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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 6488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6488 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4633/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AJESE DANIELA e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BRUNO MADERNA, 7 INT.35 PIANO 9 30174 VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. AJESE DANIELA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI MANUELA ONroparte_1 P.IVA_2 IA e ER LO ( ) VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 C.F._1 MILANO;
( Via Del Don, 5 20123 Parte_2 C.F._2 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso il difensore avv. GRASSI MANUELA IA
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
ONroparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. MALERBA FEDERICA ( CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO;
C.F._3 Parte_3
( CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria,
Nel Merito:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni economiche relative ai contratti di conto corrente, e alle collegate aperture di credito in conto, oggetto di causa, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., e 117 T.U.B., per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative ai tassi di interesse debitori e/o moratori, nonché la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle Commissioni di SI CO o Commissioni sull'accordato, ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, spese e commissioni di gestione conto e/o a vario titolo applicate nei rapporti bancari oggetto di causa intrattenuti tra la attrice e la società convenuta, per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sui rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, oltre che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di commissioni di massimo scoperto o sull'accordato, ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, o comunque denominate, mai pattuite per iscritto, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla Legge 108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ovvero frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB da parte della convenuta ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;
- rideterminarsi il saldo effettivo/corretto dei rapporti bancari di cui è causa, con collegate aperture di credito in conto, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in atti o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, commissioni e spese di gestione conto, di ulteriori commissioni sull'accordato e spese anche per l'affidamento, o comunque denominate, ed a qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ricalcolando gli interessi creditori, in caso di saldi attivi, dall'inizio dei rapporti bancari e di conseguenza ordinandosi alla banca di rettificare le risultanze del conto, per tutti i motivi dedotti in atti;
- condannarsi la convenuta alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme non dovute da quest'ultima pagate nel corso dei rapporti per cui è causa nonché dei collegati rapporti di apertura di credito in conto ovvero delle somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei conti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi ed a qualunque altro titolo non dovute, per tutte le ragioni come meglio esposte in atti, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo, nonché condannarsi la società convenuta al pagamento in favore della correntista degli interessi creditori maturati e/o maturandi sui saldi attivi ricalcolati;
pagina 2 di 13 - accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice alla banca convenuta in dipendenza dei rapporti bancari per i quali è causa ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti.
- In ogni caso spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In Via Istruttoria:
- disporsi C.T.U. contabile tesa, a conferma delle risultanze di cui alle perizie dimesse, a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto di conto corrente di cui è causa, il TEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege, evidenziando se il tasso applicato dalla banca abbia superato il c.d. tasso soglia usura ex legge 108/96, la conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto o commissioni sull'accordato, commissioni e spese di gestione conto, ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, alle condizioni contrattuali e la rideterminazione del saldo effettivo/corretto del conto corrente per cui è causa con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice per tutte le causali sopra esposte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, e con eliminazione delle CMS, commissioni e spese anche per Pt_4 l'affidamento, e di tutte le somme e competenze di gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto conteggiando gli interessi creditori maturati per tutto il periodo di durata dei rapporti di conto corrente.
-Sia ordinato alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudizio della seguente documentazione:
- c/c 68583 (ex 328683): estratti conto, scalari e fogli liquidazione dall'accensione al 31/1/2012;
- c/c 69249 (ex 982877): estratti conto, scalari e fogli liquidazione dall'accensione al 31/10/2012;
-Riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.
CONCLUSIONI per ONroparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, così giudicare:
a) in via preliminare di merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva di ri-spetto a tutte le domande avversarie;
ONroparte_1
b) in subordine, rigettare comunque le domande dell'attrice, tenuto conto di tutte le ulteriori difese ed eccezioni svolte dalla convenuta ONroparte_1
[...]
c) in ogni caso, con il favore delle spese di lite con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
CONCLUSIONI per ONroparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE pagina 3 di 13 -accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, la legittimazione di LCA per CP_4 quanto esposto nella narrativa dell'atto di costituzione, e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ex d.l. 99/2017; ONroparte_1 accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, improcedibilità e/o improseguibilità ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie nei confronti di , ai CP_5 sensi dell'art. 83 T.U.B.; accertare e dichiarare per i motivi e nei termini esposti in atti, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande avversarie;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, l'intervenuta prescrizione delle pretese ex adverso spiegate in relazione al ONo CP_4
IN VIA PRINCIPALE:
-Rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Rigettare le istanze istruttorie avversarie.
IN OGNI CASO:
-Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 ONroparte_1 esponendo: che la società attrice ha acceso con l'Istituto bancario , i ONroparte_1 seguenti rapporti di conto: c/c n. 68583 (ex 328683) acceso nell'anno 1998 (ex ONroparte_2
, poi Filiale 00353 di Milano 03 ed estinto in data 09/07/20; c/c n. 69249 (ex 982877)
[...] acceso nell'anno 1998 (ex , presso la Filiale 00353 di Milano 03, ed ONroparte_2 estinto in data 14/10/20.
I rapporti bancari suddetti sono sempre stati assistiti da affidamenti in conto sin dall'accensione.
Rilevava che a seguito di una verifica vertente sulla corretta applicazione delle clausole contrattuali e della normativa vigente in materia bancaria e creditizia, la società attrice si avvedeva dell'addebito, operato negli anni, di interessi anatocistici, di interessi debitori non dovuti e comunque non contrattualmente pattuiti nonché dell'applicazione di tassi ultralegali e di tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. A del T.U.B. (D.lgs. 385/93), superiori a quelli pro tempore previsti dalla Legge n. 108/96 e comunque di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti.
La suddetta verifica evidenziava, inoltre, l'addebito da parte della convenuta di Commissioni di SI CO, Commissioni sull'accordato, ulteriori spese di gestione conto, oneri e comunque commissioni non dovute perché non supportate da valide pattuizioni scritte, ma comunque emergenti a vario titolo dagli estratti conto dimessi;
era, poi, prassi della banca convenuta postergare la data di accredito dei titoli posti all'incasso dalla correntista, registrandoli a credito in ritardo rispetto alla data pagina 4 di 13 di effettivo versamento in conto, così da lucrare sugli interessi;
mai, le condizioni economiche di cui ai rapporti bancari per cui è causa furono regolamentate da accordi scritti ovvero da valide pattuizioni;
in data 04/02/2022, la società attrice, provvedeva a contestare alla banca le suddette violazioni chiedendo altresì la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nel corso dei rapporti bancari e la consegna della documentazione ivi elencata;
attivata la procedura di mediazione la quale ha avuto esito negativo concludeva chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti sopra indicati, che la convenuta venisse condannata alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme non dovute da quest'ultima pagate nel corso dei rapporti per cui è causa nonché dei collegati rapporti di apertura di credito in conto ovvero delle somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei conti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi ed a qualunque altro titolo non dovute, oltre rivalutazione ed interessi, nonché , di accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice alla banca convenuta in dipendenza dei rapporti bancari per i quali è causa ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti.
Si costituiva rilevando in fatto che il 15 luglio 2003, sottoscrivendo il relativo ONroparte_1 contratto . (di seguito anche ”) aprì presso la Parte_1 Pt_1 ONroparte_2 (anche ) il conto corrente n. 328683 (poi n. 68583), sul quale la BA regolò alcune delle linee _6 di credito concesse alla Cliente negli anni successivi pattuendo tutte le relative condizioni conomiche, ivi comprese quelle sulla capitalizzazione degli interessi;
che il successivo 31 ottobre 2012, fu aperto anche il conto anticipi n. 982877 (poi n. 69249) per regolarvi i relativi affidamenti. A seguito dell'acquisto il 26 giugno 2017 (“ONratto di Cessione”;) dalle liquidazioni coatte amministrative cui sono state sottoposte VE BA (insieme, le “CH NE”) di certi rapporti giuridici, _6 attività e passività (il c.d. “Insieme Aggregato”), a norma del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 (poi convertito nella legge 31 luglio, n. 121; “D.L. n. 99/2017”) che regola le predette procedure concorsuali Co (“ ”) subentrò per breve tempo in quei due rapporti, fino alla loro chiusura, ONroparte_1 avvenuta rispettivamente il 9 luglio e il 14 ottobre 2020. In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva di alle domande avversarie. CP_8 Co Rilevava che , ha convenuto in giudizio , benché i contratti di cui è causa siano stati Parte_1 stipulati con e le relative pretese siano fondate sulle conseguenze di condotte asseritamente _6 Co illegittime poste in essere da quest'ultima, rispetto ai quali è estranea in base alle fonti normative e negoziali che regolano le liquidazioni coatte amministrative delle CH NE e segnatamente: il D.L. n. 99/2017 varato d'urgenza dal Governo Italiano per consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita delle CH NE dal mercato e, in particolare, per regolare la cessione – dalle liquidazioni coatte amministrative a terzi – di “attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse” delle CH NE da attuarsi nel rispetto dei divieti di cessione dettati all'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017;
il ONratto di Cessione, con il quale i Commissari Liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative Co hanno ceduto a l'Insieme Aggregato “in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario” (art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 99/2017) e nel rispetto dei divieti di cessione di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017; Co
il Secondo Accordo Ricognitivo, con il relativo Allegato n.
1.1 sottoscritto da e dai Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative il 17 gennaio 2018, al fine di esplicitare il perimetro e l'oggetto del ONratto di Cessione.
pagina 5 di 13 ON Co Ai sensi delle suddette fonti normative e negoziali, la ha ceduto a , nell'ambito dell'Insieme Aggregato, i due rapporti sopra citati (come tutti i rapporti di conto corrente dei clienti delle CH NE e senza soluzione di continuità, così evitando una tragica interruzione della operatività). Co Tale circostanza, tuttavia, non implica il subentro di negli eventuali profili di responsabilità di ei confronti dei suoi 'ex correntisti'. Anzi: le pretese oggetto delle domande di _6 Parte_1 Co non sono state cedute a proprio per effetto di uno dei predetti divieti di cessione (art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017), con conseguente difetto di legittimazione di quest'ultima rispetto alle pretese avversarie.
A norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017 infatti “ Restano in ogni caso esclusi dalla cessione …: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Co Atteso che ha notificato a l'atto di citazione cinque anni e mezzo dopo la cessione Parte_1 del 26 giugno 2017 e le pretese nello stesso fatte valere costituiscono conseguenze di atti e fatti Co occorsi prima di quella data, per legge, non sussiste la legittimazione passiva di in questo giudizio.
Il predetto divieto di cessione è stato recepito nel ONratto di Cessione ,opponibile ai terzi per effetto della pubblicazione della relativa notizia sul sito di BA d'Italia, a norma dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017 a tenore del quale, le pretese di essendo oggetto di un giudizio promosso Parte_1 dopo il 26 giugno 2017 e fondandosi su atti o fatti antecedenti a tale data, vanno ricondotte alle Co Passività Escluse e al ONenzioso Escluso, con conseguente difetto di legittimazione di in questo giudizio.
Tali conclusioni ricavate sulla base del D.L. n. 99/2017 e del ONratto di Cessione trovano ulteriore conferma nel Secondo Accordo Ricognitivo e nel relativo Allegato n. 1.1 (“Criteri di ripartizione del Co contenzioso passivo”,), nei quali le CH NE e hanno esplicitato le previsioni del D.L. n. 99/2017 e del ONratto di Cessione. Il Secondo Accordo Ricognitivo, nella Sezione I (“ONenziosi”), prevede, infatti al § 1 (“Criteri di ripartizione del ONenzioso e degli oneri di difesa”), che:
1.1. In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal ONratto di Cessione in tema di ONen- zioso Pregresso e ONenzioso Escluso, la tabella sub All.
1.1. del presente Secondo Accordo Rico- Co gnitivo precisa i criteri di ripartizione del ONenzioso e dei relativi effetti tra le CH in LCA e
...
Nell'Allegato n. 1.1, alla sezione A (“ONenzioso relativo alle ex CH NE ( – CP_9
ONenzioso Pregresso e ONenzioso Escluso”), casella n. 5 della tabella, si precisa che va ricondotto al ONenzioso Escluso:
“[il] ONenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” a mente dell'“art. 3, comma 1, lett. c), DL n. 99/2017” non- ché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del ONratto”.
Rilevava che una decisiva conferma è recentemente intervenuta anche per voce della Corte costituzionale. La Consulta, nella sentenza n. 225, 5 ottobre - 7 novembre 2022 (in G.U. 1a serie speciale - Corte costituzionale n. 45 del 9 novembre 2022 che nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo vaglio, ha colto l'occasione (per affermare la compatibilità del D.L. n. 99/2017 alla Costituzione e al diritto eurounitario e, per quel che qui rileva) per inquadrare il rapporto tra il D.L. n. 99/2017 e il ONratto di Cessione, così statuendo chiaramente e inequivocabilmente:“Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determi-nare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha la-sciato fuori … le controversie pagina 6 di 13 relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successiva-mente ad essa, e le relative passività (§ 5;).”e ancora: “l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017… pone[ndo] … ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c) (§ 7.4.10) ”.
Rilevava in sintesi che spettava alle parti del ONratto di Cessione determinare il perimetro della cessione nel rispetto dei divieti prescritti all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 99/2017. In altre parole, il perimetro della cessione non è determinato direttamente dal D.L. n. 99/2017 bensì dal ONratto di Cessione;
e i divieti di cessione costituivano l'unico limite alla 'libertà negoziale delle parti.
L'insieme Aggregato, infatti, è più circoscritto rispetto all'insieme delle attività e passività astrattamente cedibili (perché non colpite dai divieti di cessione). Per quel che qui rileva, come si è visto, nel ONratto di Cessione, le parti, a scanso di equivoci, hanno definito la nozione di Passività Escluse e ONenzioso Escluso prevedendo che vanno esclusi dalla cessione qualsivoglia contenzioso o Co passività che “possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse … in conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino alla Data di _6 Esecuzione” e sia riferibile a “Attività Incluse e/o a Passività Incluse” diverso dal ONenzioso Pregresso (di seguito il “ONenzioso Escluso”)”.
Rilevava altresì che il D.L. n. 99/2017 costituisce una specifica declinazione della regola propria delle cessioni da qualsivoglia procedura concorsuale (nella disciplina dettata nella legge fallimentare e oggi nel d.lgs. n. 14/2019, “CCII”, nonché nella disciplina speciale delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative), secondo la quale il cessionario non risponde dei debiti antecedenti al trasferimento salvo diverso espresso patto contrario (artt. 105, comma 4 e 182, comma 5, l. fall;
artt. 113 comma 4 e 214 comma 3, CCII;
art. 63 d.lgs. 270/1999 e art. 90, comma 2, TUB). Il D.L. n. 99/2017, muovendo da quella regola, ha vietato, all'art. 3, comma 1, lettera c), che l'espresso patto contrario potesse avere a oggetto passività ignote al momento della cessione ed emerse in un secondo momento per effetto di iniziative giudiziarie come quella promossa da Parte_1 Co Nel ONratto di Cessione, infatti, si è resa cessionaria di alcune selezionate passività 'litigiose' (con espresso patto contrario), ma oggetto di contenziosi già pendenti alla data della cessione (categoria definita nel ONratto di Cessione come “ONenzioso Pregresso”). Co Quanto sopra vale anche se è subentrata nei contratti in corso tra e è infatti Parte_1 _6 regola propria di tutte le procedure concorsuali quella secondo cui il c.d. contraente in bonis (ossia la controparte contrattuale dell'impresa ammessa a una procedura concorsuale) subisce la 'cristallizzazione' dei propri crediti pregressi subendo, salve eccezioni, la falcidia delle pretese maturate prima della apertura del concorso, per la soddisfazione dei quali deve insinuarsi al passivo della procedura, non potendo agire nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, né in sede di cognizione ordinaria, né, tantomeno, in sede esecutiva. E detta 'cristallizza-zione' permane anche se la procedura concorsuale cede a un terzo il predetto contratto come accade in qualsivoglia procedura concorsuale che persegua un obiettivo conservativo attraverso la c.d. continuità indiretta. Co In sintesi: non risponde delle passività pregresse oggetto di un giudizio promosso dopo la cessione anche se le stesse siano sorte nell'ambito di contratti alla stessa ceduti.
Nel merito eccepiva la prescrizione delle domande avversarie aventi ad oggetto competenze pagate prima del 4 febbraio 2012 (dieci anni prima della lettera di messa in mora), rilevava che le parti avevano pattuito la capitalizzazione degli interessi con riferimento al conto corrente n. 328683 2003; con riferimento al periodo 2014-2016 che l'art. 120 TUB non aveva immediata portata precettiva;
che i documenti prodotti richiamati nella parte in fatto davano prova della pattuizione scritta delle pagina 7 di 13 condizioni economiche;
che la contestazione relativa all'usura era generica e concerneva l'ipotesi di usura sopravvenuta;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande-
Interveniva volontariamente in giudizio ONroparte_2
ON amministrativa rilevando in fatto che: in data 15 luglio 2003 ha sottoscritto con , al Parte_1 tempo in bonis, un contratto di conto corrente ordinario, in forza di cui la ha aperto il conto n. CP_2
ON 632/ 328683/ 57 intestato all'odierna attrice (di seguito il “ONo ”). Inoltre, in data 7 luglio 2016,
ON ha concluso con anche un contratto per anticipo a fronte di certificati di Parte_1 origine/conformità autoveicoli/motoveicoli” (in forza di cui è stato aperto il conto anticipi n. 632/
ON 982877/57 connesso al ONo;
) in data 9 settembre 2017, la Società attrice ha sottoscritto una
“autorizzazione preventiva del correntista all'addebito degli interessi debitori sul conto corrente” ; ON oltre ai rapporti di conto anticipo, non ha mai concesso a alcun altro affidamento in Parte_1 conto;
la ha sempre trasmesso regolarmente a la rendicontazione periodica relativa CP_2 Parte_1 al rapporto bancario intercorso e ogni altra comunicazione prevista dalla legge, tra cui i documenti di ON sintesi , che non sono mai stati contestati;
in data 25 giugno 2017 è stata sottoposta alla procedura di liquidazione amministrativa e ha ceduto con effetto dalla predetta data a il rapporto ONroparte_1 ON di ONo Con riferimento ai motivi dell'intervento evidenziava che, con decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, convertito in l. 31 luglio 2017, n. 121 (di seguito, il
“Decreto”), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della BA d'Italia, ha sottoposto ON
(nonché a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 d.lgs. Parte_5 385/1993). L'art. 3 del Decreto, per arginare gli effetti negativi della procedura di liquidazione, ha altresì imposto ai Commissari Liquidatori delle due banche in crisi di cedere “l'azienda, i suoi singoli rami, nonché, beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco ovvero attività e passività, anche parziali”, con talune specifiche esclusioni, ossia: “a) le passività indicate nell'art. 52, comma 1, lettera a) punti i), ii), iii) e iv) del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180; b) i debiti delle CH nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle CH o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari destinatari di offerte di transazione presentate dalla CH”; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1 Decreto). ON Con contratto di cessione del 26 giugno 2017, in LCA ha in effetti ceduto a una ONroparte_1 parte delle proprie attività e passività, secondo quanto previsto dal Decreto (la “Cessione”), e con le esclusioni ivi disposte, impegnandosi ex art.
3.2 della Cessione a fare “tutto quanto necessario e Co opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa” da ogni contenzioso relativo/connesso a debiti e/o rapporti non rientranti nel perimetro della Cessione. ON Pertanto, in LCA, proprio in adempimento di quanto previsto ex art.
3.2 della Cessione, interveniva nell'odierno giudizio al fine rilevare anzitutto il difetto di legittimazione passiva di
[...] ON
rispetto alle domande afferenti al ONo e il ONo Anticipi, nei termini di seguito CP_1 chiariti, oltreché l'infondatezza delle pretese avversarie. ON Rilevava che il Decreto, nell'imporre ai Commissari Liquidatori di in LCA di cedere a un soggetto terzo una parte delle attività e passività della BA, all'art. 3 comma 1 ha previsto: “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: … c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”; che in piena conformità con quanto disposto da tale previsione normativa, l'art.
pagina 8 di 13 3.1.2 del contratto di cessione - rubricato “Perimetro dell'insieme aggregato”, alla lettera B) prevede le
“Passività Incluse”; al punto vii) si indicano come inclusi nell'aggregato ceduto “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione” . L'art.
3.1.4 della Cessione prevede di converso che “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente ONratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e Co non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di ia di fini del presente ONratto:(…) per Passività Escluse si intende ogni passività, _6 CP_10 obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio
o elemento negativo (anche per ONenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, Co diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza Co ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in _6 passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Co Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a : … (vi) qualsiasi ONenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal ONezioso Pregresso (di seguito, il “ONenzioso Escluso”)”, laddove per ONenzioso Pregresso, si intendono “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data Esecuzione” .
Dal combinato disposto della fonte normativa e della fonte contrattuale risulta dunque l'estraneità di dal contenzioso sorto successivamente alla Cessione, laddove fondato, rectius avente ONroparte_1 ad oggetto, su fatti antecedenti alla medesima. ON In definitiva ex art. 3 del Decreto e art. 3 della Cessione, , anche se succeduta a ONroparte_1 ON nel rapporto di ONo , difetta di legittimazione passiva (sostanziale) relativamente alle domande ON dell'attrice attinenti al ONo che trovano causa in fatti o atti antecedenti alla data del 25 giugno 2017.
Per quanto adesso chiarito, potrà rispondere o essere ritenuta legittimata passiva, ONroparte_1 ON eventualmente, soltanto per quanto accaduto a valere sul ONo successivamente alla predetta data. ONestava quindi l'inammissibilità delle domande attoree in forza delle loro genericità, nonché il valore probatorio delle perizie prodotte prive di spiegazioni delle formule e dei criteri utilizzati;
in subordine eccepiva la prescrizione delle pretese attoree, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione laddove i rapporti contrattuali risultino ancora sussistenti;
rilevava la legittimità dell'anatocismo per il periodo ante e post delibera Cicr 9.2.2000 ed altresì successivo alla riforma dell'art.120 TUB del 2014 norma non immediatamente applicabile in quanto richiedeva l'adozione della delibera CICR richiamata dalla norma;
contestava altresì l'applicazione di interessi usurari e la dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto;
chiedeva, pertanto, che venisse accertare e dichiarare la ON legittimazione di in LCA e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] ex d.l. 99/2017; accertare e dichiarare, l'inammissibilità, improponibilità ed ONroparte_1 improcedibilità delle domande avversarie;
nel merito il rigetto delle domande.
pagina 9 di 13 Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 8.4.25
ha convenuto in giudizio lamentando l'addebito di competenze Parte_1 ONroparte_1 non pattuite o comunque asseritamente illegittime con riferimento ai conti corrente n. 328683 (poi n. 68583) e n. 982877 (poi n. 69249): in particolare, le contestazioni avversarie riguardano la capitalizzazione degli interessi;
l'addebito di interessi ultralegali asseritamente non pattuiti;
l'addebito di commissioni di massimo scoperto e delle commissioni che le sostituirono, non pattuite o pattuite in modo indeterminato;
l'addebito di altri costi, genericamente indicati;
l'applicazione dei c.d. giorni valuta;
l'addebito di interesse oltre le soglie di legge;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
Le domande proposte da parte attrice sono infondata dovendosi rilevare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento a tutte le domande svolte. ONroparte_1 Co Come ricostruito dalla convenuta e dall'interveniente il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di discende: Parte_1
-dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017 a norma del quale:
“Restano in ogni caso esclusi dalla cessione […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”;
-dall'art. art.
3.1.4 del ONratto di Cessione ( doc. 1 convenuta) – opponibile ai terzi per effetto della pubblicazione della relativa notizia sul sito di BA d'Italia, a norma dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017secondo cui “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente ONratto e, pertanto, non Co faranno parte dell'Insieme Aggregato e non potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di ia di VB. _6
Ai fini del presente ONratto: […] (b) per “Passività Escluse” si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per ONenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, co-sto (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, Co diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza Co ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in _6 passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'im-presa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte Co dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a :
[…] (vi) qualsiasi ONenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal ONenzioso Pregresso (di seguito il
“ONenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi.
Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data pagina 10 di 13 odierna non siano già oggetto di ONenzioso Pregresso, saranno e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti” ; Co
-dal Secondo Accordo Ricognitivo (doc. 2 convenuta ) – sottoscritto da e dai Commissari liquidatori al fine di esplicitare il perimetro e l'oggetto del ONratto di Cessione e anch'esso opponibile a terzi – nel quale, alla Sezione I (“ONenziosi”), § 1 (“Criteri di ripartizione del ONenzioso e degli oneri di difesa”) si precisa che: “
1.1. In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal ONratto di Cessione in tema di ONenzioso Pregresso e ONenzioso Escluso, la tabella sub All.
1.1. del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del ONenzioso Co e dei relativi effetti tra le CH in LCA e ” ;e da relativo Allegato n.
1.1 doc. 3 convenuta ), nel quale, alla sezione A (“ONenzioso relativo alle ex CH NE (' – ONenzioso CP_9
Pregresso e ONenzioso Escluso”), casella n. 5 della tabella, si precisa che va ricondotto al ONenzioso Escluso: [il] “ONenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” a mente dell'“art. 3, comma 1, lett. c), DL n. 99/2017” nonché dell'“art 3.1.4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del ONratto
Con ordinanza n. 15083 pubblicata il 5 giugno 2025, la Prima sezione della Corte di cassazione ha espressamente riconosciuto la rilevanza a fini interpretativi del Secondo Accordo Ricognitivo perché è Co espressione del comportamento di e delle LCA successivo al ONratto di Cessione ex art. 1362, comma 2, c.c..
Inoltre la Corte costituzionale (sentenza n. 225, 5 ottobre - 7 novembre 2022, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo vaglio, ha colto l'occasione sia per affermare la compatibilità del D.L. n. 99/2017 alla Costituzione e al diritto eurounitario, sia per inquadrare il rapporto tra il D.L. n. 99/2017 e il ONratto di Cessione, statuendo per quel che qui rileva, che: “Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori … le controversie relative ad atti
o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (§ 5;). e che:
“l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017… pone[ndo] … ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c)” (§ 7.4.10;).
Anche la Corte di cassazione, nella ordinanza del 22 dicembre 23, n. 35820 , ha affermato quanto segue: “la disposizione di cui al D.L. n. 99 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c), nell'escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a ONroparte_1 fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima”; conformi anche App. Milano, 12 gennaio 2024, n. 84,; App. Milano, 18 gennaio 2024,; App. Milano, 3 luglio 2024, n. 198,. Co In definitiva ai sensi delle fonti normative e negoziali che hanno regolato la cessione dalla LCA a del c.d. Insieme Aggregato (cfr. in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017, l'art. 3.1.4 Co del ONratto di Cessione, nonché il Secondo Accordo Ricognitivo e il relativo Allegato n. 1.1) non risponde di qualsivoglia pretesa relativa ad atti o fatti occorsi prima della cessione, che sia fatta valere pagina 11 di 13 in giudizi promossi successivamente ad essa dalla quale possa discendere qualsivoglia effetto negativo in capo alla BA;
e tali sono le pretese di la quale ha notificato l'atto di citazione oltre Parte_1 cinque anni dopo la cessione del 26 giugno 2017 (il 27 gennaio 2023), fondando le proprie ( domande su atti e fatti occorsi prima di quella data).
Nell'ultimo atto depositato parte attrice rileva la contrarietà del d.l. 99/2017 al diritto dell'unione europea, e quindi al diritto costituzionale, poiché, in tesi, la normativa non garantirebbe l'effettività della tutela giurisdizionale.
Tale assunto non appare fondato ove si consideri che controparte non lamenta una compressione o limitazione del suo diritto di difesa ma, piuttosto, si duole del fatto che l'assetto complessivo della ON normativa censurata le imponga di avanzare eventuali sue pretese creditorie contro in LCA, ossia contro un soggetto, in teoria, non solvente..
L' infondatezza dei rilievi attorei sulla contrarietà del Decreto alla Carta Costituzionale e al diritto dell'Unione Europea si ricava da quanto statuito dalla Corte Costituzionale, che con la citata sentenza n. 225 del 5 ottobre - 7 novembre 2022, nel “dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale” poste al suo vaglio, ha sottolineato e riconosciuto che “Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori …, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La Corte Costituzione ha, quindi, anche chiarito che “La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità ONroparte_1 sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione. Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due CH venete in liquidazione e , prodotto nel giudizio a quo, richiamava in ONroparte_1 premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto «di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a VE BA» CP_11
e condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica che è propria del contratto” (cfr. Corte Cost. 225/2022).
Nella sentenza della Corte Costituzionale si legge altresì che “è opportuno premettere un chiarimento in ordine alla portata normativa delle disposizioni di legge che maggiormente vengono invocate nell'ordinanza di rimessione, la quale fa riferimento ad una vicenda che ha avuto anche risvolti drammatici per una moltitudine di risparmiatori. Dal preambolo del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, si evince, del resto, che l'intervento normativo ha avuto riguardo alle gravi ripercussioni di rilievo sociale ed economico per persone, famiglie e imprese, derivanti dalla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di e , ravvisate in ONroparte_2 Parte_5 termini di perdite per i creditori non professionali chirografari e di cessazione dei rapporti di affidamento creditizio”.
Alla luce di quanto esposto le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate. pagina 12 di 13 Co In forza del principio della soccombenza parte attrice deve essere condannata a rifondere a le spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese sostenute da coatta amministrativa restano a ONroparte_2 carico della stessa non avendo parte attrice formulato domande nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere a le spese di lite liquidate in € 14.103,00 oltre ONroparte_1 spese generali, oneri e accessori;
nulla sulle spese sostenute da in liquidazione coatta amministrativa;
ONroparte_2
Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4633/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AJESE DANIELA e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BRUNO MADERNA, 7 INT.35 PIANO 9 30174 VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. AJESE DANIELA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI MANUELA ONroparte_1 P.IVA_2 IA e ER LO ( ) VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 C.F._1 MILANO;
( Via Del Don, 5 20123 Parte_2 C.F._2 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso il difensore avv. GRASSI MANUELA IA
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
ONroparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. MALERBA FEDERICA ( CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO;
C.F._3 Parte_3
( CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria,
Nel Merito:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni economiche relative ai contratti di conto corrente, e alle collegate aperture di credito in conto, oggetto di causa, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., e 117 T.U.B., per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative ai tassi di interesse debitori e/o moratori, nonché la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle Commissioni di SI CO o Commissioni sull'accordato, ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, spese e commissioni di gestione conto e/o a vario titolo applicate nei rapporti bancari oggetto di causa intrattenuti tra la attrice e la società convenuta, per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sui rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, oltre che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di commissioni di massimo scoperto o sull'accordato, ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, o comunque denominate, mai pattuite per iscritto, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla Legge 108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ovvero frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB da parte della convenuta ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;
- rideterminarsi il saldo effettivo/corretto dei rapporti bancari di cui è causa, con collegate aperture di credito in conto, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in atti o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, commissioni e spese di gestione conto, di ulteriori commissioni sull'accordato e spese anche per l'affidamento, o comunque denominate, ed a qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ricalcolando gli interessi creditori, in caso di saldi attivi, dall'inizio dei rapporti bancari e di conseguenza ordinandosi alla banca di rettificare le risultanze del conto, per tutti i motivi dedotti in atti;
- condannarsi la convenuta alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme non dovute da quest'ultima pagate nel corso dei rapporti per cui è causa nonché dei collegati rapporti di apertura di credito in conto ovvero delle somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei conti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi ed a qualunque altro titolo non dovute, per tutte le ragioni come meglio esposte in atti, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo, nonché condannarsi la società convenuta al pagamento in favore della correntista degli interessi creditori maturati e/o maturandi sui saldi attivi ricalcolati;
pagina 2 di 13 - accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice alla banca convenuta in dipendenza dei rapporti bancari per i quali è causa ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti.
- In ogni caso spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In Via Istruttoria:
- disporsi C.T.U. contabile tesa, a conferma delle risultanze di cui alle perizie dimesse, a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto di conto corrente di cui è causa, il TEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege, evidenziando se il tasso applicato dalla banca abbia superato il c.d. tasso soglia usura ex legge 108/96, la conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto o commissioni sull'accordato, commissioni e spese di gestione conto, ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, alle condizioni contrattuali e la rideterminazione del saldo effettivo/corretto del conto corrente per cui è causa con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice per tutte le causali sopra esposte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, e con eliminazione delle CMS, commissioni e spese anche per Pt_4 l'affidamento, e di tutte le somme e competenze di gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto conteggiando gli interessi creditori maturati per tutto il periodo di durata dei rapporti di conto corrente.
-Sia ordinato alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudizio della seguente documentazione:
- c/c 68583 (ex 328683): estratti conto, scalari e fogli liquidazione dall'accensione al 31/1/2012;
- c/c 69249 (ex 982877): estratti conto, scalari e fogli liquidazione dall'accensione al 31/10/2012;
-Riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.
CONCLUSIONI per ONroparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, così giudicare:
a) in via preliminare di merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva di ri-spetto a tutte le domande avversarie;
ONroparte_1
b) in subordine, rigettare comunque le domande dell'attrice, tenuto conto di tutte le ulteriori difese ed eccezioni svolte dalla convenuta ONroparte_1
[...]
c) in ogni caso, con il favore delle spese di lite con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
CONCLUSIONI per ONroparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE pagina 3 di 13 -accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, la legittimazione di LCA per CP_4 quanto esposto nella narrativa dell'atto di costituzione, e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ex d.l. 99/2017; ONroparte_1 accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, improcedibilità e/o improseguibilità ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie nei confronti di , ai CP_5 sensi dell'art. 83 T.U.B.; accertare e dichiarare per i motivi e nei termini esposti in atti, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande avversarie;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, l'intervenuta prescrizione delle pretese ex adverso spiegate in relazione al ONo CP_4
IN VIA PRINCIPALE:
-Rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Rigettare le istanze istruttorie avversarie.
IN OGNI CASO:
-Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 ONroparte_1 esponendo: che la società attrice ha acceso con l'Istituto bancario , i ONroparte_1 seguenti rapporti di conto: c/c n. 68583 (ex 328683) acceso nell'anno 1998 (ex ONroparte_2
, poi Filiale 00353 di Milano 03 ed estinto in data 09/07/20; c/c n. 69249 (ex 982877)
[...] acceso nell'anno 1998 (ex , presso la Filiale 00353 di Milano 03, ed ONroparte_2 estinto in data 14/10/20.
I rapporti bancari suddetti sono sempre stati assistiti da affidamenti in conto sin dall'accensione.
Rilevava che a seguito di una verifica vertente sulla corretta applicazione delle clausole contrattuali e della normativa vigente in materia bancaria e creditizia, la società attrice si avvedeva dell'addebito, operato negli anni, di interessi anatocistici, di interessi debitori non dovuti e comunque non contrattualmente pattuiti nonché dell'applicazione di tassi ultralegali e di tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. A del T.U.B. (D.lgs. 385/93), superiori a quelli pro tempore previsti dalla Legge n. 108/96 e comunque di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti.
La suddetta verifica evidenziava, inoltre, l'addebito da parte della convenuta di Commissioni di SI CO, Commissioni sull'accordato, ulteriori spese di gestione conto, oneri e comunque commissioni non dovute perché non supportate da valide pattuizioni scritte, ma comunque emergenti a vario titolo dagli estratti conto dimessi;
era, poi, prassi della banca convenuta postergare la data di accredito dei titoli posti all'incasso dalla correntista, registrandoli a credito in ritardo rispetto alla data pagina 4 di 13 di effettivo versamento in conto, così da lucrare sugli interessi;
mai, le condizioni economiche di cui ai rapporti bancari per cui è causa furono regolamentate da accordi scritti ovvero da valide pattuizioni;
in data 04/02/2022, la società attrice, provvedeva a contestare alla banca le suddette violazioni chiedendo altresì la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nel corso dei rapporti bancari e la consegna della documentazione ivi elencata;
attivata la procedura di mediazione la quale ha avuto esito negativo concludeva chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti sopra indicati, che la convenuta venisse condannata alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme non dovute da quest'ultima pagate nel corso dei rapporti per cui è causa nonché dei collegati rapporti di apertura di credito in conto ovvero delle somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei conti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi ed a qualunque altro titolo non dovute, oltre rivalutazione ed interessi, nonché , di accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice alla banca convenuta in dipendenza dei rapporti bancari per i quali è causa ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti.
Si costituiva rilevando in fatto che il 15 luglio 2003, sottoscrivendo il relativo ONroparte_1 contratto . (di seguito anche ”) aprì presso la Parte_1 Pt_1 ONroparte_2 (anche ) il conto corrente n. 328683 (poi n. 68583), sul quale la BA regolò alcune delle linee _6 di credito concesse alla Cliente negli anni successivi pattuendo tutte le relative condizioni conomiche, ivi comprese quelle sulla capitalizzazione degli interessi;
che il successivo 31 ottobre 2012, fu aperto anche il conto anticipi n. 982877 (poi n. 69249) per regolarvi i relativi affidamenti. A seguito dell'acquisto il 26 giugno 2017 (“ONratto di Cessione”;) dalle liquidazioni coatte amministrative cui sono state sottoposte VE BA (insieme, le “CH NE”) di certi rapporti giuridici, _6 attività e passività (il c.d. “Insieme Aggregato”), a norma del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 (poi convertito nella legge 31 luglio, n. 121; “D.L. n. 99/2017”) che regola le predette procedure concorsuali Co (“ ”) subentrò per breve tempo in quei due rapporti, fino alla loro chiusura, ONroparte_1 avvenuta rispettivamente il 9 luglio e il 14 ottobre 2020. In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva di alle domande avversarie. CP_8 Co Rilevava che , ha convenuto in giudizio , benché i contratti di cui è causa siano stati Parte_1 stipulati con e le relative pretese siano fondate sulle conseguenze di condotte asseritamente _6 Co illegittime poste in essere da quest'ultima, rispetto ai quali è estranea in base alle fonti normative e negoziali che regolano le liquidazioni coatte amministrative delle CH NE e segnatamente: il D.L. n. 99/2017 varato d'urgenza dal Governo Italiano per consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita delle CH NE dal mercato e, in particolare, per regolare la cessione – dalle liquidazioni coatte amministrative a terzi – di “attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse” delle CH NE da attuarsi nel rispetto dei divieti di cessione dettati all'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017;
il ONratto di Cessione, con il quale i Commissari Liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative Co hanno ceduto a l'Insieme Aggregato “in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario” (art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 99/2017) e nel rispetto dei divieti di cessione di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017; Co
il Secondo Accordo Ricognitivo, con il relativo Allegato n.
1.1 sottoscritto da e dai Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative il 17 gennaio 2018, al fine di esplicitare il perimetro e l'oggetto del ONratto di Cessione.
pagina 5 di 13 ON Co Ai sensi delle suddette fonti normative e negoziali, la ha ceduto a , nell'ambito dell'Insieme Aggregato, i due rapporti sopra citati (come tutti i rapporti di conto corrente dei clienti delle CH NE e senza soluzione di continuità, così evitando una tragica interruzione della operatività). Co Tale circostanza, tuttavia, non implica il subentro di negli eventuali profili di responsabilità di ei confronti dei suoi 'ex correntisti'. Anzi: le pretese oggetto delle domande di _6 Parte_1 Co non sono state cedute a proprio per effetto di uno dei predetti divieti di cessione (art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017), con conseguente difetto di legittimazione di quest'ultima rispetto alle pretese avversarie.
A norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017 infatti “ Restano in ogni caso esclusi dalla cessione …: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Co Atteso che ha notificato a l'atto di citazione cinque anni e mezzo dopo la cessione Parte_1 del 26 giugno 2017 e le pretese nello stesso fatte valere costituiscono conseguenze di atti e fatti Co occorsi prima di quella data, per legge, non sussiste la legittimazione passiva di in questo giudizio.
Il predetto divieto di cessione è stato recepito nel ONratto di Cessione ,opponibile ai terzi per effetto della pubblicazione della relativa notizia sul sito di BA d'Italia, a norma dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017 a tenore del quale, le pretese di essendo oggetto di un giudizio promosso Parte_1 dopo il 26 giugno 2017 e fondandosi su atti o fatti antecedenti a tale data, vanno ricondotte alle Co Passività Escluse e al ONenzioso Escluso, con conseguente difetto di legittimazione di in questo giudizio.
Tali conclusioni ricavate sulla base del D.L. n. 99/2017 e del ONratto di Cessione trovano ulteriore conferma nel Secondo Accordo Ricognitivo e nel relativo Allegato n. 1.1 (“Criteri di ripartizione del Co contenzioso passivo”,), nei quali le CH NE e hanno esplicitato le previsioni del D.L. n. 99/2017 e del ONratto di Cessione. Il Secondo Accordo Ricognitivo, nella Sezione I (“ONenziosi”), prevede, infatti al § 1 (“Criteri di ripartizione del ONenzioso e degli oneri di difesa”), che:
1.1. In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal ONratto di Cessione in tema di ONen- zioso Pregresso e ONenzioso Escluso, la tabella sub All.
1.1. del presente Secondo Accordo Rico- Co gnitivo precisa i criteri di ripartizione del ONenzioso e dei relativi effetti tra le CH in LCA e
...
Nell'Allegato n. 1.1, alla sezione A (“ONenzioso relativo alle ex CH NE ( – CP_9
ONenzioso Pregresso e ONenzioso Escluso”), casella n. 5 della tabella, si precisa che va ricondotto al ONenzioso Escluso:
“[il] ONenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” a mente dell'“art. 3, comma 1, lett. c), DL n. 99/2017” non- ché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del ONratto”.
Rilevava che una decisiva conferma è recentemente intervenuta anche per voce della Corte costituzionale. La Consulta, nella sentenza n. 225, 5 ottobre - 7 novembre 2022 (in G.U. 1a serie speciale - Corte costituzionale n. 45 del 9 novembre 2022 che nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo vaglio, ha colto l'occasione (per affermare la compatibilità del D.L. n. 99/2017 alla Costituzione e al diritto eurounitario e, per quel che qui rileva) per inquadrare il rapporto tra il D.L. n. 99/2017 e il ONratto di Cessione, così statuendo chiaramente e inequivocabilmente:“Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determi-nare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha la-sciato fuori … le controversie pagina 6 di 13 relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successiva-mente ad essa, e le relative passività (§ 5;).”e ancora: “l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017… pone[ndo] … ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c) (§ 7.4.10) ”.
Rilevava in sintesi che spettava alle parti del ONratto di Cessione determinare il perimetro della cessione nel rispetto dei divieti prescritti all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 99/2017. In altre parole, il perimetro della cessione non è determinato direttamente dal D.L. n. 99/2017 bensì dal ONratto di Cessione;
e i divieti di cessione costituivano l'unico limite alla 'libertà negoziale delle parti.
L'insieme Aggregato, infatti, è più circoscritto rispetto all'insieme delle attività e passività astrattamente cedibili (perché non colpite dai divieti di cessione). Per quel che qui rileva, come si è visto, nel ONratto di Cessione, le parti, a scanso di equivoci, hanno definito la nozione di Passività Escluse e ONenzioso Escluso prevedendo che vanno esclusi dalla cessione qualsivoglia contenzioso o Co passività che “possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse … in conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino alla Data di _6 Esecuzione” e sia riferibile a “Attività Incluse e/o a Passività Incluse” diverso dal ONenzioso Pregresso (di seguito il “ONenzioso Escluso”)”.
Rilevava altresì che il D.L. n. 99/2017 costituisce una specifica declinazione della regola propria delle cessioni da qualsivoglia procedura concorsuale (nella disciplina dettata nella legge fallimentare e oggi nel d.lgs. n. 14/2019, “CCII”, nonché nella disciplina speciale delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative), secondo la quale il cessionario non risponde dei debiti antecedenti al trasferimento salvo diverso espresso patto contrario (artt. 105, comma 4 e 182, comma 5, l. fall;
artt. 113 comma 4 e 214 comma 3, CCII;
art. 63 d.lgs. 270/1999 e art. 90, comma 2, TUB). Il D.L. n. 99/2017, muovendo da quella regola, ha vietato, all'art. 3, comma 1, lettera c), che l'espresso patto contrario potesse avere a oggetto passività ignote al momento della cessione ed emerse in un secondo momento per effetto di iniziative giudiziarie come quella promossa da Parte_1 Co Nel ONratto di Cessione, infatti, si è resa cessionaria di alcune selezionate passività 'litigiose' (con espresso patto contrario), ma oggetto di contenziosi già pendenti alla data della cessione (categoria definita nel ONratto di Cessione come “ONenzioso Pregresso”). Co Quanto sopra vale anche se è subentrata nei contratti in corso tra e è infatti Parte_1 _6 regola propria di tutte le procedure concorsuali quella secondo cui il c.d. contraente in bonis (ossia la controparte contrattuale dell'impresa ammessa a una procedura concorsuale) subisce la 'cristallizzazione' dei propri crediti pregressi subendo, salve eccezioni, la falcidia delle pretese maturate prima della apertura del concorso, per la soddisfazione dei quali deve insinuarsi al passivo della procedura, non potendo agire nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, né in sede di cognizione ordinaria, né, tantomeno, in sede esecutiva. E detta 'cristallizza-zione' permane anche se la procedura concorsuale cede a un terzo il predetto contratto come accade in qualsivoglia procedura concorsuale che persegua un obiettivo conservativo attraverso la c.d. continuità indiretta. Co In sintesi: non risponde delle passività pregresse oggetto di un giudizio promosso dopo la cessione anche se le stesse siano sorte nell'ambito di contratti alla stessa ceduti.
Nel merito eccepiva la prescrizione delle domande avversarie aventi ad oggetto competenze pagate prima del 4 febbraio 2012 (dieci anni prima della lettera di messa in mora), rilevava che le parti avevano pattuito la capitalizzazione degli interessi con riferimento al conto corrente n. 328683 2003; con riferimento al periodo 2014-2016 che l'art. 120 TUB non aveva immediata portata precettiva;
che i documenti prodotti richiamati nella parte in fatto davano prova della pattuizione scritta delle pagina 7 di 13 condizioni economiche;
che la contestazione relativa all'usura era generica e concerneva l'ipotesi di usura sopravvenuta;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande-
Interveniva volontariamente in giudizio ONroparte_2
ON amministrativa rilevando in fatto che: in data 15 luglio 2003 ha sottoscritto con , al Parte_1 tempo in bonis, un contratto di conto corrente ordinario, in forza di cui la ha aperto il conto n. CP_2
ON 632/ 328683/ 57 intestato all'odierna attrice (di seguito il “ONo ”). Inoltre, in data 7 luglio 2016,
ON ha concluso con anche un contratto per anticipo a fronte di certificati di Parte_1 origine/conformità autoveicoli/motoveicoli” (in forza di cui è stato aperto il conto anticipi n. 632/
ON 982877/57 connesso al ONo;
) in data 9 settembre 2017, la Società attrice ha sottoscritto una
“autorizzazione preventiva del correntista all'addebito degli interessi debitori sul conto corrente” ; ON oltre ai rapporti di conto anticipo, non ha mai concesso a alcun altro affidamento in Parte_1 conto;
la ha sempre trasmesso regolarmente a la rendicontazione periodica relativa CP_2 Parte_1 al rapporto bancario intercorso e ogni altra comunicazione prevista dalla legge, tra cui i documenti di ON sintesi , che non sono mai stati contestati;
in data 25 giugno 2017 è stata sottoposta alla procedura di liquidazione amministrativa e ha ceduto con effetto dalla predetta data a il rapporto ONroparte_1 ON di ONo Con riferimento ai motivi dell'intervento evidenziava che, con decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, convertito in l. 31 luglio 2017, n. 121 (di seguito, il
“Decreto”), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della BA d'Italia, ha sottoposto ON
(nonché a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 d.lgs. Parte_5 385/1993). L'art. 3 del Decreto, per arginare gli effetti negativi della procedura di liquidazione, ha altresì imposto ai Commissari Liquidatori delle due banche in crisi di cedere “l'azienda, i suoi singoli rami, nonché, beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco ovvero attività e passività, anche parziali”, con talune specifiche esclusioni, ossia: “a) le passività indicate nell'art. 52, comma 1, lettera a) punti i), ii), iii) e iv) del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180; b) i debiti delle CH nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle CH o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari destinatari di offerte di transazione presentate dalla CH”; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1 Decreto). ON Con contratto di cessione del 26 giugno 2017, in LCA ha in effetti ceduto a una ONroparte_1 parte delle proprie attività e passività, secondo quanto previsto dal Decreto (la “Cessione”), e con le esclusioni ivi disposte, impegnandosi ex art.
3.2 della Cessione a fare “tutto quanto necessario e Co opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa” da ogni contenzioso relativo/connesso a debiti e/o rapporti non rientranti nel perimetro della Cessione. ON Pertanto, in LCA, proprio in adempimento di quanto previsto ex art.
3.2 della Cessione, interveniva nell'odierno giudizio al fine rilevare anzitutto il difetto di legittimazione passiva di
[...] ON
rispetto alle domande afferenti al ONo e il ONo Anticipi, nei termini di seguito CP_1 chiariti, oltreché l'infondatezza delle pretese avversarie. ON Rilevava che il Decreto, nell'imporre ai Commissari Liquidatori di in LCA di cedere a un soggetto terzo una parte delle attività e passività della BA, all'art. 3 comma 1 ha previsto: “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: … c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”; che in piena conformità con quanto disposto da tale previsione normativa, l'art.
pagina 8 di 13 3.1.2 del contratto di cessione - rubricato “Perimetro dell'insieme aggregato”, alla lettera B) prevede le
“Passività Incluse”; al punto vii) si indicano come inclusi nell'aggregato ceduto “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione” . L'art.
3.1.4 della Cessione prevede di converso che “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente ONratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e Co non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di ia di fini del presente ONratto:(…) per Passività Escluse si intende ogni passività, _6 CP_10 obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio
o elemento negativo (anche per ONenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, Co diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza Co ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in _6 passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Co Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a : … (vi) qualsiasi ONenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal ONezioso Pregresso (di seguito, il “ONenzioso Escluso”)”, laddove per ONenzioso Pregresso, si intendono “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data Esecuzione” .
Dal combinato disposto della fonte normativa e della fonte contrattuale risulta dunque l'estraneità di dal contenzioso sorto successivamente alla Cessione, laddove fondato, rectius avente ONroparte_1 ad oggetto, su fatti antecedenti alla medesima. ON In definitiva ex art. 3 del Decreto e art. 3 della Cessione, , anche se succeduta a ONroparte_1 ON nel rapporto di ONo , difetta di legittimazione passiva (sostanziale) relativamente alle domande ON dell'attrice attinenti al ONo che trovano causa in fatti o atti antecedenti alla data del 25 giugno 2017.
Per quanto adesso chiarito, potrà rispondere o essere ritenuta legittimata passiva, ONroparte_1 ON eventualmente, soltanto per quanto accaduto a valere sul ONo successivamente alla predetta data. ONestava quindi l'inammissibilità delle domande attoree in forza delle loro genericità, nonché il valore probatorio delle perizie prodotte prive di spiegazioni delle formule e dei criteri utilizzati;
in subordine eccepiva la prescrizione delle pretese attoree, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione laddove i rapporti contrattuali risultino ancora sussistenti;
rilevava la legittimità dell'anatocismo per il periodo ante e post delibera Cicr 9.2.2000 ed altresì successivo alla riforma dell'art.120 TUB del 2014 norma non immediatamente applicabile in quanto richiedeva l'adozione della delibera CICR richiamata dalla norma;
contestava altresì l'applicazione di interessi usurari e la dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto;
chiedeva, pertanto, che venisse accertare e dichiarare la ON legittimazione di in LCA e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] ex d.l. 99/2017; accertare e dichiarare, l'inammissibilità, improponibilità ed ONroparte_1 improcedibilità delle domande avversarie;
nel merito il rigetto delle domande.
pagina 9 di 13 Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 8.4.25
ha convenuto in giudizio lamentando l'addebito di competenze Parte_1 ONroparte_1 non pattuite o comunque asseritamente illegittime con riferimento ai conti corrente n. 328683 (poi n. 68583) e n. 982877 (poi n. 69249): in particolare, le contestazioni avversarie riguardano la capitalizzazione degli interessi;
l'addebito di interessi ultralegali asseritamente non pattuiti;
l'addebito di commissioni di massimo scoperto e delle commissioni che le sostituirono, non pattuite o pattuite in modo indeterminato;
l'addebito di altri costi, genericamente indicati;
l'applicazione dei c.d. giorni valuta;
l'addebito di interesse oltre le soglie di legge;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
Le domande proposte da parte attrice sono infondata dovendosi rilevare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento a tutte le domande svolte. ONroparte_1 Co Come ricostruito dalla convenuta e dall'interveniente il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di discende: Parte_1
-dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017 a norma del quale:
“Restano in ogni caso esclusi dalla cessione […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”;
-dall'art. art.
3.1.4 del ONratto di Cessione ( doc. 1 convenuta) – opponibile ai terzi per effetto della pubblicazione della relativa notizia sul sito di BA d'Italia, a norma dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017secondo cui “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente ONratto e, pertanto, non Co faranno parte dell'Insieme Aggregato e non potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di ia di VB. _6
Ai fini del presente ONratto: […] (b) per “Passività Escluse” si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per ONenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, co-sto (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, Co diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza Co ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in _6 passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'im-presa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte Co dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a :
[…] (vi) qualsiasi ONenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal ONenzioso Pregresso (di seguito il
“ONenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi.
Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data pagina 10 di 13 odierna non siano già oggetto di ONenzioso Pregresso, saranno e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti” ; Co
-dal Secondo Accordo Ricognitivo (doc. 2 convenuta ) – sottoscritto da e dai Commissari liquidatori al fine di esplicitare il perimetro e l'oggetto del ONratto di Cessione e anch'esso opponibile a terzi – nel quale, alla Sezione I (“ONenziosi”), § 1 (“Criteri di ripartizione del ONenzioso e degli oneri di difesa”) si precisa che: “
1.1. In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal ONratto di Cessione in tema di ONenzioso Pregresso e ONenzioso Escluso, la tabella sub All.
1.1. del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del ONenzioso Co e dei relativi effetti tra le CH in LCA e ” ;e da relativo Allegato n.
1.1 doc. 3 convenuta ), nel quale, alla sezione A (“ONenzioso relativo alle ex CH NE (' – ONenzioso CP_9
Pregresso e ONenzioso Escluso”), casella n. 5 della tabella, si precisa che va ricondotto al ONenzioso Escluso: [il] “ONenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” a mente dell'“art. 3, comma 1, lett. c), DL n. 99/2017” nonché dell'“art 3.1.4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del ONratto
Con ordinanza n. 15083 pubblicata il 5 giugno 2025, la Prima sezione della Corte di cassazione ha espressamente riconosciuto la rilevanza a fini interpretativi del Secondo Accordo Ricognitivo perché è Co espressione del comportamento di e delle LCA successivo al ONratto di Cessione ex art. 1362, comma 2, c.c..
Inoltre la Corte costituzionale (sentenza n. 225, 5 ottobre - 7 novembre 2022, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo vaglio, ha colto l'occasione sia per affermare la compatibilità del D.L. n. 99/2017 alla Costituzione e al diritto eurounitario, sia per inquadrare il rapporto tra il D.L. n. 99/2017 e il ONratto di Cessione, statuendo per quel che qui rileva, che: “Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori … le controversie relative ad atti
o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (§ 5;). e che:
“l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017… pone[ndo] … ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c)” (§ 7.4.10;).
Anche la Corte di cassazione, nella ordinanza del 22 dicembre 23, n. 35820 , ha affermato quanto segue: “la disposizione di cui al D.L. n. 99 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c), nell'escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a ONroparte_1 fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima”; conformi anche App. Milano, 12 gennaio 2024, n. 84,; App. Milano, 18 gennaio 2024,; App. Milano, 3 luglio 2024, n. 198,. Co In definitiva ai sensi delle fonti normative e negoziali che hanno regolato la cessione dalla LCA a del c.d. Insieme Aggregato (cfr. in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017, l'art. 3.1.4 Co del ONratto di Cessione, nonché il Secondo Accordo Ricognitivo e il relativo Allegato n. 1.1) non risponde di qualsivoglia pretesa relativa ad atti o fatti occorsi prima della cessione, che sia fatta valere pagina 11 di 13 in giudizi promossi successivamente ad essa dalla quale possa discendere qualsivoglia effetto negativo in capo alla BA;
e tali sono le pretese di la quale ha notificato l'atto di citazione oltre Parte_1 cinque anni dopo la cessione del 26 giugno 2017 (il 27 gennaio 2023), fondando le proprie ( domande su atti e fatti occorsi prima di quella data).
Nell'ultimo atto depositato parte attrice rileva la contrarietà del d.l. 99/2017 al diritto dell'unione europea, e quindi al diritto costituzionale, poiché, in tesi, la normativa non garantirebbe l'effettività della tutela giurisdizionale.
Tale assunto non appare fondato ove si consideri che controparte non lamenta una compressione o limitazione del suo diritto di difesa ma, piuttosto, si duole del fatto che l'assetto complessivo della ON normativa censurata le imponga di avanzare eventuali sue pretese creditorie contro in LCA, ossia contro un soggetto, in teoria, non solvente..
L' infondatezza dei rilievi attorei sulla contrarietà del Decreto alla Carta Costituzionale e al diritto dell'Unione Europea si ricava da quanto statuito dalla Corte Costituzionale, che con la citata sentenza n. 225 del 5 ottobre - 7 novembre 2022, nel “dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale” poste al suo vaglio, ha sottolineato e riconosciuto che “Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori …, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La Corte Costituzione ha, quindi, anche chiarito che “La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità ONroparte_1 sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione. Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due CH venete in liquidazione e , prodotto nel giudizio a quo, richiamava in ONroparte_1 premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto «di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a VE BA» CP_11
e condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica che è propria del contratto” (cfr. Corte Cost. 225/2022).
Nella sentenza della Corte Costituzionale si legge altresì che “è opportuno premettere un chiarimento in ordine alla portata normativa delle disposizioni di legge che maggiormente vengono invocate nell'ordinanza di rimessione, la quale fa riferimento ad una vicenda che ha avuto anche risvolti drammatici per una moltitudine di risparmiatori. Dal preambolo del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, si evince, del resto, che l'intervento normativo ha avuto riguardo alle gravi ripercussioni di rilievo sociale ed economico per persone, famiglie e imprese, derivanti dalla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di e , ravvisate in ONroparte_2 Parte_5 termini di perdite per i creditori non professionali chirografari e di cessazione dei rapporti di affidamento creditizio”.
Alla luce di quanto esposto le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate. pagina 12 di 13 Co In forza del principio della soccombenza parte attrice deve essere condannata a rifondere a le spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese sostenute da coatta amministrativa restano a ONroparte_2 carico della stessa non avendo parte attrice formulato domande nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere a le spese di lite liquidate in € 14.103,00 oltre ONroparte_1 spese generali, oneri e accessori;
nulla sulle spese sostenute da in liquidazione coatta amministrativa;
ONroparte_2
Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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