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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2716/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
30.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Via
Mestrina n. 77,
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce ai ricorsi,
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5.
OGGETTO: retribuzione.
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o disgiuntamente, a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, seguenti somme,
Quanto a € 12.888,74, CP_1
Quanto a , € 10.141,58, Controparte_2
ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero essere ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche
sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n.
37/2018.
3) Sentenza esecutiva.
Per CP_2
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel CP_2
quantum di tutte le pretese vantate dal ricorrente e carenza di legittimazione passiva di in qualità di asserita committente responsabile in solido, rispetto a crediti privi CP_2
di natura strettamente retributiva.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro CP_1
e di per ottenerne la condanna in solido al pagamento di importi riferiti
[...] CP_2
2 agli ultimi mesi di lavoro (giugno e luglio 2024) – per retribuzioni anche di lavoro straordinario, festività, 13esima mensilità, TFR e competenze di fine rapporto,
retribuzione maturata e non corrisposta per sospensione unilaterale del datore di lavoro
– relativi a crediti tutti maturati nel corso del rapporto nei confronti di urante CP_1
il quale era stato utilizzato nell'ambito di appalto presso che conveniva in CP_2
giudizio quale responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03.
2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio negando Controparte_1 CP_2
fondatezza alle pretese avversarie a fronte del mancato adempimento degli oneri probatori circa impiego in appalto commissionato da e crediti maturati e CP_2
quanto all'azione svolta ex art. 29 D.Lgs. 276/03 sosteneva in ogni caso doversi fare riferimento ai soli crediti aventi natura strettamente retributiva.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La documentazione in atti e l'istruttoria svolta consentono di ritenere dimostrati i crediti azionati, in assenza di prova fornita dal datore di lavoro o da circa l'avvenuto CP_2
adempimento.
5. In particolare a fronte della documentazione attestante l'esistenza e lo svolgimento del rapporto di lavoro con le tempistiche di cui al ricorso, la messa a disposizione del ricorrente dal 12.7.2024 e le dimissioni successivamente rese, i testimoni hanno anche confermato per le ultime mensilità (quelle per le quali è formulata da domanda)
l'espletamento di attività lavorativa straordinaria con le modalità indicate in ricorso. .
6. Ne consegue che vada condannata al pagamento in favore del ricorrente degli CP_1
importi azionati in giudizio, e dunque di € 12.888,74 lordi, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, considerata la congruità dei conteggi di parte rispetto alle emergenze probatorie ed ai dati ricavati dalle buste paga in atti.
3 7. Quanto a ritenuta non contestata la circostanza dell'esclusiva adibizione del CP_2
ricorrente in subappalto presso il proprio stabilimento di Porto Marghera (VE) per assenza di specifica contestazione, questa va condannata ex art. 29 D.Lgs. 276/03 al pagamento in favore del ricorrente, in solido con del minore importo di Controparte_1
€ 10.141,58, ricavato escludendo dal dovuto a carico del datore di lavoro gli importi riferiti alle somme dovute a fronte della mancata utilizzazione del ricorrente per ragioni a lui non addebitabili dal 12.7.2024 fino alle dimissioni, ed all'indennità sostitutiva di ferie, permessi ed ex festività, che non hanno natura strettamente retributiva.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna al pagamento in CP_1
favore del ricorrente dell'importo lordo di € 12.888,74, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, ed in solido con la stessa ex art. 29 D.Lgs. 276/03 nei limiti dell'importo lordo di € CP_2
10.141,58, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singoel scadenze al saldo.
Condanna altresì in solido con a rifondere ai procuratori del ricorrente – CP_1 CP_2
che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 27/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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