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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. PIROLI PAOLO ricorrente contro
Controparte_1
AVVOCATO DELLO STATO Francesco De Leonardis resistente
OGGETTO: impugnazione sanzione conservativa.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- La ricorrente, dipendente dal 31.12.2003 dell' con qualifica di Controparte_1 funzionario “EX CAT D7 FUNZIONARI”, chiede l'annullamento della sanzione disciplinare della censura scritta del 17.12.24 e la sua cancellazione dal fascicolo personale, anche in via d'urgenza avendo presentato domanda per ottenere una progressione economica per l'anno 2024 ed essendo elemento di valutazione la sussistenza di un precedente disciplinare.
A fondamento della domanda deduce:
-che la sanzione costituisce duplicazione della censura irrogata con email del 2.12.24 per gli stessi fatti oggetto di contestazione;
-che è stato violato l'art. 55 bis d.lgs. 165/2001, in quanto la sanzione più grave del rimprovero verbale è di competenza dell'UPD, mentre nel caso di specie è stata adottata dal direttore della struttura in cui la ricorrente presta servizio e non è stato rispettato il termine a difesa di 20 giorni per le giustificazioni e per l'audizione;
pagina 1 di 4 -che non vi è corrispondenza tra condotte contestate nella lettera di contestazione disciplinare e mancanze addebitate nella lettera con cui è stata irrogata la sanzione;
-che l'unica mancanza addebitata (ritardo nell'inserimento nel sistema Sicer per la firma del dirigente della determina relativa alla pratica inerente al Servizio di manutenzione e controllo degli impianti termici, ai sensi del DPR 74/2013, presenti presso le Case del Parco in gestione all'
[...]
relativo all'anno 2024-2025) è irrilevante in quanto il servizio di riscaldamento Controparte_1
è entrato in funzione regolarmente il 15.11.24 e non imputabile alla dipendente, ma ad un difettoso funzionamento della linea intranet della regione Lazio presso le sedi decentrate
2.- L si è costituito tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
siccome infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. La ricorrente, funzionario dell'ente convenuto, con atto comunicatole in data 17.12.2024 è stata destinataria della sanzione disciplinare della censura scritta da parte del direttore dott. Parte_2
sulla scorta della contestazione disciplinare del 5.12.2024 adottata dal medesimo direttore del
[...]
seguente tenore:
“Con la presente sono a stigmatizzare la Sua condotta nel procedimento “Prot. n. 3262 - Preventivo per il "Servizio di manutenzione e controllo degli impianti termici, ai sensi del DPR 74/2013 , presenti presso le Case del Parco in gestione all " relativo all'anno 2024-2025 ”a Controparte_2
Lei assegnato.
In particolare, le rappresento quanto segue: in data 23.10.2024 veniva a Lei assegnata, quale RUP, la pratica di cui sopra che per sua natura aveva evidente carattere di urgenza.
Stante il lungo lasso di tempo intercorso e vista la Sua inerzia nell'esecuzione delle attività istruttorie e amministrative cui era tenuta, lo scrivente si è visto costretto più volte a sollecitare la produzione della specifica DD da firmare.
Da ultimo, in data 02.12 u.s. Le veniva rappresentato che la documentazione doveva essere pronta e ritualmente caricata sul sistema SICER per consentire allo scrivente le verifiche del caso e
l'apposizione della firma per adozione dell'atto entro e non oltre il successivo giorno 3.12.2024.
A tale ultimo sollecito non seguiva, da parte Sua, alcun riscontro e la bozza di DD risulta a tutt'oggi non caricata sulla piattaforma per la firma dello scrivente.
Tale condotta, quanto meno negligente, concretizza un mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e una violazione delle disposizioni gerarchiche cui è sottoposta e, da ultimo ma non meno
pagina 2 di 4 rilevante, sta causando un danno all' per ritardo nell'esecuzione del servizio Controparte_1
assegnatoLe.
Le rammento che siffatte circostanze sono contrarie all'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), all'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà) nonché al CCNL dipendenti di settore a lei applicato ed alle comuni regole di buon andamento del rapporto fiduciario lavoratore/datore.
In relazione a quanto sopra, si sottopone la S.V. a procedimento disciplinare, che ha inizio con il presente atto e si assegnano alla S.V. 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, per prendere eventualmente visione ed estrarre copia degli atti posti a fondamento della contestazione stessa (..).
3.1- Il CCNL del comparto funzioni locali all'art 72 prevede che, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e tenendo conto, tra l'altro, del grado di negligenza, della rilevanza degli obblighi violati e del grado di danno o di pericolo creato, si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione per: “…condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori …; negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati…..; violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti”.
3.2- Il raffronto tra la condotta contestata (negligenza nello svolgimento di una pratica, inosservanza di disposizione impartita dal superiore, con pericolo di danno per l'Ente) e la disciplina delle condotte sanzionabili contenuta nella contrattazione di settore denota che la sanzione edittale massima per i fatti contestati era, nel caso di specie, la multa sino a 4 ore di retribuzione.
3.4-Ne consegue che il procedimento disciplinare in esame era di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente della struttura di appartenenza della dipendente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, secondo cui:
“
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
pagina 3 di 4
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”.
3.5- La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la
P.A. possa prevedere di irrogare” (Cass. n. 19097/2024, che richiama Cass. 30226/2019 e Cass. n.
20845/2019).
3.6- Anche a voler tener conto dell'orientamento espresso dalla Cassazione (ord. 1016/2024) secondo cui “l'interpretazione dell'art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici”, nel caso di specie, non risulta neanche allegato dall'amministrazione resistente che il direttore che ha istruito e concluso il procedimento disciplinare fosse titolare delle funzioni dell'UPD.
3.7- Ne consegue che la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa (in tal senso Cass. 19097/2024 cit.)
4.- La sanzione disciplinare impugnata va pertanto annullata e cancellata dal fascicolo personale.
5.- le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: annulla la sanzione impugnata e ne dispone la cancellazione dal fascicolo personale;
condanna l'Ente convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
4630,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. PIROLI PAOLO ricorrente contro
Controparte_1
AVVOCATO DELLO STATO Francesco De Leonardis resistente
OGGETTO: impugnazione sanzione conservativa.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- La ricorrente, dipendente dal 31.12.2003 dell' con qualifica di Controparte_1 funzionario “EX CAT D7 FUNZIONARI”, chiede l'annullamento della sanzione disciplinare della censura scritta del 17.12.24 e la sua cancellazione dal fascicolo personale, anche in via d'urgenza avendo presentato domanda per ottenere una progressione economica per l'anno 2024 ed essendo elemento di valutazione la sussistenza di un precedente disciplinare.
A fondamento della domanda deduce:
-che la sanzione costituisce duplicazione della censura irrogata con email del 2.12.24 per gli stessi fatti oggetto di contestazione;
-che è stato violato l'art. 55 bis d.lgs. 165/2001, in quanto la sanzione più grave del rimprovero verbale è di competenza dell'UPD, mentre nel caso di specie è stata adottata dal direttore della struttura in cui la ricorrente presta servizio e non è stato rispettato il termine a difesa di 20 giorni per le giustificazioni e per l'audizione;
pagina 1 di 4 -che non vi è corrispondenza tra condotte contestate nella lettera di contestazione disciplinare e mancanze addebitate nella lettera con cui è stata irrogata la sanzione;
-che l'unica mancanza addebitata (ritardo nell'inserimento nel sistema Sicer per la firma del dirigente della determina relativa alla pratica inerente al Servizio di manutenzione e controllo degli impianti termici, ai sensi del DPR 74/2013, presenti presso le Case del Parco in gestione all'
[...]
relativo all'anno 2024-2025) è irrilevante in quanto il servizio di riscaldamento Controparte_1
è entrato in funzione regolarmente il 15.11.24 e non imputabile alla dipendente, ma ad un difettoso funzionamento della linea intranet della regione Lazio presso le sedi decentrate
2.- L si è costituito tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
siccome infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. La ricorrente, funzionario dell'ente convenuto, con atto comunicatole in data 17.12.2024 è stata destinataria della sanzione disciplinare della censura scritta da parte del direttore dott. Parte_2
sulla scorta della contestazione disciplinare del 5.12.2024 adottata dal medesimo direttore del
[...]
seguente tenore:
“Con la presente sono a stigmatizzare la Sua condotta nel procedimento “Prot. n. 3262 - Preventivo per il "Servizio di manutenzione e controllo degli impianti termici, ai sensi del DPR 74/2013 , presenti presso le Case del Parco in gestione all " relativo all'anno 2024-2025 ”a Controparte_2
Lei assegnato.
In particolare, le rappresento quanto segue: in data 23.10.2024 veniva a Lei assegnata, quale RUP, la pratica di cui sopra che per sua natura aveva evidente carattere di urgenza.
Stante il lungo lasso di tempo intercorso e vista la Sua inerzia nell'esecuzione delle attività istruttorie e amministrative cui era tenuta, lo scrivente si è visto costretto più volte a sollecitare la produzione della specifica DD da firmare.
Da ultimo, in data 02.12 u.s. Le veniva rappresentato che la documentazione doveva essere pronta e ritualmente caricata sul sistema SICER per consentire allo scrivente le verifiche del caso e
l'apposizione della firma per adozione dell'atto entro e non oltre il successivo giorno 3.12.2024.
A tale ultimo sollecito non seguiva, da parte Sua, alcun riscontro e la bozza di DD risulta a tutt'oggi non caricata sulla piattaforma per la firma dello scrivente.
Tale condotta, quanto meno negligente, concretizza un mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e una violazione delle disposizioni gerarchiche cui è sottoposta e, da ultimo ma non meno
pagina 2 di 4 rilevante, sta causando un danno all' per ritardo nell'esecuzione del servizio Controparte_1
assegnatoLe.
Le rammento che siffatte circostanze sono contrarie all'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), all'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà) nonché al CCNL dipendenti di settore a lei applicato ed alle comuni regole di buon andamento del rapporto fiduciario lavoratore/datore.
In relazione a quanto sopra, si sottopone la S.V. a procedimento disciplinare, che ha inizio con il presente atto e si assegnano alla S.V. 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, per prendere eventualmente visione ed estrarre copia degli atti posti a fondamento della contestazione stessa (..).
3.1- Il CCNL del comparto funzioni locali all'art 72 prevede che, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e tenendo conto, tra l'altro, del grado di negligenza, della rilevanza degli obblighi violati e del grado di danno o di pericolo creato, si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione per: “…condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori …; negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati…..; violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti”.
3.2- Il raffronto tra la condotta contestata (negligenza nello svolgimento di una pratica, inosservanza di disposizione impartita dal superiore, con pericolo di danno per l'Ente) e la disciplina delle condotte sanzionabili contenuta nella contrattazione di settore denota che la sanzione edittale massima per i fatti contestati era, nel caso di specie, la multa sino a 4 ore di retribuzione.
3.4-Ne consegue che il procedimento disciplinare in esame era di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente della struttura di appartenenza della dipendente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, secondo cui:
“
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
pagina 3 di 4
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”.
3.5- La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la
P.A. possa prevedere di irrogare” (Cass. n. 19097/2024, che richiama Cass. 30226/2019 e Cass. n.
20845/2019).
3.6- Anche a voler tener conto dell'orientamento espresso dalla Cassazione (ord. 1016/2024) secondo cui “l'interpretazione dell'art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici”, nel caso di specie, non risulta neanche allegato dall'amministrazione resistente che il direttore che ha istruito e concluso il procedimento disciplinare fosse titolare delle funzioni dell'UPD.
3.7- Ne consegue che la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa (in tal senso Cass. 19097/2024 cit.)
4.- La sanzione disciplinare impugnata va pertanto annullata e cancellata dal fascicolo personale.
5.- le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: annulla la sanzione impugnata e ne dispone la cancellazione dal fascicolo personale;
condanna l'Ente convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
4630,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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