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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 21/06/2024, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 35/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 35/2022
tra
E Parte_1 Parte_2
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
E
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
E
E + Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 21 giugno 2024, alle ore 9,00, innanzi al giudice dott.ssa Francesca Perra, nell'interesse delle parti costituite, anche in sostituzione dell'avv. Mario Solanas, è comparso l'avv. Salvatore Fanni;
nessuno è comparso per la terza chiamata e per gli altri convenuti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Fanni conferma le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, affinché “Voglia il Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento dei fatti esposti in premessa, dichiarare:
a) i coniugi (nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2
res.ti in Via Tortolì, 50 a Barì Sardo, comproprietari, in forza di usucapione maturata sulla base del
possesso esercitato pacificamente, esclusivamente ed ininterrottamente, 'animo domini' e senza subire mai turbative o molestie, per un tempo ultraventennale, del bene immobile posto nel popolato
1 del Comune di Barì Sardo e costituito da uno stabile abitativo edificato su diversi livelli (piano seminterrato, terra, primo e secondo) distinto nel Catasto Fabbricati al F. 15, Mapp. 2209 sub 2,
piani S1-T-1/2, di 8,5 vani ed al F. 15, Mapp. 2209 sub 3) P.T. di 4,5 vani e, nel Catasto Terreni,
distinto con lo stesso F. 15, Mappale 2209 di mq. 91 (Ente Urbano), coerente alla Via Tortolì, 50
(ove è munito dell'ingresso principale), per due lati con altri stabili appartenenti rispettivamente alla fam. di ed alla famiglia di oltre che con Persona_1 Controparte_3 strada privata posta all'altezza del piano seminterrato.
Con ordine delle dovute trascrizioni nei pubblici registri.
Non si chiedono spese salvo il caso di opposizione”.
Nell'interesse del convenuto costituito , l'avv. Fanni conferma le conclusioni Controparte_1
rassegnate con la comparsa di costituzione depositata il 30.6.2022, con la quale ha riconosciuto che i fatti di cui alla domanda di citazione corrispondono integralmente a verità in quanto i coniugi attori possiedono pacificamente e pubblicamente come proprietari l'immobile in oggetto per averlo edificato in proprio ed abitato da svariati decenni fino all'attualità senza subire mai turbative o molestie, dichiarando di non voler proporre alcuna opposizione o contestazione alla domanda giudiziale per essere fondata in fatto e diritto.
L'avv. Fanni chiede, pertanto, che la causa sia tenuta a decisione con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore delle parti costituite che,
terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,30.
Alle ore 14,30, è comparso l'avv. Marzia Graziano, in sostituzione dell'avv. Salvatore Fanni.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritte:
2 N. R.G. 35/2022
segue verbale udienza del 21.6.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Barì Sardo, nella via Firenze n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Fanni, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Tortolì, nella via Aspromonte n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mario
Solanas, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti
CONVENUTO
CONTRO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONTRO
, , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
3 , , , , CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.1.2022 e successivo atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 21.7.2022, ritualmente notificati ai soggetti indicati in epigrafe, i coniugi e Parte_1 Pt_2 hanno domandato all'intestato Tribunale di essere dichiarati comproprietari, in forza di
[...]
usucapione maturata sulla base del possesso esercitato pacificamente, esclusivamente ed ininterrottamente, 'animo domini' e senza subire mai turbative o molestie, per un tempo ultraventennale, del bene immobile posto nel popolato del Comune di Barì Sardo e costituito da uno stabile abitativo edificato su diversi livelli (piano seminterrato, terra, primo e secondo) distinto nel
Catasto Fabbricati al F. 15, Mapp. 2209 sub 2, piani S1-T-1/2, di 8,5 vani ed al F. 15, Mapp. 2209
sub 3) P.T. di 4,5 vani e, nel Catasto Terreni, distinto con lo stesso F. 15, Mappale 2209 di mq. 91
(Ente Urbano), coerente alla Via Tortolì, 50 (ove è munito dell'ingresso principale), per due lati con altri stabili appartenenti rispettivamente alla fam. di ed alla Persona_1 famiglia di , oltre che con strada privata posta all'altezza del piano seminterrato. Controparte_3
Con ordine delle dovute trascrizioni nei pubblici registri.
A sostegno della domanda promossa, i coniugi hanno esposto di trovarsi nella Parte_3 detenzione esclusiva e nel pacifico possesso esercitato 'animo domini' da oltre trent'anni continuativamente sino all'attualità, senza aver nel contempo mai subito molestie o turbative da parte di chicchessia, del sopra identificato immobile, adibito dai detti coniugi a propria ed unica residenza famigliare, realizzato su una superficie di mq. 91, accatastato fin dal '95 a nome dei medesimi attori,
i quali lo hanno edificato a loro esclusive spese svariati decenni or sono, previo ottenimento delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Barì Sardo nelle date del 31/10/1984 n. 28, del
16/07/1994 n. 50 e del 10/05/1993 prot. n. 2200.
Hanno soggiunto gli attori che, nonostante il descritto possesso dagli stessi esercitato in modo pieno ed esclusivo, il suindicato immobile risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come emerge dalle allegate visure storiche per immobile, i quali non lo hanno posseduto e detenuto a nessun titolo e, pertanto, sussiste il loro interesse all'accertamento giudiziale del proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione sul bene immobile anzidetto, e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute regolarizzazioni e trascrizioni del titolo dominicale negli uffici pubblici competenti.
4 Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali del terreno sul quale è stato edificato il fabbricato per cui è causa accatastato a nome dei medesimi coniugi e e, essendo questi deceduti, sono stati citati coloro che, sulla base Parte_1 Parte_2 dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Barì Sardo
e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle allegate ispezioni ipotecarie, prodotte sia per il terreno che per il fabbricato catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, ove esistenti, e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, dei quali si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata il 30.6.2022, dichiarando di riconoscere tutti i fatti posti a fondamento della domanda attrice e, pertanto, di non opporsi all'accoglimento della stessa.
Gli altri convenuti, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, all'udienza del 14.7.2022, fissata per la prima comparizione delle parti, sono stati dichiarati contumaci.
Inoltre, alla stessa udienza, rilevato che non era stata convenuta in giudizio Controparte_2 litisconsorte necessaria, il giudice istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e, alla nuova udienza di comparizione delle parti del 28.2.2023, verificata la regolarità della sua citazione, è stata dichiarata contumace.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali e quindi, dopo il deposito di memoria conclusiva autorizzata della sola parte attrice, all'odierna udienza del 21.6.2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopra trascritte conclusioni.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
5 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus
rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa congiuntamente dagli attori nel presente giudizio, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
6 (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre
1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Tanto premesso in diritto, si osserva che i coniugi e hanno fornito Parte_1 Parte_2
positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 7.12.2023, i testi e , dell'attendibilità dei Testimone_1 Tes_2 quali non v'è motivo in atti di dubitare -compaesani degli attori e nipoti di;
da svariati Parte_1 decenni, abituali frequentatori dei coniugi odierni attori e dell'immobile de quo; disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno riferito con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti del fabbricato per il quale è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie ed ortofotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso della prova, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato compiutamente dimostrato che gli attori hanno esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile del quale si tratta per un tempo ben superiore al ventennio
Dall'istruttoria svolta è emerso che dal 1989 e fino all'attualità i coniugi hanno Parte_3 adibito a propria casa familiare il fabbricato sito nella via Tortolì n. 28 di Barì Sardo, composto da un piano seminterrato ove sono stati ricavati due garages per parcheggio autovetture e deposito materiali vari, da piano terra concesso in locazione ad uno studio dentistico dai primi anni novanta e fino ad oggi, da primo e secondo piano mansardato nei quali si articola l'abitazione vera e propria.
Il teste ha ricordato i lavori di costruzione del fabbricato, quando c'era un cantiere aperto ove Pt_1 andava a giocare da bambino e, nello specifico, asserendo che prima era stato realizzato lo scavo per il seminterrato ove sono ubicati i garage e poi, ai primi anni novanta, l'edificio era stato finito nel suo piano terra e primo.
Successivamente era stato edificato il piano mansarda e l'attore che svolgeva il Parte_1
mestiere di piastrellista, aveva partecipato ai relativi lavori, avvalendosi dell'opera del fratello
, muratore, oltre che di quella del cugino , titolare di una ditta edile, che Persona_2 Tes_2 aveva realizzato la mansarda, mentre i lavori di pavimentazione erano stati eseguiti dallo stesso attore
, Parte_1
7 Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile in questione da parte degli attori e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come i proprietari, tanto che gli stessi testi li hanno sempre ritenuti tali.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato dai coniugi trovano Parte_3
riscontro anche nelle prove documentali offerte, in particolare si vedano la Concessione edilizia rilasciata il 21/10/1984 in favore di afferente l'edificazione dello stabile oggetto di Parte_1
usucapione con allegata ricevuta pagamento oneri di costruzione, prot. 229 del 17/10/84; il Nulla Osta
Uff. Regionale Tutela Paesaggio del 17/04/1990, prot. n. 4493, relativo al rilascio in favore del richiedente di una variante in corso d'opera; la Concessione edilizia n. 54/1994 Parte_1
rilasciata in favore di ed afferente una variante in corso d'opera relativa al fabbricato Parte_1
oggetto di causa con allegati elaborati progettuali;
la Dichiarazione ed attestazione dell'Ing. Per_3
del 1/11/95 ove si dichiara che lo stabile posto in Barì Sardo alla Via Tortolì, 50, distinto al F.
[...]
15 Mapp. 2209 di proprietà di è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche Parte_1 ed ai progetti approvati con concessione edilizia n. 28/84, n. 50/94 ed autorizzazione Edilizia n. 2200
del 93; la 'Scia completamento tetto per lavori di ristrutturazione edilizia leggera' reg.ta l'11/11/2014
presentata da per la casa in via Tortolì; N. 4 bollette ENEL relative al pagamento da Parte_1 parte di dell'utenza di cui allo stabile oggetto di causa negli anni 2007/2019 (docc. 10- Parte_1
15, atto di citazione).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, che, non essendosi costituite in giudizio, pur regolarmente citate, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto gli attori hanno esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Inoltre, assume rilievo il fatto che le circostanze indicate nell'atto di citazione sono state integralmente confermate, con dichiarazioni da ritenersi munite di portata confessoria, dal convenuto Controparte_1 costituitosi in giudizio, il quale non ha sollevato alcuna eccezione nei confronti della domanda attrice, in particolare riconoscendo che effettivamente l'immobile oggetto del presente giudizio è stato nel possesso esclusivo dei coniugi per il tempo e nei termini dagli stessi prospettati Parte_3 nell'atto introduttivo.
Conclusivamente, gli attori hanno fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi - desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi - della signoria di fatto esercitata uti
8 dominus sull'immobile oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirlo, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Invero, l'edificazione della descritta unità immobiliare e l'abitazione della stessa per oltre trent'anni, con la relativa manutenzione, configurano attività specifiche e importanti, integranti atti di disposizione materiale del bene, senza dubbio conformi all'esercizio del diritto di proprietà vantato dagli attori.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio degli attori e la fattispecie Parte_1 Parte_2 acquisitiva a titolo originario dell'immobile per il quale è causa, come identificato nell'atto di citazione, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1140 e 1158 c.c.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda diretta ad ottenere l'ordine delle dovute trascrizioni nei pubblici registri, poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., la presente sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione e non richiede alcun ordine specifico da parte del giudice.
Le formalità conseguenti sono di competenza del Conservatore, al quale spetta l'indagine per ammettere il titolo alla trascrizione.
La voltura catastale segue automaticamente alla trascrizione.
Considerata la concorde richiesta delle parti costituite, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], comproprietari del fabbricato C.F._2
(piano seminterrato, terra, primo e secondo), ubicato nel Comune di Barì Sardo, distinto nel Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, al F. 15, mapp. 2209 sub 2 e sub 3, edificato sul terreno distinto nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al F. 15, mapp. 2209 (Ente Urbano);
2) spese compensate.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice
del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 21 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 35/2022
tra
E Parte_1 Parte_2
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
E
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
E
E + Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 21 giugno 2024, alle ore 9,00, innanzi al giudice dott.ssa Francesca Perra, nell'interesse delle parti costituite, anche in sostituzione dell'avv. Mario Solanas, è comparso l'avv. Salvatore Fanni;
nessuno è comparso per la terza chiamata e per gli altri convenuti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Fanni conferma le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, affinché “Voglia il Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento dei fatti esposti in premessa, dichiarare:
a) i coniugi (nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2
res.ti in Via Tortolì, 50 a Barì Sardo, comproprietari, in forza di usucapione maturata sulla base del
possesso esercitato pacificamente, esclusivamente ed ininterrottamente, 'animo domini' e senza subire mai turbative o molestie, per un tempo ultraventennale, del bene immobile posto nel popolato
1 del Comune di Barì Sardo e costituito da uno stabile abitativo edificato su diversi livelli (piano seminterrato, terra, primo e secondo) distinto nel Catasto Fabbricati al F. 15, Mapp. 2209 sub 2,
piani S1-T-1/2, di 8,5 vani ed al F. 15, Mapp. 2209 sub 3) P.T. di 4,5 vani e, nel Catasto Terreni,
distinto con lo stesso F. 15, Mappale 2209 di mq. 91 (Ente Urbano), coerente alla Via Tortolì, 50
(ove è munito dell'ingresso principale), per due lati con altri stabili appartenenti rispettivamente alla fam. di ed alla famiglia di oltre che con Persona_1 Controparte_3 strada privata posta all'altezza del piano seminterrato.
Con ordine delle dovute trascrizioni nei pubblici registri.
Non si chiedono spese salvo il caso di opposizione”.
Nell'interesse del convenuto costituito , l'avv. Fanni conferma le conclusioni Controparte_1
rassegnate con la comparsa di costituzione depositata il 30.6.2022, con la quale ha riconosciuto che i fatti di cui alla domanda di citazione corrispondono integralmente a verità in quanto i coniugi attori possiedono pacificamente e pubblicamente come proprietari l'immobile in oggetto per averlo edificato in proprio ed abitato da svariati decenni fino all'attualità senza subire mai turbative o molestie, dichiarando di non voler proporre alcuna opposizione o contestazione alla domanda giudiziale per essere fondata in fatto e diritto.
L'avv. Fanni chiede, pertanto, che la causa sia tenuta a decisione con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore delle parti costituite che,
terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,30.
Alle ore 14,30, è comparso l'avv. Marzia Graziano, in sostituzione dell'avv. Salvatore Fanni.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritte:
2 N. R.G. 35/2022
segue verbale udienza del 21.6.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Barì Sardo, nella via Firenze n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Fanni, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Tortolì, nella via Aspromonte n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mario
Solanas, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti
CONVENUTO
CONTRO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONTRO
, , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
3 , , , , CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.1.2022 e successivo atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 21.7.2022, ritualmente notificati ai soggetti indicati in epigrafe, i coniugi e Parte_1 Pt_2 hanno domandato all'intestato Tribunale di essere dichiarati comproprietari, in forza di
[...]
usucapione maturata sulla base del possesso esercitato pacificamente, esclusivamente ed ininterrottamente, 'animo domini' e senza subire mai turbative o molestie, per un tempo ultraventennale, del bene immobile posto nel popolato del Comune di Barì Sardo e costituito da uno stabile abitativo edificato su diversi livelli (piano seminterrato, terra, primo e secondo) distinto nel
Catasto Fabbricati al F. 15, Mapp. 2209 sub 2, piani S1-T-1/2, di 8,5 vani ed al F. 15, Mapp. 2209
sub 3) P.T. di 4,5 vani e, nel Catasto Terreni, distinto con lo stesso F. 15, Mappale 2209 di mq. 91
(Ente Urbano), coerente alla Via Tortolì, 50 (ove è munito dell'ingresso principale), per due lati con altri stabili appartenenti rispettivamente alla fam. di ed alla Persona_1 famiglia di , oltre che con strada privata posta all'altezza del piano seminterrato. Controparte_3
Con ordine delle dovute trascrizioni nei pubblici registri.
A sostegno della domanda promossa, i coniugi hanno esposto di trovarsi nella Parte_3 detenzione esclusiva e nel pacifico possesso esercitato 'animo domini' da oltre trent'anni continuativamente sino all'attualità, senza aver nel contempo mai subito molestie o turbative da parte di chicchessia, del sopra identificato immobile, adibito dai detti coniugi a propria ed unica residenza famigliare, realizzato su una superficie di mq. 91, accatastato fin dal '95 a nome dei medesimi attori,
i quali lo hanno edificato a loro esclusive spese svariati decenni or sono, previo ottenimento delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Barì Sardo nelle date del 31/10/1984 n. 28, del
16/07/1994 n. 50 e del 10/05/1993 prot. n. 2200.
Hanno soggiunto gli attori che, nonostante il descritto possesso dagli stessi esercitato in modo pieno ed esclusivo, il suindicato immobile risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come emerge dalle allegate visure storiche per immobile, i quali non lo hanno posseduto e detenuto a nessun titolo e, pertanto, sussiste il loro interesse all'accertamento giudiziale del proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione sul bene immobile anzidetto, e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute regolarizzazioni e trascrizioni del titolo dominicale negli uffici pubblici competenti.
4 Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali del terreno sul quale è stato edificato il fabbricato per cui è causa accatastato a nome dei medesimi coniugi e e, essendo questi deceduti, sono stati citati coloro che, sulla base Parte_1 Parte_2 dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Barì Sardo
e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle allegate ispezioni ipotecarie, prodotte sia per il terreno che per il fabbricato catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, ove esistenti, e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, dei quali si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata il 30.6.2022, dichiarando di riconoscere tutti i fatti posti a fondamento della domanda attrice e, pertanto, di non opporsi all'accoglimento della stessa.
Gli altri convenuti, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, all'udienza del 14.7.2022, fissata per la prima comparizione delle parti, sono stati dichiarati contumaci.
Inoltre, alla stessa udienza, rilevato che non era stata convenuta in giudizio Controparte_2 litisconsorte necessaria, il giudice istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e, alla nuova udienza di comparizione delle parti del 28.2.2023, verificata la regolarità della sua citazione, è stata dichiarata contumace.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali e quindi, dopo il deposito di memoria conclusiva autorizzata della sola parte attrice, all'odierna udienza del 21.6.2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopra trascritte conclusioni.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
5 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus
rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa congiuntamente dagli attori nel presente giudizio, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
6 (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre
1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Tanto premesso in diritto, si osserva che i coniugi e hanno fornito Parte_1 Parte_2
positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 7.12.2023, i testi e , dell'attendibilità dei Testimone_1 Tes_2 quali non v'è motivo in atti di dubitare -compaesani degli attori e nipoti di;
da svariati Parte_1 decenni, abituali frequentatori dei coniugi odierni attori e dell'immobile de quo; disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno riferito con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti del fabbricato per il quale è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie ed ortofotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso della prova, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato compiutamente dimostrato che gli attori hanno esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile del quale si tratta per un tempo ben superiore al ventennio
Dall'istruttoria svolta è emerso che dal 1989 e fino all'attualità i coniugi hanno Parte_3 adibito a propria casa familiare il fabbricato sito nella via Tortolì n. 28 di Barì Sardo, composto da un piano seminterrato ove sono stati ricavati due garages per parcheggio autovetture e deposito materiali vari, da piano terra concesso in locazione ad uno studio dentistico dai primi anni novanta e fino ad oggi, da primo e secondo piano mansardato nei quali si articola l'abitazione vera e propria.
Il teste ha ricordato i lavori di costruzione del fabbricato, quando c'era un cantiere aperto ove Pt_1 andava a giocare da bambino e, nello specifico, asserendo che prima era stato realizzato lo scavo per il seminterrato ove sono ubicati i garage e poi, ai primi anni novanta, l'edificio era stato finito nel suo piano terra e primo.
Successivamente era stato edificato il piano mansarda e l'attore che svolgeva il Parte_1
mestiere di piastrellista, aveva partecipato ai relativi lavori, avvalendosi dell'opera del fratello
, muratore, oltre che di quella del cugino , titolare di una ditta edile, che Persona_2 Tes_2 aveva realizzato la mansarda, mentre i lavori di pavimentazione erano stati eseguiti dallo stesso attore
, Parte_1
7 Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile in questione da parte degli attori e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come i proprietari, tanto che gli stessi testi li hanno sempre ritenuti tali.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato dai coniugi trovano Parte_3
riscontro anche nelle prove documentali offerte, in particolare si vedano la Concessione edilizia rilasciata il 21/10/1984 in favore di afferente l'edificazione dello stabile oggetto di Parte_1
usucapione con allegata ricevuta pagamento oneri di costruzione, prot. 229 del 17/10/84; il Nulla Osta
Uff. Regionale Tutela Paesaggio del 17/04/1990, prot. n. 4493, relativo al rilascio in favore del richiedente di una variante in corso d'opera; la Concessione edilizia n. 54/1994 Parte_1
rilasciata in favore di ed afferente una variante in corso d'opera relativa al fabbricato Parte_1
oggetto di causa con allegati elaborati progettuali;
la Dichiarazione ed attestazione dell'Ing. Per_3
del 1/11/95 ove si dichiara che lo stabile posto in Barì Sardo alla Via Tortolì, 50, distinto al F.
[...]
15 Mapp. 2209 di proprietà di è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche Parte_1 ed ai progetti approvati con concessione edilizia n. 28/84, n. 50/94 ed autorizzazione Edilizia n. 2200
del 93; la 'Scia completamento tetto per lavori di ristrutturazione edilizia leggera' reg.ta l'11/11/2014
presentata da per la casa in via Tortolì; N. 4 bollette ENEL relative al pagamento da Parte_1 parte di dell'utenza di cui allo stabile oggetto di causa negli anni 2007/2019 (docc. 10- Parte_1
15, atto di citazione).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, che, non essendosi costituite in giudizio, pur regolarmente citate, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto gli attori hanno esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Inoltre, assume rilievo il fatto che le circostanze indicate nell'atto di citazione sono state integralmente confermate, con dichiarazioni da ritenersi munite di portata confessoria, dal convenuto Controparte_1 costituitosi in giudizio, il quale non ha sollevato alcuna eccezione nei confronti della domanda attrice, in particolare riconoscendo che effettivamente l'immobile oggetto del presente giudizio è stato nel possesso esclusivo dei coniugi per il tempo e nei termini dagli stessi prospettati Parte_3 nell'atto introduttivo.
Conclusivamente, gli attori hanno fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi - desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi - della signoria di fatto esercitata uti
8 dominus sull'immobile oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirlo, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Invero, l'edificazione della descritta unità immobiliare e l'abitazione della stessa per oltre trent'anni, con la relativa manutenzione, configurano attività specifiche e importanti, integranti atti di disposizione materiale del bene, senza dubbio conformi all'esercizio del diritto di proprietà vantato dagli attori.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio degli attori e la fattispecie Parte_1 Parte_2 acquisitiva a titolo originario dell'immobile per il quale è causa, come identificato nell'atto di citazione, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1140 e 1158 c.c.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda diretta ad ottenere l'ordine delle dovute trascrizioni nei pubblici registri, poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., la presente sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione e non richiede alcun ordine specifico da parte del giudice.
Le formalità conseguenti sono di competenza del Conservatore, al quale spetta l'indagine per ammettere il titolo alla trascrizione.
La voltura catastale segue automaticamente alla trascrizione.
Considerata la concorde richiesta delle parti costituite, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], comproprietari del fabbricato C.F._2
(piano seminterrato, terra, primo e secondo), ubicato nel Comune di Barì Sardo, distinto nel Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, al F. 15, mapp. 2209 sub 2 e sub 3, edificato sul terreno distinto nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al F. 15, mapp. 2209 (Ente Urbano);
2) spese compensate.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice
del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 21 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
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