Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6562 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
1
Proc. 11690 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 9/4/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11690/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: azione di reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c. e risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Aquileia n. 49 presso il proprio studio professionale, rappresentata e difesa da sé
medesima ex art. 86 c.p.c.
ATTRICE
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Corso Vittorio Emanuele n. 397 presso gli avv.ti Roberta Paparozzi e Salvatore Guzzi,
dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 9/4/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 23/5/2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione, Pt_1
rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c. in quanto avvocato, ha
[...]
premesso di avere acquistato da l'immobile sito in Napoli alla via Controparte_2
Aniello Falcone n. 69, e delle aree comuni e della cantina nella quota di un terzo identificato catastalmente con Sez Urbana Avv foglio 14 particella 234 sub 4 Cat A/2
con terrazzo di copertura di proprietà esclusiva, e l'immobile sito in Napoli alla via
Concezione a Montecalvario n. 14 e quota del locale condominiale con atto di
compravendita Registro Particolare 16513 Registro Generale 22757 rogato a mezzo del notaio Repertorio 6863/5237 del 22/6/2021 , trascritto il Persona_1
16/7/2021 (all. 1).
A suo dire, detti beni erano pervenuti in proprietà al in quanto designato CP_2
erede universale da tale con testamento olografo datato 10/1/2000 . Persona_2
Ora, l'attrice ha lamentato di aver subìto in data 9 maggio 2023, ad opera di CP_1
e dell'ufficiale giudiziario , lo spoglio violento e clandestino del
[...] CP_3
proprio possesso dell'immobile di via Aniello Falcone n. 69 in Napoli, basato sulla consegna delle chiavi fatta innanzi al notaio dal venditore in Persona_1
occasione della stipula del contratto di compravendita del 22/6/2021, possesso a suo dire dimostrato dal trasferimento della propria residenza anagrafica alla via Aniello
Falcone n. 69 in Napoli fin dal 19/11/2021( come da certificato di residenza storico -
All. 2 ), dall'inizio di lavori di ristrutturazione dell'appartamento con incarico affidato all'ing. di relazionare sugli stessi, dalla richiesta rivolta ad Controparte_4
altri condomini sulla ripartizione della relativa spesa, dall'aver promosso a tale scopo un 3
procedimento di accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal numero di ruolo
13188/2022 R.G. terminato con la perizia dell'ing. , dall'aver proposto Controparte_5
azioni a tutela del possesso delle parti comuni connesse al possesso dell'immobile, sia pure senza successo.
Per altro la ha ammesso di aver trasferito la residenza nell'immobile di via Pt_1
Aniello Falcone n. 69 in Napoli per un breve periodo in quanto il bene non era
abitabile per le gravi infiltrazioni provenienti dal terrazzo, e che parte dell'immobile era stato locato come deposito in favore di tale per la durata di un anno, Persona_3
con il relativo rapporto risolto dopo solo tre mesi e, precisamente dall' 11 novembre
2022 all'1 febbraio 2023, per inadeguatezza dei locali , ed ha allegato pure la perizia extragiudiziale redatta da un tecnico di sua fiducia nella quale si dava atto della presenza di blatte nei servizi igienici dell'immobile e della necessità di sostituzione dei solai in quanto danneggiati da infiltrazioni.
L'attrice ha asserito poi che, recatasi nell'immobile di via Aniello Falcone il giorno 10
maggio 2023 per verificare la causa di una nuova perdita d'acqua, aveva trovato affisso sulla porta di casa l'avviso che l'immobile era stato oggetto di sfratto e che era stato immesso al suo interno il nuovo possessore ( all 11).
Sempre a dire della ricorrente, ella aveva contattato i difensori di e Controparte_2
, ricevendone la comunicazione che per il 9 maggio 2023 ore 10.00 era Controparte_6
stato previsto lo sfratto nei confronti dei loro clienti ( all 13 ), per poi prendere cognizione che il titolo per il rilascio era costituito dall'ordinanza di reintegra resa all'esito del procedimento contrassegnato dal numero di ruolo 17884/2021 R.G. dal
Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Dott.ssa (all 14), la Controparte_7
quale aveva ordinato al ed al di consegnare il possesso dell'immobile CP_6 CP_2
a , e dall'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. emessa dal Tribunale di Controparte_1 4
Napoli in persona della Dott.ssa Cacace Monica, che aveva esteso tale obbligo a chiunque si fosse trovato nel possesso del bene (all 15).
La ricorrente ha contestato soprattutto il merito di quest'ultima ordinanza, pronunciata in altra sede, in quanto emessa nonostante il e il avessero CP_6 CP_2
espressamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato trasferito il possesso del bene alla prima che venisse loro notificato il ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio possessorio, ed ha sostenuto che, contrariamente a quanto disposto dal Giudice, le modalità di attuazione del provvedimento di reintegra non potevano coinvolgere terzi, nel caso di specie la sua persona, cosicchè il CP_1
avrebbe dovuto agire fin dall'inizio per la tutela del proprio possesso direttamente nei suoi confronti quale avente causa del . CP_2
Allo stesso modo, secondo tale assunto, l'ufficiale giudiziario avrebbe CP_3
dovuto verificare che il provvedimento di reintegra e l'avviso dell'inizio delle operazioni di sloggio fossero stati notificati a tutti i possessori, compresa la in Pt_1
quando specificamente indicata dai convenuti nella successiva ordinanza ex art. 669
duodecies c.p.c. come nuovo possessore.
Pertanto la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo ad opera di dell'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 69, Controparte_1
identificato catastalmente Sez Urbana Avv foglio 14 particella 234 sub 4 Cat A/2 con terrazzo di copertura di proprietà esclusiva e di condannarlo alla immediata restituzione del bene, nonché di accertare il danno conseguente a tale occupazione e condannare il al risarcimento in misura pari ad euro 3.033,68 mensili, corrispondenti al valore CP_1
locativo dell'immobile, dal mese di maggio 2023 fino all'effettiva restituzione, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione. 5
L'azione principale, per come proposta, va qualificata come domanda possessoria di reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c., proposta direttamente nel merito senza passare per la fase interdittale a cognizione sommaria di cui all'art. 703 c.p.c. e quindi destinata a concludersi con una sentenza idonea al giudicato, in quanto volta a tutelare lo ius
possessionis, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, per altro esercitata con un riferimento allo ius possidendi, essendo stata affermata pure la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale . Beninteso,
l'art. 1168 c.c. tutela sempre la "situazione di fatto" (il possesso, appunto), prescindendo dalla "situazione di diritto" (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore), che è irrilevante, essendo necessario e sufficiente invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso ( cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c. )
e della lesione dello stesso , vale a dire della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso ("spoglio"). A detta azione principale si è aggiunta comunque la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. derivato dalla lesione di tale possesso.
Una volta instaurato il contraddittorio nei confronti del questi si è costituito in CP_1
giudizio con il deposito di una comparsa di risposta ed ha eccepito in punto di rito la improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, che in realtà tale non è nel caso di specie, non essendo stata esercitata una azione petitoria ma possessoria, in relazione alla quale l'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010
non impone il tentativo di mediazione.
Nel merito il resistente ha controdedotto di aver depositato il 15/7/2021 il ricorso introduttivo del procedimento sommario contrassegnato dal numero di ruolo
17884/2021 R.G. , conclusosi con l'ordinanza di accoglimento emessa l'8/6/2022, per aver subìto egli lo spoglio del proprio possesso perpetrato da con Controparte_2
l'assistenza di , ed ha evidenziato che a costituirsi nel detto giudizio Controparte_6 6
(all. 2) e a comparire alla prima udienza del 3/8/2021 (all. 3) era stata proprio l'avv.
quale difensore del e del senza far menzione alcuna Parte_1 CP_2 CP_6
del suo acquisto con l'atto del 22/6/2021 rogato dal notaio (all. 5). Anzi, il Persona_1
convenuto ha prodotto pure il verbale redatto sempre nel procedimento 17884/2021
R.G. in data 24/9/2021 (all. 4), allorquando era stata esaminata come Parte_1
teste informatore, dichiarando in primo luogo nell'occasione : “Sono e mi chiamo
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aquileia n. 49. Avvocato. Ho difeso i resistenti in questo procedimento, fino alla mia
rinuncia al mandato avvenuta all'inizio di questo mese e mi sono occupata della
successione che vede erede il sig. .”, per poi proseguire la sua Controparte_2
deposizione tacendo la circostanza che aveva acquistato la proprietà dell'immobile.
In ogni caso il convenuto ha evidenziato che nell'atto per notar non si Persona_1
faceva menzione alcuna di consegna delle chiavi dal alla ma era CP_2 Pt_1
presente la mera formula di stile utilizzata dai notai sull'immissione in possesso del compratore, ininfluente ai fini della materiale apprensione della res , ed ha concluso che in data 9/5/2023 l'ufficiale giudiziario non aveva compiuto alcuno spoglio violento o
clandestino bensì l'attuazione di un provvedimento giudiziale, ormai stabilizzato, di
reintegra del nel possesso. CP_1
Ciò premesso, le domande attoree sono palesemente infondate nel merito. In primo luogo, infatti, va evidenziato quanto già constatato nell'ambito del distinto procedimento possessorio contrassegnato dal numero di ruolo 357/2022 R.G. dal
Giudice del Tribunale di Napoli Sesta sezione civile, sul ricorso proposto ex art. 703
c.p.c. per la reintegra del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c., laddove Parte_1
aveva convenuto in giudizio tali e chiedendo la reintegra Controparte_8 CP_9
nel pieno esercizio del possesso dell'area condominiale dell'immobile sito alla via 7
Aniello Falcone n. 69, adiacente al vano scala ed all'area cortilizia e recintata da un cancello , sul presupposto della sua chiusura con tale cancello e con un catenaccio per parcheggiare al suo interno una motocicletta intestata al , coniuge della CP_8 CP_9
proprietaria dell'immobile al piano terra . Con ordinanza del 3/6/2022 il Giudice aveva rigettato detto ricorso sul rilievo che la stessa ricorrente aveva sostanzialmente ammesso di non aver mai “posseduto” l'area della quale aveva richiesto la reintegrazione nel possesso, affermando di essersi recata sui luoghi per due volte (una prima di acquistare l'immobile e l'altra dopo averlo acquistato).
Tanto fa venire meno il valore probante di uno degli elementi che secondo la Pt_1
dimostrerebbero l'esistenza del suo possesso anche sull'appartamento di via Aniello
Falcone n. 69, costituito dall'avere ella proposto azioni a tutela del possesso delle parti comuni connesse all'immobile. In ogni caso, anche il fatto di aver esercitato una azione di accertamento tecnico preventivo e dato incarico a un tecnico di redigere un computo metrico dei lavori di riparazione a farsi sull'immobile per cui è causa, così come la richiesta rivolta ad altri condomini sulla ripartizione della relativa spesa , non sono significativi della preesistenza di un potere di fatto sulla cosa, ma semmai della intenzione di acquisirlo in virtù di un titolo dominicale. Al contrario, è significativa l'ammissione della circa la non abitabilità dell'appartamento in questione, Pt_1
riscontrata anche nella perizia extragiudiziale di parte allegata al ricorso, perché è
inverosimile che l'attrice abbia potuto e voluto trasferire la propria residenza in un luogo inidoneo a tale scopo e acquisirne in tal modo il possesso e sia riuscita addirittura a concedere in locazione ad uso deposito al terzo sia pure per breve Persona_3
tempo e per una porzione, un immobile che si trovava in pessime condizioni igieniche e instabile strutturalmente nella parte relativa ai solai, non potendosi fare affidamento 8
sulla copia del relativo contratto allegata dalla ricorrente, anche perché non registrato e privo quindi di data certa.
In definitiva, per quanto riguarda il possesso dell'appartamento di via Aniello Falcone
n. 69, che è la situazione di fatto di cui in questa sede è stata lamentata la lesione, in questa sede deve rilevarsi che il titolare di bene immobile che intenda avvalersi della tutela possessoria, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato,
deve dimostrare in giudizio proprio il rapporto di fatto con la cosa e non può, invece,
limitarsi a produrre in giudizio le prove del titolo di acquisto, perché idonee al solo limitato fine di rafforzare ad colorandam possessionem la prova stessa necessaria ( v.
Cass. civ. sez. II, 18/11/2024, n. 29659 ), e nel caso di specie la non ha assolto Pt_1
a tale onere probatorio.
In aggiunta, va considerato che l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata l'8/6/2022 all'esito del procedimento possessorio contrassegnato dal numero di ruolo
17884/2021 R.G., nella parte in cui imponeva specificamente a ed a Controparte_2
di consegnare immediatamente a le chiavi della Controparte_6 Controparte_1
serratura della porta di ingresso all'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n.
69, secondo piano , con restituzione immediata del bene onde consentirgli di rientrare nel pieno ed esclusivo possesso del citato immobile, costituiva un titolo esecutivo giudiziale efficace erga omnes, vale a dire nei confronti di chiunque si fosse trovato a detenere il bene nel momento della esecuzione coattiva del provvedimento medesimo, e quindi anche nei confronti di tutti i terzi che non potevano vantare un titolo opponibile al creditore avente diritto alla restituzione ( cfr. sul punto Cass. civ. sez. I, 1/12/1998, n.
12174; Cass. civ. sez. II, 4/3/2003, n. 3183; Cass. civ. sez. III, 22/11/2000, n. 15083 ),
non essendo per l'appunto opponibile alla esecuzione di un provvedimento giudiziale una situazione di fatto quale è il possesso, seppure titolato, ove non dedotto tramite 9
intervento nel relativo procedimento durante il suo corso o nella eventuale fase di merito. Beninteso il terzo, al pari del proprietario possessore del bene, può dedurre un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, chiedendo la correlativa tutela attraverso la proposizione non di una opposizione ex art. 404 comma 1 c.p.c. nel momento della sua esecuzione ( che secondo Cass. civ. sez. III, 20/11/2018, n. 29850 è lo strumento che di regola dovrebbe essere utilizzato ), trattandosi di ordinanza priva dell'attitudine al giudicato in senso proprio e quindi di carattere decisorio, con conseguente inammissibilità di tale opposizione, bensì , posto che nel sistema attuale l'ordinanza possessoria è assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità c.d. attenuata, nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito , attraverso la introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria e destinato a concludersi con provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria ( v. per un caso simile Tribunale Latina, 16/7/2013 ).
Resta fermo, in tema di esecuzione forzata per rilascio, che in generale legittimato passivo dell'azione esecutiva è pure colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione forzata e pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo giudiziale, quale che sia la sua natura, può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo ( v. Cass. civ. sez.
III, 20/11/2018, n. 29850, relativo proprio alla efficacia erga omnes della statuizione giudiziale di condanna al rilascio ). Per tale motivo, del resto, il Giudice dello stesso procedimento, con ordinanza resa ex art. 669 duodecies c.p.c. il 17/3/2023, aveva disposto che l'ordinanza di reintegra venisse eseguita nei confronti non solo del e del ma anche nei confronti di chiunque altro fosse stato trovato nel CP_2 CP_6
possesso del suddetto bene immobile. 10
Quale ultimo argomento, collegato a quello precedente ma non per questo meno importante, va evidenziato che affinchè ricorra lo spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo esecutivo a mezzo del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore, il che è da escludere per quanto sopra illustrato, e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, vale a dire che l'istante, conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia in malafede sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario ( v. Cass.
civ. sez. III, 13/6/2019, n. 15874; Cass. civ. sez. II, 25/7/2011, n. 16229 ), e tale malafede nella fattispecie è parimenti da escludere, atteso che il nel momento CP_1
in cui aveva depositato il 15/7/2021 il suo ricorso per reintegra introduttivo del procedimento sommario 17884/2021 R.G., non poteva essere a conoscenza del fatto che la proprietà dell'immobile era stata trasferita alla in data 22/6/2021, nè in Pt_1
astratto, perché il contratto di compravendita era stato trascritto solo il 16/7/2021, vale a dire il giorno dopo il deposito del ricorso da parte del e con notevole ritardo CP_1
rispetto alla stipula del contratto di compravendita del 22/6/2021, né in concreto, perché
la , pur costituendosi come difensore del e pur deponendo Pt_1 CP_2
successivamente alla rinuncia all'incarico professionale come teste - informatore nel corso del procedimento, aveva dolosamente taciuto di aver comprato l'appartamento.
Di qui il rigetto sia della domanda principale di reintegra nel possesso che di quella conseguenziale di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale risarcitoria originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. 11
sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ). Invero in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v.
Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ).
In proposito non rileva quanto precisato in sede di conclusioni dalla parte, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez. III, 6/4/2006, n. 8075 ) . Più in particolare, vale il principio secondo cui la determinazione del valore va effettuata sulla base della domanda avanzata con l'atto introduttivo, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti di essa da parte dell'attore, sicché non rileva l'eventuale aumento dell'iniziale petitum (
cfr. Cass. civ. sez. I, 21/1/2005, n. 1338 ). Per l'appunto nella fattispecie in esame il ricorso introduttivo è stato depositato il 23/5/2023 ed è stato richiesto il risarcimento dei canoni che sarebbero stati ricavati dalla locazione del bene, nella misura di euro
3.033,68 mensili, a partire dallo stesso mese di maggio di quell'anno, cosicchè è questa la cifra da considerare.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai 12
parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
In aggiunta, insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì, su richiesta del convenuto, apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che ha agito in giudizio pretestuosamente . Parte_1
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 13
30/7/2010, n. 17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v.
Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96
comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997, n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285 14
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile,
ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da
Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI,
11/2/2011, n. 5300 ), sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività,
ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016,
n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma RT del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a Controparte_10 15
compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la
nuova previsione dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio
che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d.
condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la
parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso
che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di
definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da
ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici
primari dello Stato.” ( Trib. Varese, 23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo
Cass. civ. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango,
purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ). 16
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità
di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I,
7/4/2000, n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito ( cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 17
riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è
stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del 18
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass.
civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge Pinto
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è
riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96
c.p.c., e l'art. 5 quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f),
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
134, stabilisce che il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore Controparte_10
ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a 19
valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass.
civ. sez. I, 30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n.
220 ) .
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis,
comma 3, D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma RT ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda 20
giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è
quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni 21
pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale .
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con
Cass. civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa,
che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza .
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono 22
interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023,
n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma,
segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere,
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa ( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata,
chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto
una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma 23
pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623
).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1.
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus
della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c.,
di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, 24
sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ;
Cass. civ. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto.
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che la nel corso del precedente procedimento di reintegra nel possesso, Pt_1
contrassegnato dal numero di ruolo 17884/2021 R.G. e conclusosi con l'ordinanza di accoglimento emessa l'8/6/2022, prima come difensore e poi come teste informatore,
aveva taciuto dolosamente di avere acquistato la proprietà dell'immobile il 22/6/2021,
vale a dire in data anteriore all'inizio del procedimento, per poi far valere tale situazione solo una volta conclusa la fase interdittale, anche con riferimento alla sua esecuzione,
posto che erano stati il e il ad allegarla per la prima volta in sede di CP_2 CP_6
attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. , e aveva proposto a sua volta dopo l'esecuzione del rilascio un separato ricorso per reintegra nel possesso introducendo quindi un nuovo giudizio, nell'ambito di una operazione complessiva programmata già nel corso del primo procedimento possessorio, sulla base del falso presupposto della acquisizione di un possesso che in realtà non era mai stato da lei conseguito e della inefficacia nei suoi confronti della prima ordinanza interdittale adottata all'esito del procedimento
17884/2021 R.G., che invece era eseguibile erga omnes, in evidente intesa con il
, evitando di intervenire di persona fin dall'inizio . CP_2
Viene in rilievo nel caso concretamente in esame una lite instaurata nonostante la palese e consapevole inesistenza del diritto sostanziale invocato o comunque intentata slealmente con abuso del diritto ( quindi, una lite ingiusta ) . 25
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il
Giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La
determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del
2001 ( cosiddetta legge Pinto ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno,
e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma
1 ( anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia 26
sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità,
vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione,
nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non
è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta . 27
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ;
v. anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste, ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c.,
la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi ( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
In aggiunta, va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione CP_10 CP_10 28
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 500, pari al minimo edittale, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza e il verbale dell'udienza di seguito specificata, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli affinchè verifichi se Pt_1
, escussa come teste informatore nel corso della udienza del 24/9/2021 tenutasi
[...]
nell'ambito del distinto procedimento possessorio contrassegnato dal numero di ruolo
17884/2021 R.G. ( v. all. 4 allegato alla produzione di parte convenuta ) , abbia reso una deposizione reticente nel momento in cui ha taciuto la propria posizione di nuovo proprietario dell'immobile per cui è causa ed abbia quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta le domande attoree;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.552 per Controparte_1
compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 7.656 a titolo di responsabilità aggravata per lite Controparte_1
temeraria ;
d ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore della Parte_1
della somma di euro 500 ; Controparte_10 29
e ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 24/9/2021 tenutasi nell'ambito del distinto procedimento possessorio contrassegnato dal numero di ruolo 17884/2021 R.G. ( v. all. 4 allegato alla
produzione di parte convenuta ) e della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico di in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. per testimonianza Parte_1
reticente resa in quella sede.
Napoli, 30/6/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la