Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 gennaio 2018 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 gennaio 2018 |
Commentari • +500
- 1. Il suicidio assistito dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 135https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
C.Cost. 18 Luglio 2024,n. 135 Con la recentissima Sentenza del 18 luglio 2024, n. 135,la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata sul suicidio assistito, superando parzialmente le conclusioni cui era approdata con la decisione n. 242 del 2019 (c.d. "Caso DJ Fabo"). La pronuncia origina dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 580 c.p., così come modificato a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola il suicidio alla condizione che l'aiuto sia rivolto ad un soggetto tenuto in vita da "trattamenti di sostegno vitale", per …
Leggi di più… - 2. Il fine vita e il legislatore pensante. 5. Il punto di vista dei costituzionalisti (di Corrado Caruso, Oreste Pollicino, Stefano Agosta, Lucia Busatta, Carlo…Giuseppe Santalucia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Si conclude, con le riflessioni dei cinque costituzionalisti coinvolti dai Professori Oreste Pollicino e Corrado Caruso, il focus aperto da Giustizia Insieme sul fine vita all'indomani dei noti interventi della Corte costituzionale sul caso del dj Fabo. I piani di indagine prescelti- penale, comparato, civile, filosofico e costituzionale - sono stati vivificati da numerosi studiosi, capaci di offrire un quadro estramamente poliedrico di contenuti e prospettive che hanno accompagnato, in questi mesi, i lettori e che, idealmente, si offre ora in tutta la loro ricchezza e problematicità al decisore politico. Il fine vita e il legislatore pensante 5. Il punto di vista dei costituzionalisti …
Leggi di più… - 3. cos'è e come funzionahttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
1 marzo 2026 Che cos'è la convivenza di fatto e cosa comporta davvero secondo la legge 76/2016? Non basta vivere insieme per rientrare nella disciplina normativa: servono specifici requisiti e una dichiarazione anagrafica. Diversa è la situazione della relazione non formalizzata, che resta fuori dalla tutela tipizzata prevista dalla legge. In questo articolo analizziamo definizione legale, registrazione, diritti e doveri, conseguenze patrimoniali ed effetti in tema di eredità, chiarendo anche come fare per costituirla correttamente. Convivenza di fatto: definizione e requisiti previsti dalla legge La convivenza di fatto è definita dall'art. 1, comma 36, della Legge 20 maggio 2016 n. 76 …
Leggi di più… - 4. anno 2019https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2019 La Corte Costituzionale si pronuncia sulla normativa della Regione Lombardia in tema di edilizia religiosa (Corte cost., sent. 22 ottobre 2019 – 5 dicembre 2019, n. 254) È incostituzionale l'art. 72, comma 2 e comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 […] llegittime le preclusioni assolute per accedere alle misure penali di comunità, ai permessi premio e al lavoro esterno per i detenuti minorenni (Corte Cost., sent. 5 …
Leggi di più… - 5. C. Cupelli, Aiuto al suicidio: brevi note sulla nuova assoluzione di Marco Cappato e Mina Welbyhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cassino, sentenza 30/09/2025, n. 1225Provvedimento: n. 1857/2019 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Civile Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 1857/2019, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. promossa da: C.F. nata ad [...]_1 C.F._1 (FR) il 22.10.1940 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Parente C.F. e dall'Avv. Carine Francisco C.F. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio della prima in …Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- mancata esecuzione esami post-operatori·
- responsabilità contrattuale·
- art. 696-bis c.p.c.·
- art. 1218 c.c.·
- nesso di causalità·
- responsabilità professionale·
- art. 702-bis c.p.c.·
- responsabilità extracontrattuale·
- danno biologico·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- consenso informato
- 2. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/09/2025, n. 16802Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 16802/2025 REG.PROV.COLL. N. 01291/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2022, proposto da EF, EM BA, PE SI BA, IN BA, FR SO, IA CE AD SQ, RI MO, EL AR MO, EN GR, TI AR ZI GN, MA IM, EL AN, NG LL, AR IZ, TA AL, LA SA, NA CO AL, SA AR LT, IA MA, IT UR, RE AC, AR AR LL, RB GE, IE OL, AN SE, FR NT, TE AN, IA EL, TE AN, LE TI, TE NO, SI AS, AR TT, ON NI, NA AU, AR NI UT, US VE, TA IO, OR TI, IL BO, AM AC, IE SS, HI IN, IA IN, FR NI, SI RA, LV MI BA RR, AR AC, IO AR, LU …Leggi di più...
- diritto alla salute·
- estinzione del ricorso·
- legittimazione attiva·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di solidarietà·
- proporzionalità obbligo vaccinale·
- privacy·
- legittimità costituzionale·
- improcedibilità del ricorso·
- obbligo vaccinale
- 3. Trib. Trieste, sentenza 12/12/2024, n. 1037Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Gloria Carlesso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2023 da (Cod. Fisc. ) nata a Parte_1 C.F._1 Trieste il 17/03/1974 e ivi residente in [...] e Parte_2 (Cod. Fisc. nato a [...] il [...] e ivi residente [...] C.F._2 in via Gambini n. 34, rappresentati e difesi dall'avv. PIEMONTESI SILVIA (Cod. Fisc. ), presso il cui studio in Trieste, via del Coroneo n. 33, eleggono C.F._3 domicilio, Email_1 - …Leggi di più...
- legge 219/2017·
- ricostruzione volontà paziente·
- sospensione trattamenti sanitari·
- danno da mancato rispetto volontà paziente·
- responsabilità medica·
- giudizio del giudice tutelare·
- diritto all'autodeterminazione·
- amministratore di sostegno·
- art. 3 comma 5 legge 219/2017·
- consenso informato
- 4. TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1100Provvedimento: Pubblicato il 20/04/2026 N. 01100/2026 REG.PROV.COLL. N. 01594/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, Comando Reggimento Lancieri di Aosta 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri …Leggi di più...
- art. 3 CEDU·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 2 d.l. 172/2021·
- detrazione anzianità·
- art. 32 cost.·
- art. 9-quinquies d.l. 52/2021·
- d.p.c.m. 12 ottobre 2021·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 4 d.l. 44/2021·
- art. 4 Cost.·
- art. 20-21 Carta Nizza·
- art. 4-ter d.l. 44/2021·
- art. 3 Cost.·
- consenso informato·
- compensazione spese legali
- 5. Trib. Ivrea, sentenza 05/03/2025, n. 344Provvedimento: N. R.G. 2254/2024 VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2254/2024 tra [...] Parte_1 ATTORI e CP_1 CONVENUTO Oggi 05/03/2025 ad ore 9,58 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi: Per le parti appellanti l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO nella persona del procuratore generale; Parte_2 Per , la parte personalmente, e l'avv. DONATO VINCENZO VALERIO; CP_1 Il Giudice Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente. Parte ricorrente chiede l'estinzione del giudizio a spese compensate; Parte resistente chiede accertarsi il giudicato della sentenza di primo grado in forza del punto 3 della comparsa di …Leggi di più...
- compensazione delle spese di lite·
- estinzione del giudizio·
- art. 429 c.p.c.·
- giudicato parziale·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- D.L. 202/2024·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- art. 32 Costituzione·
- obbligo vaccinale
Versioni del testo
- Art. 1. Consenso informato 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 , 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico.
Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente, e' documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalita' organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 , 13 e 32 della Costituzione :
"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale."
"Art. 13. La liberta' personale e' inviolabile.
Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dall'Autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di Pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.
- La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."
"Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea:
«Art. 1 (Dignita' umana). - 1. La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
«Art. 2 (Diritto alla vita). - 1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato.
Art. 3 (Diritto all'integrita' della persona). - 1.
Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.». - Art. 2.
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignita' nella fase finale della vita
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 .
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Note all' art. 2:
- La legge 15 marzo 2010, n. 38 , reca "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore". - Art. 3. Minori e incapaci 1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell' articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'.
4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 414 del codice civile :
"Art. 414. Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione.".
- Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del codice civile :
"406. Soggetti.
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
(Omissis).
417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilita' genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.".
Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile e' stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 , relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388 , 414 , 417 , 418 , 424 , 426 , 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.