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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4819/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli
Alimena n. 76, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vercillo che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico, Via Montepiana n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ombretta Caforio che la rappresenta e difende - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore - terzo pignorato Controparte_2
Oggetto: opposizione a pignoramento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarata la non improcedibilità del giudizio, principaliter
ed in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dispiegata, per gli anzi esposti
motivi, voglia ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile ovvero improcedibile in toto o in
parte qua l'atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore il 11/06/2024 e comunque per
l'effetto ritenere e dichiarare non dovute le somme per crediti previdenziali, di cui alle presupposte
1 cartelle di pagamento, per intervenuta prescrizione. Condannare ex art. 96 c.p.c. la concessionaria
al risarcimento in favore dell'opponente del danno per responsabilità aggravata nella misura CP_3
che risulterà dovuta anche in via equitativa, se del caso in applicazione dell'art. 1226 cod. civ. In
subordinata, in applicazione dell'art. 420 c.p.c., ricorrendo i gravi motivi, voglia autorizzare la
ricorrente all'emendatio e correzione della seconda parte delle conclusioni, con correzione del lapsus
calami; con la condanna dell'opposta alle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del
difensore anticipante, con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT come da nota spese allegata;
ovvero,
in inconcessa evenienza di rigetto della domanda, con la loro compensazione…”.
Conclusioni di : “… - In via preliminare, dichiarare il proprio Controparte_1
parziale difetto di giurisdizione e incompetenza tabellare, per i motivi espressi nella propria memoria;
- Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, per tutti i motivi esposti
nella propria memoria;
- Nel merito, respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato, per
tutti i motivi esposti nella propria memoria di costituzione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che aveva spiegato opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 034820240002620001 con cui aveva assoggettato a pignoramento tutti i crediti della Controparte_1
parte ricorrente nei confronti di per l'importo di €. 1.035.802,49 per 25 Controparte_2
cartelle di pagamento/avvisi di addebito;
che il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso
2 l'esecuzione concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che si era verificata la prescrizione quinquennale (o in subordine decennale) delle entrate patrimoniali/crediti previdenziali notificate tra il 2009 al 2013; che il pignoramento era nullo per l'omessa notificazione delle iscrizioni a ruolo e delle pedisseque cartelle di pagamento;
che sussisteva la responsabilità aggravata di Controparte_1
ex art. 96 c.p.c..
si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando in particolare che sussisteva il difetto di giurisdizione per alcune cartelle di pagamento afferenti a tributi, che rientravano nella giurisdizione del
Giudice tributario;
che vi era la competenza del Giudice Civile per la cartella di pagamento afferente alle somme chieste a titolo di canone acqua;
che vi era l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 e per la contestazione dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento ex art. 617 c.p.c.; che il ricorso era infondato anche nel merito,
attesa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La prima udienza è stata fissata al 28.2.2025 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 20.3.2025 si è rilevato che la documentazione allegata da parte ricorrente non era sufficiente per la dimostrazione della ritualità della notifica nei confronti della
Banca convenuta in giudizio, disponendosi rinvio al 9.5.2025 con onere per la parte ricorrente di deposito di documentazione attestante la notifica nei confronti della parte non costituita in giudizio.
Si precisa, in merito, che la parte ricorrente ha inizialmente depositato “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” senza allegazione dei messaggi di accettazione e di consegna della notifica asserita effettuata, in modo tale che non vi è prova della notifica stessa (si richiama, ad ogni fine, Cass. Sez. Trib. 7041/2025, che afferma principi applicabili
3 anche al caso in esame: “… ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria
la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura)
nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell'art.
9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994. … Invero, esaminando il quadro normativo di
riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del
2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. … L'art. 6, comma 1, sopra
richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di
posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che
costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. … Il
comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta
elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario
(indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento
della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. … L'art. 9
della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16-quater
della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi
dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di
conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi
in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. … La mancata produzione delle ricevuta di
avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo
4 di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della
notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con
conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto
la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da
nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008) …”.
La parte ricorrente non ha ottemperato a tale onere, formulando invece una istanza di revoca/correzione dell'ordinanza dichiarata inammissibile con ordinanza del 21.3.2025,
con cui si confermava integralmente, per ogni effetto, l'ordinanza già resa (con cui, si ripete,
si onerava la parte ricorrente al deposito di documentazione attestante la ritualità della notifica nei confronti della Banca convenuta).
La parte ricorrente ha continuato a non ottemperare all'onere spettante anche per l'udienza del 9.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) sicché il procedimento, già a quella data, doveva dichiararsi improcedibile, atteso che la notifica non era stata dimostrata, nonostante la sollecitazione del Giudice.
Dopo un rinvio per l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, si è tuttavia voluto concedere un ulteriore rinvio per permettere la produzione documentale più volte sollecitata.
In tal senso, con ordinanza del 3.7.2025 si è rilevato che la questione relativa alla notifica nei confronti del terzo pignorato era stata sollevata senza alcun adempimento della parte ricorrente, concedendosi “termine ultimo ed improrogabile” fino a cinque giorni prima dell'udienza del 12.9.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per il deposito della documentazione.
La parte ricorrente non ha rispettato neppure tale termine, provvedendo al deposito della documentazione chiesta solo con le note scritte depositate il 10.9.2025, in maniera inammissibile (dovendosi peraltro rilevare che la relata di notifica è datata 10.1.2025 a fronte di una notifica che si afferma avvenuta il 17.1.2025).
5 Con ordinanza dell'1.10.2025 infine, sul rilievo per cui risultava il deposito documentale di parte ricorrente oltre il termine concesso, si è disposto poi ultimo rinvio all'udienza del
24.10.2025 per la trattazione in presenza per un confronto con le parti per ultimi chiarimenti sulla questione prospettata.
All'udienza del 24.10.2025, dopo la sospensione per controllo dei depositi documentali, la
Cancelleria ha confermato che, da controllo effettuato, risultava che i file di accettazione e di consegna non risultavano effettivamente inviati con la nota del 3.2.2025.
Così ricostruito l'iter procedimentale, occorre richiamare i principi per cui “… Nel rito del
lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la
regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da
parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione
del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale
ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un
termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una
pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo …” (Cass. 2005/2015), sicché il procedimento deve definirsi con declaratoria di improcedibilità per mancata prova tempestiva della corretta instaurazione del contraddittorio, anche considerando che, nel caso in esame, sussiste litisconsorzio necessario tra , debitore e terzo pignorato (cfr. Cass. 16236/2022; Controparte_4
Cass. 28788/2022).
La concessione del termine perentorio fino a cinque giorni prima del 12.9.2025, si precisa,
era determinato da esigenze di tutela del contraddittorio, atteso che Controparte_1
doveva evidentemente avere la possibilità di valutare la documentazione ed
[...]
essere posta in grado di svolgere eventuali deduzioni difensive, mentre il deposito della documentazione dopo la scadenza del termine ultimo ed improrogabile concesso ha
6 determinato il deposito di note scritte dalla parte resistente che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
In tal senso, dunque, il termine doveva considerarsi perentorio per le esigenze di ragionevole durata del procedimento indicate, occorrendo anche evidenziare che la parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza per la giustificazione del deposito documentale oltre il termine concesso.
In ogni caso, si vuole aggiungere da ultimo, il termine concesso per il deposito della documentazione relativa alla ritualità della notifica è necessariamente perentorio, stante l'identità del suo presupposto con la previsione dell'art. 291 c.p.c. [“Il principio secondo cui,
nelle controversie di lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica "ex novo" del ricorso o per
la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita
qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di
presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal
giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del
ricorso notificato alla controparte” (Cass. Sez. Lav. 12690/2003)].
Con riferimento alle note scritte depositate da parte ricorrente in data 12.11.2025, occorre rilevare l'infondatezza dell'affermazione di parte secondo cui la notizia dell'illeggibilità per impedimento tecnico del file relativo alla notificazione alla ra ignota al Controparte_2
deducente fino all'udienza del 24.10.2025, nella quale l'addetta alla Cancelleria aveva rassegnato per la prima volta il ridetto problema al Giudice ed alle parti atteso che, in senso contrario
- la Cancelleria ha attestato che i file di accettazione e consegna non sono stati inviati con la nota del 3.2.2025 e non ha attestato che i file erano illeggibili per problemi tecnici, come afferma la parte ricorrente;
- la questione è stata ripetutamente portata all'attenzione della parte ricorrente,
dall'ordinanza del 20.3.2025 (in cui si legge che occorreva valutare in via preliminare la
7 correttezza nell'instaurazione del contraddittorio nei confronti della Banca convenuta in giudizio e che era stata allegata documentazione insufficiente a dare dimostrazione della ritualità della notifica, rinviandosi al 9.5.2024 con onere per la parte ricorrente al deposito della documentazione attestante la notifica nei confronti della parte non costituita in giudizio) fino all'ordinanza del 3.7.2025, in cui si affermava espressamente che la parte ricorrente non aveva allegato i messaggi di accettazione e di consegna per la notifica nei confronti della concedendo termine ultimo ed improrogabile (non Controparte_2
rispettato dalla parte) per il deposito della documentazione indicata.
Con riguardo alle ulteriori argomentazioni della parte ricorrente svolte nelle note scritte depositate il 12.11.2025 relativi alla concessione di termine per notifica, occorre rilevare che tale questione andrebbe affrontata alla prima udienza di trattazione, mentre nel caso in esame vi è stato un susseguirsi di udienze dal 28.2.2025 al 24.10.2025 in cui la parte ricorrente non ha allegato la prova ripetutamente chiesta della notifica nei confronti della parte non costituita in giudizio.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione e, tuttavia, appare opportuno evidenziare che la domanda sarebbe anche inammissibile per incertezza della stessa, atteso che la parte ricorrente ha agito in giudizio contestando i crediti diversi da quelli previdenziali, assumendo poi di essere incorsa in un errore e che, in realtà, voleva contestare solo i crediti previdenziali.
Deve anche precisarsi, in merito, che non è condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 27.2.2025, secondo cui ad una attenta lettura del ricorso sarebbe evincibile l'intenzione di impugnare solo i crediti previdenziali, atteso che nel ricorso si fa continuo ed indistinto riferimento a entrate patrimoniali, tributi o crediti previdenziali con richiamo a tutte le cartelle di pagamento (pare non evincibile neppure un richiamo all'avviso di addebito per la prescrizione eccepita) sottese al pignoramento contestato, con successivo mutamento della domanda con le note scritte sostitutive della
8 prima udienza ed indicazione dei soli crediti previdenziali, in violazione dell'art. 420,
comma 1, c.p.c., che prevede, in ipotesi, la modifica della domanda per gravi motivi
(insussistenti) e su autorizzazione del Giudice (non chiesta, se non tardivamente ed irritualmente per la prima volta con le note scritte depositate il 12.6.2025, dopo precedenti richieste di parte ricorrente di decisione della causa).
Peraltro, occorre anche rilevare che in ricorso vi è un accenno alla circostanza per cui i tributi non erano in discussione ratione materiae e che nelle note scritte depositate il
27.2.2025, dopo aver precisato che la domanda investiva esclusivamente i crediti previdenziali, si afferma contraddittoriamente che non poteva trovare accoglimento l'eccezione di carenza di giurisdizione per la pretesa tributaria per motivi diversi dalla natura del credito, con ulteriori profili di incertezza nella domanda.
In ordine alle spese di lite [la parte resistente ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite con le note scritte depositate il 2.5.2025 e, in ogni caso, deve trovare applicazione il principio per cui: “In difetto di una esplicita dichiarazione di volontà, della parte
risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la condanna alle spese del soccombente, in quanto
pronuncia conseguenziale ed accessoria, può essere emessa dal giudice anche d'ufficio,
indipendentemente da una specifica richiesta della parte predetta” (Cass. 5174/1997)], per quanto non vi sia pronuncia di merito, le stesse debbono seguire la soccombenza, non essendo prospettabili ipotesi di compensazione delle stesse in ragione della pronuncia di improcedibilità (in merito, tra le ultime, Cass. 6424/2024).
Tuttavia, su tale premessa per cui il semplice rigetto per ragioni di rito non determina la compensazione delle spese di lite, si ritiene che l'assoluta peculiarità delle ragioni della decisione debba comportare la compensazione delle stesse nella misura della metà, sicché
parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, della restante metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
[...]
9 Si dispone la restituzione del fascicolo civile acquisito, peraltro trasmesso solo in forma cartacea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda improcedibile;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_1
della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.470,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4819/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli
Alimena n. 76, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vercillo che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico, Via Montepiana n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ombretta Caforio che la rappresenta e difende - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore - terzo pignorato Controparte_2
Oggetto: opposizione a pignoramento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarata la non improcedibilità del giudizio, principaliter
ed in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dispiegata, per gli anzi esposti
motivi, voglia ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile ovvero improcedibile in toto o in
parte qua l'atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore il 11/06/2024 e comunque per
l'effetto ritenere e dichiarare non dovute le somme per crediti previdenziali, di cui alle presupposte
1 cartelle di pagamento, per intervenuta prescrizione. Condannare ex art. 96 c.p.c. la concessionaria
al risarcimento in favore dell'opponente del danno per responsabilità aggravata nella misura CP_3
che risulterà dovuta anche in via equitativa, se del caso in applicazione dell'art. 1226 cod. civ. In
subordinata, in applicazione dell'art. 420 c.p.c., ricorrendo i gravi motivi, voglia autorizzare la
ricorrente all'emendatio e correzione della seconda parte delle conclusioni, con correzione del lapsus
calami; con la condanna dell'opposta alle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del
difensore anticipante, con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT come da nota spese allegata;
ovvero,
in inconcessa evenienza di rigetto della domanda, con la loro compensazione…”.
Conclusioni di : “… - In via preliminare, dichiarare il proprio Controparte_1
parziale difetto di giurisdizione e incompetenza tabellare, per i motivi espressi nella propria memoria;
- Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, per tutti i motivi esposti
nella propria memoria;
- Nel merito, respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato, per
tutti i motivi esposti nella propria memoria di costituzione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che aveva spiegato opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 034820240002620001 con cui aveva assoggettato a pignoramento tutti i crediti della Controparte_1
parte ricorrente nei confronti di per l'importo di €. 1.035.802,49 per 25 Controparte_2
cartelle di pagamento/avvisi di addebito;
che il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso
2 l'esecuzione concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che si era verificata la prescrizione quinquennale (o in subordine decennale) delle entrate patrimoniali/crediti previdenziali notificate tra il 2009 al 2013; che il pignoramento era nullo per l'omessa notificazione delle iscrizioni a ruolo e delle pedisseque cartelle di pagamento;
che sussisteva la responsabilità aggravata di Controparte_1
ex art. 96 c.p.c..
si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando in particolare che sussisteva il difetto di giurisdizione per alcune cartelle di pagamento afferenti a tributi, che rientravano nella giurisdizione del
Giudice tributario;
che vi era la competenza del Giudice Civile per la cartella di pagamento afferente alle somme chieste a titolo di canone acqua;
che vi era l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 e per la contestazione dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento ex art. 617 c.p.c.; che il ricorso era infondato anche nel merito,
attesa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La prima udienza è stata fissata al 28.2.2025 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 20.3.2025 si è rilevato che la documentazione allegata da parte ricorrente non era sufficiente per la dimostrazione della ritualità della notifica nei confronti della
Banca convenuta in giudizio, disponendosi rinvio al 9.5.2025 con onere per la parte ricorrente di deposito di documentazione attestante la notifica nei confronti della parte non costituita in giudizio.
Si precisa, in merito, che la parte ricorrente ha inizialmente depositato “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” senza allegazione dei messaggi di accettazione e di consegna della notifica asserita effettuata, in modo tale che non vi è prova della notifica stessa (si richiama, ad ogni fine, Cass. Sez. Trib. 7041/2025, che afferma principi applicabili
3 anche al caso in esame: “… ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria
la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura)
nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell'art.
9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994. … Invero, esaminando il quadro normativo di
riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del
2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. … L'art. 6, comma 1, sopra
richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di
posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che
costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. … Il
comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta
elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario
(indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento
della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. … L'art. 9
della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16-quater
della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi
dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di
conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi
in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. … La mancata produzione delle ricevuta di
avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo
4 di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della
notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con
conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto
la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da
nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008) …”.
La parte ricorrente non ha ottemperato a tale onere, formulando invece una istanza di revoca/correzione dell'ordinanza dichiarata inammissibile con ordinanza del 21.3.2025,
con cui si confermava integralmente, per ogni effetto, l'ordinanza già resa (con cui, si ripete,
si onerava la parte ricorrente al deposito di documentazione attestante la ritualità della notifica nei confronti della Banca convenuta).
La parte ricorrente ha continuato a non ottemperare all'onere spettante anche per l'udienza del 9.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) sicché il procedimento, già a quella data, doveva dichiararsi improcedibile, atteso che la notifica non era stata dimostrata, nonostante la sollecitazione del Giudice.
Dopo un rinvio per l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, si è tuttavia voluto concedere un ulteriore rinvio per permettere la produzione documentale più volte sollecitata.
In tal senso, con ordinanza del 3.7.2025 si è rilevato che la questione relativa alla notifica nei confronti del terzo pignorato era stata sollevata senza alcun adempimento della parte ricorrente, concedendosi “termine ultimo ed improrogabile” fino a cinque giorni prima dell'udienza del 12.9.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per il deposito della documentazione.
La parte ricorrente non ha rispettato neppure tale termine, provvedendo al deposito della documentazione chiesta solo con le note scritte depositate il 10.9.2025, in maniera inammissibile (dovendosi peraltro rilevare che la relata di notifica è datata 10.1.2025 a fronte di una notifica che si afferma avvenuta il 17.1.2025).
5 Con ordinanza dell'1.10.2025 infine, sul rilievo per cui risultava il deposito documentale di parte ricorrente oltre il termine concesso, si è disposto poi ultimo rinvio all'udienza del
24.10.2025 per la trattazione in presenza per un confronto con le parti per ultimi chiarimenti sulla questione prospettata.
All'udienza del 24.10.2025, dopo la sospensione per controllo dei depositi documentali, la
Cancelleria ha confermato che, da controllo effettuato, risultava che i file di accettazione e di consegna non risultavano effettivamente inviati con la nota del 3.2.2025.
Così ricostruito l'iter procedimentale, occorre richiamare i principi per cui “… Nel rito del
lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la
regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da
parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione
del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale
ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un
termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una
pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo …” (Cass. 2005/2015), sicché il procedimento deve definirsi con declaratoria di improcedibilità per mancata prova tempestiva della corretta instaurazione del contraddittorio, anche considerando che, nel caso in esame, sussiste litisconsorzio necessario tra , debitore e terzo pignorato (cfr. Cass. 16236/2022; Controparte_4
Cass. 28788/2022).
La concessione del termine perentorio fino a cinque giorni prima del 12.9.2025, si precisa,
era determinato da esigenze di tutela del contraddittorio, atteso che Controparte_1
doveva evidentemente avere la possibilità di valutare la documentazione ed
[...]
essere posta in grado di svolgere eventuali deduzioni difensive, mentre il deposito della documentazione dopo la scadenza del termine ultimo ed improrogabile concesso ha
6 determinato il deposito di note scritte dalla parte resistente che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
In tal senso, dunque, il termine doveva considerarsi perentorio per le esigenze di ragionevole durata del procedimento indicate, occorrendo anche evidenziare che la parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza per la giustificazione del deposito documentale oltre il termine concesso.
In ogni caso, si vuole aggiungere da ultimo, il termine concesso per il deposito della documentazione relativa alla ritualità della notifica è necessariamente perentorio, stante l'identità del suo presupposto con la previsione dell'art. 291 c.p.c. [“Il principio secondo cui,
nelle controversie di lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica "ex novo" del ricorso o per
la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita
qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di
presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal
giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del
ricorso notificato alla controparte” (Cass. Sez. Lav. 12690/2003)].
Con riferimento alle note scritte depositate da parte ricorrente in data 12.11.2025, occorre rilevare l'infondatezza dell'affermazione di parte secondo cui la notizia dell'illeggibilità per impedimento tecnico del file relativo alla notificazione alla ra ignota al Controparte_2
deducente fino all'udienza del 24.10.2025, nella quale l'addetta alla Cancelleria aveva rassegnato per la prima volta il ridetto problema al Giudice ed alle parti atteso che, in senso contrario
- la Cancelleria ha attestato che i file di accettazione e consegna non sono stati inviati con la nota del 3.2.2025 e non ha attestato che i file erano illeggibili per problemi tecnici, come afferma la parte ricorrente;
- la questione è stata ripetutamente portata all'attenzione della parte ricorrente,
dall'ordinanza del 20.3.2025 (in cui si legge che occorreva valutare in via preliminare la
7 correttezza nell'instaurazione del contraddittorio nei confronti della Banca convenuta in giudizio e che era stata allegata documentazione insufficiente a dare dimostrazione della ritualità della notifica, rinviandosi al 9.5.2024 con onere per la parte ricorrente al deposito della documentazione attestante la notifica nei confronti della parte non costituita in giudizio) fino all'ordinanza del 3.7.2025, in cui si affermava espressamente che la parte ricorrente non aveva allegato i messaggi di accettazione e di consegna per la notifica nei confronti della concedendo termine ultimo ed improrogabile (non Controparte_2
rispettato dalla parte) per il deposito della documentazione indicata.
Con riguardo alle ulteriori argomentazioni della parte ricorrente svolte nelle note scritte depositate il 12.11.2025 relativi alla concessione di termine per notifica, occorre rilevare che tale questione andrebbe affrontata alla prima udienza di trattazione, mentre nel caso in esame vi è stato un susseguirsi di udienze dal 28.2.2025 al 24.10.2025 in cui la parte ricorrente non ha allegato la prova ripetutamente chiesta della notifica nei confronti della parte non costituita in giudizio.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione e, tuttavia, appare opportuno evidenziare che la domanda sarebbe anche inammissibile per incertezza della stessa, atteso che la parte ricorrente ha agito in giudizio contestando i crediti diversi da quelli previdenziali, assumendo poi di essere incorsa in un errore e che, in realtà, voleva contestare solo i crediti previdenziali.
Deve anche precisarsi, in merito, che non è condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 27.2.2025, secondo cui ad una attenta lettura del ricorso sarebbe evincibile l'intenzione di impugnare solo i crediti previdenziali, atteso che nel ricorso si fa continuo ed indistinto riferimento a entrate patrimoniali, tributi o crediti previdenziali con richiamo a tutte le cartelle di pagamento (pare non evincibile neppure un richiamo all'avviso di addebito per la prescrizione eccepita) sottese al pignoramento contestato, con successivo mutamento della domanda con le note scritte sostitutive della
8 prima udienza ed indicazione dei soli crediti previdenziali, in violazione dell'art. 420,
comma 1, c.p.c., che prevede, in ipotesi, la modifica della domanda per gravi motivi
(insussistenti) e su autorizzazione del Giudice (non chiesta, se non tardivamente ed irritualmente per la prima volta con le note scritte depositate il 12.6.2025, dopo precedenti richieste di parte ricorrente di decisione della causa).
Peraltro, occorre anche rilevare che in ricorso vi è un accenno alla circostanza per cui i tributi non erano in discussione ratione materiae e che nelle note scritte depositate il
27.2.2025, dopo aver precisato che la domanda investiva esclusivamente i crediti previdenziali, si afferma contraddittoriamente che non poteva trovare accoglimento l'eccezione di carenza di giurisdizione per la pretesa tributaria per motivi diversi dalla natura del credito, con ulteriori profili di incertezza nella domanda.
In ordine alle spese di lite [la parte resistente ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite con le note scritte depositate il 2.5.2025 e, in ogni caso, deve trovare applicazione il principio per cui: “In difetto di una esplicita dichiarazione di volontà, della parte
risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la condanna alle spese del soccombente, in quanto
pronuncia conseguenziale ed accessoria, può essere emessa dal giudice anche d'ufficio,
indipendentemente da una specifica richiesta della parte predetta” (Cass. 5174/1997)], per quanto non vi sia pronuncia di merito, le stesse debbono seguire la soccombenza, non essendo prospettabili ipotesi di compensazione delle stesse in ragione della pronuncia di improcedibilità (in merito, tra le ultime, Cass. 6424/2024).
Tuttavia, su tale premessa per cui il semplice rigetto per ragioni di rito non determina la compensazione delle spese di lite, si ritiene che l'assoluta peculiarità delle ragioni della decisione debba comportare la compensazione delle stesse nella misura della metà, sicché
parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, della restante metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
[...]
9 Si dispone la restituzione del fascicolo civile acquisito, peraltro trasmesso solo in forma cartacea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda improcedibile;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_1
della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.470,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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