Art. 7. 1. L'alinea e il numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , gia' modificato dall' articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:
1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unita' gia' di proprieta' dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:
a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all' articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;
c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;"
2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunita' economica europea;".
3. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono aggiunte, in fine, le parole:"acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione;".
4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di coop- erative di pesca o di loro consorzi;".
5. Dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono inseriti i seguenti:
"8-bis) costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative;
8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonche' della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo;".
"Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:
1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unita' gia' di proprieta' dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:
a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all' articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;
c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;"
2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunita' economica europea;".
3. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono aggiunte, in fine, le parole:"acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione;".
4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di coop- erative di pesca o di loro consorzi;".
5. Dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono inseriti i seguenti:
"8-bis) costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative;
8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonche' della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo;".