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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/12/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2072/2023
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr.ssa Mariangela Mastro Giudice
3) Dr.ssa Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2072/2023 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo, dagli avv.ti Maria Teresa D'ON e Barbara Di
Pietrantonio.
Ricorrente
CONTRO rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Cristina Caporossi
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate dai
Procuratori delle parti, ex art. 473 bis .28 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/08/2023, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 20/07/2008 nel Controparte_1
Comune di Giulianova, da cui era nata la GL (22/11/2010) e che, con Per_1
accordo di negoziazione assistita in data 05/12/2017, era stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della GL con collocazione presso la madre e regolamentazione Per_1
dei tempi di permanenza padre-GL, l'assegnazione della casa coniugale;
di porre a proprio carico l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della GL con ripartizione delle spese Per_1
straordinarie al 50% tra i coniugi e percezione al 100% in favore della resistente dell'Assegno Unico INPS.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- La resistente non aveva mai vissuto nell'abitazione coniugale dalla separazione, nonostante l'assegnazione in sede di negoziazione assistita;
- il contributo di mantenimento in favore della GL stabilito Per_1
nell'accordo di separazione in € 400,00 era, a seguito di rivalutazione
ISTAT, aumentato ad € 453,25 rispetto all'epoca della separazione;
- svolgeva l'attività di mastro muratore alle dipendenze della ditta Pomante
ON, con una retribuzione mensile che oscillava tra i 1.000,00 € e i
1.300,00 €;
- aveva costituito un nuovo nucleo familiare ed era in attesa della nascita di un figlio;
Nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
divorzio, ha contestato le richieste di carattere economico avanzate dal ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, ha dedotto che:
- aveva rinunciato alla casa coniugale assegnatale in sede di negoziazione assistita, essendo questa non autonoma e situata in uno stabile abitato dai familiari del ricorrente, prendendo in locazione un appartamento al canone mensile di 500,00 €;
- era impiegata presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo con rapporto di lavoro part time e con una retribuzione di circa 1.300,00 € mensili;
- il ricorrente era imprenditore edile, essendo amministratore unico della
Pomante Costruzioni s.r.l. e non un manovale alle dipendenze della ditta
“Pomante ON”, con redditi nettamente superiori rispetto a quelli dichiarati nel ricorso introduttivo;
- la GL aveva limitati contatti con il padre, avendo smesso di Per_1
pernottare presso lo stesso, il quale si era disinteressato del rapporto con lei.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 06/12/2023, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi - ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
1. stante l'accordo delle parti sul punto, revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la quale peraltro non vi abita da tempo;
conferma le condizioni concordate dai coniugi nella fase separativa in ordine all'affidamento della GL minore, salvo modifiche da concordare;
2. tenuto conto, da un lato, delle accresciute esigenze di vita della GL rispetto all'epoca della separazione e , dall'altro , dei maggiori oneri gravanti sul padre a seguito della nascita della seconda GL dalla nuova relazione, conferma l'assegno di mantenimento, come all'attualità rivalutato, posto a carico del padre nella separazione, oltre successiva rivalutazione monetaria ISTAT;
3. dispone che l'assegno unico universale dovuto dall sia riscosso in CP_2
via esclusiva dalla madre;
Infine, all'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Passando al merito, in ordine alle modalità di affidamento e collocamento della GL , ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, come stabilito in sede di accordo transattivo di separazione in data 05/12/2017 e confermate nell'ordinanza presidenziale in data 06/12/2023. Infatti, tale regime di affidamento e collocamento risulta essere conforme all'interesse della minore , tenuto Per_1
anche conto del sostanziale accordo delle parti sul punto.
Per quanto concerne il mantenimento della GL da parte del ricorrente, Per_1
tenuto conto della circostanza sopravvenuta della nascita di un figlio dalla nuova relazione del da rapportare alle oggettive aumentate esigenze di vita Pt_1
della stessa rispetto all'epoca della separazione, correlate all'età, dei maggiori tempi di permanenza presso la madre, del buon tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio e della situazione economica dei coniugi, rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca (2023) della separazione (in cui era stato disposto l'assegno di € 400,00 mensili), appare equo e proporzionale aumentare l'assegno mensile dovuto a tale titolo dal padre, ad € 600,00 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza all'attualità. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50% e determinate, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5 dicembre 2018, con corresponsione dell'assegno Unico in via esclusiva alla madre collocataria CP_2 Persona_2
Passando alla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018, seguita dalla successiva giurisprudenza (cfr.
Cass. 1882/2019; Cass 5603/2020). Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che,
a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché
l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati in data 20/07/2008 e separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data 05/12/2017, dopo una convivenza coniugale durata 9 anni;
- nell'accordo di separazione nulla è stato previsto a titolo di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente Controparte_1
indipendente;
- la resistente svolge l'attività di impiegata presso il Comune di Mosciano
Sant'Angelo, con contratto a part time tempo indeterminato e con un reddito annuale netto di circa 19.600,00 €, non possiede immobili ed è gravata dal costo della locazione mensile dell'abitazione dove si è trasferita dall'epoca della separazione, di € 500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi versate in atti);
- il ricorrente percepisce lo stipendio mensile di circa € 1.300,00 € e, rispetto all'epoca della separazione, ha visto la nascita del figlio ON da una nuova relazione (cfr. dichiarazioni dei redditi versate in atti);
- il resistente e gode della casa coniugale, rimasta nella disponibilità dello stesso dall'epoca della separazione, oltre a risultare percettore di una rendita da locazione che costituisce indice di una capacità economica ben maggiore rispetto a quella di un semplice lavoratore dipendente;
- la resistente, attesa l'età (di anni 47) e la professionalità acquisita come istruttore amministrativo, è in grado di mantenere e migliorare la propria condizione professionale ed economica, senza tuttavia prospettive attuali di effettiva progressione in carriera.
In tale contesto, va accolta la richiesta di assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, in presenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti, che giustifica l'attribuzione a tale titolo della somma di € 200,00 mensili, a partire dal 1° gennaio 2024, data iniziale del periodo d'imposizione cui si riferisce la dichiarazione dei redditi attestante la percezione della rendita da locazione.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Giulianova in data 20/07/2008 tra e e Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di l'assegno mensile pari ad € 600,00 a Parte_1
titolo di mantenimento della GL , oltre rivalutazione ISTAT, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
3) conferma, in ordine all'affidamento e collocamento della GL , Per_1
all'assegnazione della casa coniugale, alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi e alla percezione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre collocataria l'ordinanza CP_2 Controparte_1
ex art. 473 bis .22 c.p.c. in data 06/12/2023;
4) accoglie parzialmente la richiesta di assegno divorzile e pone a carico della parte resistente il pagamento della somma di € 200,00 mensili comprensiva di arretrati a titolo di assegno divorzile dal 1° gennaio 2024, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno 2025;
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr.ssa Mariangela Mastro Giudice
3) Dr.ssa Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2072/2023 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo, dagli avv.ti Maria Teresa D'ON e Barbara Di
Pietrantonio.
Ricorrente
CONTRO rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Cristina Caporossi
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate dai
Procuratori delle parti, ex art. 473 bis .28 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/08/2023, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 20/07/2008 nel Controparte_1
Comune di Giulianova, da cui era nata la GL (22/11/2010) e che, con Per_1
accordo di negoziazione assistita in data 05/12/2017, era stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della GL con collocazione presso la madre e regolamentazione Per_1
dei tempi di permanenza padre-GL, l'assegnazione della casa coniugale;
di porre a proprio carico l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della GL con ripartizione delle spese Per_1
straordinarie al 50% tra i coniugi e percezione al 100% in favore della resistente dell'Assegno Unico INPS.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- La resistente non aveva mai vissuto nell'abitazione coniugale dalla separazione, nonostante l'assegnazione in sede di negoziazione assistita;
- il contributo di mantenimento in favore della GL stabilito Per_1
nell'accordo di separazione in € 400,00 era, a seguito di rivalutazione
ISTAT, aumentato ad € 453,25 rispetto all'epoca della separazione;
- svolgeva l'attività di mastro muratore alle dipendenze della ditta Pomante
ON, con una retribuzione mensile che oscillava tra i 1.000,00 € e i
1.300,00 €;
- aveva costituito un nuovo nucleo familiare ed era in attesa della nascita di un figlio;
Nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
divorzio, ha contestato le richieste di carattere economico avanzate dal ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, ha dedotto che:
- aveva rinunciato alla casa coniugale assegnatale in sede di negoziazione assistita, essendo questa non autonoma e situata in uno stabile abitato dai familiari del ricorrente, prendendo in locazione un appartamento al canone mensile di 500,00 €;
- era impiegata presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo con rapporto di lavoro part time e con una retribuzione di circa 1.300,00 € mensili;
- il ricorrente era imprenditore edile, essendo amministratore unico della
Pomante Costruzioni s.r.l. e non un manovale alle dipendenze della ditta
“Pomante ON”, con redditi nettamente superiori rispetto a quelli dichiarati nel ricorso introduttivo;
- la GL aveva limitati contatti con il padre, avendo smesso di Per_1
pernottare presso lo stesso, il quale si era disinteressato del rapporto con lei.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 06/12/2023, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi - ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
1. stante l'accordo delle parti sul punto, revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la quale peraltro non vi abita da tempo;
conferma le condizioni concordate dai coniugi nella fase separativa in ordine all'affidamento della GL minore, salvo modifiche da concordare;
2. tenuto conto, da un lato, delle accresciute esigenze di vita della GL rispetto all'epoca della separazione e , dall'altro , dei maggiori oneri gravanti sul padre a seguito della nascita della seconda GL dalla nuova relazione, conferma l'assegno di mantenimento, come all'attualità rivalutato, posto a carico del padre nella separazione, oltre successiva rivalutazione monetaria ISTAT;
3. dispone che l'assegno unico universale dovuto dall sia riscosso in CP_2
via esclusiva dalla madre;
Infine, all'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Passando al merito, in ordine alle modalità di affidamento e collocamento della GL , ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, come stabilito in sede di accordo transattivo di separazione in data 05/12/2017 e confermate nell'ordinanza presidenziale in data 06/12/2023. Infatti, tale regime di affidamento e collocamento risulta essere conforme all'interesse della minore , tenuto Per_1
anche conto del sostanziale accordo delle parti sul punto.
Per quanto concerne il mantenimento della GL da parte del ricorrente, Per_1
tenuto conto della circostanza sopravvenuta della nascita di un figlio dalla nuova relazione del da rapportare alle oggettive aumentate esigenze di vita Pt_1
della stessa rispetto all'epoca della separazione, correlate all'età, dei maggiori tempi di permanenza presso la madre, del buon tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio e della situazione economica dei coniugi, rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca (2023) della separazione (in cui era stato disposto l'assegno di € 400,00 mensili), appare equo e proporzionale aumentare l'assegno mensile dovuto a tale titolo dal padre, ad € 600,00 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza all'attualità. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50% e determinate, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5 dicembre 2018, con corresponsione dell'assegno Unico in via esclusiva alla madre collocataria CP_2 Persona_2
Passando alla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018, seguita dalla successiva giurisprudenza (cfr.
Cass. 1882/2019; Cass 5603/2020). Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che,
a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché
l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati in data 20/07/2008 e separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data 05/12/2017, dopo una convivenza coniugale durata 9 anni;
- nell'accordo di separazione nulla è stato previsto a titolo di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente Controparte_1
indipendente;
- la resistente svolge l'attività di impiegata presso il Comune di Mosciano
Sant'Angelo, con contratto a part time tempo indeterminato e con un reddito annuale netto di circa 19.600,00 €, non possiede immobili ed è gravata dal costo della locazione mensile dell'abitazione dove si è trasferita dall'epoca della separazione, di € 500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi versate in atti);
- il ricorrente percepisce lo stipendio mensile di circa € 1.300,00 € e, rispetto all'epoca della separazione, ha visto la nascita del figlio ON da una nuova relazione (cfr. dichiarazioni dei redditi versate in atti);
- il resistente e gode della casa coniugale, rimasta nella disponibilità dello stesso dall'epoca della separazione, oltre a risultare percettore di una rendita da locazione che costituisce indice di una capacità economica ben maggiore rispetto a quella di un semplice lavoratore dipendente;
- la resistente, attesa l'età (di anni 47) e la professionalità acquisita come istruttore amministrativo, è in grado di mantenere e migliorare la propria condizione professionale ed economica, senza tuttavia prospettive attuali di effettiva progressione in carriera.
In tale contesto, va accolta la richiesta di assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, in presenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti, che giustifica l'attribuzione a tale titolo della somma di € 200,00 mensili, a partire dal 1° gennaio 2024, data iniziale del periodo d'imposizione cui si riferisce la dichiarazione dei redditi attestante la percezione della rendita da locazione.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Giulianova in data 20/07/2008 tra e e Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di l'assegno mensile pari ad € 600,00 a Parte_1
titolo di mantenimento della GL , oltre rivalutazione ISTAT, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
3) conferma, in ordine all'affidamento e collocamento della GL , Per_1
all'assegnazione della casa coniugale, alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi e alla percezione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre collocataria l'ordinanza CP_2 Controparte_1
ex art. 473 bis .22 c.p.c. in data 06/12/2023;
4) accoglie parzialmente la richiesta di assegno divorzile e pone a carico della parte resistente il pagamento della somma di € 200,00 mensili comprensiva di arretrati a titolo di assegno divorzile dal 1° gennaio 2024, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno 2025;
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)