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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2492/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato il [...] a [...] e residente a [...]
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco
Foresio,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Ester Cascio e Salvatore Graziuso,
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5/3/2021, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. IOCOM n. 37510284 e di pensione cat.
VOCOM n. 36523761 – espone di aver ricevuto missiva del 18/12/2019 con la quale l' ha chiesto in restituzione la somma di € 7.247,60, secondo l'ente CP_1 indebitamente versata sulla pensione cat. IOCOM per il periodo dall'1/5/2003 al
30/6/2005 per i seguenti motivi “anticipazioni provvisorie liquidate ai sensi dell'art. 8 legge 30.04.1969, n. 153”, e ha preannunciato il recupero mediante trattenuta mensile di € 100,00 sulla predetta pensione e rappresenta di aver invano presentato ricorso amministrativo contro tale provvedimento di indebito.
Tanto esposto, parte ricorrente sostiene l'illegittimità della comunicazione di indebito, deducendo vizio di motivazione dell'atto, invocando la sanatoria di cui agli artt. 52 L. 88/89 e 13 c. 2 L 412/91 per i percettori di somme in buona fede, rilevando che i propri redditi rientrano nei limiti stabiliti dalla legge per il diritto alla prestazione ed eccependo decadenza dell'ente dalla azione di recupero per decorso del termine annuale ex art.13 L.412/91, e chiede che venga rigettata la richiesta di restituzione somme avanzate dall , con vittoria di spese da CP_1 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede il CP_1 rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito dalla liquidazione della rendita di vecchiaia da parte della , che ha fatto venir meno il diritto del ricorrente Parte_2 all'integrazione al trattamento minimo corrisposta provvisoriamente sull'anticipazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, e rilevando che l'art. 52 L. 88/89 è inapplicabile, posto che l'indebito non scaturisce da un errore commesso dall' . Pt_3
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in primo luogo, rilevare che l'art. 8 della L. 30 aprile 1969, n. 153 recita: “”””””””””””
“Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'
[...]
all'istituto nazionale di assicurazione sociale Controparte_2 libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall' ed a Controparte_2 totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in
Italia non inferiore a dieci anni.
Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in
2 funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge
23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio
1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi.
Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri”.
Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, con la Sentenza n. 1967 del 22/02/1995 ha affermato che
“Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera, in quanto previsto come ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non assumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli artt. 2033 cod.civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri.”
La giurisprudenza di legittimità con la Sentenza n. 11011 del 10/12/1996 ha, inoltre, precisato quanto segue: “Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in
3 Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estero, in quanto prevista come ipotesi fisiologica dalla relativa disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non assumibile nella fattispecie legale tipo di cui agli artt. 2033 cod. civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri. La ripetibilità di tali somme viene peraltro a cessare dal momento in cui l' previdenziale sia stato posto in condizioni di Pt_3 accertare la non debenza della prestazione e di provvedere in proposito, momento che deve essere individuato tenendo conto del fatto che ragioni organizzative ed amministrative giustificano l'attribuzione di uno spatium deliberandi a partire dalla data di effettiva disponibilità delle pertinenti informazioni che consentono di qualificare come non dovuta l'ulteriore erogazione della prestazione, spatium deliberandi che può essere determinato equitativamente in un anno, sulla base di quanto stabilito dall'art. 13, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991 n.
412”.
Deve, quindi, richiamarsi l'art. 13 Legge 412/91 recita:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell motivata da obiettive ragioni di CP_1 carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine
4 del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. (articolo introdotto dall'art.16, comma 8, lettera a) del D.L.9/2/2012 N.5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35) 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.93 si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre 1987, n.495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Occorre, inoltre, richiamare il principio affermato, da ultimo con Ordinanza n.
29689 del 19/11/2024, dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha CP_1 avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi che nella missiva del
18/12/2019 allegata al presente ricorso si legge: “Gentile Signore, le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/05/2003 al 30/06/2005, sono stati pagati €
7.247,60 in più sulla pensione cat. IOCOM n. 37510284 per i seguenti motivi: anticipazioni provvisorie liquidate ai sensi dell'art. 8 legge 30.04.1969, n. 153. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di
100,00 euro mensili sulla pensione cat. VOCOM n. 36523761 a partire dalla prima rata utile”.
Costituendosi in giudizio, ha così esplicitato le ragioni dell'indebito: “Il CP_1 ricorrente era titolare di assegno ordinario d'invalidità IOCOM/37510284 liquidato in applicazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (c.d. anticipazione provvisoria – natura V). (…) Successivamente, in data 08.06.2005, a seguito del provvedimento di concessione della rendita di vecchiaia della (cfr Parte_2 doc.1), l'assegno è stato riliquidato in via definitiva in regime di convenzione internazionale, IOCOMS/48726024, mantenendo la stessa decorrenza originaria
02/1986, e comunicato al sig. in data 14/10/2005, l'avvenuta Pt_1 riliquidazione con calcolo arretrati dal 01.05.2003 (cfr doc 2); da tale riliquidazione
è scaturito un debito pari ad € 7.247,60 (RI n.39426) relativo alla differenza tra l'importo riscosso con IOCOM/37510284 dal 01/05/2003 (data in cui il ricorrente diventa titolare di rendita di vecchiaia svizzera al compimento dell'età anagrafica,
65 anni) al 30/06/2005 (pari ad € 11.497,26) ed il dovuto con la pensione riliquidata IOCOMS/46102172 per lo stesso periodo (pari ad € 4.249,66). Dette somme indebite sono in corso di recupero con trattenuta mensile di € 100,00
(recupero iniziato a 03/2020) sulla pensione di vecchiaia VOCOM/36523761,
5 liquidata per trasformazione della IOCOMS/48726024 al compimento dell'età pensionabile in Italia (cfr doc. 6)”.
Parte convenuta ha allegato alla propria memoria la comunicazione di liquidazione della rendita di vecchiaia da parte della , che risulta Parte_2 essere stata ricevuta all' di Casarano il 14/10/2003. CP_1
Si deve, quindi, ritenere che alla data del 14/10/2003 l' è venuto a Pt_3 conoscenza della liquidazione della prestazione che ha determinato la perdita del diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo liquidata in via provvisoria e, quindi, la data da considerare ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale.
Pertanto, ai sensi della citata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata l' avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche sui redditi del Pt_3 ricorrente entro l'anno 2004 ed avviare il recupero dell'indebito entro l'anno
2005.
Deve, a questo punto osservarsi che ha allegato alla memoria di CP_1 costituzione le seguenti missive indirizzate al ricorrente: lettera del 14/10/2005 in cui si legge “Si comunica che, a seguito della concessione della pensione estera, si è proceduto alla eliminazione della pensione cat. IOCOM n° 37510284 e alla liquidazione in via definitiva della pensione italiana in Regime di Convenzioni
Internazionali, con applicazione dell'art. 8 legge n° 153/69. Tale operazione può aver determinato, per il passato, somme a Suo debito oppure somme a Suo credito” e missiva del 24/10/2005 che recita “Gentile Signore, a seguito del ricalcolo della prestazione in oggetto è stato accertato che per il periodo dal
01.05.2003 al 30.06.2005 lei ha riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo: ANTICIPAZIONI PROVVISORIE LIQUIDATE AI SENSI
DELL'ART. 8 LEGGE 30.04.1969, N. 153. L'importo riscosso in più ammonta ad euro 7.247,60”.
Orbene, poiché la comunicazione del 14/10/2005 non indica l'esistenza di alcun debito a carico del ricorrente, si deve ritenere che la prima richiesta di restituzione della prestazione di cui si asserisce l'indebita erogazione nel periodo dal 01/05/2003 al 30/06/2005, oggetto del presente ricorso, sia stata formulata da con missiva del 24/10/2005. CP_1
Deve, tuttavia, osservarsi che tra la documentazione prodotta da vi è una CP_1 sola ricevuta di ritorno sottoscritta dal ricorrente e astrattamente riferibile alla predetta comunicazione, quella datata 30/1/2006, ricevuta che, però, non reca alcun elemento che consenta di ricondurla con certezza alla lettera del
24/10/2005, posto che l'indicazione “R.I. 39426”, sebbene corrispondente al numero della pratica indicata nell'intestazione della missiva, non può ritenersi
6 sufficiente a tal fine, in quanto questo numero è riportato soltanto in una zona della ricevuta di ritorno ed è apposto con caratteri diversi da quelli della intestazione dell' . Pt_3
L , inoltre, ha allegato alla propria memoria anche una missiva Pt_3 dell'1/3/2010 che afferma “Gentile Signore, con lettera del 24/10/2005 le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/05/2003 al 30/06/2005 sono stati pagati
7.247,60 euro in più sulla sua pensione cat. IOCOM n. 37510284 per il seguente motivo: anticipazioni provvisorie liquidate ai sensi dell'art. 8 legge 30.04.1969, n.
153. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 44,00 euro mensili sulla pensione cat. IOCOMS n. 48726024 a partire dal mese di aprile 2010”.
Orbene, anche per quest'ultima comunicazione dell'1/3/2010 si rinviene tra gli atti allegati alla memoria di una ricevuta di ritorno sottoscritta da CP_1 Pt_1
in data 4/3/2010, ma anche in tal caso nella ricevuta non si rinvengono
[...] elementi per ricollegarla alla raccomandata inviata l'1/3/2010, non potendo ritenersi sufficiente l'indicazione del numero 39426 apposto a penna nell'indirizzo della ricevuta.
Pertanto, poichè , su cui gravava il relativo onere, non ha fornito la prova di CP_1 aver avanzato la richiesta restitutoria entro il termine decadenziale come sopra specificato, si ritiene che l' sia decaduto dall'azione di recupero, sicchè il Pt_3 ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma di €
7.247,60 chiesta in restituzione con missiva del 18/12/2019.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 7 novembre 2025 – 5 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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