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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27107/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BORELLA GIUSEPPINA MARIA con studio in Indirizzo Telematico presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: chiede disporsi affido super-esclusivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che vige tra le parti decreto n. 2082/2019 del 11/10/2019, il quale disciplina la responsabilità genitoriale per le figlie e Persona_1 Per_2 che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 24/7/2024 Parte_1
ne ha chiesto la modifica come in atti;
[...]
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 23/1/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre non vede le figlie da anni, non ha mai pagato nulla e non ha contatti neppure telefonici, le ultime visite risalgono all'epoca prima del Covid;
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 12/2/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che la richiesta di modifica materna va accolta. La totale assenza paterna dimostra l'assoluto disinteresse del genitore ad esercitare attivamente la sua funzione. L'attribuzione di poteri esclusivi alla madre è funzionale all'interesse delle minori;
interesse che rimarrebbe frustrato dalla situazione di stallo determinata dalla inesistenza di contatti con il resistente;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione delle minori deve ritenersi superflua;
che parte ricorrente chiede la conferma di tutte le altre condizioni vigenti
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis Parte_1 Controparte_1
e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 2082/2019 del 11/10/2019 così provvede:
Affida le minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno Persona_1 Per_2 collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Conferma nel resto per quanto di ragione
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Susanna Terni
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BORELLA GIUSEPPINA MARIA con studio in Indirizzo Telematico presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: chiede disporsi affido super-esclusivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che vige tra le parti decreto n. 2082/2019 del 11/10/2019, il quale disciplina la responsabilità genitoriale per le figlie e Persona_1 Per_2 che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 24/7/2024 Parte_1
ne ha chiesto la modifica come in atti;
[...]
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 23/1/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre non vede le figlie da anni, non ha mai pagato nulla e non ha contatti neppure telefonici, le ultime visite risalgono all'epoca prima del Covid;
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 12/2/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che la richiesta di modifica materna va accolta. La totale assenza paterna dimostra l'assoluto disinteresse del genitore ad esercitare attivamente la sua funzione. L'attribuzione di poteri esclusivi alla madre è funzionale all'interesse delle minori;
interesse che rimarrebbe frustrato dalla situazione di stallo determinata dalla inesistenza di contatti con il resistente;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione delle minori deve ritenersi superflua;
che parte ricorrente chiede la conferma di tutte le altre condizioni vigenti
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis Parte_1 Controparte_1
e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 2082/2019 del 11/10/2019 così provvede:
Affida le minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno Persona_1 Per_2 collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Conferma nel resto per quanto di ragione
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Susanna Terni