TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 23.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1718/2020 R.G.L. TRA
, nato in [...], il [...], c.f. , rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Elisa Barcellona e Modestino Bianco e presso quest'ultimo domiciliato, in Battipaglia (SA) alla Via C. Armellini, 4;
RICORRENTE E
, in persona del liquidatore pro tempore, C.F.: Controparte_1
P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: retribuzione Conclusioni: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
• la scrivente, a far data dal subentro nel ruolo (6.09.2018) allorquando pendevano circa 2.990 giudizi, ha abbattuto le pendenze a circa 1700, nonostante le sopravvenienze;
inoltre, a far data dal 9.01.2025 e sino al 18.12.2025 ha sostituito continuativamente la dott.ssa nella Pt_2 gestione dell'intero ruolo, con conseguente enorme aggravio di lavoro ed a del programma di definizioni;
considerato che:
• l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (estratto conto previdenziale, prospetti paga) da cui risulta senza incertezze che Pt_1
è stato dipendente della società com
[...] Controparte_1 apprendista dal 01.04.2009 al 31.03.2010 e dal 01.01.2011 al 31.05.2013 e in qualità di operaio part-time di VI livello, addetto alla distribuzione, dal 01.04.2010 al 30.04.2010 e dal 01.06.2013 al 31.03.2018, come dallo stesso allegato;
• il ricorrente si è rivolto al giudice lamentando il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto e della retribuzione riferita al mese di marzo 2018, per un ammontare complessivo lordo di € 10.581,04 o quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo la condanna della convenuta al relativo pagamento;
• il teste citato ed escusso alla udienza del 18.01.2022, , ha confermato che il Testimone_1 ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa ra detto, in quanto suo collega di lavoro nello stesso arco temporale. Le dichiarazioni rese hanno fornito indicazioni precise circa le mansioni espletate e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. L'attendibilità del teste escusso è, altresì, confermata dalle affermazioni escludenti l'esistenza di una pretesa creditoria analoga a quella della parte istante, e, quindi, di un interesse sotteso al buon esito del giudizio. Non risulta la pendenza attuale di una lite avente il medesimo oggetto nei confronti della società resistente, tenuto conto di quanto dichiarato dal teste: “Io ho percepito lo stipendio di marzo 2018 ad aprile 2018. Il TFR l'ho avuto ma tramite il Patronato. Ho avuto i soldi. Credo che sia stata fatta una causa”;
• la domanda, così come formulata dal ricorrente sulla scorta dei dati riportati nell'estratto conto e dei conteggi contenuti in ricorso e parzialmente modificati in corso di causa appare certamente fondata e va accolta;
• i conteggi risultano corretti alla luce dei dati documentali emergenti dalle buste paga;
• le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge, la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia;
• parte convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita e non ha allegato, né tanto meno provato, di aver pagato in tutto o in parte al ricorrente tali spettanze, come era suo onere in base alla generale regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo lordo a titolo di TFR di euro 9.796,73 ed a titolo di retribuzione per la mensilità di marzo 2018 di euro 1.471,00, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e delle scadenze mensili per la retribuzione, e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
• la decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta: le spese si liquidano come da dispositivo che segue ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (5.201,00
– 26.000,00) e delle attività espletate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1
a pagare a la somma lorda di euro 9.796,73 per TFR ed euro 1.471,00
[...] Parte_1 tribuzione rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati, dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in euro 2.695,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con attribuzione. LAGONEGRO, 19.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP