Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 225/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 225/24 R.G.L. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via Luciano
Manara 119, presso lo studio dell'avv. Rosaria Filloramo c.f. , CodiceFiscale_2 fax 090-3353875, pec che la rappresenta e Email_1 difende -Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, rappre- CP_1 P.IVA_1 sentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dalgli avv. Giuseppe Ferraro (c.f.
fax 0934 554177 – pec CodiceFiscale_3 Email_2
e Carmelo Matafù (c.f. fax 090 691648 - pec
[...] CodiceFiscale_4 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di que- Email_3 st'ultimo in Messina - Viale San Martino 146 -Appellata
OGGETTO: licenziamento - appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2478 pubblicata in data 21 dicembre 2023
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellata alla corre- Pt_1 sponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, in subordine revocare la con- danna della appellante al pagamento delle spese di lite a favore della controparte.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi.
P.F.E.: rigettare l'appello e, con qualsivoglia motivazione, confermare la stessa sentenza. Vittoria di spese, compensi e generali di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, narrava: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di dal 16 dicembre 2019 al 31 CP_2
gennaio 2020 con contratto a tempo parziale e poi dall'1 febbraio 2020, con mansioni di addetta alle pulizie presso il punto vendita RU IC in Messina
– Centro commerciale Tremestieri;
Cont
- di avere ricevuto missiva di del 15 dicembre 2022 con la quale le veniva comunicato che la società veniva fusa per incorporazione in (di CP_1 Cont seguito ), con la quale il rapporto di lavoro sarebbe proseguito;
Cont
- che in data 27 dicembre 2022 le notificava di contro il licenziamento per cambio appalto con decorrenza immediata, del quale ella prendeva conoscenza il
28 dicembre sul posto di lavoro, ove altra impresa (DA s.r.l.) le si presentava quale nuovo datore di lavoro sottoponendole alla firma nuovo contratto a tempo determinato e meno garantito;
Cont
- che , in esito a impugnazione stragiudiziale e conseguenti trattative, aveva proposto l'assunzione a tempo determinato a decorrere dal 27 marzo 2023 con sede lavorativa a Como, proposta tuttavia pervenutale solo il 28 marzo 2023.
Deduceva la nullità del licenziamento perché privo dei contenuti previsti dall'art. 4 legge 223/1991 (motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a rimediare all'eccedenza di manodopera), rite- nendo che il preavviso di licenziamento dissimulasse un licenziamento collettivo. Con Invocava poi l'art. 2112 c.c. ai fini del passaggio diretto alle dipendenze di .
Lamentava infine di essere stata costretta ad accettare il meno favorevole rapporto con DA Servizi s.r.l., senza beneficiare nemmeno dell'indennità di mancato preavviso (15 giorni secondo CCNL applicabile).
Chiedeva pertanto la condanna di PFE alla reintegra con pagamento delle retri- buzioni e versamento della contribuzione, e in via subordinata al pagamento del-
l'indennità risarcitoria art. 8 legge 604/1966. Chiedeva altresì, a prescindere dal-
l'illegittimità del licenziamento, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Cont
eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio e la decadenza sostanziale della lavoratrice dall'impugnazione del licenziamento, resistendo anche nel merito. In corso di causa sopravveniva l'assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice da parte di DA.
Con sentenza n° 2478 depositata in data 21 dicembre 2023 il giudice di primo grado, rigettate le preliminari, dichiarava cessata la materia del contendere riguardo all'impugnazione del licenziamento e rigettava quella di indennità di mancato preavviso, condannando la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 maggio Parte_1
2024. Nella resistenza di PFE, depositate note di trattazione scritta entro l'11 febbraio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il ter- mine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE n° 225/24 R.G.L.
Cont
1- Il tribunale ha condiviso la difesa di che evidenziava di avere agito se- condo le procedure previste dal CCNL per il caso di cambio di appalto, avendo ricevuto dalla committente (come peraltro spiegato anche nella lettera Parte_2 del 27 dicembre impugnata dalla comunicazione di risoluzione del con- Pt_1 tratto di appalto delle pulizie e avendo inviato ex art. 4 CCNL l'elenco dei propri dipendenti ivi impegnati alla committente e alla subentrante DA, con conseguente passaggio a quest'ultima, diretto e senza periodo di prova, dei rapporti precedente- Cont mente intrattenuti da .
Preso atto che ha continuato a lavorare senza soluzione di continuità Pt_1 presso DA senza subire pregiudizio risarcibile, in presenza peraltro di un giustifi- cato motivo oggettivo costituito dalla soppressione di un servizio connesso ad ap- palto, il tribunale ha evidenziato che proprio l'art. 4 CCNL esonera l'impresa ces- sante dalla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
2- Con il primo motivo di appello la lavoratrice nega che la contrattazione collet- tiva possa superare in peius la previsione normativa costituita dal combinato dispo- sto artt. 2019 e 2118 c.c. e 2 legge 604/1966, che impone il pagamento dell'inden- nità sostitutiva in ogni ipotesi di licenziamento non preceduto dal preavviso, a pre- scindere dal fatto che il lavoratore abbia trovato immediatamente nuova occupa- zione. Una diversa interpretazione, sostiene la appellante, contrasterebbe con i prin- cipi costituzionali di uguaglianza, diritto di sciopero e tutela sindacale (artt. 3, 39 e
40 Cost.) consentendo che determinati lavoratori siano assoggettati ad un regime ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri.
Con il secondo motivo la evidenzia che le spese avrebbero dovuto essere Pt_1 Cont compensate almeno parzialmente perché è rimasta soccombente riguardo alle eccezioni preliminari di incompetenza e di decadenza dall'impugnazione del licen- ziamento.
3- PFE, premesso di avere applicato alla fattispecie il CCNL per il personale di- pendente da imprese di pulizia e servizi 31 maggio 2011, quello cioè maggiormente diffuso in materia di imprese esercenti servizi di pulizia, evidenzia che la legge non prevede esplicitamente l'inderogabilità del diritto all'indennità sostitutiva, eviden- ziando che persino Cass. Sez. lav. 1148/2014 citata dalla controparte, pur fissando la regola generale della dovutezza dell'indennità, ammette a contrario che la deroga possa essere contenuta nel contratto collettivo quando evidenzia che, nel caso ivi deciso, si applicava un CCNL che nulla diceva al riguardo.
La appellata resiste pure all'impugnazione in punto di spese evidenziando che la era rimasta virtualmente soccombente anche riguardo all'impugnazione del Pt_1 licenziamento, tanto che nella motivazione della sentenza impugnata smonta espli- citamente le tesi sulla quale si basava l'impugnazione, e cioè che si potesse trattare n° 225/24 R.G.L.
il caso in esame (cambio di appalto) come un licenziamento collettivo e che sussi- stessero concrete possibilità di reimpiego all'interno di PFE.
La appellata aggiunge che il tribunale ha dimostrato massima attenzione alla po- sizione dell'attrice applicando i minimi tariffari.
4- La giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. sez. lav. 24430/2015, sulla scorta di 1148/2014) in linea di massima prevede che il preavviso spetti anche in caso di cambio appalto senza soluzione di continuità, ma nel caso di specie si è di fronte ad una norma della contrattazione collettiva che esclude esplicitamente che il datore di lavoro sia tenuto a tale adempimento, dato che il lavoratore non subisce alcun danno economico passando da un'impresa all'altra.
Cass. sez. lav. 9589/2017, occupandosi del cambio appalto in caso di applicabilità dell'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente, apparentemente simile da quella in esame, ha ritenuto applicabile il principio anche in caso di passaggio diretto per dipendenti di società di servizi di igiene ambientale, ma ha precisato in motivazione che in quel
CCNL "nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso" e impone oltretutto un procedimento per pervenire al passaggio diretto, con conseguente ce- sura dei due rapporti, tant'è che la clausola recita "ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al pas- saggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo speci- fico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto".
L'art. 4 CCNL imprese pulizia prevede di contro che "nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante… assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori di- pendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante", con garanzia di "trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L.". L'automatismo giustifica l'esplicito comma che testualmente recita "per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso".
La citata Cass. 9589/2017 non esclude del resto la possibilità astratta di esonero dal preavviso quando non ricorrano "le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza n° 225/24 R.G.L.
nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro".
Tale è la situazione sottoposta all'esame di questa Corte, nella quale pertanto è pienamente giustificata la deviazione dalla disciplina ordinaria, anche al fine di non imporre alla società subentrante un onere che non corrisponda ad alcun danno con- creto per il lavoratore.
Vero è che lamenta che DA le stia riservando un trattamento economico Pt_1 deteriore, ma di ciò deve dolersi con quest'ultima, visto che la appellante non im- puta tale diminuzione ad un mutamento ab origine delle condizioni contrattuali del precedente appalto.
5- Riguardo alle spese di lite, è vero che il tribunale ha applicato i minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile basso, ma va anche tenuto conto del rigetto delle eccezioni di decadenza dall'impugnazione di licenziamento e di difetto di Cont competenza territoriale sollevate da in primo grado. Ne discende che Pt_1 non era integralmente soccombente e pertanto è conforme a giustizia una compen- sazione in ragione di un terzo, da estendere anche a questo grado data la principale ma non integrale soccombenza della appellante. La liquidazione va tuttavia rappor- tata al disputatum che, in appello, è ridotto al solo importo dell'indennità di mancato preavviso, manifestamente inferiore a 26.000,01 euro, con applicazione del terzo scaglione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da Parte_1
, contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
[...] CP_1
Messina n° 2478 pubblicata in data 21 dicembre 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per un terzo le spese di lite come determinate nella sentenza impugnata. Condanna la appellante a rimborsare alla appellata due terzi delle spese di questo grado, liqui- date nell'intero in 2.906,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali, compensando la restante frazione.
Messina 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)