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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 106/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Parte_1 CodiceFiscale_1
Claudio Tocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, Via D. Frugiuele, n. CP_ 4, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a
ATTORE OPPONENTE
E
( – già , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1
(rep. 42351; racc. 15678), allegata in atti, CP_3 Controparte_4
- già ) a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona P.IVA_2 CP_5 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di (rep. 44583; racc. 16958), allegata in Persona_1 CP_3 atti e in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: altri contratti atipici – opposizione a decreto ingiuntivo n. 500/2018 del 6.12.2018, emesso all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1750/2018 r.g.a.c. - Trib. Paola;
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.03.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato a mezzo pec presso il procuratore costituito in data 18.01.2019, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 500/2018, R.G. n. 1750/2018, emesso in data 6.12.2018 e notificato in data
17.12.2018, con il quale il Tribunale di Paola ingiungeva ai sig.ri e Parte_1 Parte_2 di pagare in solido, in favore della parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, Controparte_2 la somma di € 21.782,17, oltre interessi come da domanda, nonché oltre spese di lite relative al procedimento monitorio, liquidate in euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge e successive occorrende.
A fondamento del proposto procedimento monitorio, la ricorrente assumeva di essere creditrice del sig. nonché nei confronti del garante, sig.ra della somma di euro Parte_1 Parte_2
21.782,17, quale saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 21480/1100083189 avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito, a mezzo della convenzionata CP_6
, intestato al citato sig. , stipulato con la già
[...] Pt_1 Controparte_7 [...]
– filiale di Rende, oltre interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 21.164,29 CP_8 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del ricorso monitorio.
A sostegno della spiegata opposizione, l'odierno opponente eccepiva: preliminarmente,
l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Cosenza, asserendo che, alla data di deposito del ricorso per D.I., avvenuto il 3.12.2018, l'opponente si era già trasferito a
Cosenza; gradatamente, la nullità del decreto ingiuntivo in quanto non potevano essere utilizzati e ritenuti validi i documenti depositati a corredo del ricorso, per mancanza in atti dell'attestazione di conformità degli stessi agli originali analogici, finalizzata a dare valore probatorio ai documenti allegati;
ancora più gradatamente, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto dalla relata si affermerebbe che l'atto sarebbe conforme all'originale e rilevando che l'attestazione di conformità all'originale non sarebbe un semplice formalismo, ma un requisito di sostanza per la validità della notifica;
ancora in via gradata, l'inammissibilità dell'azione da parte della cessionaria CP_
opposta, atteso che la cessione non sarebbe stata mai comunicata all'opponente, rinvenendosi nel fascicolo telematico una lettera raccomandata spedita all'indirizzo c.da Pianetto, 48 – Cerisano,
(raccomandata che sarebbe stata restituita la mittente per compiuta giacenza in data 3.2.2016, con avviso di giacenza lasciato al destinatario in data 31.12.2015), indirizzo presso il quale l'opponente non era più residente dal novembre 2015. In via estremamente gradata, parte opponente, contestava l'estratto conto e il calcolo degli interessi, nonché ogni conteggio esibito a corredo del proposto ricorso monitorio. In ultimo, ribadiva che, nel caso di specie, vi sarebbero state due cessioni del credito, la prima dalla alla effettuata in sede di cartolarizzazione dei crediti e, CP_7 CP_9 quindi, pubblicizzata attraverso la Gazzetta Ufficiale, e l'altra dalla alla ed CP_9 CP_10 infine quest'ultima aveva conferito un ramo d'azienda alla società istante relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di;
ebbene la seconda cessione, CP_11 non si sarebbe giammai perfezionata e non avrebbe avuto effetto nei suoi confronti in quanto non comunicatagli nelle forme di legge.
Tanto premesso, l'opponente domandava, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola essendo competente per territorio il Tribunale di Cosenza;
ancora in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo ed annullarlo per inefficacia della documentazione prodotta in mancanza di attestazione di conformità della stessa;
ancora più gradatamente, dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza di autenticità della copia notificata in mancanza di specificazione di attestazione di conformità redatta come per legge;
sempre in via gradata, dichiara l'inammissibilità del ricorso e, quindi, dell'azione proposta dalla ricorrente per la mancata comunicazione della cessione del credito e, quindi, perché la cessione non poteva ritenersi operante nei confronti del ceduto;
emettersi ogni altro provvedimento consequenziale e di legge in conformità dei motivi dedotti con la presente opposizione;
condannarsi, in ogni ipotesi di accoglimento della presente opposizione, la opposta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante, alle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Ennio
Claudio Tocci.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 25.06.2019, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni di parte opponente, in via preliminare, chiedeva concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione ed essendovi prova della ricognizione di debito da parte del debitore;
in via principale, nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dal Sig. rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo;
in subordine, accertato e dichiarato che il Sig. è debitore della somma di Parte_1
€ 21.782,17, condannare lo stesso al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore risultante come dovuta), oltre agli interessi come in decreto e spese;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Espletata la trattazione della controversia, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata e acquisita idonea documentazione, in data
12.12.2022, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, si costituiva per la
[...]
, già in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, CP_2 CP_2 quale mandataria, , già , a seguito di mero cambio di Controparte_4 CP_5 denominazione sociale, l'Avv. Marco Rossi, quale nuovo difensore, in sostituzione di quelli costituiti in precedenza, il quale faceva propri tutti gli atti e i documenti già depositati nell'interesse della parte assistita, riportandosi alle conclusioni ivi formulate, da intendersi integralmente trascritte.
Le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.03.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Ebbene, tanto premesso, occorre, preliminarmente, vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opponente, del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, in considerazione del fatto che il sig. , alla data di deposito del ricorso monitorio, ossia il Pt_1
3.12.2018, si era trasferito a Cosenza. Al fine di poter rettamente vagliare la sollevata eccezione, è opportuno, previamente, definire il quadro normativo di riferimento.
In particolare, è ormai noto che, a norma di quanto dispone l'art. 637 c.p.c. “Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”; pertanto, in applicazione dei criteri generali della materia, del valore e del territorio, previsti dagli artt. 7 – 30 c.p.c., il giudice di pace è competente nei limiti delle attribuzioni di materia e valore previste dall' art. 7, mentre in tutti gli altri casi la domanda monitoria va proposta al tribunale in composizione monocratica, ossia al giudice unico del
Tribunale. Il valore della domanda va determinato applicando le regole generali dettate dagli artt. 10 ss., mentre per quanto concerne la competenza per territorio si applicano i criteri generali previsti dagli artt. 18 - 30 c.p.c.
È ormai granitico in giurisprudenza il principio secondo cui “Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, anche ai fini della norma transitoria di cui all'art. 43 della legge 21 novembre 1991, n.
374, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione. Né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva» …” (cfr.
Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 8118 del 27 luglio 1999).
Nel caso di specie, essendo l'opponente ingiunto persona fisica, opera il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c. in virtù del quale è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio se conosciuti. Né rilevano, per il caso in esame, le disposizioni dell'art. 20 c.p.c., in quanto tale norma prevede, in ogni caso, come noto, per le controversie relative a diritti di obbligazione dei fori alternativi meramente facoltativi rispetto a quello generale delle persone fisiche e giuridiche (previsti, rispettivamente, dagli artt. 18 – sopra citato - e 19 c.p.c.). L'attore ha, quindi, la possibilità di scegliere se convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede (come avvenuto nel caso in esame) o ha la sua sede (se si tratta di una persona giuridica) ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c. oppure del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio in virtù dell'art. 20 c.p.c.
Trovando, dunque, applicazione, nella fattispecie de qua la disposizione di cui all'art. 18 c.p.c., si rileva che l'opponente adduce a sostegno della sollevata eccezione che alla data di introduzione del ricorso monitorio, ossia il 3.12.2018, lo stesso si era trasferito a Cosenza;
talchè, sostiene che ivi si sarebbe dovuto radicare il procedimento monitorio azionato.
Invero, esaminato il compendio probatorio in atti, l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Paola non può che essere disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, ai sensi dell'art. 44 c.c., comma 1, e dell'art. 31 disp. att. c.c., è noto che il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (del D.P.R. n. 136 del 1958, art. 16, e del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (cfr. Cass. n. 18219/2018; Cass. n.
21922/2017 e Cass. 17752/2009).
La Suprema Corte ha, infatti, ulteriormente precisato che “Ai fini della nullità della notifica, non è sufficiente che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la propria residenza in altro Comune, produca una certificazione rilasciata da quest'ultimo in cui risulti la sua iscrizione nei registri anagrafici in data precedente a quella della notifica” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 18219/18; depositata l'11 luglio).
Tanto premesso, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alcuna valenza probatoria assume, in ordine al radicarsi della competenza territoriale del giudice adito in relazione al dedotto cambio di residenza dell'opponente, la “Comunicazione avvio di procedimento di pratica di immigrazione”, depositata dal medesimo, e datata 29.11.2018. Infatti, per come riportato nella stessa intestazione di tale documento, trattasi di comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la richiesta da parte del sig. , di iscrizione all'anagrafe della Pt_1 popolazione del Comune di Cosenza, all'indirizzo ivi indicato, ossia via Popilia n. 104, ma la stessa non certifica l'avvenuto e definito procedimento di cambio di residenza dell'istante. Nel corpo di detta comunicazione, infatti, l'amministrazione competente specifica che si sarebbe provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la chiesta variazione e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, in assenza di comunicazioni circa i requisiti mancanti, la richiesta si sarebbe intesa confermata. Pur volendo ciò considerare, il procedimento di cambio si sarebbe definito il
13.1.2019, ossia 45 giorni dopo la richiesta del 29.11.2018. In ogni caso, giova all'uopo evidenziare che la parte opponente, nonostante la sollevata eccezione, nelle more del procedimento di opposizione, non risulta aver per nulla dato prova dell'effettivo cambio di residenza, allegando il relativo certificato anagrafico. L'unico certificato che detto opponente allega è quello rilasciato dal
Comune di Rende e relativo al cambio di residenza a decorrere dal 17.06.2016.
Anche la rilevanza probatoria di detto certificato risulta essere chiaramente scalfita dall'unico certificato valevole ai fini della decisione di detta eccezione e individuabile nel certificato di residenza, prodotto dall'opposta, rilasciato dal Comune di DI e recante la data del
31.10.2018, in cui si certifica che il sig. come anche la sig.ra erano Parte_1 Parte_2 residenti, a far data dal 23.7.2018, per immigrazione da Rende, presso via dei Mandorli snc di detto
Comune (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opponente – monitorio).
È lapalissiano, dunque, che il creditore ingiungente, sulla base del certificato acquisito all'incirca un mese prima della proposizione del ricorso, abbia incolpevolmente e in assoluta buona fede, ritenuto di introdurre il procedimento monitorio innanzi il Tribunale di Paola, nella cui circoscrizione è ricompreso il comune di residenza dell'opponente che, dunque, alla data di introduzione del giudizio monitorio era il comune di DI.
Ergo, stante i principi giurisprudenziali sopra richiamati (art. 44 c.c., comma 1, e dell'art. 31 disp. att. c.c.), in ordine all'assenza della doppia dichiarazione di parte opponente, considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul sig. di comprovare la conclusione della Pt_1 procedura di cambio residenza, nonché l'irrilevanza delle ragioni addotte circa il ritardo nel completamento di detta procedura, imputabile ai problemi di salute della sig.ra è fuor di Pt_2 dubbio come l'intervenuto cambio di residenza dedotto da parte opponente non sia affatto opponibile, nel caso di specie, all'ingiungente, siccome in buona fede, avendo, peraltro, il medesimo, prima di depositare il ricorso monitorio in data 3.12.2018, diligentemente acquisito il relativo certificato attestante la residenza del sig. , in data 31.10.2018. Pt_1
Né vale a radicare diversamente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in sede monitoria la circostanza che l'opponente abbia richiesto di avvalersi del servizio c.d. “seguimi” presso le
Poste Italiane. Si rileva, infatti, che tale richiesta, innanzitutto, è datata 3.12.2018, ossia lo stesso giorno in cui è stato depositato il ricorso monitorio, ma cosa ancor più rilevante è che ciò avrebbe avuto effetto per la ricezione degli atti a decorrere dall'11.12.2018 e sino al 10.12.2019. Dall'avviso di ricevimento inerente la notifica del decreto ingiuntivo opposto risulta che l'atto è stato ritirato dal destinatario il 17.12.2018, mentre l'avviso in cassetta è stato immesso dal notificante in data
10.12.2018, dunque in data antecedente all'attivazione del servizio “seguimi” cui si riferisce parte opponente.
In sintesi, dunque, considerato che l'opponente (convenuto in senso sostanziale), alla data di introduzione del procedimento monitorio, ossia il 3.12.2018 (fatto affermato e non contestato dallo stesso opponente) era residente nel Comune di DI (come evincibile dal certificato allegato da parte opposta), risulta regolarmente adito il Tribunale di Paola, competente per territorio.
Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo, sollevata dall'opponente, in ragione della dedotta inutilizzabilità dei documenti posti a corredo del ricorso monitorio, da non poter ritenere validi stante l'assenza in atti dell'attestazione di conformità degli stessi agli originali analogici.
Invero, sul punto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro, con recente ordinanza n. 26200 del 7 ottobre 2024.
La Corte, nell'esaminare la fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719
c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni», precisando ulteriormente che «L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, è richiesta per le copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ma non riguarda gli altri documenti, in particolare le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte in giudizio telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni».
Pertanto, l'attestazione di conformità non è richiesta per ogni deposito di documenti, ma solo relativamente alla copia informatica, anche per immagine, degli atti processuali di parte o di quelli del giudice (art. 16-decies d.l. 179/2012 abrogato dal d.lgs. 149/2022, attualmente art. 196-novies disp. att. c.p.c.). Invece, per le copie degli altri atti (diversi dai provvedimenti del giudice e non formati per il processo) che siano destinati a provare o negare fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, operano le regole ordinarie previste dal Codice civile in termini di efficacia, contestazione e riconoscimento. In realtà, anche riguardo a detto ultimo aspetto, la Corte di Cassazione, abbattendo il rigoroso formalismo, precisa che «… neanche con riferimento alle copie informatiche, depositate con modalità telematiche, degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice l'attestazione in questione è richiesta sempre senza eccezioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità ne ha negato la necessità, pur se in contesti e con percorsi logici particolari, in ordine al deposito della decisione impugnata in cassazione (cfr. Cass., SU, n. 8312 del 25 marzo 2019), del controricorso
(Cass., Sez. 6-1, n. 32231 del 13 dicembre 2018) o del ricorso (Cass., SU, n. 22438 del 24 settembre 2018)».
La decisione della Corte si fonda proprio sul richiamo all'art. 2719 c.c., disposizione codicistica, la quale si occupa delle copie fotografiche di scritture, stabilendo come esse abbiano la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Orbene, tale disconoscimento della conformità tra la scrittura privata e la copia fotostatica non ha lo stesso effetto del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c. 1 n.
2. In tale ultimo caso, la scrittura prodotta in giudizio si considera riconosciuta qualora la parte non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nell'ipotesi di disconoscimento della scrittura, se non si procede con il giudizio di verificazione, il documento non può essere utilizzato. Indi, qualora tale istanza di verificazione non venga proposta, ne consegue la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass.
27506/2017; Cass. 155/1994; Cass. 4094/1984); sicché, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass. 2347/1987), restando lo stesso una “prova muta”.
Al contrario, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c. al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche mediante il ricorso alle presunzioni (Cass.
1324/2022). Inoltre, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio postula, in virtù del richiamato principio giurisprudenziale, che la contestazione venga effettuata, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo preciso quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare;
in buona sostanza, ai fini del suddetto disconoscimento, quantunque non vi siano vincoli di forma, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe asserzioni (Cass. 16557/2019).
Ebbene, nella fattispecie di cui al presente giudizio, parte opponente alla quarta pagina della propria opposizione, muove delle contestazioni tutt'altro che specifiche. Invero, in maniera del tutto generica, detta parte si limita a contestare la mancanza di attestazione di conformità posta a corredo dei documenti allegati nel monitorio, ai corrispondenti originali analogici, senza nulla specificare in ordine ad aspetti differenziali tra originali e copie. Rappresentato, poi, che dall'esame del fascicolo telematico risultava per tutti i documenti l'apposizione della firma digitale dell'avvocato dell'ingiungente, tuttavia, conclude affermando semplicemente che la mancata attestazione di conformità, non rinvenibile in atti, li priverebbe, in ogni caso, di valore probatorio.
E' lapalissiano, dunque, il tenore del tutto vago e generico delle asserzioni dell'opponente che, peraltro, nell'affermare e non contestare, comunque, che i documenti recherebbero la firma digitale dell'avvocato del ricorrente in monitorio, ne fa presumere la genuinità, la provenienza e l'integrità dello stesso, attestata proprio tramite la sottoscrizione digitale del difensore che ha provveduto al deposito del documento e che, con tale agire, ha provveduto a certificare ed attestare ciò.
Parimenti, priva di plauso, siccome destituita di fondamento, anche l'eccepita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sollevata dalla medesima parte opponente, sull'assunto per il quale nella relata si affermerebbe la conformità dell'atto notificato all'originale, senza far intendere a quale originale ci si riferirebbe, sottolineando come l'attestazione di conformità non sia un semplice formalismo, ma un requisito di sostanza per la validità della notifica.
Ebbene, ai fini del decisum su detta eccezione, a tal riguardo, in via preliminare e prodromica è, dunque, opportuno distinguere tra nullità della notifica del decreto ingiuntivo e inesistenza della stessa. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il destinatario dell'atto può agire per far dichiarare l'inefficacia del decreto stesso, ex art. 188 disp. att. c.p.c. In particolare, l'inesistenza della notifica si ha quando il vizio della notifica sia talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali (ad esempio, quando sia compiuta da soggetto non legittimato, oppure in caso di mancanza totale della notifica o effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione, risultando a costui del tutto estranea, o ancora il caso di mancanza totale di prova della notificazione e, dunque, di relata di notifica - così Cass. Civ., sez. 1, n. 5392 del 17.03.2004, ma anche Corte
d'Appello Palermo, sent. del 18.05.2007, Cass. Civ., sez. 5, n. 8970 del 29.12.2009; Civ., sez. 3, n.
19358 del 18.09.2007), mentre in tutti gli altri casi (ad esempio, consegna in un luogo diverso da quelli individuati dalla legge, ma comunque ricollegabile alla persona del destinatario – cfr. Cass.
Civ., sez. 1, n. 322 dell'11.01.2007, Cass. Civ., sez. 1, n. 1079 del 22.01.2004, conf., di recente,
Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 6565 del 9.03.2020, Cass. Civ., sez. 3, n. 16402 del 17.07.2014; Cass.
Civ. sez. 2, n. 7514 del 27.03.2007; Cass. Civ., sez. 2, n. 25350 del 2.12.2009), si deve parlare di nullità, da far valere solo in sede di opposizione. Infatti, le cause di nullità della notifica integrano ipotesi in cui l'attività posta in essere dal creditore, pur irregolare, vale come manifestazione dell'intenzione di quest'ultimo di far valere il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal giudice, a differenza di quanto succede in caso di inesistenza della notifica. Altro aspetto, poi, da evidenziare è che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi (di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.), potendo essere rilevata solo davanti al giudice competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o per l'opposizione tardiva ex art. 650.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha rilevato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione, “con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa” (cfr. Cass., sez. VI, ord. n. 29729/19).
Poiché la notificazione è un atto tipico dell'ufficiale giudiziario, il cui principale scopo-effetto è quello di determinare la legale conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, consentendo il contraddittorio, con riguardo ad essa vale il principio generale della congruità delle forme allo scopo, in virtù del quale l'inosservanza delle forma previste comporta la nullità della notificazione, salvo che questa abbia raggiunto lo scopo cui è destinata, la legale conoscenza cioè dell'atto notificato al suo destinatario, cercando di farne salvi gli effetti. Alla base vi è sempre l'esigenza di tutela dei soggetti attivo e passivo coinvolti, perché portatori di diritti ed interessi entrambi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Se da un lato emerge il diritto del notificante ad intraprendere l'iniziativa giudiziaria, dall'altro viene salvaguardato il diritto del destinatario della notifica a conoscere di un'iniziativa attivata nei suoi confronti ed eventualmente a difendersi in un contraddittorio, regolarmente e compiutamente instaurato ex art. 24 Cost.
Nel codice non è prevista la figura della c.d. inesistenza in materia di notificazione, ma solo quella della nullità, disciplinata dall'art. 160 c.p.c. (per cui questa invalidità si determina se non vengono osservate “le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia di un atto o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”).
L'art. 156 c.p.c., nel dettare la disciplina relativa alla nullità, prevede che la stessa non possa essere pronunciata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Sebbene il citato art. 156 c.p.c., sulla rilevanza della nullità, preveda come questa possa essere pronunciata solo se comminata dalla legge e quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, al contempo, sancisce come la stessa mai possa invece declararsi se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (l'art. 156 c.p.c., III co., stabilisce che la nullità “non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”). Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
A tale riguardo si cita l'orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo Tribunale ritiene uniformarsi, secondo il quale: “L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6194 del 29 marzo 2004).
Deve, peraltro, aggiungersi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità a pena dell'inammissibilità della proposta opposizione. La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina, infatti, tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. La suprema Corte di
Cassazione, ha chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio, pertanto, qualsiasi denuncia di un vizio formale dell'atto o di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr. tra le più recenti, Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del
09/09/2016).
Se ne deduce che, la parte che intende far valere la nullità dell'atto deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Venendo al caso di specie, fermo restando che quanto lamentato dall'opponente attiene a un vizio di carattere prettamente formale, tant'è che la notificazione ha, comunque, raggiunto il suo scopo di pervenire nella sfera di conoscenza e di conoscibilità del destinatario, senza arrecare alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, considerato che lo stesso, peraltro, propone tempestivamente l'azione di opposizione al decreto notificatogli (il decreto è stato notificato per stessa ammissione dell'opponente il 17.12.2018 e l'opposizione è stata notificata il 18.1.2019), in ogni caso, esaminando il ricorso e il correlativo provvedimento monitorio notificato e allegato dall'opposto, il richiamo delle disposizioni normative dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012 riportate nell'attestazione di conformità posta in calce ai precitati atti, prima della relata di notifica, rende inequivoco come detta attestazione faccia riferimento alla conformità all'atto informatico contenuto nel fascicolo telematico all'uopo indicato nel suo identificativo numerico da parte opposta. A tenore, infatti, di quanto disposto dal precitato articolo, applicabile ratione temporis, “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere ((di attestazione di conformità all'originale)). Il difensore … possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”.
Non v'è dubbio alcuno, dunque, che il ricorrente abbia rettamente attestato la conformità dell'atto notificato al documento informatico estratto dal fascicolo informatico il quale, per espressa disposizione normativa, è da intendersi come originale.
Parimenti infondate si appalesano poi le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente avverso l'estratto conto esibito, nonché avverso il calcolo degli interessi e di ogni conteggio esibito a corredo del ricorso.
Ebbene, le suesposte doglianze sollevate dal debitore, prima che ictu oculi generiche, sono del tutto prive di riscontro probatorio.
Per come sopra argomentato, le difese con le quali l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente,
l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr., in questo senso, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale
Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017). Quindi, con specifico riferimento al decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. A fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Ebbene, fermo restando il riparto dell'onere probatorio in tema di opposizione, di cui si è ampiamente disquisito, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la creditrice opposta, già sin dal procedimento monitorio ha adeguatamente dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, mediante l'allegazione, già in tale giudizio sommario, del contratto di finanziamento n. 21480, all'uopo recante la relativa sottoscrizione del debitore principale, quanto della garante.
Altresì, giova rilevare che l'estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Dunque, detto documento, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c., ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da piena prova anche nel successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 25.02.2002 n.
2751). Si rileva che “Con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, le scritturazioni contenute negli estratti conto e nel documento di saldaconto sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa cioè il documento nel suo complesso, o si limiti alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente, dirette contro singole e determinate annotazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765). Inoltre, secondo pacifica ed unanime giurisprudenza, la produzione in giudizio degli estratti conto da parte dell'istituto di credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c.
(applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente ex art. 1857 c.c.), determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti sotto il profilo contabile. Sicché, ove il debitore sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti conto, egli non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività dei medesimi estratti conto (cfr., in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. sez. II del 10.11.1993 n. 11084, Cass. civ. sez. I del 18.09.2008 n. 23807, Cass. civ. sez. I del 18.05.2006 n. 11749 e Cass. civ. sez. III del 5.12.2003 n. 18650, nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XI del 13.11.2009 n. 23348, Tribunale Avellino sez. I del 2.02.2011, Tribunale Monza sez. III del 5.03.2008, Tribunale Lucca del 5.06.2015 n. 1027).
Pertanto, “Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 24.05.2017 n. 13127).
Ebbene, la banca opposta ha depositato, all'uopo, l'estratto conto del rapporto posto a base del credito ingiunto, così pienamente assolvendo gli oneri probatori posti a suo carico e superando le contestazioni sollevate dall'opponente; contestazioni dal tenore vago e generico e in alcun modo mutato.
Dunque, applicando i richiamati pacifici principi di diritto alla fattispecie in esame, in primo luogo, non possono ritenersi rilevanti dette generiche e vaghe contestazioni mosse dall'opponente all'estratto conto, al calcolo degli interessi e ad ogni altro conteggio esibito dall'istituto di credito atteso che detto opponente si limita ad una mera contestazione di stile, senza per nulla specificare le ragioni poste a fondamento di tale contestazione, nonché le ragioni giuridiche in forza delle quali sarebbe stato indotto a muovere dette contestazioni.
Il sig. , infatti, non fornisce alcuna specifica allegazione, né prova delle ragioni sottese a tali Pt_1
(generiche ed imprecise) contestazioni, degli eventuali errori contabili riscontrati nell'estratto conto o nel prospetto di calcolo degli interessi prodotti dall'opposta.
Pertanto, alcun supporto assertivo e probatorio è stato offerto dall'opponente a suffragio delle contestazioni mosse, fermo restando che lo stesso non contesta l'esistenza del rapporto di finanziamento comunque stipulato e avente origine nel contratto sottoscritto con Bipielle Agos.
E' indubbio che l'opponente, adempiendo agli oneri posti a suo carico, avrebbero dovuto specificamente indicare, mediante un congruo supporto motivazionale e probatorio, nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità poste in essere dall'istituto di credito, con la debita cristallizzazione del thema decindendum e probandum, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n. 15979, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto
a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; nonché, in senso conforme, Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657, secondo cui “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”).
Né si sarebbe potuto, in ogni caso, sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (come richiesta da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). A parte, infatti, l'impossibile formulazione di quesiti volti ad accertare contestazioni del tutto generiche, imprecise ed indefinite, oltre che non suffragate dal compendio documentale in atti, è sufficiente ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può, comunque, essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n.
2072). Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale prodotta dalla banca opposta, che l'opponente abbia prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza denunciati, nonché a vincere la presunzione di veridicità contabile e l'efficacia probatoria che connota le risultanze dell'estratto conto depositato in atti.
Per quanto riguarda poi le deduzioni di parte opponente circa i fenomeni successori verificatisi nella titolarità del credito vantato dalla odierna la medesima, nel confermare e, indi, Controparte_2 con contestare, come siano intervenute due cessioni dei crediti, ossia la prima dalla CP_7 alla e la seconda dalla alla , oltre che l'intervenuto CP_9 CP_9 CP_10 conferimento di ramo d'azienda di quest'ultima in favore dell'odierna opposta e avente ad oggetto l'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ciononostante, Controparte_11 si limita unicamente a dolersi del fatto che solo la seconda di dette cessioni non si sarebbe giammai perfezionata, sicchè non avrebbe effetto, siccome non comunicata, nelle forme di legge, al debitore ceduto.
Orbene, occorre innanzitutto ricordare che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 5.11.2020 n. 24798, nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il sig. non contesta le avvenute cessioni dei crediti Pt_1
e il successivo conferimento di ramo d'azienda intervenuti tra le summenzionate parti, anzi, con riferimento alla prima (quella tra e ), conferma e non contesta non solo essere stata CP_7 CP_9 effettuata in sede di cartolarizzazione, ma altresì la sua pubblicizzazione in Gazzetta Ufficiale (GU
Parte Seconda n.152 del 28122013, allegata da parte opposta in sede monitoria).
Sebbene, dunque, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare dalle allegazioni di parte opposta, non possano escludersi delle carenze documentali circa le intervenute successioni nella titolarità del credito, ciononostante, detta circostanza, siccome non contestata da parte opponente, non può, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte essere rilevata dal Giudice d'ufficio. Diversamente, infatti, si incorrerebbe in un vizio di ultra petita.
Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha sancito che il difetto di titolarità non può essere rilevato d'ufficio, con ciò cambiando rotta per la prima volta rispetto alla pronuncia a Sezioni Unite del
2016, secondo la quale l'anzidetta carenza “può essere proposta in ogni fase del giudizio (…) e che il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”. A mente del principio dedotto nella sentenza n. 31071, Cass. Civ, Sez. II, 4 dicembre 2024, infatti, “la
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”.
Il principio de quo può ben essere mutuato in altre fattispecie simili, come ad esempio nell'ambito delle sempre attuali questioni in punto legittimazione del cessionario del credito nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Ebbene, l'opponente, solo con riferimento alla seconda cessione, non contesta, peraltro, che la stessa sia avvenuta o che abbia incluso il proprio debito, indi, la titolarità del credito in capo all'opposta, ma si limita ad eccepire l'inammissibilità dell'azione monitoria solo in ragione della mancata comunicazione nei suoi confronti di detta avvenuta cessione.
Sicchè, dunque, sebbene l'opposto abbia allegato, sin dal monitorio, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione del credito di in favore di , il contratto di cessione CP_7 CP_9 intervenuto tra quest'ultima e nonché il verbale di assemblea e conferimento di ramo CP_10
d'azienda di in favore della del 29.06.2018, a rogito Notar CP_10 CP_2 Persona_2 rep. n. 80866, racc. 15510, pubblicato in G.U. parte seconda n. 92 del 9.08.2018 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte opposta), oltre che risultante dalla visura storica (cfr. doc. 6 allegato alla memoria n. 2 di parte opposta) e, in sede di costituzione, l'estratto elenco dei crediti ceduti opportunamente omissato per ragioni di privacy da cui si evince l'indicazione del credito azionato (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta), non può, comunque, non rilevarsi che non sia del tutto chiara e precisa l'inclusione del credito vantato nei confronti del sig. da Pt_1 Controparte_2
Nonostante ciò, alla luce del principio di legittimità sopra richiamato e in considerazione delle contestazioni mosse dall'opponente solo con riguardo all'omesso perfezionamento della comunicazione di cessione, detto aspetto non può essere vagliato dall'adito giudicante, siccome fatto non contestato dalla controparte e non rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Stando così le cose, dunque, si tratta ora di verificare se, con riguardo alla sola seconda cessione,
l'unica cui si riferisce parte opponente, si sia perfezionata la comunicazione dell'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto.
Dall'esame dei documenti allegati da parte opposta in sede monitoria, risulta che con raccomandata
A/R n. 64951576565-3, datata 30.11.2015, indirizzata a in c.da Pianetto n. 48, di Parte_1
Cerisano, comunicava al medesimo che in data 30.11.2015, aveva ceduto CP_10 CP_9 alla predetta il credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad euro 22.773,89, evidenziando che il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a da CP_9
Detta missiva veniva, tuttavia, restituita al mittente per compiuta giacenza in Controparte_7 data 3.2.2016, con avviso di giacenza lasciato al destinatario in data 31.12.2015). Ciononostante, non ricorre dubbio alcuno in ordine al perfezionamento di detta comunicazione, atteso che dal certificato di stato di famiglia allegato da parte opponente, rilasciato dal Comune di Rende, risulta che il sig. , unitamente al proprio nucleo familiare, a decorrere dal 17.6.2016, si era trasferito Pt_1
a Rende, proveniente da Cerisano. Indi, può chiaramente presumersi che alla data di inoltro della raccomandata con la quale veniva comunicata la cessione il sig. era residente in [...]. Pt_1 Pertanto, affinchè la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che gli venga notificata, dal cedente o dal cessionario, o che la cessione sia da lui accettata (art. 1264 c.c.); tali formalità non costituiscono, quindi, elemento costitutivo della cessione, ma sono condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti del debitore. Il contratto di cessione del credito si perfeziona, infatti, con il semplice consenso di cedente e cessionario. A differenza di quanto accade in caso di cessione del contratto, non è richiesto, in questo caso, anche il consenso del debitore ceduto.
La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sul punto, ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D.
Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma (Cass. ord. n. 20495/2020).
Nel caso in esame, la cessione risulta essere stata all'uopo comunicata al debitore, ossia al sig.
, per il tramite della summenzionata raccomandata che, nonostante restituita al mittente per Pt_1 compiuta giacenza, deve comunque ritenersi perfezionata nei suoi confronti, siccome avvenuta al suo precedente indirizzo di residenza in Cerisano.
Per le raccomandate, la compiuta giacenza scatta immediatamente dopo la giacenza: decorsi trenta giorni (quindici per la “raccomandata 1”), il plico viene restituito al mittente, realizzando così la compiuta giacenza, cioè il perfezionamento della notifica.
Secondo la Corte di Cassazione, in casi del genere, per dimostrare l'invio della raccomandata, il mittente deve produrre l'attestazione di avviso di giacenza. In tal caso, la raccomandata produce gli effetti di una regolare notifica (cfr. Cass., sent. n. 15397 del 31 maggio 2023).
La Suprema Corte, con granitica giurisprudenza sul punto, ha affermato che per l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si applica la disciplina di cui all'art. 1335 c.c. Richiamando a supporto delle proprie argomentazioni taluni precedenti (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011) chiarisce che quando l'intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/11/2013 n° 26708; Cass. n. 13651 del 2006). Pertanto, nella notificazione a mezzo del servizio postale il perfezionamento della notifica non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo, invece, coincidere, come nel caso di specie, con l'inutile spirare del termine di compiuta giacenza di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982. Tale ultima norma (nel testo sostituito dal D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2005, ed entrato in vigore il 17 marzo 2005) stabilisce, infatti, che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. Essa, quindi, realizza, contemperandoli, due diversi e contrapposti interessi, vale a dire sia quello del notificante (assicurandogli un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione da lui promosso, spirato il quale la notificazione si ha per eseguita anche in mancanza del ritiro del piego depositato da parte del destinatario, il quale, pertanto, da tale momento ha legale conoscenza dell'atto), sia quello del notificato
(garantendogli di poter disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al
“fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli” - cfr. Corte cost.. n. 346/1998). Pertanto, il termine di dieci giorni di cui al citato art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 (in base al quale, si ribadisce, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma 2 della medesima norma) deve essere qualificato come termine « a decorrenza successiva »
e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., ovverossia escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. un. sentenza del
1/02/2012 n. 1418).
Pertanto, non avendo l'opponente provveduto al ritiro del plico nel termine stabilito a decorrere dal suo deposito presso l'ufficio postale, la comunicazione di avvenuta cessione inoltrata da CP_10 deve ritenersi perfezionata, per compiuta giacenza.
Alla luce di tutto quanto argomentato e sinora rilevato, l'opposizione proposta dal sig.
[...]
va disattesa, siccome infondata, con conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. Pt_1
500/18, di cui va dichiarata l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
Stante l'intervenuto mutamento della giurisprudenza in tema di non rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 106/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 500/2019 del 6.12.2018, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1750/2018 r.g., dichiarandone l'esecutorietà;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Paola lì, 23.06.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Parte_1 CodiceFiscale_1
Claudio Tocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, Via D. Frugiuele, n. CP_ 4, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a
ATTORE OPPONENTE
E
( – già , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1
(rep. 42351; racc. 15678), allegata in atti, CP_3 Controparte_4
- già ) a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona P.IVA_2 CP_5 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di (rep. 44583; racc. 16958), allegata in Persona_1 CP_3 atti e in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: altri contratti atipici – opposizione a decreto ingiuntivo n. 500/2018 del 6.12.2018, emesso all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1750/2018 r.g.a.c. - Trib. Paola;
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.03.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato a mezzo pec presso il procuratore costituito in data 18.01.2019, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 500/2018, R.G. n. 1750/2018, emesso in data 6.12.2018 e notificato in data
17.12.2018, con il quale il Tribunale di Paola ingiungeva ai sig.ri e Parte_1 Parte_2 di pagare in solido, in favore della parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, Controparte_2 la somma di € 21.782,17, oltre interessi come da domanda, nonché oltre spese di lite relative al procedimento monitorio, liquidate in euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge e successive occorrende.
A fondamento del proposto procedimento monitorio, la ricorrente assumeva di essere creditrice del sig. nonché nei confronti del garante, sig.ra della somma di euro Parte_1 Parte_2
21.782,17, quale saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 21480/1100083189 avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito, a mezzo della convenzionata CP_6
, intestato al citato sig. , stipulato con la già
[...] Pt_1 Controparte_7 [...]
– filiale di Rende, oltre interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 21.164,29 CP_8 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del ricorso monitorio.
A sostegno della spiegata opposizione, l'odierno opponente eccepiva: preliminarmente,
l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Cosenza, asserendo che, alla data di deposito del ricorso per D.I., avvenuto il 3.12.2018, l'opponente si era già trasferito a
Cosenza; gradatamente, la nullità del decreto ingiuntivo in quanto non potevano essere utilizzati e ritenuti validi i documenti depositati a corredo del ricorso, per mancanza in atti dell'attestazione di conformità degli stessi agli originali analogici, finalizzata a dare valore probatorio ai documenti allegati;
ancora più gradatamente, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto dalla relata si affermerebbe che l'atto sarebbe conforme all'originale e rilevando che l'attestazione di conformità all'originale non sarebbe un semplice formalismo, ma un requisito di sostanza per la validità della notifica;
ancora in via gradata, l'inammissibilità dell'azione da parte della cessionaria CP_
opposta, atteso che la cessione non sarebbe stata mai comunicata all'opponente, rinvenendosi nel fascicolo telematico una lettera raccomandata spedita all'indirizzo c.da Pianetto, 48 – Cerisano,
(raccomandata che sarebbe stata restituita la mittente per compiuta giacenza in data 3.2.2016, con avviso di giacenza lasciato al destinatario in data 31.12.2015), indirizzo presso il quale l'opponente non era più residente dal novembre 2015. In via estremamente gradata, parte opponente, contestava l'estratto conto e il calcolo degli interessi, nonché ogni conteggio esibito a corredo del proposto ricorso monitorio. In ultimo, ribadiva che, nel caso di specie, vi sarebbero state due cessioni del credito, la prima dalla alla effettuata in sede di cartolarizzazione dei crediti e, CP_7 CP_9 quindi, pubblicizzata attraverso la Gazzetta Ufficiale, e l'altra dalla alla ed CP_9 CP_10 infine quest'ultima aveva conferito un ramo d'azienda alla società istante relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di;
ebbene la seconda cessione, CP_11 non si sarebbe giammai perfezionata e non avrebbe avuto effetto nei suoi confronti in quanto non comunicatagli nelle forme di legge.
Tanto premesso, l'opponente domandava, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola essendo competente per territorio il Tribunale di Cosenza;
ancora in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo ed annullarlo per inefficacia della documentazione prodotta in mancanza di attestazione di conformità della stessa;
ancora più gradatamente, dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza di autenticità della copia notificata in mancanza di specificazione di attestazione di conformità redatta come per legge;
sempre in via gradata, dichiara l'inammissibilità del ricorso e, quindi, dell'azione proposta dalla ricorrente per la mancata comunicazione della cessione del credito e, quindi, perché la cessione non poteva ritenersi operante nei confronti del ceduto;
emettersi ogni altro provvedimento consequenziale e di legge in conformità dei motivi dedotti con la presente opposizione;
condannarsi, in ogni ipotesi di accoglimento della presente opposizione, la opposta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante, alle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Ennio
Claudio Tocci.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 25.06.2019, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni di parte opponente, in via preliminare, chiedeva concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione ed essendovi prova della ricognizione di debito da parte del debitore;
in via principale, nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dal Sig. rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo;
in subordine, accertato e dichiarato che il Sig. è debitore della somma di Parte_1
€ 21.782,17, condannare lo stesso al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore risultante come dovuta), oltre agli interessi come in decreto e spese;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Espletata la trattazione della controversia, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata e acquisita idonea documentazione, in data
12.12.2022, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, si costituiva per la
[...]
, già in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, CP_2 CP_2 quale mandataria, , già , a seguito di mero cambio di Controparte_4 CP_5 denominazione sociale, l'Avv. Marco Rossi, quale nuovo difensore, in sostituzione di quelli costituiti in precedenza, il quale faceva propri tutti gli atti e i documenti già depositati nell'interesse della parte assistita, riportandosi alle conclusioni ivi formulate, da intendersi integralmente trascritte.
Le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.03.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Ebbene, tanto premesso, occorre, preliminarmente, vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opponente, del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, in considerazione del fatto che il sig. , alla data di deposito del ricorso monitorio, ossia il Pt_1
3.12.2018, si era trasferito a Cosenza. Al fine di poter rettamente vagliare la sollevata eccezione, è opportuno, previamente, definire il quadro normativo di riferimento.
In particolare, è ormai noto che, a norma di quanto dispone l'art. 637 c.p.c. “Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”; pertanto, in applicazione dei criteri generali della materia, del valore e del territorio, previsti dagli artt. 7 – 30 c.p.c., il giudice di pace è competente nei limiti delle attribuzioni di materia e valore previste dall' art. 7, mentre in tutti gli altri casi la domanda monitoria va proposta al tribunale in composizione monocratica, ossia al giudice unico del
Tribunale. Il valore della domanda va determinato applicando le regole generali dettate dagli artt. 10 ss., mentre per quanto concerne la competenza per territorio si applicano i criteri generali previsti dagli artt. 18 - 30 c.p.c.
È ormai granitico in giurisprudenza il principio secondo cui “Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, anche ai fini della norma transitoria di cui all'art. 43 della legge 21 novembre 1991, n.
374, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione. Né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva» …” (cfr.
Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 8118 del 27 luglio 1999).
Nel caso di specie, essendo l'opponente ingiunto persona fisica, opera il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c. in virtù del quale è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio se conosciuti. Né rilevano, per il caso in esame, le disposizioni dell'art. 20 c.p.c., in quanto tale norma prevede, in ogni caso, come noto, per le controversie relative a diritti di obbligazione dei fori alternativi meramente facoltativi rispetto a quello generale delle persone fisiche e giuridiche (previsti, rispettivamente, dagli artt. 18 – sopra citato - e 19 c.p.c.). L'attore ha, quindi, la possibilità di scegliere se convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede (come avvenuto nel caso in esame) o ha la sua sede (se si tratta di una persona giuridica) ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c. oppure del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio in virtù dell'art. 20 c.p.c.
Trovando, dunque, applicazione, nella fattispecie de qua la disposizione di cui all'art. 18 c.p.c., si rileva che l'opponente adduce a sostegno della sollevata eccezione che alla data di introduzione del ricorso monitorio, ossia il 3.12.2018, lo stesso si era trasferito a Cosenza;
talchè, sostiene che ivi si sarebbe dovuto radicare il procedimento monitorio azionato.
Invero, esaminato il compendio probatorio in atti, l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Paola non può che essere disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, ai sensi dell'art. 44 c.c., comma 1, e dell'art. 31 disp. att. c.c., è noto che il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (del D.P.R. n. 136 del 1958, art. 16, e del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (cfr. Cass. n. 18219/2018; Cass. n.
21922/2017 e Cass. 17752/2009).
La Suprema Corte ha, infatti, ulteriormente precisato che “Ai fini della nullità della notifica, non è sufficiente che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la propria residenza in altro Comune, produca una certificazione rilasciata da quest'ultimo in cui risulti la sua iscrizione nei registri anagrafici in data precedente a quella della notifica” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 18219/18; depositata l'11 luglio).
Tanto premesso, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alcuna valenza probatoria assume, in ordine al radicarsi della competenza territoriale del giudice adito in relazione al dedotto cambio di residenza dell'opponente, la “Comunicazione avvio di procedimento di pratica di immigrazione”, depositata dal medesimo, e datata 29.11.2018. Infatti, per come riportato nella stessa intestazione di tale documento, trattasi di comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la richiesta da parte del sig. , di iscrizione all'anagrafe della Pt_1 popolazione del Comune di Cosenza, all'indirizzo ivi indicato, ossia via Popilia n. 104, ma la stessa non certifica l'avvenuto e definito procedimento di cambio di residenza dell'istante. Nel corpo di detta comunicazione, infatti, l'amministrazione competente specifica che si sarebbe provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la chiesta variazione e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, in assenza di comunicazioni circa i requisiti mancanti, la richiesta si sarebbe intesa confermata. Pur volendo ciò considerare, il procedimento di cambio si sarebbe definito il
13.1.2019, ossia 45 giorni dopo la richiesta del 29.11.2018. In ogni caso, giova all'uopo evidenziare che la parte opponente, nonostante la sollevata eccezione, nelle more del procedimento di opposizione, non risulta aver per nulla dato prova dell'effettivo cambio di residenza, allegando il relativo certificato anagrafico. L'unico certificato che detto opponente allega è quello rilasciato dal
Comune di Rende e relativo al cambio di residenza a decorrere dal 17.06.2016.
Anche la rilevanza probatoria di detto certificato risulta essere chiaramente scalfita dall'unico certificato valevole ai fini della decisione di detta eccezione e individuabile nel certificato di residenza, prodotto dall'opposta, rilasciato dal Comune di DI e recante la data del
31.10.2018, in cui si certifica che il sig. come anche la sig.ra erano Parte_1 Parte_2 residenti, a far data dal 23.7.2018, per immigrazione da Rende, presso via dei Mandorli snc di detto
Comune (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opponente – monitorio).
È lapalissiano, dunque, che il creditore ingiungente, sulla base del certificato acquisito all'incirca un mese prima della proposizione del ricorso, abbia incolpevolmente e in assoluta buona fede, ritenuto di introdurre il procedimento monitorio innanzi il Tribunale di Paola, nella cui circoscrizione è ricompreso il comune di residenza dell'opponente che, dunque, alla data di introduzione del giudizio monitorio era il comune di DI.
Ergo, stante i principi giurisprudenziali sopra richiamati (art. 44 c.c., comma 1, e dell'art. 31 disp. att. c.c.), in ordine all'assenza della doppia dichiarazione di parte opponente, considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul sig. di comprovare la conclusione della Pt_1 procedura di cambio residenza, nonché l'irrilevanza delle ragioni addotte circa il ritardo nel completamento di detta procedura, imputabile ai problemi di salute della sig.ra è fuor di Pt_2 dubbio come l'intervenuto cambio di residenza dedotto da parte opponente non sia affatto opponibile, nel caso di specie, all'ingiungente, siccome in buona fede, avendo, peraltro, il medesimo, prima di depositare il ricorso monitorio in data 3.12.2018, diligentemente acquisito il relativo certificato attestante la residenza del sig. , in data 31.10.2018. Pt_1
Né vale a radicare diversamente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in sede monitoria la circostanza che l'opponente abbia richiesto di avvalersi del servizio c.d. “seguimi” presso le
Poste Italiane. Si rileva, infatti, che tale richiesta, innanzitutto, è datata 3.12.2018, ossia lo stesso giorno in cui è stato depositato il ricorso monitorio, ma cosa ancor più rilevante è che ciò avrebbe avuto effetto per la ricezione degli atti a decorrere dall'11.12.2018 e sino al 10.12.2019. Dall'avviso di ricevimento inerente la notifica del decreto ingiuntivo opposto risulta che l'atto è stato ritirato dal destinatario il 17.12.2018, mentre l'avviso in cassetta è stato immesso dal notificante in data
10.12.2018, dunque in data antecedente all'attivazione del servizio “seguimi” cui si riferisce parte opponente.
In sintesi, dunque, considerato che l'opponente (convenuto in senso sostanziale), alla data di introduzione del procedimento monitorio, ossia il 3.12.2018 (fatto affermato e non contestato dallo stesso opponente) era residente nel Comune di DI (come evincibile dal certificato allegato da parte opposta), risulta regolarmente adito il Tribunale di Paola, competente per territorio.
Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo, sollevata dall'opponente, in ragione della dedotta inutilizzabilità dei documenti posti a corredo del ricorso monitorio, da non poter ritenere validi stante l'assenza in atti dell'attestazione di conformità degli stessi agli originali analogici.
Invero, sul punto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro, con recente ordinanza n. 26200 del 7 ottobre 2024.
La Corte, nell'esaminare la fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719
c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni», precisando ulteriormente che «L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, è richiesta per le copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ma non riguarda gli altri documenti, in particolare le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte in giudizio telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni».
Pertanto, l'attestazione di conformità non è richiesta per ogni deposito di documenti, ma solo relativamente alla copia informatica, anche per immagine, degli atti processuali di parte o di quelli del giudice (art. 16-decies d.l. 179/2012 abrogato dal d.lgs. 149/2022, attualmente art. 196-novies disp. att. c.p.c.). Invece, per le copie degli altri atti (diversi dai provvedimenti del giudice e non formati per il processo) che siano destinati a provare o negare fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, operano le regole ordinarie previste dal Codice civile in termini di efficacia, contestazione e riconoscimento. In realtà, anche riguardo a detto ultimo aspetto, la Corte di Cassazione, abbattendo il rigoroso formalismo, precisa che «… neanche con riferimento alle copie informatiche, depositate con modalità telematiche, degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice l'attestazione in questione è richiesta sempre senza eccezioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità ne ha negato la necessità, pur se in contesti e con percorsi logici particolari, in ordine al deposito della decisione impugnata in cassazione (cfr. Cass., SU, n. 8312 del 25 marzo 2019), del controricorso
(Cass., Sez. 6-1, n. 32231 del 13 dicembre 2018) o del ricorso (Cass., SU, n. 22438 del 24 settembre 2018)».
La decisione della Corte si fonda proprio sul richiamo all'art. 2719 c.c., disposizione codicistica, la quale si occupa delle copie fotografiche di scritture, stabilendo come esse abbiano la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Orbene, tale disconoscimento della conformità tra la scrittura privata e la copia fotostatica non ha lo stesso effetto del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c. 1 n.
2. In tale ultimo caso, la scrittura prodotta in giudizio si considera riconosciuta qualora la parte non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nell'ipotesi di disconoscimento della scrittura, se non si procede con il giudizio di verificazione, il documento non può essere utilizzato. Indi, qualora tale istanza di verificazione non venga proposta, ne consegue la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass.
27506/2017; Cass. 155/1994; Cass. 4094/1984); sicché, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass. 2347/1987), restando lo stesso una “prova muta”.
Al contrario, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c. al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche mediante il ricorso alle presunzioni (Cass.
1324/2022). Inoltre, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio postula, in virtù del richiamato principio giurisprudenziale, che la contestazione venga effettuata, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo preciso quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare;
in buona sostanza, ai fini del suddetto disconoscimento, quantunque non vi siano vincoli di forma, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe asserzioni (Cass. 16557/2019).
Ebbene, nella fattispecie di cui al presente giudizio, parte opponente alla quarta pagina della propria opposizione, muove delle contestazioni tutt'altro che specifiche. Invero, in maniera del tutto generica, detta parte si limita a contestare la mancanza di attestazione di conformità posta a corredo dei documenti allegati nel monitorio, ai corrispondenti originali analogici, senza nulla specificare in ordine ad aspetti differenziali tra originali e copie. Rappresentato, poi, che dall'esame del fascicolo telematico risultava per tutti i documenti l'apposizione della firma digitale dell'avvocato dell'ingiungente, tuttavia, conclude affermando semplicemente che la mancata attestazione di conformità, non rinvenibile in atti, li priverebbe, in ogni caso, di valore probatorio.
E' lapalissiano, dunque, il tenore del tutto vago e generico delle asserzioni dell'opponente che, peraltro, nell'affermare e non contestare, comunque, che i documenti recherebbero la firma digitale dell'avvocato del ricorrente in monitorio, ne fa presumere la genuinità, la provenienza e l'integrità dello stesso, attestata proprio tramite la sottoscrizione digitale del difensore che ha provveduto al deposito del documento e che, con tale agire, ha provveduto a certificare ed attestare ciò.
Parimenti, priva di plauso, siccome destituita di fondamento, anche l'eccepita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sollevata dalla medesima parte opponente, sull'assunto per il quale nella relata si affermerebbe la conformità dell'atto notificato all'originale, senza far intendere a quale originale ci si riferirebbe, sottolineando come l'attestazione di conformità non sia un semplice formalismo, ma un requisito di sostanza per la validità della notifica.
Ebbene, ai fini del decisum su detta eccezione, a tal riguardo, in via preliminare e prodromica è, dunque, opportuno distinguere tra nullità della notifica del decreto ingiuntivo e inesistenza della stessa. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il destinatario dell'atto può agire per far dichiarare l'inefficacia del decreto stesso, ex art. 188 disp. att. c.p.c. In particolare, l'inesistenza della notifica si ha quando il vizio della notifica sia talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali (ad esempio, quando sia compiuta da soggetto non legittimato, oppure in caso di mancanza totale della notifica o effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione, risultando a costui del tutto estranea, o ancora il caso di mancanza totale di prova della notificazione e, dunque, di relata di notifica - così Cass. Civ., sez. 1, n. 5392 del 17.03.2004, ma anche Corte
d'Appello Palermo, sent. del 18.05.2007, Cass. Civ., sez. 5, n. 8970 del 29.12.2009; Civ., sez. 3, n.
19358 del 18.09.2007), mentre in tutti gli altri casi (ad esempio, consegna in un luogo diverso da quelli individuati dalla legge, ma comunque ricollegabile alla persona del destinatario – cfr. Cass.
Civ., sez. 1, n. 322 dell'11.01.2007, Cass. Civ., sez. 1, n. 1079 del 22.01.2004, conf., di recente,
Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 6565 del 9.03.2020, Cass. Civ., sez. 3, n. 16402 del 17.07.2014; Cass.
Civ. sez. 2, n. 7514 del 27.03.2007; Cass. Civ., sez. 2, n. 25350 del 2.12.2009), si deve parlare di nullità, da far valere solo in sede di opposizione. Infatti, le cause di nullità della notifica integrano ipotesi in cui l'attività posta in essere dal creditore, pur irregolare, vale come manifestazione dell'intenzione di quest'ultimo di far valere il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal giudice, a differenza di quanto succede in caso di inesistenza della notifica. Altro aspetto, poi, da evidenziare è che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi (di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.), potendo essere rilevata solo davanti al giudice competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o per l'opposizione tardiva ex art. 650.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha rilevato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione, “con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa” (cfr. Cass., sez. VI, ord. n. 29729/19).
Poiché la notificazione è un atto tipico dell'ufficiale giudiziario, il cui principale scopo-effetto è quello di determinare la legale conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, consentendo il contraddittorio, con riguardo ad essa vale il principio generale della congruità delle forme allo scopo, in virtù del quale l'inosservanza delle forma previste comporta la nullità della notificazione, salvo che questa abbia raggiunto lo scopo cui è destinata, la legale conoscenza cioè dell'atto notificato al suo destinatario, cercando di farne salvi gli effetti. Alla base vi è sempre l'esigenza di tutela dei soggetti attivo e passivo coinvolti, perché portatori di diritti ed interessi entrambi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Se da un lato emerge il diritto del notificante ad intraprendere l'iniziativa giudiziaria, dall'altro viene salvaguardato il diritto del destinatario della notifica a conoscere di un'iniziativa attivata nei suoi confronti ed eventualmente a difendersi in un contraddittorio, regolarmente e compiutamente instaurato ex art. 24 Cost.
Nel codice non è prevista la figura della c.d. inesistenza in materia di notificazione, ma solo quella della nullità, disciplinata dall'art. 160 c.p.c. (per cui questa invalidità si determina se non vengono osservate “le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia di un atto o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”).
L'art. 156 c.p.c., nel dettare la disciplina relativa alla nullità, prevede che la stessa non possa essere pronunciata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Sebbene il citato art. 156 c.p.c., sulla rilevanza della nullità, preveda come questa possa essere pronunciata solo se comminata dalla legge e quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, al contempo, sancisce come la stessa mai possa invece declararsi se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (l'art. 156 c.p.c., III co., stabilisce che la nullità “non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”). Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
A tale riguardo si cita l'orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo Tribunale ritiene uniformarsi, secondo il quale: “L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6194 del 29 marzo 2004).
Deve, peraltro, aggiungersi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità a pena dell'inammissibilità della proposta opposizione. La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina, infatti, tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. La suprema Corte di
Cassazione, ha chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio, pertanto, qualsiasi denuncia di un vizio formale dell'atto o di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr. tra le più recenti, Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del
09/09/2016).
Se ne deduce che, la parte che intende far valere la nullità dell'atto deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Venendo al caso di specie, fermo restando che quanto lamentato dall'opponente attiene a un vizio di carattere prettamente formale, tant'è che la notificazione ha, comunque, raggiunto il suo scopo di pervenire nella sfera di conoscenza e di conoscibilità del destinatario, senza arrecare alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, considerato che lo stesso, peraltro, propone tempestivamente l'azione di opposizione al decreto notificatogli (il decreto è stato notificato per stessa ammissione dell'opponente il 17.12.2018 e l'opposizione è stata notificata il 18.1.2019), in ogni caso, esaminando il ricorso e il correlativo provvedimento monitorio notificato e allegato dall'opposto, il richiamo delle disposizioni normative dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012 riportate nell'attestazione di conformità posta in calce ai precitati atti, prima della relata di notifica, rende inequivoco come detta attestazione faccia riferimento alla conformità all'atto informatico contenuto nel fascicolo telematico all'uopo indicato nel suo identificativo numerico da parte opposta. A tenore, infatti, di quanto disposto dal precitato articolo, applicabile ratione temporis, “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere ((di attestazione di conformità all'originale)). Il difensore … possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”.
Non v'è dubbio alcuno, dunque, che il ricorrente abbia rettamente attestato la conformità dell'atto notificato al documento informatico estratto dal fascicolo informatico il quale, per espressa disposizione normativa, è da intendersi come originale.
Parimenti infondate si appalesano poi le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente avverso l'estratto conto esibito, nonché avverso il calcolo degli interessi e di ogni conteggio esibito a corredo del ricorso.
Ebbene, le suesposte doglianze sollevate dal debitore, prima che ictu oculi generiche, sono del tutto prive di riscontro probatorio.
Per come sopra argomentato, le difese con le quali l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente,
l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr., in questo senso, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale
Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017). Quindi, con specifico riferimento al decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. A fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Ebbene, fermo restando il riparto dell'onere probatorio in tema di opposizione, di cui si è ampiamente disquisito, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la creditrice opposta, già sin dal procedimento monitorio ha adeguatamente dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, mediante l'allegazione, già in tale giudizio sommario, del contratto di finanziamento n. 21480, all'uopo recante la relativa sottoscrizione del debitore principale, quanto della garante.
Altresì, giova rilevare che l'estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Dunque, detto documento, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c., ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da piena prova anche nel successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 25.02.2002 n.
2751). Si rileva che “Con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, le scritturazioni contenute negli estratti conto e nel documento di saldaconto sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa cioè il documento nel suo complesso, o si limiti alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente, dirette contro singole e determinate annotazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765). Inoltre, secondo pacifica ed unanime giurisprudenza, la produzione in giudizio degli estratti conto da parte dell'istituto di credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c.
(applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente ex art. 1857 c.c.), determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti sotto il profilo contabile. Sicché, ove il debitore sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti conto, egli non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività dei medesimi estratti conto (cfr., in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. sez. II del 10.11.1993 n. 11084, Cass. civ. sez. I del 18.09.2008 n. 23807, Cass. civ. sez. I del 18.05.2006 n. 11749 e Cass. civ. sez. III del 5.12.2003 n. 18650, nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XI del 13.11.2009 n. 23348, Tribunale Avellino sez. I del 2.02.2011, Tribunale Monza sez. III del 5.03.2008, Tribunale Lucca del 5.06.2015 n. 1027).
Pertanto, “Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 24.05.2017 n. 13127).
Ebbene, la banca opposta ha depositato, all'uopo, l'estratto conto del rapporto posto a base del credito ingiunto, così pienamente assolvendo gli oneri probatori posti a suo carico e superando le contestazioni sollevate dall'opponente; contestazioni dal tenore vago e generico e in alcun modo mutato.
Dunque, applicando i richiamati pacifici principi di diritto alla fattispecie in esame, in primo luogo, non possono ritenersi rilevanti dette generiche e vaghe contestazioni mosse dall'opponente all'estratto conto, al calcolo degli interessi e ad ogni altro conteggio esibito dall'istituto di credito atteso che detto opponente si limita ad una mera contestazione di stile, senza per nulla specificare le ragioni poste a fondamento di tale contestazione, nonché le ragioni giuridiche in forza delle quali sarebbe stato indotto a muovere dette contestazioni.
Il sig. , infatti, non fornisce alcuna specifica allegazione, né prova delle ragioni sottese a tali Pt_1
(generiche ed imprecise) contestazioni, degli eventuali errori contabili riscontrati nell'estratto conto o nel prospetto di calcolo degli interessi prodotti dall'opposta.
Pertanto, alcun supporto assertivo e probatorio è stato offerto dall'opponente a suffragio delle contestazioni mosse, fermo restando che lo stesso non contesta l'esistenza del rapporto di finanziamento comunque stipulato e avente origine nel contratto sottoscritto con Bipielle Agos.
E' indubbio che l'opponente, adempiendo agli oneri posti a suo carico, avrebbero dovuto specificamente indicare, mediante un congruo supporto motivazionale e probatorio, nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità poste in essere dall'istituto di credito, con la debita cristallizzazione del thema decindendum e probandum, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n. 15979, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto
a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; nonché, in senso conforme, Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657, secondo cui “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”).
Né si sarebbe potuto, in ogni caso, sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (come richiesta da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). A parte, infatti, l'impossibile formulazione di quesiti volti ad accertare contestazioni del tutto generiche, imprecise ed indefinite, oltre che non suffragate dal compendio documentale in atti, è sufficiente ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può, comunque, essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n.
2072). Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale prodotta dalla banca opposta, che l'opponente abbia prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza denunciati, nonché a vincere la presunzione di veridicità contabile e l'efficacia probatoria che connota le risultanze dell'estratto conto depositato in atti.
Per quanto riguarda poi le deduzioni di parte opponente circa i fenomeni successori verificatisi nella titolarità del credito vantato dalla odierna la medesima, nel confermare e, indi, Controparte_2 con contestare, come siano intervenute due cessioni dei crediti, ossia la prima dalla CP_7 alla e la seconda dalla alla , oltre che l'intervenuto CP_9 CP_9 CP_10 conferimento di ramo d'azienda di quest'ultima in favore dell'odierna opposta e avente ad oggetto l'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ciononostante, Controparte_11 si limita unicamente a dolersi del fatto che solo la seconda di dette cessioni non si sarebbe giammai perfezionata, sicchè non avrebbe effetto, siccome non comunicata, nelle forme di legge, al debitore ceduto.
Orbene, occorre innanzitutto ricordare che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 5.11.2020 n. 24798, nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il sig. non contesta le avvenute cessioni dei crediti Pt_1
e il successivo conferimento di ramo d'azienda intervenuti tra le summenzionate parti, anzi, con riferimento alla prima (quella tra e ), conferma e non contesta non solo essere stata CP_7 CP_9 effettuata in sede di cartolarizzazione, ma altresì la sua pubblicizzazione in Gazzetta Ufficiale (GU
Parte Seconda n.152 del 28122013, allegata da parte opposta in sede monitoria).
Sebbene, dunque, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare dalle allegazioni di parte opposta, non possano escludersi delle carenze documentali circa le intervenute successioni nella titolarità del credito, ciononostante, detta circostanza, siccome non contestata da parte opponente, non può, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte essere rilevata dal Giudice d'ufficio. Diversamente, infatti, si incorrerebbe in un vizio di ultra petita.
Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha sancito che il difetto di titolarità non può essere rilevato d'ufficio, con ciò cambiando rotta per la prima volta rispetto alla pronuncia a Sezioni Unite del
2016, secondo la quale l'anzidetta carenza “può essere proposta in ogni fase del giudizio (…) e che il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”. A mente del principio dedotto nella sentenza n. 31071, Cass. Civ, Sez. II, 4 dicembre 2024, infatti, “la
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”.
Il principio de quo può ben essere mutuato in altre fattispecie simili, come ad esempio nell'ambito delle sempre attuali questioni in punto legittimazione del cessionario del credito nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Ebbene, l'opponente, solo con riferimento alla seconda cessione, non contesta, peraltro, che la stessa sia avvenuta o che abbia incluso il proprio debito, indi, la titolarità del credito in capo all'opposta, ma si limita ad eccepire l'inammissibilità dell'azione monitoria solo in ragione della mancata comunicazione nei suoi confronti di detta avvenuta cessione.
Sicchè, dunque, sebbene l'opposto abbia allegato, sin dal monitorio, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione del credito di in favore di , il contratto di cessione CP_7 CP_9 intervenuto tra quest'ultima e nonché il verbale di assemblea e conferimento di ramo CP_10
d'azienda di in favore della del 29.06.2018, a rogito Notar CP_10 CP_2 Persona_2 rep. n. 80866, racc. 15510, pubblicato in G.U. parte seconda n. 92 del 9.08.2018 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte opposta), oltre che risultante dalla visura storica (cfr. doc. 6 allegato alla memoria n. 2 di parte opposta) e, in sede di costituzione, l'estratto elenco dei crediti ceduti opportunamente omissato per ragioni di privacy da cui si evince l'indicazione del credito azionato (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta), non può, comunque, non rilevarsi che non sia del tutto chiara e precisa l'inclusione del credito vantato nei confronti del sig. da Pt_1 Controparte_2
Nonostante ciò, alla luce del principio di legittimità sopra richiamato e in considerazione delle contestazioni mosse dall'opponente solo con riguardo all'omesso perfezionamento della comunicazione di cessione, detto aspetto non può essere vagliato dall'adito giudicante, siccome fatto non contestato dalla controparte e non rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Stando così le cose, dunque, si tratta ora di verificare se, con riguardo alla sola seconda cessione,
l'unica cui si riferisce parte opponente, si sia perfezionata la comunicazione dell'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto.
Dall'esame dei documenti allegati da parte opposta in sede monitoria, risulta che con raccomandata
A/R n. 64951576565-3, datata 30.11.2015, indirizzata a in c.da Pianetto n. 48, di Parte_1
Cerisano, comunicava al medesimo che in data 30.11.2015, aveva ceduto CP_10 CP_9 alla predetta il credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad euro 22.773,89, evidenziando che il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a da CP_9
Detta missiva veniva, tuttavia, restituita al mittente per compiuta giacenza in Controparte_7 data 3.2.2016, con avviso di giacenza lasciato al destinatario in data 31.12.2015). Ciononostante, non ricorre dubbio alcuno in ordine al perfezionamento di detta comunicazione, atteso che dal certificato di stato di famiglia allegato da parte opponente, rilasciato dal Comune di Rende, risulta che il sig. , unitamente al proprio nucleo familiare, a decorrere dal 17.6.2016, si era trasferito Pt_1
a Rende, proveniente da Cerisano. Indi, può chiaramente presumersi che alla data di inoltro della raccomandata con la quale veniva comunicata la cessione il sig. era residente in [...]. Pt_1 Pertanto, affinchè la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che gli venga notificata, dal cedente o dal cessionario, o che la cessione sia da lui accettata (art. 1264 c.c.); tali formalità non costituiscono, quindi, elemento costitutivo della cessione, ma sono condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti del debitore. Il contratto di cessione del credito si perfeziona, infatti, con il semplice consenso di cedente e cessionario. A differenza di quanto accade in caso di cessione del contratto, non è richiesto, in questo caso, anche il consenso del debitore ceduto.
La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sul punto, ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D.
Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma (Cass. ord. n. 20495/2020).
Nel caso in esame, la cessione risulta essere stata all'uopo comunicata al debitore, ossia al sig.
, per il tramite della summenzionata raccomandata che, nonostante restituita al mittente per Pt_1 compiuta giacenza, deve comunque ritenersi perfezionata nei suoi confronti, siccome avvenuta al suo precedente indirizzo di residenza in Cerisano.
Per le raccomandate, la compiuta giacenza scatta immediatamente dopo la giacenza: decorsi trenta giorni (quindici per la “raccomandata 1”), il plico viene restituito al mittente, realizzando così la compiuta giacenza, cioè il perfezionamento della notifica.
Secondo la Corte di Cassazione, in casi del genere, per dimostrare l'invio della raccomandata, il mittente deve produrre l'attestazione di avviso di giacenza. In tal caso, la raccomandata produce gli effetti di una regolare notifica (cfr. Cass., sent. n. 15397 del 31 maggio 2023).
La Suprema Corte, con granitica giurisprudenza sul punto, ha affermato che per l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si applica la disciplina di cui all'art. 1335 c.c. Richiamando a supporto delle proprie argomentazioni taluni precedenti (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011) chiarisce che quando l'intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/11/2013 n° 26708; Cass. n. 13651 del 2006). Pertanto, nella notificazione a mezzo del servizio postale il perfezionamento della notifica non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo, invece, coincidere, come nel caso di specie, con l'inutile spirare del termine di compiuta giacenza di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982. Tale ultima norma (nel testo sostituito dal D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2005, ed entrato in vigore il 17 marzo 2005) stabilisce, infatti, che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. Essa, quindi, realizza, contemperandoli, due diversi e contrapposti interessi, vale a dire sia quello del notificante (assicurandogli un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione da lui promosso, spirato il quale la notificazione si ha per eseguita anche in mancanza del ritiro del piego depositato da parte del destinatario, il quale, pertanto, da tale momento ha legale conoscenza dell'atto), sia quello del notificato
(garantendogli di poter disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al
“fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli” - cfr. Corte cost.. n. 346/1998). Pertanto, il termine di dieci giorni di cui al citato art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 (in base al quale, si ribadisce, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma 2 della medesima norma) deve essere qualificato come termine « a decorrenza successiva »
e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., ovverossia escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. un. sentenza del
1/02/2012 n. 1418).
Pertanto, non avendo l'opponente provveduto al ritiro del plico nel termine stabilito a decorrere dal suo deposito presso l'ufficio postale, la comunicazione di avvenuta cessione inoltrata da CP_10 deve ritenersi perfezionata, per compiuta giacenza.
Alla luce di tutto quanto argomentato e sinora rilevato, l'opposizione proposta dal sig.
[...]
va disattesa, siccome infondata, con conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. Pt_1
500/18, di cui va dichiarata l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
Stante l'intervenuto mutamento della giurisprudenza in tema di non rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 106/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 500/2019 del 6.12.2018, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1750/2018 r.g., dichiarandone l'esecutorietà;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Paola lì, 23.06.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli