Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 195
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione

    La mancata sottoscrizione non è un elemento essenziale e la sua mancanza è ininfluente ai fini della validità e della regolarità della procedura esattoriale.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    Le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione andavano fatte valere con l'impugnazione dei presupposti avvisi di liquidazione, che nella controversia in esame non vengono contestati.

  • Rigettato
    Assenza del visto di esecutività

    In materia di tributi locali, l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione alternativo alla riscossione a mezzo ruolo. La disciplina non contempla più il visto del Pretore, adempimento soppresso dal D.Lgs. 51/1998. L'ingiunzione fiscale ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutività, la cui eventuale mancanza non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione. L'avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, determinando l'irretrattabilità della pretesa impositiva e una conseguente preclusione, in sede di riscossione, allo svolgimento di eccezioni che andavano proposte con l'impugnazione dell'atto impositivo.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'atto impugnato non difetta di motivazione e di istruttoria atteso che contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto suscettibili di porre la ricorrente di avere scienza e coscienza della richiesta impositiva e dell'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'imposta, consentendo valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.

  • Rigettato
    Mancata attestazione di conformità

    L'art.20 del nuovo decreto sostituisce la formulazione del comma 1bis, prevedendo che il documento informatico, come nel caso in specie, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art.2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 195
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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