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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1420/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5336/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2521/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1363049230000022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli emise nei confronti della srl Resistente_1 l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione dei mezzi pubblicitari per l'anno di imposta 2018, di euro 33.517,13 che traeva origine da un verbale di constatazione del 19.12.2023.
La società impugnò l'atto deducendone la nullità per i seguenti motivi:
omessa sottoscrizione e inesistenza e/o nullità della delega con carenza di legittimazione alla sottoscrizione in capo al firmatario;
mancanza dei presupposti. Premesso che ai sensi dell'art.8 comma 4 del D. Lgs. 15.11.93 n.507 “qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2
e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
per le altre fattispecie la presunzione opera da primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento” nel caso in esame la tassa è stata richiesta per una annualità, 2018, precedente a quella, 2023, nella quale era stato elevato verbale di constatazione e tale retrodatazione non può essere sanata utilizzando, come ha fatto il Comune, le immagini di google maps;
carenza dei requisiti. Non vi sarebbero elementi da cui far discendere la riconducibilità della pubblicità ad essa ricorrente, atteso che il marchio Società_1 contenuto nella pubblicità è di proprietà ed utilizzato da soggetti diversi dalla Resistente_1 S.r.l.;
difformità rispetto al verbale di accertamento nel quale è indicato un numero inferiore di impianti pubblicitari;
inapplicabilità della tariffa per pubblicità permanente. Premesso che è tale quella di durata non inferiore ad un anno, nel caso in esame il Comune non avrebbe fornito la prova che la pubblicità fosse stata installata un anno prima dellla redazione del verbale di accertamento, il 19.12.2023;
erronea indicazione delle dimensione dei mezzi pubblicitari.
Il Comune di Napoli intervenne nel giudizio chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
La CGT con sentenza n. 2521 emessa all'udienza del 27.9.2024 e depositata il 12.2.2025 accolse il ricorso condannando il Comune di Napoli al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00
I primi giudici accolsero l'eccezione di non titolarità dei mezzi pubblicitari sollevata dalla ricorrente.
Il Comune di Napoli ha impugnato la decisione, notificata alla controparte, della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Napoli fonda la critica alla decisione su una serie di elementi che, a suo avviso, dimostrerebbero che i mezzi pubblicitari facevano capo alla srl Resistente_1 e non a quella che ha invece registrato il marchio Società_1” ossia la soc. “società_2” che sarebbe, secondo i primi giudici, l'effettiva titolare degli impianti pubblicitari. In particolare:
Il verbale di constatazione del 19 dicembre 2023 fu elevato nei confronti della Resistente_1 e del suo rappresentante legale Nominativo_1;
il Nom_1 prese atto dei rilievi, riservandosi di presentare eventuale documentazione al Comune ed appose in calce al verbale il timbro della Resistente_1. Non avendo nulla obiettato sulla riconducibilità dei mezzi pubblicitari alla Resistente_1, avrebbe riconosciuto che essi facevano capo alla società della quale era amministratore;
il marchio in esame non individua la ragione sociale o altro carattere distintivo specifico e pur essendo registrato da altra società è comunque usato dalla Resistente_1 come risulta dalle visure camerali di entrambe le società in questione, ossia la “Resistente_1 srl” e la “società_2 srl” . Dalle visure emerge che entrambe possono utilizzare il marchio, anche perché hanno lo stesso amministratore e la stessa compagine sociale (vi è solo la partecipazione di minoranza di un ulteriore socio nella proprietà di “Resistente_1 srl”).
Dai rilievi fotografici proprio all'ingresso del mobilificio si può vedere che già dal 2014, poi 2016, poi 2019, il marchio “Società_1” identifica la società “Resistente_1 srl” come da scritta riportata sotto lo stesso marchio in tutti e tre rilievi fotografici. Ciò dimostrerebbe che tale marchio e quindi i mezzi pubblicitari accertati, sono in uso e fanno capo alla società destinataria dell'avviso impugnato.
L'appello è fondato.
La questione che l'appellante sottopone alla valutazione di questa Corte è quella della individuazione del soggetto che è tenuto al pagamento della tassa.
La relativa disciplina è contenuta dalla'rticolo 6 c. 1 e 2 del decreto legislativo 507/1993, a norma del quale:
"1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; "2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".
Quindi l'ICP deve essere pagata da chiunque disponga del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
è diffuso. Dunque, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità è dovuta dal produttore o dal venditore della merce e colui che offre i servizi oggetto della pubblicità.
Nella vicenda in esame il marchio: “ “Società_1” è un marchio costituito da un nome di fantasia.
Il collegio ritiene che sulla base degli elementi forniti dal Comune può affermarsi che la Resistente_1 venda i mobili pubblicizzati con il marchio.
Oltre alla sostanziale identità della compagnine sociale, il suo nome è riportato sui tabelloni pubblicitari, anche su quelli all'ingresso del mobilificio.
Questo dimostra che l'appellata vende la merce pubblicizzata con il marchio.
La conclusione è coonestata dal comportamento del Nominativo_1 al momento della redazione del verbale di accertamento: il non avere sollevato obiezioni sul fatto che il verbale veniva elevato alla Resistente_1, l'avere apposto in calce al verbale il timbro di questa società è univocamente indicativo del fatto che egli fosse consapevole del fatto che, vendendo i prodotti pubblicizzati con il marchio, era soggetto passivo del pagamento dell'imposta. E', quindi, irrilevante la circostanza che il marchio sia registrato a nome di altra società, società_2 la quale, comunque, è riconducibile alle medesime persone.
L'appello va accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio, per la peculiarità dlele questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5336/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2521/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1363049230000022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli emise nei confronti della srl Resistente_1 l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione dei mezzi pubblicitari per l'anno di imposta 2018, di euro 33.517,13 che traeva origine da un verbale di constatazione del 19.12.2023.
La società impugnò l'atto deducendone la nullità per i seguenti motivi:
omessa sottoscrizione e inesistenza e/o nullità della delega con carenza di legittimazione alla sottoscrizione in capo al firmatario;
mancanza dei presupposti. Premesso che ai sensi dell'art.8 comma 4 del D. Lgs. 15.11.93 n.507 “qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2
e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
per le altre fattispecie la presunzione opera da primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento” nel caso in esame la tassa è stata richiesta per una annualità, 2018, precedente a quella, 2023, nella quale era stato elevato verbale di constatazione e tale retrodatazione non può essere sanata utilizzando, come ha fatto il Comune, le immagini di google maps;
carenza dei requisiti. Non vi sarebbero elementi da cui far discendere la riconducibilità della pubblicità ad essa ricorrente, atteso che il marchio Società_1 contenuto nella pubblicità è di proprietà ed utilizzato da soggetti diversi dalla Resistente_1 S.r.l.;
difformità rispetto al verbale di accertamento nel quale è indicato un numero inferiore di impianti pubblicitari;
inapplicabilità della tariffa per pubblicità permanente. Premesso che è tale quella di durata non inferiore ad un anno, nel caso in esame il Comune non avrebbe fornito la prova che la pubblicità fosse stata installata un anno prima dellla redazione del verbale di accertamento, il 19.12.2023;
erronea indicazione delle dimensione dei mezzi pubblicitari.
Il Comune di Napoli intervenne nel giudizio chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
La CGT con sentenza n. 2521 emessa all'udienza del 27.9.2024 e depositata il 12.2.2025 accolse il ricorso condannando il Comune di Napoli al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00
I primi giudici accolsero l'eccezione di non titolarità dei mezzi pubblicitari sollevata dalla ricorrente.
Il Comune di Napoli ha impugnato la decisione, notificata alla controparte, della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Napoli fonda la critica alla decisione su una serie di elementi che, a suo avviso, dimostrerebbero che i mezzi pubblicitari facevano capo alla srl Resistente_1 e non a quella che ha invece registrato il marchio Società_1” ossia la soc. “società_2” che sarebbe, secondo i primi giudici, l'effettiva titolare degli impianti pubblicitari. In particolare:
Il verbale di constatazione del 19 dicembre 2023 fu elevato nei confronti della Resistente_1 e del suo rappresentante legale Nominativo_1;
il Nom_1 prese atto dei rilievi, riservandosi di presentare eventuale documentazione al Comune ed appose in calce al verbale il timbro della Resistente_1. Non avendo nulla obiettato sulla riconducibilità dei mezzi pubblicitari alla Resistente_1, avrebbe riconosciuto che essi facevano capo alla società della quale era amministratore;
il marchio in esame non individua la ragione sociale o altro carattere distintivo specifico e pur essendo registrato da altra società è comunque usato dalla Resistente_1 come risulta dalle visure camerali di entrambe le società in questione, ossia la “Resistente_1 srl” e la “società_2 srl” . Dalle visure emerge che entrambe possono utilizzare il marchio, anche perché hanno lo stesso amministratore e la stessa compagine sociale (vi è solo la partecipazione di minoranza di un ulteriore socio nella proprietà di “Resistente_1 srl”).
Dai rilievi fotografici proprio all'ingresso del mobilificio si può vedere che già dal 2014, poi 2016, poi 2019, il marchio “Società_1” identifica la società “Resistente_1 srl” come da scritta riportata sotto lo stesso marchio in tutti e tre rilievi fotografici. Ciò dimostrerebbe che tale marchio e quindi i mezzi pubblicitari accertati, sono in uso e fanno capo alla società destinataria dell'avviso impugnato.
L'appello è fondato.
La questione che l'appellante sottopone alla valutazione di questa Corte è quella della individuazione del soggetto che è tenuto al pagamento della tassa.
La relativa disciplina è contenuta dalla'rticolo 6 c. 1 e 2 del decreto legislativo 507/1993, a norma del quale:
"1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; "2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".
Quindi l'ICP deve essere pagata da chiunque disponga del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
è diffuso. Dunque, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità è dovuta dal produttore o dal venditore della merce e colui che offre i servizi oggetto della pubblicità.
Nella vicenda in esame il marchio: “ “Società_1” è un marchio costituito da un nome di fantasia.
Il collegio ritiene che sulla base degli elementi forniti dal Comune può affermarsi che la Resistente_1 venda i mobili pubblicizzati con il marchio.
Oltre alla sostanziale identità della compagnine sociale, il suo nome è riportato sui tabelloni pubblicitari, anche su quelli all'ingresso del mobilificio.
Questo dimostra che l'appellata vende la merce pubblicizzata con il marchio.
La conclusione è coonestata dal comportamento del Nominativo_1 al momento della redazione del verbale di accertamento: il non avere sollevato obiezioni sul fatto che il verbale veniva elevato alla Resistente_1, l'avere apposto in calce al verbale il timbro di questa società è univocamente indicativo del fatto che egli fosse consapevole del fatto che, vendendo i prodotti pubblicizzati con il marchio, era soggetto passivo del pagamento dell'imposta. E', quindi, irrilevante la circostanza che il marchio sia registrato a nome di altra società, società_2 la quale, comunque, è riconducibile alle medesime persone.
L'appello va accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio, per la peculiarità dlele questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.