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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51167/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51167/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1986, con il patrocinio dell'avv. SOLA VITO, con elezione di domicilio in
Via Ugo De Carolis 31 00136 Roma ITALIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
AM TA (FILIPPINE) il 11/11/1987, con il patrocinio degli avv.ti
MONACO RITA e MONOPRIO ELEONORA, con elezione di domicilio in VIA
UGO DE CAROLIS 00136 ROMA presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/07/2022, chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge , con Controparte_1
la quale aveva contratto matrimonio in NA LA (PH) in data 11.01.2006, precisando che dall'unione era nato il figlio (NA LA, Filippine, Per_1
31.01.2006) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento
1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, nonché che venisse determinato in euro 300,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento del minore.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase Controparte_1
presidenziale, contestava tutto quanto dedotto e richiesto dalla controparte e chiedeva, in primo luogo, addebitarsi la separazione al marito in ragione delle condotte violente agite nei suoi confronti. Chiedeva, altresì, che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale, nonché che venisse determinato in euro
600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio.
All'esito dell'udienza del 06.02.2023 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, assegnando alla resistente la casa coniugale, disponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 600,00 mensili, e ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio. Nominava, quindi, il Giudice istruttore per il proseguo.
Con sentenza non definitiva n. 12068/23, pubblicata il 03.08.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, deve essere accolta, in primo luogo, la domanda formulata dalla parte resistente di addebito della separazione al marito. Risultano, difatti, dimostrate dagli atti di causa le condotte di violenza agite dal ricorrente nei confronti della moglie, la quale ha subito, in particolare, un'aggressione da parte del marito in data
11.03.2022 che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e che ha determinato la sig.ra a presentare querela nella medesima data. La signora CP_1
ha rappresentato nel presente giudizio, nonché alle autorità competenti, che il
2 matrimonio con il sig. è stato connotato per diversi anni da un contesto di CP_1
soprusi perpetrati dal marito ai danni della moglie, culminate nell'aggressione del marzo 2022. Tale aggressione, invero, risulta dimostrata innanzitutto dal referto di
Pronto Soccorso rilasciato dall'Ospedale San Pietro di Roma, ove la signora è stata trasportata dal personale sanitario in ambulanza a seguito delle lesioni subite e riportando una ferita lacerocontusa della mano destra. Pure in assenza di prove testimoniali assunte nel corso del procedimento che abbiano confermato l'accaduto, deve ritenersi sufficientemente provato quanto riferito dalla parte resistente, apparendo dirimente al Collegio che nei confronti del ricorrente sia stato avviato un procedimento penale, sebbene ancora pendente, in seno al quale è stata emessa una misura pre-cautelare di allontanamento urgente dell'indagato dalla casa familiare
(in atti) ed è stato poi emesso altresì decreto di giudizio immediato nei suoi confronti, in ragione dei gravi indizi di colpevolezza e della flagranza di reato in cui è stato colto il sig. Occorre evidenziare, sul punto, che la giurisprudenza CP_1 di legittimità è ormai costante nell'interpretare gli episodi di violenza domestica quali elementi determinanti ai fini di una pronuncia di addebito della separazione.
Da ultimo, con ordinanza del 14 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha difatti ribadito quanto segue: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). E' stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono
3 comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022)”. Pertanto, nonostante la sig.ra abbia dichiarato agli ufficiali di P.G. che vi era una crisi tra i coniugi CP_1 preesistente all'aggressione, non può non vedersi come sia stata proprio tale ultima aggressione a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tanto più in presenza di una misura di allontanamento, restando invece irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni determinanti la prima criticità (Cfr.
Cass. n. 22294/2024).
Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento del figlio , il quale è Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Tenuto conto che il medesimo non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, in quanto studente universitario iscritto alla facoltà di Economia presso l'Università
La Sapienza di Roma, e che convive con la madre, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Cassia n. 1785, alla sig.ra Controparte_1
giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c.
[...]
Venendo, in fine, alla misura del quantum del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, occorre avere riguardo alle disponibilità economiche di entrambe le parti. Tenuto conto che il ricorrente svolge la professione di pasticcere in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile netta di circa 1.500,00 euro, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti dalle quale emerge un reddito complessivo netto di euro 18.851,99 al termine dell'annualità 2020 e di euro 19.727,97 nel 2021; che la resistente è impiegata in qualità di collaboratrice domestica con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso due diverse famiglie, e percepisce una retribuzione mensile netta complessiva di euro 1.300,00 circa, avendo prodotto un reddito complessivo netto di euro 17.088,00 nel 2020 e di euro 17.687,3 nel 2021;
considerato che
entrambe le parti non dispongono di proprietà immobiliari e che il ricorrente risiede presso la di lui madre e non sostiene, pertanto, spese locatizie, mentre la resistente convive con il figlio in un immobile condotto in locazione per il quale sostiene un esborso mensile di euro 700,00 (in atti); avuto riguardo alle presumibili esigenze del figlio in ragione della sua età, nonché ai maggiori tempi di permanenza presso la madre con i conseguenti maggiori oneri di cura che gravano su quest'ultima,
4 appare equo al Collegio determinare in euro 600,00, come già disposto in via provvisoria in corso di causa, il contributo dovuto da ad Parte_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne. Controparte_1
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza del ricorrente con riguardo alla declaratoria di addebito della separazione, devono porsi a carico del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51167/2022, preso atto della sentenza parziale n. 12068/23 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara che la separazione è addebitabile ad;
Parte_1
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Cassia n. 1785, ad CP_1
[...]
5 - determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
ad per il mantenimento del figlio maggiorenne non Controparte_1
economicamente indipendente, da corrispondere ad Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro Controparte_1
2800,00, oltre Iva e CNF.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51167/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1986, con il patrocinio dell'avv. SOLA VITO, con elezione di domicilio in
Via Ugo De Carolis 31 00136 Roma ITALIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
AM TA (FILIPPINE) il 11/11/1987, con il patrocinio degli avv.ti
MONACO RITA e MONOPRIO ELEONORA, con elezione di domicilio in VIA
UGO DE CAROLIS 00136 ROMA presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/07/2022, chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge , con Controparte_1
la quale aveva contratto matrimonio in NA LA (PH) in data 11.01.2006, precisando che dall'unione era nato il figlio (NA LA, Filippine, Per_1
31.01.2006) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento
1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, nonché che venisse determinato in euro 300,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento del minore.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase Controparte_1
presidenziale, contestava tutto quanto dedotto e richiesto dalla controparte e chiedeva, in primo luogo, addebitarsi la separazione al marito in ragione delle condotte violente agite nei suoi confronti. Chiedeva, altresì, che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale, nonché che venisse determinato in euro
600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio.
All'esito dell'udienza del 06.02.2023 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, assegnando alla resistente la casa coniugale, disponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 600,00 mensili, e ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio. Nominava, quindi, il Giudice istruttore per il proseguo.
Con sentenza non definitiva n. 12068/23, pubblicata il 03.08.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, deve essere accolta, in primo luogo, la domanda formulata dalla parte resistente di addebito della separazione al marito. Risultano, difatti, dimostrate dagli atti di causa le condotte di violenza agite dal ricorrente nei confronti della moglie, la quale ha subito, in particolare, un'aggressione da parte del marito in data
11.03.2022 che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e che ha determinato la sig.ra a presentare querela nella medesima data. La signora CP_1
ha rappresentato nel presente giudizio, nonché alle autorità competenti, che il
2 matrimonio con il sig. è stato connotato per diversi anni da un contesto di CP_1
soprusi perpetrati dal marito ai danni della moglie, culminate nell'aggressione del marzo 2022. Tale aggressione, invero, risulta dimostrata innanzitutto dal referto di
Pronto Soccorso rilasciato dall'Ospedale San Pietro di Roma, ove la signora è stata trasportata dal personale sanitario in ambulanza a seguito delle lesioni subite e riportando una ferita lacerocontusa della mano destra. Pure in assenza di prove testimoniali assunte nel corso del procedimento che abbiano confermato l'accaduto, deve ritenersi sufficientemente provato quanto riferito dalla parte resistente, apparendo dirimente al Collegio che nei confronti del ricorrente sia stato avviato un procedimento penale, sebbene ancora pendente, in seno al quale è stata emessa una misura pre-cautelare di allontanamento urgente dell'indagato dalla casa familiare
(in atti) ed è stato poi emesso altresì decreto di giudizio immediato nei suoi confronti, in ragione dei gravi indizi di colpevolezza e della flagranza di reato in cui è stato colto il sig. Occorre evidenziare, sul punto, che la giurisprudenza CP_1 di legittimità è ormai costante nell'interpretare gli episodi di violenza domestica quali elementi determinanti ai fini di una pronuncia di addebito della separazione.
Da ultimo, con ordinanza del 14 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha difatti ribadito quanto segue: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). E' stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono
3 comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022)”. Pertanto, nonostante la sig.ra abbia dichiarato agli ufficiali di P.G. che vi era una crisi tra i coniugi CP_1 preesistente all'aggressione, non può non vedersi come sia stata proprio tale ultima aggressione a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tanto più in presenza di una misura di allontanamento, restando invece irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni determinanti la prima criticità (Cfr.
Cass. n. 22294/2024).
Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento del figlio , il quale è Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Tenuto conto che il medesimo non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, in quanto studente universitario iscritto alla facoltà di Economia presso l'Università
La Sapienza di Roma, e che convive con la madre, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Cassia n. 1785, alla sig.ra Controparte_1
giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c.
[...]
Venendo, in fine, alla misura del quantum del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, occorre avere riguardo alle disponibilità economiche di entrambe le parti. Tenuto conto che il ricorrente svolge la professione di pasticcere in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile netta di circa 1.500,00 euro, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti dalle quale emerge un reddito complessivo netto di euro 18.851,99 al termine dell'annualità 2020 e di euro 19.727,97 nel 2021; che la resistente è impiegata in qualità di collaboratrice domestica con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso due diverse famiglie, e percepisce una retribuzione mensile netta complessiva di euro 1.300,00 circa, avendo prodotto un reddito complessivo netto di euro 17.088,00 nel 2020 e di euro 17.687,3 nel 2021;
considerato che
entrambe le parti non dispongono di proprietà immobiliari e che il ricorrente risiede presso la di lui madre e non sostiene, pertanto, spese locatizie, mentre la resistente convive con il figlio in un immobile condotto in locazione per il quale sostiene un esborso mensile di euro 700,00 (in atti); avuto riguardo alle presumibili esigenze del figlio in ragione della sua età, nonché ai maggiori tempi di permanenza presso la madre con i conseguenti maggiori oneri di cura che gravano su quest'ultima,
4 appare equo al Collegio determinare in euro 600,00, come già disposto in via provvisoria in corso di causa, il contributo dovuto da ad Parte_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne. Controparte_1
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza del ricorrente con riguardo alla declaratoria di addebito della separazione, devono porsi a carico del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51167/2022, preso atto della sentenza parziale n. 12068/23 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara che la separazione è addebitabile ad;
Parte_1
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Cassia n. 1785, ad CP_1
[...]
5 - determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
ad per il mantenimento del figlio maggiorenne non Controparte_1
economicamente indipendente, da corrispondere ad Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro Controparte_1
2800,00, oltre Iva e CNF.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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