Sentenza 26 marzo 2024
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00958/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2025, proposto da LI WA, AR CO, IN AR, IN AR, AR D'Onofrio, TO De EO, UM BA, EL De OL, CE RI, RO GR, UI NI, AS De IS, ND De IC, CE FI, ST IC, LE OL, IZ CA, CE TI, TO AN, OM RA, SE LC, EL RA, UA RO, MA SC, IN EN, IN AG, SE LL, LE DE UD, AR OL, AR BO, TO NU, NI NU, LO IN, MA IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5930/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato dello Stato Monica De Vergori;
1. Rilevato che la questione giuridica che il ricorso pone concerne l’attribuzione del punteggio spettante a coloro che, come i ricorrenti, hanno prestato il servizio militare ovvero quello sostitutivo, non in costanza del rapporto di impiego;
2. Ritenuto che, allo stato, non vi sono ragioni per discostarsi dall’indirizzo esegetico seguito dalla Sezione in casi analoghi (si richiamano, ex multis , le sentenze n. 11235/2023; n. 11239/2023; n. 7541/2024 e n. 9864/2024, a superamento del precedente orientamento rappresentato dalla sentenza n. 11602/2022, cui il TAR si rifà);
3. Le spese del doppio grado cautelare si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 1148/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Condanna il Ministero appellato a rifondere in favore di parte appellante, ma con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, le spese del doppio grado cautelare nella misura di complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO