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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Civile Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto nel registro generale degli affari di volontaria giurisdizione al n. 56312 dell'anno 2023 promosso da c.f. , rappresentata e difesa, unitamente Parte_1 C.F._1 e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna Munzi e Giuliano Raschetti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
Contro
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Giancarlo Tortorici, unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberta Boccolini giusta procura speciale in atti;
-resistente- Nonché con l'intervento del P.M. in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione, mantenimento del figlio
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Premesso che Le parti sono genitori di (5 settembre 2008) Persona_1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente rappresentava che: le condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio erano state regolamentate prima con decreto del Tribunale di Roma dell'11.01.2016 e successivamente con decreto dello stesso Tribunale di Roma dell'11.07.2019 (affido condiviso, collocamento presso la madre, frequentazione con il padre per 3 fine settimana al mese, € 300 di mantenimento oltre il 50% delle spese straordinarie); il figlio aveva un “disturbo oppositivo-provocatorio” e “sindrome ipercinetica non specificata” con necessità di presa in carico presso il Servizio Tutela e Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva (TSMREE); in seguito a tale diagnosi, aveva R_ ottenuto dall'INPS il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% nonché dello status di portatore di handicap grave ex art.3, co.3., L. 104/92, con conseguente attribuzione dell'indennità di frequenza;
il padre aveva sempre minimizzato i problemi del figlio, aveva avuto un atteggiamento non collaborativo, ponendo continui ostacoli al percorso di psicoterapia di , alle R_ vaccinazioni, alle cure dentali e all'apposizione di apparecchio odontoiatrico, alla necessità di una dieta per il sovrappeso, ostacolando le sue relazioni sociali, portandolo con sé a Monterosi per tre finesettimana al mese Tanto premesso, la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo l'affidamento esclusivo di , e, a parziale modifica delle condizioni di visita vigenti, la modifica del R_ calendario padre figlio limitato a due fine settimana al mese, alternati (dal venerdì pomeriggio dopo scuola e dopo la seduta psicoterapeutica, alla domenica con rientro a Roma a cura del padre entro le 19.00) e precisamente il 2° e il 4° fine settimana. Nonché, durante le vacanze estive, la II metà di luglio (dal 16 al 31) e la II metà di agosto (dal 16 al 31 agosto) con rientro a Roma a cura del padre entro le 19.00, - chiedendo infine di poter stare con il figlio il giorno del compleanno e il giorno della festa della R_ mamma, con rientro la mattina stessa a cura del padre, quando tali giorni coincidono con i fine settimana paterni. In subordine chiedeva di essere autorizzata a provvedere autonomamente, senza necessità del consenso del padre, a tutti i trattamenti sanitari prescritti (il percorso di psicoterapia comportamentale, la somministrazione delle vaccinazioni, il controllo della dieta alimentare, il corretto svolgimento delle cure dentarie e l'apposizione dell'apparecchio odontoiatrico) disponendo che il padre adempia al versamento del 50% di tutte le spese
Si costituiva il resistente, il quale, contestando le avverse conclusioni, esponeva che il vero motivo di contrasto era il mancato rispetto dei principi dell'affidamento condiviso da parte della che era costretta a misurarsi con un padre che si interessava in Parte_1 prima persona del figlio e voleva partecipare al processo decisionale, che non aveva mai ostacolato la psicoterapia di , che aveva una diversa opinione sulle vaccinazioni R_ consigliate (non su quelle obbligatorie), contrastando le affermazioni anche con riferimento a cure dentali e dieta, evidenziando più in generale il monopolio materno nella gestione del figlio. Sulla scorta di tali ricostruzioni, il sig. chiedeva il rigetto della domanda, con CP_1 conferma dell'affido condiviso e della frequentazione, chiedeva di disporre che gli incontri di psicoterapia avvenissero in giorni non coincidenti con le visite di;
di R_ ordinare alla madre di fornire la documentazione medica, il documento di identità del figlio, la conferma del calendario di visita vigente, con modifiche non particolarmente significative per la festa del papà e della mamma All'udienza del 28.02.2025 il Giudice delegato, ascoltate le parti, riservava la decisione al Collegio Osserva il Collegio Dalla ricostruzione della vicenda familiare è emersa una assenza di dialogo tra i due genitori e una reciproca sfiducia nelle capacità dell'altro di prendersi cura del figlio. La richiesta di affido esclusivo della madre nasce non già dalla assenza del padre ma dalla difficoltà di concordare anche gli aspetti più banali relativi alla vita del figlio (questioni di salute, documenti e passaporto, vaccinazioni, sport e tempo libero) Nel mentre che i genitori persistono in un atteggiamento conflittuale che avrebbe dovuto trovare il suo contesto di trattamento non già in ambito giudiziario quanto piuttosto in un contesto di coordinazione genitoriale, il figlio sta raggiungendo la maggiore età. Infatti quest'anno compirà 17 anni e pertanto, in quanto giovane adulto, non R_ potendo più essere considerato come oggetto della contesa tra i due genitori per le questioni che lo riguardano direttamente, Premesse le considerazioni esposte e venendo alle richieste giudiziarie, la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla madre non appare fondata in quanto dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che il padre è presente nella vita del figlio e in questi anni ha partecipato attivamente ai percorsi, anche di parent training, attivati. La difficoltà di condivisione delle scelte tra i due genitori non può giustificare da sola l'accoglimento della domanda di affido esclusivo, salvo che non si tratti di ostacoli pretestuosi e strumentali ad una sterile opposizione. Sul punto si evidenzia che in udienza, di fronte alle specifiche questioni sollevate dalla ricorrente (Vorrei l'autorizzazione a far mettere l'apparecchio per . Vorrei far
R_ intraprendere a mio figlio un percorso di psicoterapia. Vorrei far fare il passaporto
R_ temporaneo e la carta di identità valida per l'espatrio. Sono d'accordo affinché
R_ faccia anche il passaporto. Vorrei avere la gestione del libretto di risparmio di mio figlio il resistente ha espresso il suo assenso e si è comunque impegnato per il futuro a rispondere entro 5 giorni Sono d'accordo a far mettere l'apparecchio a . Ho sempre accompagnato
R_ R_ nel suo percorso di psicoterapia, da quando il ragazzo faceva le elementari. Sono d'accordo a far frequentare il percorso psicoterapia, purché vengano cambiati i giorni. Sono d'accordo a che sia in possesso dei documenti di identità validi per l'espatrio.
R_
Sono disponibile a pagare la mia quota di cure dentali e ad autorizzare sin ad ora la signora a prelevare assieme a me a tal fine le somme dal libretto di risparmio Parte_1 del ragazzo qualora non dovessi essere in grado di farvi fronte. E questo vale per tutte le cose necessarie per il ragazzo, compreso gli eventuali viaggi di istruzione. Mi impegno a evadere le richieste entro massimo 5 gg.
Sulla scorta delle conclusioni emarginate, quindi , non sono emersi elementi per derogare al regime legale dell'affidamento condiviso del figlio, peraltro vicino alla maggiore età, ad entrambi i genitori, a cui spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Con riguardo alla frequentazione padre figlio non sono emersi motivi per modificare il calendario vigente, atteso che la previsione del terzo fine settimana ha la funzione di supplire alla mancata frequentazione infrasettimanale con il padre, il quale vive fuori Roma a Monterosi, pur evidenziandosi che l'età del figlio impone a entrambi i genitori la dovuta elasticità nel rispetto del calendario vigente e degli impegni del ragazzo, ove esistenti. Analogamente eventuali finesettimana coincidenti con le feste del papà e della mamma possono essere recuperati in momenti successivi.
Le parti sono invitate a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, in modo da ripristinare una adeguata comunicazione in vista del superiore interesse del figlio, essendo quella la sede deputata a definire, di volta in volta, le singole questioni quotidiane, nella cornice dei provvedimenti vigenti che non si ritiene opportuno modificare
Spese di giudizio compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto in udienza su talune delle questioni sollevate.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dato atto del consenso dei genitori al percorso di psicoterapia, al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, all'apparecchio ortodontico e alle cure dentali, rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto conferma i provvedimenti vigenti
- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale;
- spese compensate. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto nel registro generale degli affari di volontaria giurisdizione al n. 56312 dell'anno 2023 promosso da c.f. , rappresentata e difesa, unitamente Parte_1 C.F._1 e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna Munzi e Giuliano Raschetti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
Contro
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Giancarlo Tortorici, unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberta Boccolini giusta procura speciale in atti;
-resistente- Nonché con l'intervento del P.M. in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione, mantenimento del figlio
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Premesso che Le parti sono genitori di (5 settembre 2008) Persona_1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente rappresentava che: le condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio erano state regolamentate prima con decreto del Tribunale di Roma dell'11.01.2016 e successivamente con decreto dello stesso Tribunale di Roma dell'11.07.2019 (affido condiviso, collocamento presso la madre, frequentazione con il padre per 3 fine settimana al mese, € 300 di mantenimento oltre il 50% delle spese straordinarie); il figlio aveva un “disturbo oppositivo-provocatorio” e “sindrome ipercinetica non specificata” con necessità di presa in carico presso il Servizio Tutela e Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva (TSMREE); in seguito a tale diagnosi, aveva R_ ottenuto dall'INPS il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% nonché dello status di portatore di handicap grave ex art.3, co.3., L. 104/92, con conseguente attribuzione dell'indennità di frequenza;
il padre aveva sempre minimizzato i problemi del figlio, aveva avuto un atteggiamento non collaborativo, ponendo continui ostacoli al percorso di psicoterapia di , alle R_ vaccinazioni, alle cure dentali e all'apposizione di apparecchio odontoiatrico, alla necessità di una dieta per il sovrappeso, ostacolando le sue relazioni sociali, portandolo con sé a Monterosi per tre finesettimana al mese Tanto premesso, la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo l'affidamento esclusivo di , e, a parziale modifica delle condizioni di visita vigenti, la modifica del R_ calendario padre figlio limitato a due fine settimana al mese, alternati (dal venerdì pomeriggio dopo scuola e dopo la seduta psicoterapeutica, alla domenica con rientro a Roma a cura del padre entro le 19.00) e precisamente il 2° e il 4° fine settimana. Nonché, durante le vacanze estive, la II metà di luglio (dal 16 al 31) e la II metà di agosto (dal 16 al 31 agosto) con rientro a Roma a cura del padre entro le 19.00, - chiedendo infine di poter stare con il figlio il giorno del compleanno e il giorno della festa della R_ mamma, con rientro la mattina stessa a cura del padre, quando tali giorni coincidono con i fine settimana paterni. In subordine chiedeva di essere autorizzata a provvedere autonomamente, senza necessità del consenso del padre, a tutti i trattamenti sanitari prescritti (il percorso di psicoterapia comportamentale, la somministrazione delle vaccinazioni, il controllo della dieta alimentare, il corretto svolgimento delle cure dentarie e l'apposizione dell'apparecchio odontoiatrico) disponendo che il padre adempia al versamento del 50% di tutte le spese
Si costituiva il resistente, il quale, contestando le avverse conclusioni, esponeva che il vero motivo di contrasto era il mancato rispetto dei principi dell'affidamento condiviso da parte della che era costretta a misurarsi con un padre che si interessava in Parte_1 prima persona del figlio e voleva partecipare al processo decisionale, che non aveva mai ostacolato la psicoterapia di , che aveva una diversa opinione sulle vaccinazioni R_ consigliate (non su quelle obbligatorie), contrastando le affermazioni anche con riferimento a cure dentali e dieta, evidenziando più in generale il monopolio materno nella gestione del figlio. Sulla scorta di tali ricostruzioni, il sig. chiedeva il rigetto della domanda, con CP_1 conferma dell'affido condiviso e della frequentazione, chiedeva di disporre che gli incontri di psicoterapia avvenissero in giorni non coincidenti con le visite di;
di R_ ordinare alla madre di fornire la documentazione medica, il documento di identità del figlio, la conferma del calendario di visita vigente, con modifiche non particolarmente significative per la festa del papà e della mamma All'udienza del 28.02.2025 il Giudice delegato, ascoltate le parti, riservava la decisione al Collegio Osserva il Collegio Dalla ricostruzione della vicenda familiare è emersa una assenza di dialogo tra i due genitori e una reciproca sfiducia nelle capacità dell'altro di prendersi cura del figlio. La richiesta di affido esclusivo della madre nasce non già dalla assenza del padre ma dalla difficoltà di concordare anche gli aspetti più banali relativi alla vita del figlio (questioni di salute, documenti e passaporto, vaccinazioni, sport e tempo libero) Nel mentre che i genitori persistono in un atteggiamento conflittuale che avrebbe dovuto trovare il suo contesto di trattamento non già in ambito giudiziario quanto piuttosto in un contesto di coordinazione genitoriale, il figlio sta raggiungendo la maggiore età. Infatti quest'anno compirà 17 anni e pertanto, in quanto giovane adulto, non R_ potendo più essere considerato come oggetto della contesa tra i due genitori per le questioni che lo riguardano direttamente, Premesse le considerazioni esposte e venendo alle richieste giudiziarie, la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla madre non appare fondata in quanto dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che il padre è presente nella vita del figlio e in questi anni ha partecipato attivamente ai percorsi, anche di parent training, attivati. La difficoltà di condivisione delle scelte tra i due genitori non può giustificare da sola l'accoglimento della domanda di affido esclusivo, salvo che non si tratti di ostacoli pretestuosi e strumentali ad una sterile opposizione. Sul punto si evidenzia che in udienza, di fronte alle specifiche questioni sollevate dalla ricorrente (Vorrei l'autorizzazione a far mettere l'apparecchio per . Vorrei far
R_ intraprendere a mio figlio un percorso di psicoterapia. Vorrei far fare il passaporto
R_ temporaneo e la carta di identità valida per l'espatrio. Sono d'accordo affinché
R_ faccia anche il passaporto. Vorrei avere la gestione del libretto di risparmio di mio figlio il resistente ha espresso il suo assenso e si è comunque impegnato per il futuro a rispondere entro 5 giorni Sono d'accordo a far mettere l'apparecchio a . Ho sempre accompagnato
R_ R_ nel suo percorso di psicoterapia, da quando il ragazzo faceva le elementari. Sono d'accordo a far frequentare il percorso psicoterapia, purché vengano cambiati i giorni. Sono d'accordo a che sia in possesso dei documenti di identità validi per l'espatrio.
R_
Sono disponibile a pagare la mia quota di cure dentali e ad autorizzare sin ad ora la signora a prelevare assieme a me a tal fine le somme dal libretto di risparmio Parte_1 del ragazzo qualora non dovessi essere in grado di farvi fronte. E questo vale per tutte le cose necessarie per il ragazzo, compreso gli eventuali viaggi di istruzione. Mi impegno a evadere le richieste entro massimo 5 gg.
Sulla scorta delle conclusioni emarginate, quindi , non sono emersi elementi per derogare al regime legale dell'affidamento condiviso del figlio, peraltro vicino alla maggiore età, ad entrambi i genitori, a cui spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Con riguardo alla frequentazione padre figlio non sono emersi motivi per modificare il calendario vigente, atteso che la previsione del terzo fine settimana ha la funzione di supplire alla mancata frequentazione infrasettimanale con il padre, il quale vive fuori Roma a Monterosi, pur evidenziandosi che l'età del figlio impone a entrambi i genitori la dovuta elasticità nel rispetto del calendario vigente e degli impegni del ragazzo, ove esistenti. Analogamente eventuali finesettimana coincidenti con le feste del papà e della mamma possono essere recuperati in momenti successivi.
Le parti sono invitate a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, in modo da ripristinare una adeguata comunicazione in vista del superiore interesse del figlio, essendo quella la sede deputata a definire, di volta in volta, le singole questioni quotidiane, nella cornice dei provvedimenti vigenti che non si ritiene opportuno modificare
Spese di giudizio compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto in udienza su talune delle questioni sollevate.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dato atto del consenso dei genitori al percorso di psicoterapia, al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, all'apparecchio ortodontico e alle cure dentali, rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto conferma i provvedimenti vigenti
- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale;
- spese compensate. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi