Versione
7 marzo 1993
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14 settembre 2016
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Art. 3. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) .
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Commentari • 29
- 1. Infrazione stradale rilevata a distanzahttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 24 febbraio 2025 · 283.1784
[…] Quanto, ancora, al profilo della mancata attestazione della conformità della copia analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull′esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso l′equivocità della provenienza del medesimo, profilo lamentato dal ricorrente, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall′articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, richiamato dall′articolo 4-bis del codice dell′amministrazione digitale.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 9040Provvedimento: […] 3. Difetto di motivazione 4. Violazione dell'articolo 6 comma 3 L. 212/00 5. Violazione dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 Nelle sue controdeduzioni Simeto Ambiente spa contesta l'asserzione delle mancate notifiche sostenendo che l' ingiunzione di pagamento n. 20180099774400000030101 del 20.7.2018 di € 440,66, emessa a seguito del mancato pagamento della intimazione di pagamento n. 6448, notificata il 19.3.2014, e dell'ingiunzione di pagamento n. 6448, notificata il 3.6.2014; il tutto scaturito dal mancato pagamento della fattura TIA n. 19997 dell'1.4.2011, emessa per l'immobile ad uso abitativo ed il garage siti in Luogo_1, nella Indirizzo_1 Quindi contesta tutti gli altri motivi di ricorso sollevati dal ricorrente.Leggi di più...
- ingiunzione di pagamento·
- violazione art. 6 comma 3 L. 212/00·
- commissario liquidatore·
- violazione art. 3 D.Lgs. 39/1993·
- prescrizione pretesa tributaria·
- TIA·
- definitività atti·
- regolarità notifiche·
- notifica atti presupposti·
- difetto di motivazione