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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 1068/2025 promosso dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Aratiba nr. 3 (c.f. ) C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in Santa Giustina (BL), Controparte_1 via Vittorio Veneto nr. 17-lett.13 (c.f. ), C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Daniela Tonion, come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio in Feltre in data 2 Pt_1 CP_1 giugno 2012 (atto n. 7, parte II, serie A) e che dall'unione coniugale in data 15/11/2007 è nato Per_ il figlio e in data 19/05/2009 è nato il figlio hanno chiesto la cessazione degli effetti Per_1 civili del matrimonio tra loro contratto. Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 11/06/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 30/05/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Feltre in data 2 giugno 2012 (atto n. 7, parte II, serie A) tra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (c.f. ) e C.F._1
nato a [...] il [...], residente in Santa Giustina (BL), Controparte_1 via Vittorio Veneto nr. 17-lett.13 (c.f. ), alle seguenti condizioni, come C.F._2 concordare dalle parti e che qui si trascrivono:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente alla responsabilità di entrambi i Per_1 Persona_3 genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle volontà, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio;
2) La residenza anagrafica dei figli minori rimarrà fissata presso la madre in Cesiomaggiore (BL), Piazza
Aratiba n.3;
3) Nei giorni infrasettimanali, i figli pranzeranno e ceneranno con il padre, tranne il giovedì in cui staranno con la madre e rimarranno presso la madre le giornate dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, a fine settimana alterni, salvo diverso accordo, tenuto conto della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e degli impegni lavorativi e personali dei genitori. I figli minori trascorreranno metà delle vacanze scolastiche natalizie con un genitore e metà con l'altro genitore, se possibile alternando di anno in anno. Parimenti, trascorreranno la metà delle vacanze pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive, i genitori concorderanno tra loro i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, tenendo conto della volontà dei figli e delle loro esigenze, nonché degli impegni lavorativi e delle esigenze personali dei genitori.
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei minori nei rispettivi periodi di affidamento;
5) I genitori contribuiranno per la quota del 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre al pagamento delle spese straordinarie individuate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” per il
Tribunale di Belluno approvato in data 21.10.2021, da intendersi qui integralmente richiamato. Per le modalità di pagamento, la necessità di previo accordo o meno, tempi e modi di prestazione del consenso alla spesa e per i tempi di pagamento delle singole voci di spesa, si fa integrale richiamo al Protocollo del Tribunale di
Belluno sopra richiamato.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli minori sarà percepito in via esclusiva dalla signora
Pt_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 26 giugno 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta