Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Commentari+500

Mostra tutto (+500)
  • 1A sostegno e a difesa della persona umana: il diritto al rifiuto delle cure tra poteri dell’ADS e prerogative del giudice tutelare.
    Daria Passaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Daria Passaro Sommario: 1. Lo spazio d'azione dell'amministratore di sostegno nel rifiuto delle cure. La legge n. 219/2017 nel mirino della Corte Costituzionale. - 2. La sentenza del Giudice delle Leggi n. 144 del 2019: un sistema “a doppia tutela”. La veste del giudice tutelare. - 3. L'intervento nel giudizio di costituzionalità. Negazioni, contraddizioni e recenti aperture. 1. Lo spazio d'azione dell'amministratore di sostegno nel rifiuto delle cure. La legge n. 219/2017 nel mirino della Corte Costituzionale. L'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge n. 6/2004 è rivolto alla persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione psico-fisica, si …

     Leggi di più…

  • 2Violazione del consenso informato: natura giuridica del consenso e fattispecie di reato applicabile
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Carmine Iacoviello Nel presente lavoro si ripercorre, attraverso l'analisi di dottrina e giurisprudenza, l'annosa questione, ma sempre molto attuale, dell'inquadramento penalistico del trattamento medico arbitrario: questione che, come si vedrà, risulta strettamente legata al problema del ruolo che il consenso ricopre nella teoria dell'illecito sanitario, e dunque alla possibilità di ricondurlo o meno alla causa scriminante di cui all'art. 50 c.p., e che non può prescindere da considerazioni circa la qualificazione giuridico-sociale dell'attività medica in generale. Il consenso informato alle cure può essere definito come la manifestazione di volontà che il paziente esprime …

     Leggi di più…

  • 3Chiuso il caso Cappato, resta aperta la questione dell'agevolazione al suicidio
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Le motivazioni della sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Milano e la perdurante inerzia del legislatore 1. Con il deposito, lo scorso 30 gennaio, delle motivazioni della sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di Assise di Milano all'esito dell'udienza dello scorso 23 dicembre 2019, si chiude definitivamente la vicenda processuale relativa all'imputazione di agevolazione al suicidio nei confronti di Marco Cappato e, in termini più ampi, il caso relativo alla morte di Fabiano Antoniani, con il relativo corredo di discussioni, dibattiti e riflessioni giuridiche e non poche polemiche e speculazioni, soprattutto mediatiche. Resta evidentemente ancora aperta la questione …

     Leggi di più…

  • 4Atti parlamentari
    https://www.astrid-online.it/

  • 5Il fine vita e il legislatore pensante. 4. Il punto di vista dei civilisti (di Mirzia Bianca, Gilda Ferrando, Teresa Pasquino e Stefano Troiano)
    Mirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il fine vita e il legislatore pensante 4. Il punto di vista dei civilisti Considerazioni di Gilda Ferrando, Teresa Pasquino e Stefano Troiano Introduzione di Mirzia Bianca [v.Il fine vita e il legislatore pensante. Editoriale - Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti (di Vincenzo Militello, Beatrice Magro e Stefano Canestrari) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte I (di Mario Serio, Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II (di Mario Serio, Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci) - Il fine vita e il …

     Leggi di più…
Mostra tutto (+500)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 4674
    Provvedimento: Pubblicato il 23/06/2025 N. 04674/2025 REG.PROV.COLL. N. 01273/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Commissariato Ps Castellammare di Stabia, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in …
     Leggi di più...
    • diritto alla salute·
    • discrezionalità legislativa·
    • sospensione dal lavoro·
    • giurisdizione amministrativa·
    • mutatio libelli·
    • compensazione spese di lite·
    • solidarietà sociale·
    • art. 4-ter d.l. 44/2021·
    • legittimità costituzionale·
    • obbligo vaccinale

  • 2Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 1307
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 684 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1433/2020, resa dal Tribunale di Foggia il 26.10.2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo T R A , rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Monaco, per mandato a Parte_1 margine della comparsa …
     Leggi di più...
    • indebito arricchimento·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • credibilità testimoniale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • art. 2041 c.c.·
    • art. 342 c.p.c.·
    • art. 210 c.p.c.·
    • onere della prova·
    • consenso informato

  • 3Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 31
    Provvedimento: RG Nr. 89/2024 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati Dr. . Lucio Benvegnù Presidente Dr. Annalisa Multari ConIGliere rel. Dr. Giuliano Berardi ConIGliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 Da (CF: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 a RC (PN) Via Correr n. 7 int. 5, rappresentata ed assistita dall' avv. Annalisa Del Col, C.F. [...] posta certificata con studio in Pordenone, C.F._2 Email_1 Viale Cossetti n. 22, fax 0434.523812, e dall'avv. Olivier Brosolo, , CodiceFiscale_3 …
     Leggi di più...
    • sospensione dal lavoro·
    • interessi e rivalutazione monetaria·
    • repechage·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 4 D.L. n. 44/2021·
    • legittimità costituzionale·
    • onere della prova·
    • consenso informato·
    • obbligo vaccinale

  • 4Trib. Cassino, sentenza 30/09/2025, n. 1225
    Provvedimento: n. 1857/2019 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Civile Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 1857/2019, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. promossa da: C.F. nata ad [...]_1 C.F._1 (FR) il 22.10.1940 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Parente C.F. e dall'Avv. Carine Francisco C.F. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio della prima in …
     Leggi di più...
    • art. 1228 c.c.·
    • mancata esecuzione esami post-operatori·
    • responsabilità contrattuale·
    • art. 696-bis c.p.c.·
    • art. 1218 c.c.·
    • nesso di causalità·
    • responsabilità professionale·
    • art. 702-bis c.p.c.·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • danno biologico·
    • onere della prova·
    • danno patrimoniale·
    • consenso informato

  • 5Trib. Trento, sentenza 11/12/2025, n. 889
    Provvedimento: Proc. N.R.G.A.C. 2078/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di giudice di appello, ha pronunciato la seguente, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2078/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 46/2024 pronunciata dal Gdp di TR depositata in data 19.02.2024, vertente tra nato a [...] il [...], cod.fisc. Parte_1 , e nata a [...] il C.F._1 Parte_2 3.05.1979, cod.fisc. residenti in [...] rappresentati e difesi dal firmato difensore avv. Annelise Filz del foro di TR, cod.fisc. , presso C.F._3 il cui studio in 38122 …
     Leggi di più...
    • art. 327 c.p.c.·
    • art. 28 legge n. 689/1981·
    • improcedibilità appello·
    • prescrizione sanzioni amministrative·
    • contributo unificato·
    • rideterminazione sanzione·
    • responsabilità genitoriale·
    • violazione principio di correlazione·
    • consenso informato·
    • obbligo vaccinale
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. Consenso informato 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 , 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
    2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico.
    Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
    3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
    4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente, e' documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
    Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
    5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
    Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
    6. Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
    7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
    8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
    9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalita' organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
    10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
    11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo degli articoli 2 , 13 e 32 della Costituzione :
    "Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale."
    "Art. 13. La liberta' personale e' inviolabile.
    Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dall'Autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
    In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di Pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
    E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.
    - La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."
    "Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".
    - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea:
    «Art. 1 (Dignita' umana). - 1. La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
    «Art. 2 (Diritto alla vita). - 1. Ogni persona ha diritto alla vita.
    2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato.
    Art. 3 (Diritto all'integrita' della persona). - 1.
    Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica.
    2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
    a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge;
    b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
    c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
    d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».
  • Art. 2.

    Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignita' nella fase finale della vita

    1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 .
    2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
    3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
    Note all' art. 2:
    - La legge 15 marzo 2010, n. 38 , reca "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".
  • Art. 3. Minori e incapaci 1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1.
    Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'.
    2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'.
    3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell' articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'.
    4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere.
    5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' art. 414 del codice civile :
    "Art. 414. Persone che possono essere interdette.
    Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione.".
    - Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del codice civile :
    "406. Soggetti.
    Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417.
    Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
    I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
    (Omissis).
    417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
    L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
    Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilita' genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.".
    Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile e' stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 , relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388 , 414 , 417 , 418 , 424 , 426 , 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.