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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4959/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio, 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2077 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 07/06/2024, Ricorrente_1 rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso l'ingiunzioni di pagamento n.2077, notificata in data 13/03/2024, con la quale il comune di Palagonia, a seguito della notifica di avvisi di liquidazione, ingiunge, entro trenta giorni, il pagamento di € 3.806,00 a titolo di IMU anni 2012, 2013 e 2014, sanzioni e interessi. La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del difensore:
1) per omessa sottoscrizione;
2) per intervenuta decadenza e prescrizione dalla potestà accertativa da parte dell'ente impositore;
3) per assenza del visto di esecutività;
4) per carenza di motivazione;
5) per mancata attestazione sull'ingiunzione che la copia consegnata al ricorrente è conforme all'originale detenuto presso gli archivi informatici della Pubblica Amministrazione in violazione dell'art.23, comma 1 del
D.Lgs. 82/2005.
Il comune di Palagonia, regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) La mancata sottoscrizione non è elemento essenziale e la sua mancanza è ininfluente ai fini della validità
e della regolarità della procedura esattoriale.
B) Le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione andavano fatte valere con l'impugnazione dei presupposti avvisi di liquidazione che nella controversia in esame non vengono contestati.
C) In materia di tributi locali, l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione alternativo alla riscossione a mezzo ruolo, la cui disciplina, posta dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento soppresso dall'art.229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51. L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà, la cui eventuale mancanza non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma. L'ingiunzione fiscale è pertanto pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, mentre la mancanza del visto pretorile, quando previsto, rendeva solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.
L'avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, determinando l'irretrattabilità della pretesa impositiva e una conseguente preclusione, in sede di riscossione, allo svolgimento di eccezioni che andavano proposte con l'impugnazione dell'atto impositivo.
D) L'atto impugnato non difetta di motivazione e di istruttoria atteso che contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto suscettibili di porre la ricorrente di avere scienza e coscienza della richiesta impositiva e dell'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'imposta, consentendo valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.
E) L'art.20 del nuovo decreto sostituisce la formulazione del comma 1bis, prevedendo che il documento informatico, come nel caso in specie, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art.2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, il Giudice Monocratico non si pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4959/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio, 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2077 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 07/06/2024, Ricorrente_1 rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso l'ingiunzioni di pagamento n.2077, notificata in data 13/03/2024, con la quale il comune di Palagonia, a seguito della notifica di avvisi di liquidazione, ingiunge, entro trenta giorni, il pagamento di € 3.806,00 a titolo di IMU anni 2012, 2013 e 2014, sanzioni e interessi. La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del difensore:
1) per omessa sottoscrizione;
2) per intervenuta decadenza e prescrizione dalla potestà accertativa da parte dell'ente impositore;
3) per assenza del visto di esecutività;
4) per carenza di motivazione;
5) per mancata attestazione sull'ingiunzione che la copia consegnata al ricorrente è conforme all'originale detenuto presso gli archivi informatici della Pubblica Amministrazione in violazione dell'art.23, comma 1 del
D.Lgs. 82/2005.
Il comune di Palagonia, regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) La mancata sottoscrizione non è elemento essenziale e la sua mancanza è ininfluente ai fini della validità
e della regolarità della procedura esattoriale.
B) Le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione andavano fatte valere con l'impugnazione dei presupposti avvisi di liquidazione che nella controversia in esame non vengono contestati.
C) In materia di tributi locali, l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione alternativo alla riscossione a mezzo ruolo, la cui disciplina, posta dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento soppresso dall'art.229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51. L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà, la cui eventuale mancanza non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma. L'ingiunzione fiscale è pertanto pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, mentre la mancanza del visto pretorile, quando previsto, rendeva solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.
L'avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, determinando l'irretrattabilità della pretesa impositiva e una conseguente preclusione, in sede di riscossione, allo svolgimento di eccezioni che andavano proposte con l'impugnazione dell'atto impositivo.
D) L'atto impugnato non difetta di motivazione e di istruttoria atteso che contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto suscettibili di porre la ricorrente di avere scienza e coscienza della richiesta impositiva e dell'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'imposta, consentendo valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.
E) L'art.20 del nuovo decreto sostituisce la formulazione del comma 1bis, prevedendo che il documento informatico, come nel caso in specie, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art.2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, il Giudice Monocratico non si pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè