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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1537 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Luca Gennaro lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
R I C O R R E N T E
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli avv.ti Sebastiano CP_1
Caruso, Gianfranco Raia e Tiziana Norrito, che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
R E S I S T E N T E
OGGETTO: pagamento somme a carico del fondo di garanzia complementare
1 CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 24.06.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva:
- che aveva prestato la propria attività lavorativa dal 18.01.2001 al 03.04.2018 data del licenziamento, alle dipendenze della dichiarata fallita con sentenza del CP_2
Tribunale di Termini Imerese N. 11/2018 del 03.04.2018;
- che aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare e veniva ammesso al passivo per € 40.049,21 di cui € 26.708,80 per TFR ed € 13.340,30 per crediti di lavoro diversi.
- che tra le somme indicate nel MOD. SR 52 rilasciato dal Curatore Fallimentare era indicato l'importo di € 14.737,16 destinato alla Previdenza Complementare del Fondo di
Previdenza Complementare CP_1
- che in data 25.02.2019 il ricorrente presentava all' domanda di intervento del CP_1
Fondo di Garanzia Complementare di Previdenza per il recupero della suddetta quota di
TFR allegando la documentazione comprovante il credito;
- che l' con nota del 29.06.2020 rigettava la domanda del ricorrente sull'erroneo CP_1
presupposto che “…la S.V. non ha presentato la documentazione richiesta”;
- che il ricorrente proponeva ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza alcun esito.
pag. 2 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento, per il titolo di CP_1
cui sopra, della somma complessiva di € 14.737,16 quale TFR del Fondo di Previdenza
Complementare, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che in data 21.07.2020 era stata accolta la CP_1
domanda di pagamento del TFR presentata il 25.02.2019 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
In data 17.07.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va precisato che oggetto del presente giudizio è il mancato versamento delle somme per TFR dovute al Fondo di Garanzia Complementare che ammontano ad €
14.737,16 come da Mod. versato in atti. Pertanto, non è accoglibile la domanda Pt_2
dell' che ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere eccependo che CP_1
in data 21.07.2020 era stata accolta la domanda di pagamento del TFR presentata il
25.02.2019, in quanto detta domanda era riferita al Fondo di Garanzia ordinario per il trattamento di fine rapporto e non alla domanda relativa al Fondo di Garanzia
Complementare che, invece, è stata rigettata in data 29.06.2020 con la seguente motivazione “la sua domanda di intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare presentata in data 25.02.2019 non è stata accolta perché la S.V. non ha presentato la documentazione richiesta con nota del 04/09/2019”.
Com'è noto, con la legge 297/1982 (art. 2) è stato istituito presso l' il "Fondo di CP_1
garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro pag. 3 in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
La norma prevede due diverse fattispecie. Al 2° e 3° comma è prevista l'ipotesi del datore di lavoro assoggettabile a fallimento. In tal caso è disposto che trascorsi quindici giorni dal
“deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”; “nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare”.
Al 6° comma è prevista, invece, l'ipotesi del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento. In tal caso, “qualora il datore di lavoro (…) non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”; “Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
pag. 4 Per i lavoratori che hanno deciso di destinare, con decorrenza 01.07.2007, ai sensi del
D.Lgs. N. 252/2005 art. 8 comma 7 il TFR ad una forma pensionistica complementare è previsto ai sensi del D.Lgs. N. 80/1992 art. 5 l'istituzione presso l' del Fondo di CP_1
Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare.
Nel caso in cui l'azienda sia fallita o interessata da una procedura concorsuale, il lavoratore può beneficiare, di questa tutela in più da non confondere con l'ordinario Fondo di garanzia Il Fondo di garanzia per la previdenza complementare interviene dietro CP_1
proposizione di una domanda da parte del titolare della posizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l'iscrizione a una forma di previdenza complementare al momento di proposizione della domanda;
l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo a quote del TFR o contributi non versati al fondo di previdenza complementare;
l'apertura di una procedura concorsuale a carico del datore di lavoro.
Nello specifico, sono garantiti dal fondo: il contributo del datore di lavoro;
il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato;
la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato, tale quota, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non può più essere richiesta all'ordinario fondo di garanzia per il TFR.
Peraltro, è esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, posto che il comma 2 dell'articolo 5 citato dispone che “nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di Garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare
pag. 5 interessata i contributi risultati omessi”; il comma tre stabilisce poi che “il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente contributi omessi, versati a norma del comma 2”.
L'iscrizione al fondo pensione complementare è condizione necessaria per chiedere
CP_ l'intervento del Fondo di Garanzia pertanto, il riscatto totale della propria posizione fa decadere il diritto di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia CP_1
Ciò posto, va detto che, nel caso in esame, il lavoratore, come era suo onere, ha provato di avere esperito tutte le azioni per ottenere il pagamento di questa quota di TFR a carico del Fondo Pensionistico complementare.
Il ricorrente ha avanzato domanda all' in data 25.02.2019 di intervento del Fondo di CP_1
Garanzia Complementare di Previdenza per il recupero della suddetta quota di TFR.
Per quanto riguarda la quantificazione del credito richiesto dal ricorrente per TFR a carico del Fondo di Previdenza Complementare pari ad € 14.737,16 lo stesso trova riscontro nello stato passivo del 26.09.2018, nel certificato di mancata opposizione del Tribunale
Civile di Termini Imerese Sezione Fallimentare del 30.10.2018, nel Mod. SR 52, Mod. SR
95 e nel Mod. SR 98 prodotti in atti. Dall'esame della detta documentazione si evince che il ricorrente aveva optato per la destinazione del proprio TFR al Fondo di Previdenza
Complementare “TAX BENEFIT NEW di NU , che risultava CP_3
iscritto al fondo dal 22.09.2008, che la società fallita datrice di lavoro non aveva masi versato al Fondo le quote del TFR e che il lavoratore non aveva chiesto il riscatto della sua posizione individuale (cfr. Mod. PPC/Fond in atti).
L' costituendosi nell'odierno giudizio non ha contestato la domanda del ricorrente, CP_1
l'ammissione al passivo del credito o la sua misura, limitandosi a chiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere rilevando che era stata accolta in data 21.07.2020 la domanda di pagamento del TFR presentata il 25.02.2019, domanda che era riferita al pag. 6 Fondo di Garanzia ordinario e non a quello complementare che, invece, era stata rigettata ed è oggetto del presente giudizio.
Il Fondo di Garanzia versa direttamente alla forma pensionistica complementare in cui si
è manifestata l'omissione contributiva o presso la quale il lavoratore abbia successivamente trasferito la posizione, l'importo relativo ai contributi omessi.
Relativamente alla richiesta di parte ricorrente formulata con note conclusive del
09.06.2023, di “e/o a versare il suddetto importo al Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare” in alternativa a quanto richiesto in ricorso di corrispondere al sig. Parte_1
la complessiva somma di € 14.737,16 per la posizione previdenziale
[...]
complementare la stessa può considerarsi “emendatio libelli”. Sul punto osserva il giudicante che secondo il principio espresso dalla Cassazione Sezioni Unite con sentenze n. 12310/2015 e n. 22404/2018 recentemente confermata con ordinanza n. 18546/2020
Sez. Civile è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Inoltre, l' su detta richiesta di CP_1
parte ricorrente formulata con note conclusive del 09.06.2023, nulla ha dedotto o contestato.
Sicché, in applicazione di tutti i suesposti principi, non resta che accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l' al pagamento presso il Fondo di Previdenza Complementare CP_1
“TAX BENEFIT NEW di della somma lorda di € 14.737,16 Controparte_4
oltre accessori come per legge, a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1992.
pag. 7 In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento CP_1
delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso
- condanna l' per i titoli di cui in motivazione al pagamento presso il Fondo di CP_1
Previdenza Complementare “TAX BENEFIT NEW di della Controparte_4
somma lorda di € 14.737,16 oltre accessori come per legge;
- condanna L' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Luca Gennaro.
Così deciso in Termini Imerese in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.
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pag. 8