Articolo 5 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 dicembre 1993
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Versione
24 agosto 1995
Art. 5. Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale 1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate.
2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese.
3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio.
5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall' art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , e successive modificazioni e' effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno. ((1)) 6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che per l'anno 1994 il versamento di cui al comma 5 si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.
Entrata in vigore il 24 agosto 1995
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