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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CASTELLINO C.F._1
FRANCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CORSARO ANDREA e MARRETTA SERE-
NA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 13/02/2024, della sentenza non definitiva n. 876/24 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Stante la comune richiesta formulata dalle parti in merito e non sussistendo ragioni osta- tive, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza Presidenziale resa dal Tribu- nale di Palermo in data 09/10/2023 nella parte in cui prevede un regime di affidamento condiviso della figlia , nata a [...] il [...], con statuizione del Persona_1 domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il padre, tenuto conto del regime già in atto, di tenere con sé la minore come ivi più diffusamente indicato.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento della figlia della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o ca- salingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate poten- zialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, la scelta del regime paritario alternato, condivisa anche dalla minore sentita in udienza presidenziale, impone un'approfondita analisi delle consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, sì da valutare l'opportunità della fissazione di un contributo al mantenimento per la figlia che il genitore più abbiente deve al genitore meno abbiente.
Ritiene il collegio che il confronto delle posizioni economiche delle parti imponga la pre- visione e l'accoglimento della domanda formulata dalla resistente: invero, esaminando la documentazione in atti risulta che abbia un reddito lordo dichiarato Parte_1 per l'anno d'imposta 2023 di € 38.469,06 (con una imposta netta di € 9.370,21) e d è pro- prietario dell'ex casa coniugale.
Diversamente è un'insegnante abilitata per le attività di sostegno alla scuo- CP_1 la primaria, giusto superamento di esame di corso di formazione del III ciclo A.A.
2016/2017, inserita in graduatoria con incarico annuale. La stessa non sostiene più il costo del canone locativo, coabitando con la madre, anziana e malata (ovvero, implicitamente bi- sognosa di assistenza, per come dichiarato dalla stessa minore). Dalla dichiarazione dei red- diti per l'anno 2023 risulta un reddito lordo di € 21.305,00 (imposta netta di € 1.992,00).
Ciò detto appare congruo fissare in € 200,00 il contributo che è te- Parte_1 nuto a versare a per il mantenimento della figlia, somma da rivalutare an- CP_1 nualmente secondo gli indici Istat, con la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straor- dinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paler- mo nella misura di 2/3 a carico di e 1/3 a carico di . Parte_1 CP_1
3.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Richiamando le considerazioni sopra svolte sulle condizioni reddituali delle parti sotto il versante assistenziale (risultando provato che la resistente sia nelle condizioni di mantenersi e di procurarsi i mezzi a ciò destinati alla luce della professionalità raggiunta e via via sem- pre crescente), va aggiunto che ha dichiarato di avere profuso impegno nella CP_1 frequentazione di corsi di abilitazione per progredire nella graduatoria scolastica e di avere maturato allo stesso scopo anni di servizio, sebbene subisca ad ogni rinnovo bimestrale una retrocessione a causa della presenza di nuovi specializzati sul sostegno ed i neo laureati, in virtù della normativa in materia. Da qui, non risulta nemmeno acquisita la prova della ri- nuncia effettuata dalla resistente alla propria realizzazione personale e professionale in fun- zione di un sacrificio familiare, tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile sul versante perequativo-compensativo.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, pertanto, la domanda proposta da CP_1
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, non può essere accolta, poi-
[...] ché deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al ri- chiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque im- possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della significativa sproporzio- ne economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività do- mestica)
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, oltre che del rifiuto della proposta conciliativa da parte della resistente, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti (liquidate applican- do i parametri per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa salvo per l'attività istruttoria e di trattazione) nella misura di 1/3, ponendole per i restanti 2/3 a cari- co della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 876/24 con la quale è stata dichiarata la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio;
affida la figlia minore della coppia, , nata a [...] il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita deter- minato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà della minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
[...
un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019; pone a carico di le spese di giudizio che si liquidano, al netto della com- CP_1 pensazione parziale, in € 3.140,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CASTELLINO C.F._1
FRANCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CORSARO ANDREA e MARRETTA SERE-
NA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 13/02/2024, della sentenza non definitiva n. 876/24 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Stante la comune richiesta formulata dalle parti in merito e non sussistendo ragioni osta- tive, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza Presidenziale resa dal Tribu- nale di Palermo in data 09/10/2023 nella parte in cui prevede un regime di affidamento condiviso della figlia , nata a [...] il [...], con statuizione del Persona_1 domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il padre, tenuto conto del regime già in atto, di tenere con sé la minore come ivi più diffusamente indicato.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento della figlia della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o ca- salingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate poten- zialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, la scelta del regime paritario alternato, condivisa anche dalla minore sentita in udienza presidenziale, impone un'approfondita analisi delle consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, sì da valutare l'opportunità della fissazione di un contributo al mantenimento per la figlia che il genitore più abbiente deve al genitore meno abbiente.
Ritiene il collegio che il confronto delle posizioni economiche delle parti imponga la pre- visione e l'accoglimento della domanda formulata dalla resistente: invero, esaminando la documentazione in atti risulta che abbia un reddito lordo dichiarato Parte_1 per l'anno d'imposta 2023 di € 38.469,06 (con una imposta netta di € 9.370,21) e d è pro- prietario dell'ex casa coniugale.
Diversamente è un'insegnante abilitata per le attività di sostegno alla scuo- CP_1 la primaria, giusto superamento di esame di corso di formazione del III ciclo A.A.
2016/2017, inserita in graduatoria con incarico annuale. La stessa non sostiene più il costo del canone locativo, coabitando con la madre, anziana e malata (ovvero, implicitamente bi- sognosa di assistenza, per come dichiarato dalla stessa minore). Dalla dichiarazione dei red- diti per l'anno 2023 risulta un reddito lordo di € 21.305,00 (imposta netta di € 1.992,00).
Ciò detto appare congruo fissare in € 200,00 il contributo che è te- Parte_1 nuto a versare a per il mantenimento della figlia, somma da rivalutare an- CP_1 nualmente secondo gli indici Istat, con la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straor- dinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paler- mo nella misura di 2/3 a carico di e 1/3 a carico di . Parte_1 CP_1
3.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Richiamando le considerazioni sopra svolte sulle condizioni reddituali delle parti sotto il versante assistenziale (risultando provato che la resistente sia nelle condizioni di mantenersi e di procurarsi i mezzi a ciò destinati alla luce della professionalità raggiunta e via via sem- pre crescente), va aggiunto che ha dichiarato di avere profuso impegno nella CP_1 frequentazione di corsi di abilitazione per progredire nella graduatoria scolastica e di avere maturato allo stesso scopo anni di servizio, sebbene subisca ad ogni rinnovo bimestrale una retrocessione a causa della presenza di nuovi specializzati sul sostegno ed i neo laureati, in virtù della normativa in materia. Da qui, non risulta nemmeno acquisita la prova della ri- nuncia effettuata dalla resistente alla propria realizzazione personale e professionale in fun- zione di un sacrificio familiare, tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile sul versante perequativo-compensativo.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, pertanto, la domanda proposta da CP_1
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, non può essere accolta, poi-
[...] ché deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al ri- chiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque im- possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della significativa sproporzio- ne economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività do- mestica)
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, oltre che del rifiuto della proposta conciliativa da parte della resistente, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti (liquidate applican- do i parametri per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa salvo per l'attività istruttoria e di trattazione) nella misura di 1/3, ponendole per i restanti 2/3 a cari- co della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 876/24 con la quale è stata dichiarata la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio;
affida la figlia minore della coppia, , nata a [...] il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita deter- minato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà della minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
[...
un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019; pone a carico di le spese di giudizio che si liquidano, al netto della com- CP_1 pensazione parziale, in € 3.140,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.