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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 391 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE GIGLIO C.F._1
MARIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOGOZZO C.F._2
NICOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 06/02/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
Messina il 07/07/1971, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CATANZARO (CZ) il
12/07/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie C;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] Persona_1
05/12/2011, e nata a [...] [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 510/2024 pubbl. il 06/03/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
1) La casa familiare rimane nella piena disponibilità della sig.ra , con ogni arredo e Parte_1
pertinenza, i minori continueranno a convivere con la madre nell'attuale dimora familiare, con collocamento prevalente presso la stessa;
2) I
2 comparenti concordano che il padre trascorrerà con i propri figli minori un week-end a settimane alternate. Inoltre, avrà la facoltà di poter trascorre con i figli minori un pomeriggio durante la settimana, il mercoledì pomeriggio, previo accordo con la madre e compatibilmente alle attività quotidiane dei ragazzi. Relativamente alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto, durante le festività natalizie i minori trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre che ricomprenderanno ad anni alterni il Natale o il Capodanno ivi comprese le vigilie, durante le festività pasquali i minori trascorreranno con il padre e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre i giorni del compleanno i minori trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni. Salvo diverso accordo tra i genitori. 3) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli minori, (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
4) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i propri figli ed i nonni paterni e materni;
5) Il sig. essendo attualmente disoccupato CP_1
e in grave condizioni di indigenza si impegna a versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per i propri figli minori,
e , e per la moglie, la somma di Euro 450,00 mensili (di Persona_1 Per_2
cui € 150,00 per , € 150,00 per e € 150,00 quale assegno Persona_1 Per_2
divorzile per la sig.ra ), la somma (fissata con decorrenza dalla data Parte_1
della domanda) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione gennaio 2026) purché l'indice sia positivo;
2)
L'assegno unico per i figli minori e/o qualsiasi altro beneficio fiscale/economico sarà percepito in misura pari al 100% dalla sig.ra
, per espressa e incondizionata rinuncia da parte del sig. Parte_1 CP_1
6) Le spese straordinarie per i minori restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, ferma
3 restando la possibilità per uno solo dei genitori di farsi carico dell'intero importo, in caso di mancato accordo, qualora le condizioni economiche glielo permettano;
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, sia per gli stessi che per i figli minori;
8) Le parti, sigg.ri e Parte_1 CP_1
dichiarano di avere regolato con la presente convenzione tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 9) I comparenti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
10) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70, confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al presente ricorso;
11) Le parti reciprocamente rinunciano al deposito giudiziale della documentazione reddituale di cui all'art 473-bis.51, comma
3, c.p.c. 12) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/03/2025.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 510/2024 pubbl. il 06/03/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 06/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di CATANZARO (CZ) il 12/07/2008, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie C, tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
5 Messina il 07/07/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO
(CZ) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 391 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE GIGLIO C.F._1
MARIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOGOZZO C.F._2
NICOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 06/02/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
Messina il 07/07/1971, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CATANZARO (CZ) il
12/07/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie C;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] Persona_1
05/12/2011, e nata a [...] [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 510/2024 pubbl. il 06/03/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
1) La casa familiare rimane nella piena disponibilità della sig.ra , con ogni arredo e Parte_1
pertinenza, i minori continueranno a convivere con la madre nell'attuale dimora familiare, con collocamento prevalente presso la stessa;
2) I
2 comparenti concordano che il padre trascorrerà con i propri figli minori un week-end a settimane alternate. Inoltre, avrà la facoltà di poter trascorre con i figli minori un pomeriggio durante la settimana, il mercoledì pomeriggio, previo accordo con la madre e compatibilmente alle attività quotidiane dei ragazzi. Relativamente alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto, durante le festività natalizie i minori trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre che ricomprenderanno ad anni alterni il Natale o il Capodanno ivi comprese le vigilie, durante le festività pasquali i minori trascorreranno con il padre e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre i giorni del compleanno i minori trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni. Salvo diverso accordo tra i genitori. 3) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli minori, (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
4) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i propri figli ed i nonni paterni e materni;
5) Il sig. essendo attualmente disoccupato CP_1
e in grave condizioni di indigenza si impegna a versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per i propri figli minori,
e , e per la moglie, la somma di Euro 450,00 mensili (di Persona_1 Per_2
cui € 150,00 per , € 150,00 per e € 150,00 quale assegno Persona_1 Per_2
divorzile per la sig.ra ), la somma (fissata con decorrenza dalla data Parte_1
della domanda) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione gennaio 2026) purché l'indice sia positivo;
2)
L'assegno unico per i figli minori e/o qualsiasi altro beneficio fiscale/economico sarà percepito in misura pari al 100% dalla sig.ra
, per espressa e incondizionata rinuncia da parte del sig. Parte_1 CP_1
6) Le spese straordinarie per i minori restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, ferma
3 restando la possibilità per uno solo dei genitori di farsi carico dell'intero importo, in caso di mancato accordo, qualora le condizioni economiche glielo permettano;
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, sia per gli stessi che per i figli minori;
8) Le parti, sigg.ri e Parte_1 CP_1
dichiarano di avere regolato con la presente convenzione tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 9) I comparenti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
10) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70, confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al presente ricorso;
11) Le parti reciprocamente rinunciano al deposito giudiziale della documentazione reddituale di cui all'art 473-bis.51, comma
3, c.p.c. 12) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/03/2025.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 510/2024 pubbl. il 06/03/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 06/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di CATANZARO (CZ) il 12/07/2008, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie C, tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
5 Messina il 07/07/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO
(CZ) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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