Articolo 215 del Codice civile
Articolo 214Articolo 216
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 215.

((Separazione dei beni.)) ((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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