusivamente nel rispetto di tali
modalità”.
Tale doglianza degli appellanti deve ritenersi infondata.
Va rammentato che l'articolo 18 del DPR n. 445/200 nell'ultima parte del comma due stabilisce che per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. Il
richiamato articolo 20 è stato abrogato con D.Lvo n. 82/2005 sicché deve ritenersi che in materia di copie analogiche di un documento formatosi originariamente come documento digitale si applicabile l'articolo 23 delle D.Lvo n. 85/05 (copie analogiche di documenti informativi) a norma del quale
“1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è
pagina 10 di 16 espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.
Nell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione era apposta in calce la seguente dicitura “Questa
nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis
e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)”.
Deve quindi concludersi che il documento in questione abbia alla stessa efficacia probatoria dell'originale digitale in quanto la conformità non è stata espressamente disconosciuta dagli appellanti ai sensi del citato articolo 23.
Lamentano gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla loro domanda nel senso che il giudice di pace, a fronte alla doglianza degli appellanti secondo cui gli stessi avevano diritto di negare il trattamento sanitario in applicazione della legge n. 219/2017, ha assimilato il consenso informato alle sole informazioni che l' era tenuta a fornire prima di Controparte_2
qualsiasi in trattamento, in quanto gli stessi contestavano non sono le scarse informazioni ma che il fatto di dire “no” sia espressione legittima del principio di autodeterminazione stabilito dalla Legge n.
219/2017, specificando che gli stessi non erano tenuti a motivare il proprio dissenso rispetto al trattamento sanitario in quanto, in applicazione della richiamata legge, potevano liberamente esprimere il proprio “no”, indipendentemente dalle motivazioni a sostegno dello stesso;
gli stessi deducono che la pressione sanzionatoria connota il consenso non più come libero e informato, ma piuttosto come indotto e viziato.
Tali deduzioni risultano infondate.
In primo luogo va evidenziato che l'esigenza di acquisire il consenso informato alla somministrazione di vaccini va coordinato ed adeguato alle finalità di ordine pubblico che tale attività sanitaria intende perseguire, come chiaramente indicato dall'articolo 1 del DL n. 73/17 (conv. L.n. 119/17), secondo cui pagina 11 di 16 le disposizioni in materia di vaccini hanno il fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, tanto che le vaccinazioni sono definite obbligatorie oltre che gratuite.
Non solo la Suprema Corte ha più volte escluso l'illegittimità costituzionale della normativa che prevede come obbligatorie le vaccinazioni (Cass. n. 5877/04 : “ È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 27 maggio
1991, n. 165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 20 marzo 1968, n. 419, nella parte in cui,
prevedendo come obbligatorie le vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili dell'uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari che potrebbero essere non sempre adatti allo stato di salute dei medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, in quanto,
essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle esimenti di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito”; Cass. n.15088/06: “Invero già
questa Corte ha statuito che è manifestamente infondata, riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 27 maggio 1991, n. 165, L. 4 febbraio 1966, n. 51, L. 6
giugno 1939, n. 891, L. 20 marzo 1968, n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili dell'uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari che potrebbero essere non sempre adatti, allo stato di salute dei medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, in quanto, essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore,
ben potendo la posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle esimenti di cui alla L. 24
novembre 1981, n. 689, art. 4, la cui applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto,
pagina 12 di 16 rimesso al Giudice di merito”), ma la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 5/18, già richiamata dal giudice di pace , ha affermato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è
incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione, con specifico riferimento alla materia della vaccinazione.
Va rilevato che la stessa L.n. 219/17 invocata dagli appellanti stabilisce all'articolo 1 co. 11 che “ È
fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari”.
L'art. 1 co. 4 del Dl. N. 73/17 (conv. L. n. 119/17) stabilisce che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ……, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
La lettura combinata di tale due previsioni normative conduce ritenere che l'acquisizione del consenso informato nell'ipotesi somministrazione di vaccinazioni obbligatorie viene effettuata mediante le forme di cui al citato articolo 1 co. , mediante l'effettuazione di un colloquio di informazione cerca di trattamenti. Del resto consentire ai soggetti interessati di negare semplicemente il loro consenso alle vaccinazioni obbligatorie renderebbe priva di senso la natura obbligatoria di tali vaccinazioni. Non a caso la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che “In tema di vaccinazioni obbligatorie è onere dei genitori, cui con ordinanza ingiunzione sia stata inflitta la sanzione amministrativa per avere omesso di sottoporre la propria figlia minore a detta vaccinazione, fornire la prova che essa in tal caso avrebbe potuto correre dei rischi. È infatti principio che il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di somministrazione di vaccino contro l'epatite pagina 13 di 16 B-Cass. n. 14747/06); vd anche Cass. n. 14384/05 : “In tema di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione,
dell'esistenza dell'obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del soggetto da vaccinare, o quanto meno di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea persuasione di un pericolo per il minore;
Cass. n. 11226/03: “In tema di vaccinazioni obbligatorie, il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza,
quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di sanzioni amministrative irrogate nei confronti di un genitore che aveva contravvenuto all'obbligo, previsto dalla legge n. 165 del 1992 e punito dall'art. 7 della medesima, di sottoporre la propria figlia alla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite B, che invocava l'applicazione, nel suo caso, della scriminante di cui all'art. 4 della legge n.
689 del 1981); vd infine Cass.n.15088/06: “Invero in tema di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, dell'esistenza dell'obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni, che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa, e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del soggetto da vaccinare, o quanto meno di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea persuasione di un pericolo per il minore”.
pagina 14 di 16 Quanto al motivo di impugnazione relativo alla violazione contabile espongono gli appellanti che l'avviso di pagamento notificato unitamente all'ingiunzione indicava come obbligato al pagamento esclusivamente il padre , e questo determinerebbe una violazione contabile in Controparte_1
quanto, a fronte di un'unica violazione, dovrebbe sussistere un'unica ipotetica entrata nel bilancio dell'Azienda appellata, mentre l'esistenza di un avviso di pagamento a nome del solo padre determinerebbe una difformità tra il titolo che legittima l'entrata e la scrittura sul bilancio dell'ente.
Negano gli appellanti sia configurabile un'obbligazione solidale dei genitori posto che l'effettivo debitore è solo ed esclusivamente il minore sicché dovrebbe parlarsi di parzialità dell'obbligazione.
Tale motivo di impugnazione risulta infondato.
In primo luogo i genitori rispondono per una propria condotta omissiva rispetto ad obblighi stabiliti dalla legge, obblighi che sono strettamente connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale che quindi necessariamente vanno ricondotti ad entrambi. L'obbligazione che grava sui genitori deve pertanto ritenersi solidale.
Trattandosi obbligazione solidale, sono applicabili i principi generali stabiliti dalla normativa codicistica in materia di obbligazioni solidali, e pertanto il creditore ai sensi dell'articolo 1292 cc può
scegliere a quale dei debitori chiedere l'intera prestazione posto che ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità.
Va rilevato per completezza, attese le conclusioni contenute nell'atto di appello, che nessun motivo di impugnazione è stata avanzato in ordine al mancato esercizio del potere del giudice di pace di rideterminazione della sanzione applicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in questo grado di giudizio (in assenza di impugnazione incidentale circa la regolamentazione delle spese di lite stabilita del giudice di pace) e sono poste a carico di parte appellante nella misura indicata in dispositivo.
Segue a rigetto dell'appello l'accertamento nei confronti degli appellanti, ai sensi dell'articolo 1
comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico pagina 15 di 16 di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli stessi dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Controparte_1 Parte_1
314/23 del Giudice di Pace di;
CP_2
2) condanna e in solido alla rifusione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di Controparte_4
lite del presente grado di appello che liquida in € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisoria , oltre a spese generali nella misura del
15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3)ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Del dispositivo si è data lettura all'udienza del 18.12.24 e la motivazione viene depositata nel termine indicato ai sensi dell'art.429 cpc
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
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