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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°587 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in proprio e già n.q. di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, con sede in Giardinello (PA) Co.da rappresentato e CP_1 Pt_2 difeso, dall'avv. Alberto Gattuccio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto legale in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35- Appellante CONTRO
Controparte_2
Appellato- contumace
OGGETTO: retribuzione.
All'udienza del 22 maggio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.1610/2023, pubblicata l'11 maggio 2023, il Tribunale G.L. di Palermo ha accolto la domanda, proposta con ricorso depositato il 17 giugno 2020, con la quale aveva chiesto di volere accertare e dichiarare il suo Controparte_2 diritto, quale dipendente della ditta individuale , alla corresponsione Parte_1 degli assegni per il nucleo familiare per il periodo compreso dal gennaio 2016 al giugno 2016, nonché per il periodo compreso dal luglio 2016 al maggio 2017, e di
1 volere condannare, per l'effetto, a tale titolo, parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 3.690,00. Il giudice ha ritenuto che fosse incontestato tra le parti che il ricorrente avesse presentato la domanda finalizzata alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con la ditta convenuta, ma entro il termine quinquennale di prescrizione, esattamente in data 13.09.2019 (come da modelli ANF-DIP in atti); che fosse, altresì, pacifico che, sebbene notiziata già con la missiva del 20.11.2019 e poi con quella del 23.1.2020 della disposta autorizzazione alla fruizione degli assegni familiari, la ditta abbia omesso di espletare le incombenze su di essa gravanti (abbia omesso, cioè, di accedere al sito in una apposita sezione del cassetto previdenziale aziendale CP_3 denominata “consultazione importi ANF”, visionare gli importi dovuti al singolo lavoratore, quindi adattare e calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, sulla base del lavoro svolto e del contratto di lavoro sottoscritto, e provvedere infine al pagamento della prestazione), sebbene all'epoca non sussistesse alcuna ragione esonerativa dell'obbligo di anticipazione a carico del datore, il quale
–per come dallo stesso dedotto –soltanto dall'anno successivo, con il venir meno in data 6.08.2020 dell'ultimo apporto di lavoro (cfr. allegato 4 della memoria), è rimasto privo di dipendenti per poi procedere, successivamente, alla cessazione dell'attività. Ha concluso, pertanto, che l'azione di adempimento svolta dal ricorrente nei confronti del resistente dovesse ritenersi fondata, risultando onere di quest'ultimo provvedere, a seguito della liquidazione degli assegni familiari all'ex dipendente, al recupero dei medesimi (mediante richiesta di conguaglio e/o di rimborso) dall'Istituto previdenziale. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 19 giugno 2023.
, pur ritualmente citato in giudizio non si è costituito e ne va, Controparte_2 quindi, dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, il 22 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
********** L'appellante si duole della statuizione in ordine alla ritenuta sussistenza della legittimazione passiva del datore di lavoro al pagamento degli assegni per il nucleo familiare. Sostiene, più precisamente, come non vi sia in capo al datore di lavoro, in proprio né in qualità di titolare della omonima Impresa individuale, alcun obbligo di corrispondere gli assegni familiari.
2 Deduce che sebbene di norma sia il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari ai propri dipendenti “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione” (art. 8 L. 1038/61 di aggiornamento del T.U. sugli assegni familiari – D.P.R. 797/1955 e ss.m.), qualora, come nel caso di specie, la provvidenza economica a carico dell' non sia stata mai conguagliata con la contribuzione dovuta all' o CP_3 CP_3 materialmente corrisposta dall'Istituto, il datore di lavoro è evidentemente carente di legittimazione passiva. Aggiunge che nella fattispecie v'è prova che la prestazione fu semplicemente richiesta e “autorizzata” dall' che ha verificato evidentemente la esistenza dei CP_3 presupposti per la erogazione degli emolumenti, ma non ha erogato alcunché al datore di lavoro, né questi ha provveduto ad alcun conguaglio. Trattandosi di prestazione già autorizzata, il , dimostrando la cessazione CP_2 del rapporto, avrebbe potuto e dovuto chiedere l'erogazione della prestazione all' , a carico del quale è prevista. CP_4
Ribadisce che come documentato:
- La ditta non ha e non aveva più alcun rapporto previdenziale con Pt_1
l' come dimostrato dalla documentazione versata in atti (all.
3 -4 memoria), ossia CP_3 dagli allegati Uniemens e dalle Certificazioni Uniche di cessazione del rapporto di lavoro con gli unici dipendenti della ditta;
-La ditta è definitivamente cessata, come si evince dalla visura storica Pt_1 che si allega (all. 1 alle note autorizzate). Con la conseguenza che la ditta non ha più dipendenti e dunque non ha più rapporti previdenziali con l' già dall'anno 2020, e che, non essendo entrata nella CP_3 sua sfera patrimoniale alcuna somma afferente agli assegni familiari e non avendo ricevuto alcuna somma, non è tenuta ad alcun pagamento in favore del lavoratore. Aggiunge che la ditta individuale non aveva beneficiato di alcun conguaglio con la contribuzione dovuta all' (come evincibile dai cedolini prodotti dal , CP_3 CP_2 anche in ragione del fatto che non essendovi alcun dipendente dal 2020, sarebbe stato impossibile in concreto operare la predetta compensazione. Contesta, in ultimo, che sia determinante la circostanza della cessazione di ogni rapporto lavorativo dopo la “autorizzazione” al pagamento degli ANF al dipendente da parte dell' , ribadendo che, solo un'ipotesi di erogazione effettiva da parte CP_4 dell' con il sistema del conguaglio, la parte datoriale può ritenersi inadempiente e, CP_3 quindi, legittimata passivamente. Sicché, inquadrato nell'ambito della delegatio solvendi (o del mandato ex lege) il rapporto datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il CP_3 dipendente, la mancata anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro legittima, comunque, l'azione del lavoratore nei soli confronti dell' a meno che, CP_3
3 come detto, l'Ente non abbia provveduto alla effettiva erogazione. L'appello è infondato. Sostiene il che la domanda del era basata sull'erroneo Pt_1 CP_2 presupposto che, a seguito della mera autorizzazione dell' , il datore di lavoro fosse CP_3 tenuto in ogni caso al pagamento – tramite il sistema di conguaglio dei contributi dovuti all' – degli ANF, o comunque, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a CP_3 corrispondere gli ANF all'ex dipendente, salvo il diritto al rimborso dall' . CP_3
In concreto, a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del
(protrattosi dal 21.12.2015 al giugno 2017) il dopo oltre due anni, Pt_1 CP_2 ossia il 13 settembre 2019, aveva formalizzato all' mediante la nuova modalità CP_3
ANF-DIP, la domanda amministrativa volta ad ottenere gli ANF (per i periodi gennaio- giugno 2016 e luglio 2016- maggio 2017). Accolta la domanda dall' il aveva, quindi, informato il datore di CP_3 CP_2 lavoro “affinché previa opportuna verifica e riscontro, provvedesse allo storno in suo favore delle somme ricevute dall' . CP_3
A seguito della contestazione di parte datoriale in ordine all'effettiva erogazione/conguaglio degli assegni e, quindi, del suo difetto di legittimazione passiva, il Tribunale ha onerato la sede di Palermo di fornire informazioni in merito a tale CP_3 effettivo pagamento. Veniva, quindi, esibita dal medesimo una mail ricevuta dalla Direzione CP_2
Provinciale del seguente tenore: CP_3
“Gentile avvocato, in relazione alla PEC che si riscontra, si comunica che questo Istituto non paga assegni per il nucleo familiare, se non a determinate categorie di lavoratori, tra le quali non rientra il Suo assistito. Questa Sede, su richiesta del signor
ha autorizzato, a suo tempo, la prestazione in questione. La stessa Controparte_2 deve essere pagata dal datore di lavoro che a seguito di visualizzazione on line dell'autorizzazione, liquida quanto dovuto al lavoratore. Successivamente il datore di lavoro provvederà a chiedere il rimborso all' Cordiali saluti C. CP_3 Tes_1
Responsabile IS” , a conferma, quindi, che la prestazione era stata effettivamente autorizzata dopo la cessazione del rapporto, ma non erogata dal datore di lavoro attraverso conguaglio con i contributi. In ordine all' eccepito difetto di legittimazione il Tribunale ha, tuttavia, richiamato il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, dal cui tenore si trae che, laddove sussista non la sola facoltà, ma l'obbligo giuridico del datore di lavoro di corrispondere ai suoi dipendenti una prestazione previdenziale, il lavoratore interessato può convenire in giudizio il datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della prestazione dovutagli, senza che a ciò sia di ostacolo il diritto del lavoratore di pretendere il pagamento di questa dall' (cfr. Cass. CP_3
4 Sez. L, Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021:In tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione della stessa ai propri dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24 e 47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell' ad eccezione delle ipotesi, CP_3 espressamente previste dalla legge, in cui tali provvidenze siano state erogate per i figli, occupati quali apprendisti o che si trovino nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere attività lavorativa, o per i genitori a carico.(Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, fuori dalle ipotesi sopra richiamate, aveva ritenuto indebito il conguaglio degli assegni familiari corrisposti al lavoratore effettuato dal datore, operato senza autorizzazione dell' . CP_3
Ciò che l'appellante contesta è il ritenuto obbligo del datore di lavoro di anticipare gli ANF nonostante la risoluzione del rapporto lavorativo con il la CP_2 cessazione dell'attività di impresa e, comunque, la mancata erogazione da parte dell' in maniera tale da non consentirgli il conguaglio. CP_3
In realtà è incontestato che la domanda del 13.09.2019 sia intervenuta dopo la cessazione del rapporto lavorativo, ma nel termine di prescrizione quinquennale e che, nonostante le istanze del 20.11.2019 e del 23.01.2020, con le quali il datore di lavoro era stato messo al corrente della ottenuta autorizzazione alla fruizione della prestazione, quest'ultimo non si era attivato per espletare tutte le incombenze dirette al pagamento in favore del lavoratore, nonostante, contrariamente ai propri assunti, intrattenesse ancora rapporti lavorativi con i dipendenti ( , sino al 6.01.2020, sino al Per_1 Per_2
29.05.2020 e sino al 6.08.2020- v. Uniemens e Cud 2021, doc nn.C3 e C4) Per_3
e, quindi, rapporti previdenziali con l' CP_3
La condizione perché sussista tale obbligo di pagamento, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è, difatti, che il datore di lavoro intrattenga ancora rapporti previdenziali con l' e non sia cessato o fallito (in tal senso il Messaggio CP_3
n.12790 del 2.05.2006, richiamata dal Tribunale, secondo cui : Premesso che l'art. CP_3
37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, pone l'obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto dell la prestazione CP_3 familiare, si chiarisce che l'obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempreché l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l ovvero non sia cessata o fallita ...". CP_3
Non si comprende, allora, la ragione per la quale, nonostante l'onere di provvedere, sussistendone le condizioni (neppure smentite dall'appellante che ha, anzi ammesso, nell'argomentare in merito alla seconda ragione di gravame, di avere
5 proseguito l'attività con dipendenti anche nell'anno 2020 e non ha prodotto alcuna visura camerale) il datore di lavoro non abbia provveduto a liquidare gli assegni familiari al per poi recuperarli dall'Istituto previdenziale. CP_2
La circostanza che il , venendo meno ai propri obblighi, non abbia Pt_1 accreditato al dipendente, come previsto dalla legge (art.8 L.n.1038/1961, di aggiornamento del T.U. assegni familiari- Dpr n.797/1955) gli ANF “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione” portandoli a conguaglio con i contributi dovuti all' non è idonea a escluderne la legittimazione in ordine alla domanda in tal senso CP_3 proposta dall'ex dipendente. Assorbita ogni altra questione, l'appello va, quindi, respinto e la sentenza confermata. Nulla è dovuto all'appellato, rimasto contumace, per le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1610/2023 emessa l'11 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla per spese di lite. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 22 maggio 2025.
Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
6
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°587 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in proprio e già n.q. di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, con sede in Giardinello (PA) Co.da rappresentato e CP_1 Pt_2 difeso, dall'avv. Alberto Gattuccio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto legale in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35- Appellante CONTRO
Controparte_2
Appellato- contumace
OGGETTO: retribuzione.
All'udienza del 22 maggio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.1610/2023, pubblicata l'11 maggio 2023, il Tribunale G.L. di Palermo ha accolto la domanda, proposta con ricorso depositato il 17 giugno 2020, con la quale aveva chiesto di volere accertare e dichiarare il suo Controparte_2 diritto, quale dipendente della ditta individuale , alla corresponsione Parte_1 degli assegni per il nucleo familiare per il periodo compreso dal gennaio 2016 al giugno 2016, nonché per il periodo compreso dal luglio 2016 al maggio 2017, e di
1 volere condannare, per l'effetto, a tale titolo, parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 3.690,00. Il giudice ha ritenuto che fosse incontestato tra le parti che il ricorrente avesse presentato la domanda finalizzata alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con la ditta convenuta, ma entro il termine quinquennale di prescrizione, esattamente in data 13.09.2019 (come da modelli ANF-DIP in atti); che fosse, altresì, pacifico che, sebbene notiziata già con la missiva del 20.11.2019 e poi con quella del 23.1.2020 della disposta autorizzazione alla fruizione degli assegni familiari, la ditta abbia omesso di espletare le incombenze su di essa gravanti (abbia omesso, cioè, di accedere al sito in una apposita sezione del cassetto previdenziale aziendale CP_3 denominata “consultazione importi ANF”, visionare gli importi dovuti al singolo lavoratore, quindi adattare e calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, sulla base del lavoro svolto e del contratto di lavoro sottoscritto, e provvedere infine al pagamento della prestazione), sebbene all'epoca non sussistesse alcuna ragione esonerativa dell'obbligo di anticipazione a carico del datore, il quale
–per come dallo stesso dedotto –soltanto dall'anno successivo, con il venir meno in data 6.08.2020 dell'ultimo apporto di lavoro (cfr. allegato 4 della memoria), è rimasto privo di dipendenti per poi procedere, successivamente, alla cessazione dell'attività. Ha concluso, pertanto, che l'azione di adempimento svolta dal ricorrente nei confronti del resistente dovesse ritenersi fondata, risultando onere di quest'ultimo provvedere, a seguito della liquidazione degli assegni familiari all'ex dipendente, al recupero dei medesimi (mediante richiesta di conguaglio e/o di rimborso) dall'Istituto previdenziale. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 19 giugno 2023.
, pur ritualmente citato in giudizio non si è costituito e ne va, Controparte_2 quindi, dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, il 22 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
********** L'appellante si duole della statuizione in ordine alla ritenuta sussistenza della legittimazione passiva del datore di lavoro al pagamento degli assegni per il nucleo familiare. Sostiene, più precisamente, come non vi sia in capo al datore di lavoro, in proprio né in qualità di titolare della omonima Impresa individuale, alcun obbligo di corrispondere gli assegni familiari.
2 Deduce che sebbene di norma sia il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari ai propri dipendenti “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione” (art. 8 L. 1038/61 di aggiornamento del T.U. sugli assegni familiari – D.P.R. 797/1955 e ss.m.), qualora, come nel caso di specie, la provvidenza economica a carico dell' non sia stata mai conguagliata con la contribuzione dovuta all' o CP_3 CP_3 materialmente corrisposta dall'Istituto, il datore di lavoro è evidentemente carente di legittimazione passiva. Aggiunge che nella fattispecie v'è prova che la prestazione fu semplicemente richiesta e “autorizzata” dall' che ha verificato evidentemente la esistenza dei CP_3 presupposti per la erogazione degli emolumenti, ma non ha erogato alcunché al datore di lavoro, né questi ha provveduto ad alcun conguaglio. Trattandosi di prestazione già autorizzata, il , dimostrando la cessazione CP_2 del rapporto, avrebbe potuto e dovuto chiedere l'erogazione della prestazione all' , a carico del quale è prevista. CP_4
Ribadisce che come documentato:
- La ditta non ha e non aveva più alcun rapporto previdenziale con Pt_1
l' come dimostrato dalla documentazione versata in atti (all.
3 -4 memoria), ossia CP_3 dagli allegati Uniemens e dalle Certificazioni Uniche di cessazione del rapporto di lavoro con gli unici dipendenti della ditta;
-La ditta è definitivamente cessata, come si evince dalla visura storica Pt_1 che si allega (all. 1 alle note autorizzate). Con la conseguenza che la ditta non ha più dipendenti e dunque non ha più rapporti previdenziali con l' già dall'anno 2020, e che, non essendo entrata nella CP_3 sua sfera patrimoniale alcuna somma afferente agli assegni familiari e non avendo ricevuto alcuna somma, non è tenuta ad alcun pagamento in favore del lavoratore. Aggiunge che la ditta individuale non aveva beneficiato di alcun conguaglio con la contribuzione dovuta all' (come evincibile dai cedolini prodotti dal , CP_3 CP_2 anche in ragione del fatto che non essendovi alcun dipendente dal 2020, sarebbe stato impossibile in concreto operare la predetta compensazione. Contesta, in ultimo, che sia determinante la circostanza della cessazione di ogni rapporto lavorativo dopo la “autorizzazione” al pagamento degli ANF al dipendente da parte dell' , ribadendo che, solo un'ipotesi di erogazione effettiva da parte CP_4 dell' con il sistema del conguaglio, la parte datoriale può ritenersi inadempiente e, CP_3 quindi, legittimata passivamente. Sicché, inquadrato nell'ambito della delegatio solvendi (o del mandato ex lege) il rapporto datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il CP_3 dipendente, la mancata anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro legittima, comunque, l'azione del lavoratore nei soli confronti dell' a meno che, CP_3
3 come detto, l'Ente non abbia provveduto alla effettiva erogazione. L'appello è infondato. Sostiene il che la domanda del era basata sull'erroneo Pt_1 CP_2 presupposto che, a seguito della mera autorizzazione dell' , il datore di lavoro fosse CP_3 tenuto in ogni caso al pagamento – tramite il sistema di conguaglio dei contributi dovuti all' – degli ANF, o comunque, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a CP_3 corrispondere gli ANF all'ex dipendente, salvo il diritto al rimborso dall' . CP_3
In concreto, a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del
(protrattosi dal 21.12.2015 al giugno 2017) il dopo oltre due anni, Pt_1 CP_2 ossia il 13 settembre 2019, aveva formalizzato all' mediante la nuova modalità CP_3
ANF-DIP, la domanda amministrativa volta ad ottenere gli ANF (per i periodi gennaio- giugno 2016 e luglio 2016- maggio 2017). Accolta la domanda dall' il aveva, quindi, informato il datore di CP_3 CP_2 lavoro “affinché previa opportuna verifica e riscontro, provvedesse allo storno in suo favore delle somme ricevute dall' . CP_3
A seguito della contestazione di parte datoriale in ordine all'effettiva erogazione/conguaglio degli assegni e, quindi, del suo difetto di legittimazione passiva, il Tribunale ha onerato la sede di Palermo di fornire informazioni in merito a tale CP_3 effettivo pagamento. Veniva, quindi, esibita dal medesimo una mail ricevuta dalla Direzione CP_2
Provinciale del seguente tenore: CP_3
“Gentile avvocato, in relazione alla PEC che si riscontra, si comunica che questo Istituto non paga assegni per il nucleo familiare, se non a determinate categorie di lavoratori, tra le quali non rientra il Suo assistito. Questa Sede, su richiesta del signor
ha autorizzato, a suo tempo, la prestazione in questione. La stessa Controparte_2 deve essere pagata dal datore di lavoro che a seguito di visualizzazione on line dell'autorizzazione, liquida quanto dovuto al lavoratore. Successivamente il datore di lavoro provvederà a chiedere il rimborso all' Cordiali saluti C. CP_3 Tes_1
Responsabile IS” , a conferma, quindi, che la prestazione era stata effettivamente autorizzata dopo la cessazione del rapporto, ma non erogata dal datore di lavoro attraverso conguaglio con i contributi. In ordine all' eccepito difetto di legittimazione il Tribunale ha, tuttavia, richiamato il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, dal cui tenore si trae che, laddove sussista non la sola facoltà, ma l'obbligo giuridico del datore di lavoro di corrispondere ai suoi dipendenti una prestazione previdenziale, il lavoratore interessato può convenire in giudizio il datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della prestazione dovutagli, senza che a ciò sia di ostacolo il diritto del lavoratore di pretendere il pagamento di questa dall' (cfr. Cass. CP_3
4 Sez. L, Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021:In tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione della stessa ai propri dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24 e 47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell' ad eccezione delle ipotesi, CP_3 espressamente previste dalla legge, in cui tali provvidenze siano state erogate per i figli, occupati quali apprendisti o che si trovino nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere attività lavorativa, o per i genitori a carico.(Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, fuori dalle ipotesi sopra richiamate, aveva ritenuto indebito il conguaglio degli assegni familiari corrisposti al lavoratore effettuato dal datore, operato senza autorizzazione dell' . CP_3
Ciò che l'appellante contesta è il ritenuto obbligo del datore di lavoro di anticipare gli ANF nonostante la risoluzione del rapporto lavorativo con il la CP_2 cessazione dell'attività di impresa e, comunque, la mancata erogazione da parte dell' in maniera tale da non consentirgli il conguaglio. CP_3
In realtà è incontestato che la domanda del 13.09.2019 sia intervenuta dopo la cessazione del rapporto lavorativo, ma nel termine di prescrizione quinquennale e che, nonostante le istanze del 20.11.2019 e del 23.01.2020, con le quali il datore di lavoro era stato messo al corrente della ottenuta autorizzazione alla fruizione della prestazione, quest'ultimo non si era attivato per espletare tutte le incombenze dirette al pagamento in favore del lavoratore, nonostante, contrariamente ai propri assunti, intrattenesse ancora rapporti lavorativi con i dipendenti ( , sino al 6.01.2020, sino al Per_1 Per_2
29.05.2020 e sino al 6.08.2020- v. Uniemens e Cud 2021, doc nn.C3 e C4) Per_3
e, quindi, rapporti previdenziali con l' CP_3
La condizione perché sussista tale obbligo di pagamento, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è, difatti, che il datore di lavoro intrattenga ancora rapporti previdenziali con l' e non sia cessato o fallito (in tal senso il Messaggio CP_3
n.12790 del 2.05.2006, richiamata dal Tribunale, secondo cui : Premesso che l'art. CP_3
37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, pone l'obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto dell la prestazione CP_3 familiare, si chiarisce che l'obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempreché l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l ovvero non sia cessata o fallita ...". CP_3
Non si comprende, allora, la ragione per la quale, nonostante l'onere di provvedere, sussistendone le condizioni (neppure smentite dall'appellante che ha, anzi ammesso, nell'argomentare in merito alla seconda ragione di gravame, di avere
5 proseguito l'attività con dipendenti anche nell'anno 2020 e non ha prodotto alcuna visura camerale) il datore di lavoro non abbia provveduto a liquidare gli assegni familiari al per poi recuperarli dall'Istituto previdenziale. CP_2
La circostanza che il , venendo meno ai propri obblighi, non abbia Pt_1 accreditato al dipendente, come previsto dalla legge (art.8 L.n.1038/1961, di aggiornamento del T.U. assegni familiari- Dpr n.797/1955) gli ANF “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione” portandoli a conguaglio con i contributi dovuti all' non è idonea a escluderne la legittimazione in ordine alla domanda in tal senso CP_3 proposta dall'ex dipendente. Assorbita ogni altra questione, l'appello va, quindi, respinto e la sentenza confermata. Nulla è dovuto all'appellato, rimasto contumace, per le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1610/2023 emessa l'11 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla per spese di lite. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 22 maggio 2025.
Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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