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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1861/2024 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
SE (c.f. ), rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1
procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Ignazio Sposito e
Marco Rigon, presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro il , in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., per delega allegata, dal dottor Antonio Cardia, dipendente dello stesso , CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la
[...]
Controparte_3
[...]
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per
pagina 1 l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 (c.d. carta elettronica del docente), in relazione agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso ha allegato di essere una docente inserita nel sistema scolastico statale e di essere stata reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza a tempo determinato, senza aver mai percepito, in relazione agli anni scolastici sopra indicati, la somma di euro 500,00
annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1
comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del
23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M.
del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
pagina 2 2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando CP_1
integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto al 30.10.2024, data di notifica del ricorso.
Specificatamente, ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché, come peraltro confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n.
29961 del 27.10.2023), le somme eventualmente dovute per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 erano da considerarsi prescritte.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione CP_1
letterale e teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato ad indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla docente.
Giova ricordare che, per i docenti che, come pacificamente lo è la ricorrente, “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in
pagina 3 ruolo”, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935
c.c., “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (v. Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
Per quanto concerne il termine di prescrizione, si osserva che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 30.10.2024.
Come è noto, infatti, l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso, ma con la notificazione dell'atto al convenuto (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 24031 del 12.10.2017).
Con riguardo alla carta del docente, il D.P.C.M. 28.11.2016, all'art. 5, comma 2, ha previsto che “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”. Il comma 3 del citato art. 5 ha poi previsto che, per gli anni scolastici successivi, la predetta registrazione debba avvenire dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poiché per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 gli incarichi di supplenza sono stati conferiti alla ricorrente rispettivamente in data
13.9.2017 e in data 12.9.2018, entrambe antecedenti a quella del 30 ottobre di ogni anno, ne consegue che per l'anno scolastico 2017/2018 la
pagina 4 prescrizione si è compiuta il 30.10.2022, mentre per quello 2018/2019 la prescrizione si è compiuta il 30.10.2023.
Pertanto, alla data di notifica del ricorso, in relazione a tali anni scolastici, la prescrizione era già decorsa.
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5. Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti della prescrizione, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Secondo le citate disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale italiano, la carta in discorso è attribuita ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente non di ruolo, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021,
pagina 5 secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia, è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
pagina 6 Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c., con la citata sentenza n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dai documenti prodotti, ed in particolare dallo stato matricolare, per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la ricorrente ha ricevuto degli incarichi di supplenza fino al termine delle attività di didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato.
6. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore CP_1
della ricorrente la somma di euro 1.500,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
pagina 7 Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione
7. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in misura di 2/5, mentre il convenuto deve essere CP_1
condannato alla rifusione delle spese processuali per la restante parte
(3/5).
Le spese residue seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”,
posto che la causa è stata decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127-ter c.p.c..
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara prescritto il diritto della ricorrente con riferimento agli anni
pagina 8 scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
2) accoglie il ricorso nei limiti della prescrizione e, per l'effetto, condanna il a riconoscere in favore Controparte_1
della ricorrente la somma di euro 1.500,00, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai docenti a tempo indeterminato;
sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L.
n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) compensa le spese processuali per due quinti e condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali residue, che liquida in euro 618,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Ignazio Sposito e Marco Rigon.
Cagliari, 12.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 9