Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 873/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
ad Augusta (SR), il 12.07.1966
[...]
cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
entrambi con gli Avv.ti Veronica Beolchini e Maria Marcuccio, con domicilio telematico eletto presso la casella di posta elettronica certificata , Email_1
(anno 2011 - atto n. 84 - reg. \\ - parte II – serie C)
In comunione dei beni.
Con i seguenti figli: , nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita a Gorgonzola, Via Maria Montessori, 4, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo, è stata posta in vendita con incarico conferito all'Agenzia Immobiliare
Tempocasa di Gorgonzola - Vicolo Cesare Battisti, 1 Gorgonzola e fino alla cessione definitiva a terzi viene assegnata alla RA con tutti gli arredi e suppellettili che la compongono Pt_1
che sono già di esclusiva proprietà della NO;
Pt_1
3) sino alla data di rilascio dell'immobile di cui al punto che precede, come verrà concordata con il promissario acquirente, il Sig. , non avendo al momento ancora reperito autonoma Parte_2
soluzione abitativa, continuerà a condividere con la sig.ra la già casa coniugale, Pt_1
impegnandosi a lasciare l'abitazione nella disponibilità esclusiva della moglie a fine settimana alternati;
4) il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a vivere con la madre anche Per_1
presso la nuova abitazione ove la stessa intenderà trasferirsi;
5) il OR , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente, verserà alla NO , anticipatamente entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, la somma di €. 434,65.= importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici
Istat, costo vita, (prima rivalutazione gennaio 2026) e ciò fino al raggiungimento da parte di dell'autosufficienza economica. Si precisa che tale somma è stata determinata in modo Per_1 corrispondente all'importo che il Sig. versa mensilmente quale contributo al Pt_2 mantenimento di un altro figlio, di anni 22, non ancora economicamente autonomo, Per_2
avuto da una precedente relazione.
6) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Pt_2 Per_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I coniugi, fermi restando gli obblighi sopra indicati, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, non hanno nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento avendo già compiutamente regolato e definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al mantenimento del figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Deve darsi atto che con la presente sentenza cessa il regime della comunione legale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 17.09.2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zoagli (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato