Articolo 1371 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1370Articolo 1369
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1371. Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non puo' essere punito piu' di una volta con sanzioni di differente specie.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente