Articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale
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Art. 71. Regole tecniche (( 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. )) 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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