Articolo 3 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 marzo 1993
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Versione
14 settembre 2016
Art. 3. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) .
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Entrata in vigore il 14 settembre 2016
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