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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone di:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. NT Dessì Giudice
dott. Gaetano Savona Giudice est.
nella causa iscritta al n. 2279/99 promossa da:
residente in [...] rappresentata dagli avv. Dragone e Racugno che la Parte_1 rappresentano in virtù di procura in atti;
residente in [...] rappresentata dall'avv. Laura Quartucciu che la Parte_2 rappresenta in virtù di procura in atti;
attrici
contro
residente in [...]ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Graziella Atzeni che la rappresenta in virtù di procura in atti;
residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Parte_3
Maria Teresa Diana che la rappresenta in virtù di procura in atti;
residente in [...](Ve) e residente in [...](Ve) ed CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valerio Fundarò che le rappresenta per procura in atti;
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Annalisa Collu che la Parte_4 rappresenta per procura in atti;
convenute
ha pronunciato la seguente SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 08/05/1999, e originarie attrici, Parte_2 Parte_1 avevano esposto che:
- in data 23.1.1998 era deceduto in Cagliari il padre , il quale non aveva redatto Persona_1 testamento e aveva lasciato, quali eredi legittime, le sette figlie , Parte_1 Pt_4
, , , ,
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_2 [...]
, ; CP_3 Parte_3
- con atto datato 23/10/1995, aveva ricevuto in donazione dal de cuius un immobile Controparte_1 sito nel comune di SE (“area cortilizia con annesso piccolo ricovero attrezzi e legnaia in zona
E agricola”);
- anche aveva beneficiato di una liberalità da parte del de cuius (atto notarile del Parte_3
20/10/1978) avente ad oggetto l'immobile sito in SE (“seminativo in regione “Funtanedda”);
- tra gli immobili costituenti l'asse ereditario vi erano anche dei terreni agricoli adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive che erano stati coltivati da e o da persone dalle Pt_3 CP_1 stesse incaricate per la coltivazione, raccolta e vendemmia, percependone gli utili.
- tra i beni ereditari vi era altresì l'immobile in SE, via Roberti n.15, ultima residenza del de cuius, occupato senza titolo dalla allora convivente del de cuius;
- per stimare l'asse ereditario e determinare le porzioni di ciascuna coerede, le attrici avevano chiesto di conferire le donazioni, direttamente o indirettamente percepite, procedendo alla collazione ai sensi dell'articolo 737 cc, tenendo conto anche di eventuali somme di cui ciascuna coerede era debitrice verso il de cuius o verso le altre in dipendenza dei rapporti di comunione;
- relativamente ai terreni adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive, avevano chiesto che gli stessi, gestiti e amministrati da e venissero rilasciati;
Controparte_1 Parte_3
- avevano domandato, peraltro, a e la restituzione dei frutti e degli utili CP_1 Pt_3 indebitamente percepiti dalla gestione, oltre al risarcimento del danno.
Costituitasi aveva allegato: Controparte_1 - che, erroneamente, nella denuncia di successione era stato inserito un bene immobile da molto tempo uscito dal patrimonio del defunto in quanto a lei donato con dispensa dalla collazione e consistente nel terreno sito in agro di SE, con destinazione agricola;
- che il de cuius, in vita, aveva effettuato dei prestiti alle sue figlie e Pt_2 Pt_1
- che il de cuius, in vita, aveva provveduto, a mezzo di tecnici di sua fiducia, alla coltivazione dei terreni, in particolare delle vigne e lei, alla sua morte, aveva proseguito, con le sorelle Pt_3
e al fine di evitare un degrado delle coltivazioni;
CP_3 CP_2
aveva chiesto quindi di riconoscere e dichiarare la donazione non soggetta a collazione e di: a) procedere alla divisione dei residui beni relitti dal de cuius con attribuzione ad ogni erede della quota spettante;
b) nel caso in cui i beni stessi non fossero risultati divisibili, di procedere alla vendita, ripartendo il ricavato;
di imputare alla massa le donazioni ricevute da e Pt_2 Pt_1
Costituitasi aveva sostenuto: Parte_3
- che era infondata la domanda con cui si chiedeva il conferimento nell'asse ereditario del bene immobile sito in SE dalla stessa ricevuto in donazione dal de cuius;
- di aver avuto il possesso esclusivo del bene sin dalla prima metà del 1963 (la donazione era stata rogata il 20 ottobre 1978) e di aver quindi acquistato l'immobile a titolo originario ai sensi dell'articolo
1159 bis cc;
la donazione aveva avuto il solo fine di formalizzare l'acquisto;
- che, in ogni caso, era stata dispensata dalla collazione, avendo il de cuius elargito a tutte le figlie una cospicua somma di denaro al momento delle nozze, lasciando a lei il fondo;
che, nell'ipotesi in cui fosse stata disposta la collazione del bene, si sarebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell'articolo
748 cc, delle migliorie e addizioni;
- che, nella determinazione dell'asse, avrebbe dovuto considerarsi che il padre aveva concesso a mutuo nel 1997 alla figlia la complessiva somma di lire 5.000.000; aveva pagato nel 1997 il Pt_2 debito della figlia per la somma di lire 5.000.000; aveva versato nel 1970 la somma di lire Pt_4
1.500.000 per avviare l'esercizio di un'attività commerciale delle figlie e Pt_4 Parte_1
- che, relativamente alla domanda di rilascio dei terreni adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive, gli stessi erano stati amministrati in via esclusiva dalla sorella la quale aveva sempre CP_1 correttamente gestito i fondi impedendone il deperimento;
aveva chiesto: il rigetto della domanda diretta a conferire in collazione il bene da lei ricevuto in donazione;
nella determinazione delle quote di spettanza di ciascun erede, tenere conto delle donazioni dirette o indirette eseguite dal de cuius nei confronti di e Pt_4 Pt_2 Parte_1 dei debiti di queste ultime nei confronti del padre.
Costituitesi a loro volta ed avevano esposto che: CP_2 Controparte_3
- la stima dell'asse ereditario avrebbe richiesto il conferimento alla massa di tutte le donazioni dirette o indirette;
- i terreni agricoli adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive erano stati gestiti e amministrati da la quale, tramite persone da lei incaricate, aveva coltivato i fondi percependo gli utili e CP_1 facendo propri i frutti, senza dare adeguato rendiconto;
- che era interesse di tutte le coeredi addivenire all'immediata divisione delle somme e dei titoli caduti in successione.
Costituitasi aveva dedotto che tutte le somme ricevute dal padre erano state Parte_4 regolarmente restituite;
che la sorella aveva ricevuto dal padre L.
4.000.000 per provvedere CP_1 alla recinzione del terreno donatole;
che aveva ricevuto circa 20 milioni con assegni bancari Pt_2
e aveva ricevuto parecchio denaro in momenti di difficoltà economica. CP_2
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 28/5/2019 ha rigettato le seguenti domande proposte da
Parte_3
- nella determinazione delle quote di spettanza di ciascun erede, tenere conto delle donazioni dirette o indirette eseguite dal de cuius nei confronti di e dei debiti di queste Pt_4 Pt_2 Parte_1 ultime nei confronti del de cuius, nonché di tutte le spese dallo stesso sostenute a favore delle già menzionate, attraverso conferimento a titolo di collazione o mediante imputazione alle loro quote, per i valori, maggiorati del tasso legale d'interesse, enunciati nell'espositiva;
- imputare alle quote di spettanza di e quanto corrisposto da Pt_4 Pt_2 Parte_1 Pt_3 in dipendenza dei rapporti di comunione.
[...]
Ha, invece, dichiarato abbandonate dalla le seguenti domande: Controparte_1
- previa detrazione dalla massa delle spese anticipate da e delle competenze a lei Controparte_1 dovute per i lavori relativi alla preparazione e predisposizione della documentazione relativa alla denuncia di successione, spese e competenze da liquidarsi in misura equitativa:
- in accoglimento della domanda proposta da riconosciuto e dichiarato che le Controparte_1 sorelle e hanno ricevuto in vita donazioni in denaro, procedere alla valutazione di dette Pt_2 Pt_1 donazioni imputandole successivamente alla massa;
- condannare e a rimborsare ad tutte le spese da Parte_1 Parte_2 Controparte_1 questa sostenute e i relativi interessi, per la ordinaria e straordinaria manutenzione e gestione dei terreni, autorizzandola a trattenere, fino alla concorrenza delle spese sostenute, i frutti percepiti;
ha dichiarato, altresì, abbandonate tutte le altre domande originariamente proposte da Pt_1 CP_2
e per sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a coltivarle;
Pt_2 CP_3
ha rigettato la domanda di divisione dell'immobile ereditario consistente nel fabbricato situato in
Comune di SE (distinto al N.C.E.U. al Foglio 3 1, Mappali 9 Sub 1 e 27, con accesso principale sulla Via Roberti n. 13 - denominato dalle parti il "castello"), ritenendo tale cespite indivisibile.
Nelle memorie del 5 aprile 2019, ha rappresentato di non vantare più alcun diritto Parte_2 relativamente ai beni immobili oggetto di contesa, avendoli venduti tutti alla con la Parte_4 quale è anche intervenuta una conciliazione giudiziale, nella quale si era, altresì, impegnata a tenere indenne la da qualunque voce di spesa anche derivante dalle cause in corso relative Parte_2 all'eredità del padre . Ha chiesto, quindi, la sua estromissione dal giudizio. Per_1
è deceduta in data 13 aprile 2019 e gli eredi non si sono costituiti. Parte_1
il 21 aprile 2021, ha depositato ricorso in riassunzione della causa. Parte_4
All'udienza del 14/02/2024, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni con il deposito di note scritte e hanno dichiarato quanto segue.
preso atto del progetto di divisione integrativo depositato dal c.t.u. in data 3.12.2023, Parte_4 ha dichiarato di condividerlo. Ha domandato la condanna delle convenute, ad eccezione di Pt_2
alla rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle della fase definita con sentenza
[...] parziale.
avendo ceduto le proprie quote ad nulla ha osservato sul progetto di Parte_2 Parte_4 divisione, rimettendosi alle valutazioni della cessionaria.
ha dichiarato di accettare il progetto di divisione depositato dal c.t.u. il 3.12. 2023. Controparte_1
Ha chiesto la condanna di parte attrice e delle convenute alla rifusione delle spese del giudizio, dichiarando di poter rinunciare alle spese del giudizio in caso di rinuncia, da parte di Parte_3 alla riserva d'appello avverso la sentenza parziale.
ha condiviso il progetto di divisione e ha tenuto ferma la riserva di appello relativa Parte_3 alla sentenza parziale adottata dal Tribunale. Ha domandato la condanna delle controparti, ad eccezione di alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_2 Con la comparsa conclusionale del 10/09/2024, ha chiesto di disporre la divisione Controparte_1 dei beni ereditari con attribuzione di 1/7 per ciascuna delle coeredi e relativamente alla quota da assegnare alla convenuta secondo quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione di Controparte_1 perizia depositata il 3.12.2023; di dichiarare definitivamente sciolta la comunione ereditaria dei beni caduti in successione e ordinare la registrazione e la trascrizione della sentenza presso la competente
Agenzia del Territorio, esonerando la Cancelleria del Tribunale di Cagliari dai relativi adempimenti;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”. In via riconvenzionale, ha insistito per le istanze formulate in corso di causa, ossia: il riconoscimento delle somme che il de cuius aveva prestato alle figlie (Lire 4.000.000) e ad e (1.500.000); la restituzione delle spese Pt_2 Pt_4 Parte_5 sostenute in via esclusiva per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni.
ha evidenziato che la proposizione della domanda riconvenzionale da parte di Parte_4 riguarda domande già definite con la sentenza parziale n. 1191/2019 e deve essere, Controparte_1 pertanto, rigettata. Ha, inoltre, sottolineato che non ha mai concesso una conciliazione se CP_1 non in occasione della condivisione della proposta di divisione contenuta nella CTU del 2023. Ha quindi rimarcato la condotta processuale di e di ingiustificatamente Controparte_1 Parte_3 oppositiva e defatigatoria, e quindi la necessità di tenerne conto ai fini delle spese. Invero, le dichiarazioni in termini conciliativi contenuti nella memoria di si riducono, secondo Controparte_1 le allegazioni di ad una mera dichiarazione di intenti che collide con gli scritti Parte_4 difensivi.
Con la comparsa del 16/04/2024, ha confermato la riserva di appello già proposta. Ha Parte_3 confermato le precedenti conclusioni e ha quindi chiesto di “rigettare l'avversa domanda diretta a conferire in collazione il bene asseritamente ricevuto in donazione dall'odierna convenuta;
mandare assolta la SI.ra da ogni avversa domanda;
nella determinazione delle quote di Parte_3 spettanza di ciascun erede, tenere conto delle donazioni dirette o indirette eseguite dal de cuius nei confronti delle SI.re , e dei debiti di queste ultime nei confronti del Pt_4 Pt_2 Parte_1 SI. nonché di tutte le spese dallo stesso sostenute a favore delle predette SI.re Persona_1
attraverso conferimento a titolo di collazione o mediante imputazione alle loro;
imputare alle CP_1 quote di spettanza delle SI.re , e quanto corrisposto dalla SI.ra Pt_4 Pt_2 Parte_1 in dipendenza dei rapporti di comunione nella misura esposta in narrativa”. Parte_3
Si è opposta alle conclusioni della divisione.
*** Preliminarmente, si osserva che la richiesta di circa la sua estromissione dal giudizio, Parte_2 per aver ceduto la quota ereditaria alla sorella non può essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. Pt_4
111 c.p.c. “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Occorre, poi, delimitare le domande già decise da questo Tribunale con la sentenza non definitiva del
28/5/2019 e che, pertanto, non devono essere esaminate in questa sede.
Al proposito, la decisione ha statuito il rigetto della domanda di collazione/imputazione, al fine della determinazione delle quote, delle donazioni dirette o indirette ricevute in vita da alcune eredi legittime
( e , nonché dei debiti dalle stesse contratti nei confronti del de cuius;
ha, Pt_4 Pt_2 Pt_1 altresì, respinto l'imputazione, alle quote di e di quanto corrisposto dalla Pt_4 Pt_2 Pt_1 sorella in dipendenza dei rapporti di comunione. Pt_3
Ha poi dichiarato abbandonate dalla le domande inerenti alla detrazione dalla massa Controparte_1 delle spese da lei anticipate e delle competenze a lei dovute per i lavori relativi alla predisposizione alla denuncia di successione;
alla imputazione alla massa delle donazioni in denaro ricevute da e al rimborso delle spese da lei sostenute per la gestione e la manutenzione dei terreni. Pt_2 Pt_1
Ciò in quanto, la parte non aveva effettuato alcuna produzione rituale di documenti contabili relativi alle spese sostenute per la successione e la gestione dei terreni, con conseguente abbandono della relativa domanda e delle altre istanze, analogamente carenti sul piano istruttorio.
Peraltro, ha dichiarato abbandonate tutte le domande proposte da e Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_3 per sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a coltivarle;
invero, erano intervenute una serie di cessioni delle quote ereditarie tra le sorelle ed in particolare e Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_3 avevano ceduto le loro quote alla sorella sicché le coeredi interessate alla divisione erano e Pt_4 rimangono tutt'oggi: per 5/7; per 1/7; per 1/7, come Parte_4 Parte_3 Controparte_1 debitamente rappresentato nel progetto di divisione del CTU.
Ancora, con la sentenza parziale già menzionata, è stata rigettata la domanda, proposta da Pt_3
di divisione dell'immobile ereditario, consistente nel fabbricato situato in Comune di
[...]
SE (distinto al N.C.E.U. al Foglio 31, Mappali 9 Sub 1 e 27, con accesso principale sulla Via
Roberti n. 13 - denominato dalle parti il "castello"), perché ritenuto indivisibile.
Orbene, analizzando la consulenza tecnica d'ufficio, per la cui redazione è stato incaricato il Dott.
Ing. depositata in data 29/04/2020 e corredata da integrazione sulla base della Persona_2 seguente richiesta “il c.t.u. proceda a predisporre nuovo progetto di divisione stralciando la strada indicata nella c.t.u. a pagina 23 e 24 (c.d. bene n. 9) e i beni in comune di SE, foglio 32, 1017,
1018 e 1019”, si osserva quanto segue.
Il consulente ha rappresentato di aver convocato, in data 16/10/2023, una riunione con le parti presso il suo studio, per dar conto degli esiti delle operazioni e dei calcoli effettuati per la ridefinizione del lotto n. 9 (come richiesto dal quesito integrativo disposto con l'ordinanza del 01/08/2023).
Sulla base del nuovo valore del compendio e delle quote divisionali, quindi, il c.t.u. ha sottoposto un'ipotesi di progetto di divisione, proponendo alcune modifiche tese a ridurre al minimo le compensazioni monetarie.
Il c.t.u. ha assegnato alle parti il termine di otto giorni per l'invio delle loro posizioni ed eventuali osservazioni: ebbene, la e la comunicavano l'adesione alla proposta, Controparte_1 Parte_4 mentre non faceva pervenire proposte alternative a quella inviata dal consulente. Parte_3
Ancora, in data 31/10/2023 il CTU ha inviato alle parti la bozza di relazione peritale, assegnando il termine del 30/11/2023 per la trasmissione di eventuali osservazioni. Nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni alla bozza di perizia.
Peraltro, all'udienza del 14/02/2024, ha dichiarato “di nulla opporre al progetto di Parte_3 divisione e, ferma la riserva di appello relativa alla sentenza parziale già adottata dal Tribunale, dichiara di approvare il progetto di divisione”. Ciononostante, con nota di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni, in data 16/04/2024, oltre a riproporre le medesime Parte_3 conclusioni originarie – relative a domande già decise con sentenza -, si è opposta alle conclusioni della divisione, senza ulteriormente dedurre.
Tuttavia, il lavoro eseguito dal consulente pare specifico e pertinente: il bene n. 9 è un terreno sito in comune di SE, località Funtanedda, che ricade, in parte, in una zona omogenea “B- completamento”, in parte, in zona “C-espansione residenziale”, in parte in zona “E-agricolo” e in parte su strada pubblica (via Segni).
Il quesito era inerente alla predisposizione di un nuovo progetto di divisione, ottenuto stralciando la porzione ricadente all'interno della strada pubblica, parte delle particelle 299, 506 e 869, di superficie pari a mq 1395; i mappali 1018 e 1019 ricadenti in zona C di lottizzazione (superficie pari a mq
150,00), il mappale 1017 ricadenti in zona E agricola (superficie pari a mq 102,00).
Per i terreni posti in via Segni (zona urbanistica B), il consulente ha rilevato il prezzo di 165 euro/mq, ridotti del 90% perché si tratta di una porzione residuale non edificabile e ricompresa all'interno del cortile di un'unità immobiliare sita al civico 9 della via Segni;
per i terreni relativi alla zona urbanistica C, ha stimato il prezzo di 85 euro/mq, ridotti al 50% perché trattasi di aree edificabili soggetto a piano attuativo non approvato e di superficie minima;
per i terreni della zona E, un prezzo di 3 euro/mq.
Pertanto, il valore dell'immobile n. 9 è di 352.000 euro.
Risultano sette lotti appartenenti alla massa e da dividere: per un valore totale di 1.083.000,00 euro.
Ora, il fabbricato in SE, via Roberti (foglio 31, mapp. 9 sub 1-27) è stato attribuito ad Pt_4 assegnando, a ciascuna delle altre due coeredi, la metà del terreno in località Sant'NT
[...]
(lotto 11, foglio 32, mapp. 1099) e mantenendo alcuni terreni in zona agricola fino a raggiungere due quote uguali, al fine di limitare al minimo i conguagli in denaro.
Come detto, il compendio ha un valore totale pari a 1.083.000,00 euro: possiede una Parte_4 quota pari a 5/7, del valore di 773.571,42 euro, di cui 1.571,42 euro da attribuirsi in denaro;
[...]
è titolare di una quota di 1/7, del valore di 154.714,29 euro, di cui 785,71 euro da CP_1 corrispondere in denaro;
possiede una quota di 1/7 pari a 154.714,29 euro, di cui Parte_3
785,71 euro come conguaglio in denaro.
Si ritiene, quindi, di disporre l'approvazione del progetto divisionale perché conseguente alle risultanze processuali e a quanto stabilito nella sentenza parziale, nonché analitico e verosimile rispetto ai valori del mercato di riferimento e, per l'effetto, si dichiara esecutivo.
Del resto, nessuna delle parti in giudizio ha proposto osservazioni sul merito del predetto progetto, limitandosi a ribadire la riserva di appello già formulata e a reiterare Parte_3 Controparte_1 le domande già esaminate e rigettate o dichiarate abbandonate dal Tribunale con la citata sentenza parziale.
Rimane da esaminare la questione relativa alle spese di lite.
Al riguardo, si osserva che la causa si è appalesata particolarmente complessa e controversa, oltre che di lunga durata. Nelle more della stessa sono intervenute cessioni di quote, rinunce alle domande, trattative per la conciliazione, sentenze parziali e predisposizione e integrazione del progetto di divisione.
Quanto sopra evidenzia la sussistenza di giuste cause per l'integrale compensazione delle spese del giudizio, nell'ambito del quale tutte le parti hanno legittimamente esplicato le loro posizioni, salva l'imputazione alla massa delle spese di divisione, come indicate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- approva il progetto divisionale redatto dal CTU in data 3.12.2023 e dispone l'immediata esecuzione, anche rispetto ai conguagli dovuti in denaro, di cui ordina il pagamento;
- dichiara sciolta la comunione ereditaria;
- ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria;
- dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio;
- imputa alla massa ereditaria le spese relative al giudizio di divisione, liquidate in 470,00 euro, oltre accessori di legge;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 7 gennaio 2025
Il Giudice est.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente
dott.ssa Maria Grazia Cabitza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone di:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. NT Dessì Giudice
dott. Gaetano Savona Giudice est.
nella causa iscritta al n. 2279/99 promossa da:
residente in [...] rappresentata dagli avv. Dragone e Racugno che la Parte_1 rappresentano in virtù di procura in atti;
residente in [...] rappresentata dall'avv. Laura Quartucciu che la Parte_2 rappresenta in virtù di procura in atti;
attrici
contro
residente in [...]ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Graziella Atzeni che la rappresenta in virtù di procura in atti;
residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Parte_3
Maria Teresa Diana che la rappresenta in virtù di procura in atti;
residente in [...](Ve) e residente in [...](Ve) ed CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valerio Fundarò che le rappresenta per procura in atti;
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Annalisa Collu che la Parte_4 rappresenta per procura in atti;
convenute
ha pronunciato la seguente SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 08/05/1999, e originarie attrici, Parte_2 Parte_1 avevano esposto che:
- in data 23.1.1998 era deceduto in Cagliari il padre , il quale non aveva redatto Persona_1 testamento e aveva lasciato, quali eredi legittime, le sette figlie , Parte_1 Pt_4
, , , ,
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_2 [...]
, ; CP_3 Parte_3
- con atto datato 23/10/1995, aveva ricevuto in donazione dal de cuius un immobile Controparte_1 sito nel comune di SE (“area cortilizia con annesso piccolo ricovero attrezzi e legnaia in zona
E agricola”);
- anche aveva beneficiato di una liberalità da parte del de cuius (atto notarile del Parte_3
20/10/1978) avente ad oggetto l'immobile sito in SE (“seminativo in regione “Funtanedda”);
- tra gli immobili costituenti l'asse ereditario vi erano anche dei terreni agricoli adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive che erano stati coltivati da e o da persone dalle Pt_3 CP_1 stesse incaricate per la coltivazione, raccolta e vendemmia, percependone gli utili.
- tra i beni ereditari vi era altresì l'immobile in SE, via Roberti n.15, ultima residenza del de cuius, occupato senza titolo dalla allora convivente del de cuius;
- per stimare l'asse ereditario e determinare le porzioni di ciascuna coerede, le attrici avevano chiesto di conferire le donazioni, direttamente o indirettamente percepite, procedendo alla collazione ai sensi dell'articolo 737 cc, tenendo conto anche di eventuali somme di cui ciascuna coerede era debitrice verso il de cuius o verso le altre in dipendenza dei rapporti di comunione;
- relativamente ai terreni adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive, avevano chiesto che gli stessi, gestiti e amministrati da e venissero rilasciati;
Controparte_1 Parte_3
- avevano domandato, peraltro, a e la restituzione dei frutti e degli utili CP_1 Pt_3 indebitamente percepiti dalla gestione, oltre al risarcimento del danno.
Costituitasi aveva allegato: Controparte_1 - che, erroneamente, nella denuncia di successione era stato inserito un bene immobile da molto tempo uscito dal patrimonio del defunto in quanto a lei donato con dispensa dalla collazione e consistente nel terreno sito in agro di SE, con destinazione agricola;
- che il de cuius, in vita, aveva effettuato dei prestiti alle sue figlie e Pt_2 Pt_1
- che il de cuius, in vita, aveva provveduto, a mezzo di tecnici di sua fiducia, alla coltivazione dei terreni, in particolare delle vigne e lei, alla sua morte, aveva proseguito, con le sorelle Pt_3
e al fine di evitare un degrado delle coltivazioni;
CP_3 CP_2
aveva chiesto quindi di riconoscere e dichiarare la donazione non soggetta a collazione e di: a) procedere alla divisione dei residui beni relitti dal de cuius con attribuzione ad ogni erede della quota spettante;
b) nel caso in cui i beni stessi non fossero risultati divisibili, di procedere alla vendita, ripartendo il ricavato;
di imputare alla massa le donazioni ricevute da e Pt_2 Pt_1
Costituitasi aveva sostenuto: Parte_3
- che era infondata la domanda con cui si chiedeva il conferimento nell'asse ereditario del bene immobile sito in SE dalla stessa ricevuto in donazione dal de cuius;
- di aver avuto il possesso esclusivo del bene sin dalla prima metà del 1963 (la donazione era stata rogata il 20 ottobre 1978) e di aver quindi acquistato l'immobile a titolo originario ai sensi dell'articolo
1159 bis cc;
la donazione aveva avuto il solo fine di formalizzare l'acquisto;
- che, in ogni caso, era stata dispensata dalla collazione, avendo il de cuius elargito a tutte le figlie una cospicua somma di denaro al momento delle nozze, lasciando a lei il fondo;
che, nell'ipotesi in cui fosse stata disposta la collazione del bene, si sarebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell'articolo
748 cc, delle migliorie e addizioni;
- che, nella determinazione dell'asse, avrebbe dovuto considerarsi che il padre aveva concesso a mutuo nel 1997 alla figlia la complessiva somma di lire 5.000.000; aveva pagato nel 1997 il Pt_2 debito della figlia per la somma di lire 5.000.000; aveva versato nel 1970 la somma di lire Pt_4
1.500.000 per avviare l'esercizio di un'attività commerciale delle figlie e Pt_4 Parte_1
- che, relativamente alla domanda di rilascio dei terreni adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive, gli stessi erano stati amministrati in via esclusiva dalla sorella la quale aveva sempre CP_1 correttamente gestito i fondi impedendone il deperimento;
aveva chiesto: il rigetto della domanda diretta a conferire in collazione il bene da lei ricevuto in donazione;
nella determinazione delle quote di spettanza di ciascun erede, tenere conto delle donazioni dirette o indirette eseguite dal de cuius nei confronti di e Pt_4 Pt_2 Parte_1 dei debiti di queste ultime nei confronti del padre.
Costituitesi a loro volta ed avevano esposto che: CP_2 Controparte_3
- la stima dell'asse ereditario avrebbe richiesto il conferimento alla massa di tutte le donazioni dirette o indirette;
- i terreni agricoli adibiti alla coltivazione dell'uva e delle olive erano stati gestiti e amministrati da la quale, tramite persone da lei incaricate, aveva coltivato i fondi percependo gli utili e CP_1 facendo propri i frutti, senza dare adeguato rendiconto;
- che era interesse di tutte le coeredi addivenire all'immediata divisione delle somme e dei titoli caduti in successione.
Costituitasi aveva dedotto che tutte le somme ricevute dal padre erano state Parte_4 regolarmente restituite;
che la sorella aveva ricevuto dal padre L.
4.000.000 per provvedere CP_1 alla recinzione del terreno donatole;
che aveva ricevuto circa 20 milioni con assegni bancari Pt_2
e aveva ricevuto parecchio denaro in momenti di difficoltà economica. CP_2
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 28/5/2019 ha rigettato le seguenti domande proposte da
Parte_3
- nella determinazione delle quote di spettanza di ciascun erede, tenere conto delle donazioni dirette o indirette eseguite dal de cuius nei confronti di e dei debiti di queste Pt_4 Pt_2 Parte_1 ultime nei confronti del de cuius, nonché di tutte le spese dallo stesso sostenute a favore delle già menzionate, attraverso conferimento a titolo di collazione o mediante imputazione alle loro quote, per i valori, maggiorati del tasso legale d'interesse, enunciati nell'espositiva;
- imputare alle quote di spettanza di e quanto corrisposto da Pt_4 Pt_2 Parte_1 Pt_3 in dipendenza dei rapporti di comunione.
[...]
Ha, invece, dichiarato abbandonate dalla le seguenti domande: Controparte_1
- previa detrazione dalla massa delle spese anticipate da e delle competenze a lei Controparte_1 dovute per i lavori relativi alla preparazione e predisposizione della documentazione relativa alla denuncia di successione, spese e competenze da liquidarsi in misura equitativa:
- in accoglimento della domanda proposta da riconosciuto e dichiarato che le Controparte_1 sorelle e hanno ricevuto in vita donazioni in denaro, procedere alla valutazione di dette Pt_2 Pt_1 donazioni imputandole successivamente alla massa;
- condannare e a rimborsare ad tutte le spese da Parte_1 Parte_2 Controparte_1 questa sostenute e i relativi interessi, per la ordinaria e straordinaria manutenzione e gestione dei terreni, autorizzandola a trattenere, fino alla concorrenza delle spese sostenute, i frutti percepiti;
ha dichiarato, altresì, abbandonate tutte le altre domande originariamente proposte da Pt_1 CP_2
e per sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a coltivarle;
Pt_2 CP_3
ha rigettato la domanda di divisione dell'immobile ereditario consistente nel fabbricato situato in
Comune di SE (distinto al N.C.E.U. al Foglio 3 1, Mappali 9 Sub 1 e 27, con accesso principale sulla Via Roberti n. 13 - denominato dalle parti il "castello"), ritenendo tale cespite indivisibile.
Nelle memorie del 5 aprile 2019, ha rappresentato di non vantare più alcun diritto Parte_2 relativamente ai beni immobili oggetto di contesa, avendoli venduti tutti alla con la Parte_4 quale è anche intervenuta una conciliazione giudiziale, nella quale si era, altresì, impegnata a tenere indenne la da qualunque voce di spesa anche derivante dalle cause in corso relative Parte_2 all'eredità del padre . Ha chiesto, quindi, la sua estromissione dal giudizio. Per_1
è deceduta in data 13 aprile 2019 e gli eredi non si sono costituiti. Parte_1
il 21 aprile 2021, ha depositato ricorso in riassunzione della causa. Parte_4
All'udienza del 14/02/2024, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni con il deposito di note scritte e hanno dichiarato quanto segue.
preso atto del progetto di divisione integrativo depositato dal c.t.u. in data 3.12.2023, Parte_4 ha dichiarato di condividerlo. Ha domandato la condanna delle convenute, ad eccezione di Pt_2
alla rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle della fase definita con sentenza
[...] parziale.
avendo ceduto le proprie quote ad nulla ha osservato sul progetto di Parte_2 Parte_4 divisione, rimettendosi alle valutazioni della cessionaria.
ha dichiarato di accettare il progetto di divisione depositato dal c.t.u. il 3.12. 2023. Controparte_1
Ha chiesto la condanna di parte attrice e delle convenute alla rifusione delle spese del giudizio, dichiarando di poter rinunciare alle spese del giudizio in caso di rinuncia, da parte di Parte_3 alla riserva d'appello avverso la sentenza parziale.
ha condiviso il progetto di divisione e ha tenuto ferma la riserva di appello relativa Parte_3 alla sentenza parziale adottata dal Tribunale. Ha domandato la condanna delle controparti, ad eccezione di alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_2 Con la comparsa conclusionale del 10/09/2024, ha chiesto di disporre la divisione Controparte_1 dei beni ereditari con attribuzione di 1/7 per ciascuna delle coeredi e relativamente alla quota da assegnare alla convenuta secondo quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione di Controparte_1 perizia depositata il 3.12.2023; di dichiarare definitivamente sciolta la comunione ereditaria dei beni caduti in successione e ordinare la registrazione e la trascrizione della sentenza presso la competente
Agenzia del Territorio, esonerando la Cancelleria del Tribunale di Cagliari dai relativi adempimenti;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”. In via riconvenzionale, ha insistito per le istanze formulate in corso di causa, ossia: il riconoscimento delle somme che il de cuius aveva prestato alle figlie (Lire 4.000.000) e ad e (1.500.000); la restituzione delle spese Pt_2 Pt_4 Parte_5 sostenute in via esclusiva per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni.
ha evidenziato che la proposizione della domanda riconvenzionale da parte di Parte_4 riguarda domande già definite con la sentenza parziale n. 1191/2019 e deve essere, Controparte_1 pertanto, rigettata. Ha, inoltre, sottolineato che non ha mai concesso una conciliazione se CP_1 non in occasione della condivisione della proposta di divisione contenuta nella CTU del 2023. Ha quindi rimarcato la condotta processuale di e di ingiustificatamente Controparte_1 Parte_3 oppositiva e defatigatoria, e quindi la necessità di tenerne conto ai fini delle spese. Invero, le dichiarazioni in termini conciliativi contenuti nella memoria di si riducono, secondo Controparte_1 le allegazioni di ad una mera dichiarazione di intenti che collide con gli scritti Parte_4 difensivi.
Con la comparsa del 16/04/2024, ha confermato la riserva di appello già proposta. Ha Parte_3 confermato le precedenti conclusioni e ha quindi chiesto di “rigettare l'avversa domanda diretta a conferire in collazione il bene asseritamente ricevuto in donazione dall'odierna convenuta;
mandare assolta la SI.ra da ogni avversa domanda;
nella determinazione delle quote di Parte_3 spettanza di ciascun erede, tenere conto delle donazioni dirette o indirette eseguite dal de cuius nei confronti delle SI.re , e dei debiti di queste ultime nei confronti del Pt_4 Pt_2 Parte_1 SI. nonché di tutte le spese dallo stesso sostenute a favore delle predette SI.re Persona_1
attraverso conferimento a titolo di collazione o mediante imputazione alle loro;
imputare alle CP_1 quote di spettanza delle SI.re , e quanto corrisposto dalla SI.ra Pt_4 Pt_2 Parte_1 in dipendenza dei rapporti di comunione nella misura esposta in narrativa”. Parte_3
Si è opposta alle conclusioni della divisione.
*** Preliminarmente, si osserva che la richiesta di circa la sua estromissione dal giudizio, Parte_2 per aver ceduto la quota ereditaria alla sorella non può essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. Pt_4
111 c.p.c. “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Occorre, poi, delimitare le domande già decise da questo Tribunale con la sentenza non definitiva del
28/5/2019 e che, pertanto, non devono essere esaminate in questa sede.
Al proposito, la decisione ha statuito il rigetto della domanda di collazione/imputazione, al fine della determinazione delle quote, delle donazioni dirette o indirette ricevute in vita da alcune eredi legittime
( e , nonché dei debiti dalle stesse contratti nei confronti del de cuius;
ha, Pt_4 Pt_2 Pt_1 altresì, respinto l'imputazione, alle quote di e di quanto corrisposto dalla Pt_4 Pt_2 Pt_1 sorella in dipendenza dei rapporti di comunione. Pt_3
Ha poi dichiarato abbandonate dalla le domande inerenti alla detrazione dalla massa Controparte_1 delle spese da lei anticipate e delle competenze a lei dovute per i lavori relativi alla predisposizione alla denuncia di successione;
alla imputazione alla massa delle donazioni in denaro ricevute da e al rimborso delle spese da lei sostenute per la gestione e la manutenzione dei terreni. Pt_2 Pt_1
Ciò in quanto, la parte non aveva effettuato alcuna produzione rituale di documenti contabili relativi alle spese sostenute per la successione e la gestione dei terreni, con conseguente abbandono della relativa domanda e delle altre istanze, analogamente carenti sul piano istruttorio.
Peraltro, ha dichiarato abbandonate tutte le domande proposte da e Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_3 per sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a coltivarle;
invero, erano intervenute una serie di cessioni delle quote ereditarie tra le sorelle ed in particolare e Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_3 avevano ceduto le loro quote alla sorella sicché le coeredi interessate alla divisione erano e Pt_4 rimangono tutt'oggi: per 5/7; per 1/7; per 1/7, come Parte_4 Parte_3 Controparte_1 debitamente rappresentato nel progetto di divisione del CTU.
Ancora, con la sentenza parziale già menzionata, è stata rigettata la domanda, proposta da Pt_3
di divisione dell'immobile ereditario, consistente nel fabbricato situato in Comune di
[...]
SE (distinto al N.C.E.U. al Foglio 31, Mappali 9 Sub 1 e 27, con accesso principale sulla Via
Roberti n. 13 - denominato dalle parti il "castello"), perché ritenuto indivisibile.
Orbene, analizzando la consulenza tecnica d'ufficio, per la cui redazione è stato incaricato il Dott.
Ing. depositata in data 29/04/2020 e corredata da integrazione sulla base della Persona_2 seguente richiesta “il c.t.u. proceda a predisporre nuovo progetto di divisione stralciando la strada indicata nella c.t.u. a pagina 23 e 24 (c.d. bene n. 9) e i beni in comune di SE, foglio 32, 1017,
1018 e 1019”, si osserva quanto segue.
Il consulente ha rappresentato di aver convocato, in data 16/10/2023, una riunione con le parti presso il suo studio, per dar conto degli esiti delle operazioni e dei calcoli effettuati per la ridefinizione del lotto n. 9 (come richiesto dal quesito integrativo disposto con l'ordinanza del 01/08/2023).
Sulla base del nuovo valore del compendio e delle quote divisionali, quindi, il c.t.u. ha sottoposto un'ipotesi di progetto di divisione, proponendo alcune modifiche tese a ridurre al minimo le compensazioni monetarie.
Il c.t.u. ha assegnato alle parti il termine di otto giorni per l'invio delle loro posizioni ed eventuali osservazioni: ebbene, la e la comunicavano l'adesione alla proposta, Controparte_1 Parte_4 mentre non faceva pervenire proposte alternative a quella inviata dal consulente. Parte_3
Ancora, in data 31/10/2023 il CTU ha inviato alle parti la bozza di relazione peritale, assegnando il termine del 30/11/2023 per la trasmissione di eventuali osservazioni. Nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni alla bozza di perizia.
Peraltro, all'udienza del 14/02/2024, ha dichiarato “di nulla opporre al progetto di Parte_3 divisione e, ferma la riserva di appello relativa alla sentenza parziale già adottata dal Tribunale, dichiara di approvare il progetto di divisione”. Ciononostante, con nota di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni, in data 16/04/2024, oltre a riproporre le medesime Parte_3 conclusioni originarie – relative a domande già decise con sentenza -, si è opposta alle conclusioni della divisione, senza ulteriormente dedurre.
Tuttavia, il lavoro eseguito dal consulente pare specifico e pertinente: il bene n. 9 è un terreno sito in comune di SE, località Funtanedda, che ricade, in parte, in una zona omogenea “B- completamento”, in parte, in zona “C-espansione residenziale”, in parte in zona “E-agricolo” e in parte su strada pubblica (via Segni).
Il quesito era inerente alla predisposizione di un nuovo progetto di divisione, ottenuto stralciando la porzione ricadente all'interno della strada pubblica, parte delle particelle 299, 506 e 869, di superficie pari a mq 1395; i mappali 1018 e 1019 ricadenti in zona C di lottizzazione (superficie pari a mq
150,00), il mappale 1017 ricadenti in zona E agricola (superficie pari a mq 102,00).
Per i terreni posti in via Segni (zona urbanistica B), il consulente ha rilevato il prezzo di 165 euro/mq, ridotti del 90% perché si tratta di una porzione residuale non edificabile e ricompresa all'interno del cortile di un'unità immobiliare sita al civico 9 della via Segni;
per i terreni relativi alla zona urbanistica C, ha stimato il prezzo di 85 euro/mq, ridotti al 50% perché trattasi di aree edificabili soggetto a piano attuativo non approvato e di superficie minima;
per i terreni della zona E, un prezzo di 3 euro/mq.
Pertanto, il valore dell'immobile n. 9 è di 352.000 euro.
Risultano sette lotti appartenenti alla massa e da dividere: per un valore totale di 1.083.000,00 euro.
Ora, il fabbricato in SE, via Roberti (foglio 31, mapp. 9 sub 1-27) è stato attribuito ad Pt_4 assegnando, a ciascuna delle altre due coeredi, la metà del terreno in località Sant'NT
[...]
(lotto 11, foglio 32, mapp. 1099) e mantenendo alcuni terreni in zona agricola fino a raggiungere due quote uguali, al fine di limitare al minimo i conguagli in denaro.
Come detto, il compendio ha un valore totale pari a 1.083.000,00 euro: possiede una Parte_4 quota pari a 5/7, del valore di 773.571,42 euro, di cui 1.571,42 euro da attribuirsi in denaro;
[...]
è titolare di una quota di 1/7, del valore di 154.714,29 euro, di cui 785,71 euro da CP_1 corrispondere in denaro;
possiede una quota di 1/7 pari a 154.714,29 euro, di cui Parte_3
785,71 euro come conguaglio in denaro.
Si ritiene, quindi, di disporre l'approvazione del progetto divisionale perché conseguente alle risultanze processuali e a quanto stabilito nella sentenza parziale, nonché analitico e verosimile rispetto ai valori del mercato di riferimento e, per l'effetto, si dichiara esecutivo.
Del resto, nessuna delle parti in giudizio ha proposto osservazioni sul merito del predetto progetto, limitandosi a ribadire la riserva di appello già formulata e a reiterare Parte_3 Controparte_1 le domande già esaminate e rigettate o dichiarate abbandonate dal Tribunale con la citata sentenza parziale.
Rimane da esaminare la questione relativa alle spese di lite.
Al riguardo, si osserva che la causa si è appalesata particolarmente complessa e controversa, oltre che di lunga durata. Nelle more della stessa sono intervenute cessioni di quote, rinunce alle domande, trattative per la conciliazione, sentenze parziali e predisposizione e integrazione del progetto di divisione.
Quanto sopra evidenzia la sussistenza di giuste cause per l'integrale compensazione delle spese del giudizio, nell'ambito del quale tutte le parti hanno legittimamente esplicato le loro posizioni, salva l'imputazione alla massa delle spese di divisione, come indicate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- approva il progetto divisionale redatto dal CTU in data 3.12.2023 e dispone l'immediata esecuzione, anche rispetto ai conguagli dovuti in denaro, di cui ordina il pagamento;
- dichiara sciolta la comunione ereditaria;
- ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria;
- dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio;
- imputa alla massa ereditaria le spese relative al giudizio di divisione, liquidate in 470,00 euro, oltre accessori di legge;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 7 gennaio 2025
Il Giudice est.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente
dott.ssa Maria Grazia Cabitza