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11 dicembre 2016
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16 luglio 2022
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1 gennaio 2024
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Art. 17. Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione ((1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo puo' essere innalzata fino al 60 per cento)) 2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 , ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 , e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale".
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 , ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 , e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale".
Commentari • 23
- 1. Dal “decreto Aiuti” convertito - 5:https://www.fiscooggi.it/ · 16.81696
[…] In sede di conversione in legge del “decreto Aiuti”, l'agevolazione è stata ulteriormente ritoccata al rialzo e, intervenendo su altre due misure di favore già in vigore (articolo 17 della legge 220/2016 e articolo 7 del decreto legge 91/2013), le stesse sono state rese più “fruttuose”. […] Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico L'altro “tax credit cinema” rinforzato dalla legge di conversione del Dl 50/2022 è quello introdotto dall'articolo 17 della citata legge 220/2016, […]
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Giurisprudenza • 12
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