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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/08/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3425/2020 R.G. (a cui è riunita la causa R.G.
178/2021)
promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristina Cassigoli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , con sede in Prato, al viale Piave n. 30, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Ezio Nardi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: appalto
PRIMA UDIENZA: 10/03/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 11/03/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: come da note autorizzate dell'11.03.20251 Per la convenuta: come da note autorizzate del 07.03.20252
Voglia il Tribunale adito dichiarare anche improcedibile la domanda di condanna per ingiustificato arricchimento che è stata avanzata dalla per pretesi e contestati lavori extra preventivo CP_1 non concordati con il committente, nonché accertare, in conformità alle risultanze della relazione, già acquisita, e delle precisazioni che sono state fatte dal CTU all'esito delle indagini espletate nel procedimento di istruzione preventiva disposto in corso di causa:
- quali sono i lavori che sono stati eseguiti dalla tra quelli che risultano indicati nel CP_1 capitolato del contratto di appalto in atti e quali sono i lavori extra capitolato che risultano eseguiti dalla stessa a seguito di una specifica richiesta e di uno specifico accordo sui costi intervenuto CP_1 con il committente e i relativi importi;
- quali sono i lavori che la non ha eseguito a regola d'arte e i costi necessari per il loro CP_1 ripristino e/o per l'eliminazione dei relativi vizi e i danni che l'Impresa ha arrecato anche alla proprietà del sig. nonché gli inadempimenti e i ritardi di cui la si è resa responsabile, Parte_1 CP_1 determinando anche un ulteriore danno a carico del committente per il corrispondente inutilizzo dell'immobile destinato ad abitazione del suo nucleo familiare;
- accertare come illegittimo anche il rifiuto della di consegnare al committente le certificazioni degli impianti e quali sono state CP_1 le spese che sono state sostenute dal sig. per ottenerle da terzi;
Parte_1
- accertare per tutti i motivi detti anche la legittimità dell'eccezione di inadempimento che è stata avanzata dal committente ante causa e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per i gravi inadempimenti riferibili all'Impresa;
- accertare, sulla base di quanto sopra, quali sono tutti i diritti creditori e risarcitori del sig.
con maggiorazione dovuta per rivalutazione monetaria e interessi come per legge. Parte_1
- accertare, per l'effetto, l'avvenuto saldo da parte del sig. di tutte le somme dovute alla Parte_1Con
sia per i lavori da questa eseguiti sulla base del capitolato allegato al contratto di CP_1 appalto sia per i lavori extra capitolato eseguiti a seguito di una specifica richiesta del e Parte_1 l'esistenza invece del credito per differenza risultante dalla CTU vantabile dal sig. nei Parte_1 confronti della . CP_1 Accertare, infine, con riferimento ad entrambe le cause, anche la responsabilità aggravata dell'
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc con condanna di questa oltre che a quanto sopra e CP_3 a tutte le spese di lite, compreso il rimborso di tutte le spese di CTU E CTP sostenute o da sostenersi dalla parte attrice, anche al risarcimento di tutti i danni riportati dal committente in conseguenza dei giudizi (es. sessioni legale;
tempo e spese per partecipazioni udienze) da ritenersi dimostrati in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria si insiste, per l'ipotesi di necessità, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già chieste e non ammesse”. 2 “Quanto alla causa n. 3425/2020: per il rigetto della richiesta perizia preventiva poiché manca il presupposto dell'urgenza ed è palesemente esplorativa. L'istanza, inoltre, dovrà essere rigettata perché già è agli atti la relazione del D.L. che descrive lo stato dei luoghi e risponde alle richieste formulate da parte attrice. L'indagine peritale non potrà discostarsi dalle risultanze e certificazioni della Direzione dei Lavori che, per i motivi addotti da parte attrice, deve considerarsi parte necessaria di questo giudizio;
- per l'improcedibilità della domanda attrice perché non preceduta dalla necessaria richiesta di negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto della domanda perché vaga ed indeterminata nelle contestazioni, nonché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- nella denegata ipotesi che il Tribunale adito accolga anche solo parzialmente le domande di parte attrice, perché il Tribunale voglia accertare il valore delle opere extra capitolato eseguite e condannare l'attore, ex art. 2041 c.c., alla somma ritenuta di giustizia a titolo di ingiustificato arricchimento;
- vinte le spese di lite;
Per quanto riguarda la causa n. 178/2021: ribadito che alla società esponente non è mai stato comunicato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. e che alla stessa non è stato concesso l'accesso al fascicolo telematico relativo al sub-procedimento, nonostante espressa e formale richiesta – conclude:
Pag. 2 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio la allo scopo di far accertare, in relazione al Controparte_1 contratto d'appalto per la ristrutturazione di un fabbricato di sua proprietà sito in Carmignano con la stessa concluso, che i lavori non sono stati ultimati pur essendo scaduto il termine contrattualmente previsto per il loro completamento, che parte delle opere eseguite presentano dei vizi, quali siano i lavori eseguiti tra quelli oggetto di capitolato e quali quelli 'extracapitolato' autorizzati e concordati.
A detta dell'attore, l'impresa appaltatrice avrebbe, infatti, emesso fatture per lavori non realizzati o relativi ad interventi extra capitolato non commissionati, oltre a non aver rilasciato le certificazioni relative agli impianti, assumendo che, pertanto, il credito a saldo eventualmente spettante alla Controparte_1 non ammonterebbe a più di euro 15.000,00.
Ha, inoltre, chiesto l'ammissione di un ATP in corso di causa per ottenere un accertamento preventivo sui punti di domanda.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto, Controparte_1 prodotto e domandato dall'attore e chiedendo il rigetto della richiesta di ATP, nonché il rigetto della domanda di merito ritenendola generica ed indeterminata nella denuncia dei vizi, meramente dilatoria e priva di fondamento.
In punto di fatto ha esposto che:
-l'importo complessivo delle opere oggetto di appalto era stato concordatato in euro 67.687,65 oltre IVA del 10%, mentre l'importo dei lavori eseguiti 'extra capitolato' ammonterebbe ad €. 24.186,54 oltre IVA 10%, per un totale complessivo (comprensivo di IVA) di euro 101.061,57;
-l'attore ha versato acconti per euro 67.500,00 rifiutando di pagare il saldo dovuto, asserendo di non aver commissionato i lavori extra capitolato,
“- per il rigetto dell'opposizione perché infondata e temeraria;
così come infondata e temeraria e la causa pentente sopracitata;
- per la condanna dell'opponente ai danni subiti dall'opposta in ragione del ritardato pagamento;
- vinte le spese di lite.”
Pag. 3 di 9 che invece sono stati richiesti dall'attore ed eseguiti dall'impresa come attestato dal Direttore dei Lavori che li ha inseriti nei S.A.L;
- la nelle more di questo giudizio, ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, per la residua complessiva somma di euro 33.561,57 (pari alla differenza tra la somma delle fatture emesse e gli acconti versati, 101.061,57 -
67.500,00), oltre interessi e spese;
-a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento,
[...] ha proposto opposizione, avviando la causa iscritta al n. R.G. Parte_1
178/2021;
Riguardo la mancata consegna delle certificazioni impiantistiche, ha osservato che i relativi lavori, sono stati sub-appaltati ad altre imprese artigiane (che avrebbero dovuto rilasciare le relative certificazioni), senonchè il mancato pagamento da parte dell'odierno attore, delle fatture emesse in relazione ai
S.A.L. certificati, ha impedito alla società convenuta di pagare i subappaltatori e, quindi, di acquisire le certificazioni da parte di costoro.
E' stata quindi disposta la riunione della causa di opposizione a d.i. alla presente e ordinato lo svolgimento di mediazione (in quanto obbligatoria per materia), conclusa con esito negativo.
E' stato disposto un A.T.P. in corso di causa, affidato al geom.
[...]
sul seguente quesito: Controparte_4
"Accerti il C.T.U:
1) quali sono, tra i lavori che risultano indicati nel capitolato allegato al contratto di appalto in atti, quelli che risultano eseguiti, indicando il valore di quelli che risultano non eseguiti;
2) quali sono, tra i lavori extra capitolato fatturati dalla quelli Controparte_1 che risultano essere stati richiesti e concordati in forma scritta con il sig.
e se il prezzo fatturato corrisponda a quello concordato;
Parte_1
3) quali sono i lavori che la non ha eseguito a regola d'arte e i Controparte_1 costi necessari per il loro ripristino;
4) se sussistano i danni lamentati nella perizia tecnica redatta dal geom. Per_1
Pag. 4 di 9 5) quali sono gli impianti realizzati dalla per i quali può essere Controparte_1 rilasciato il certificato di conformità e i costi necessari per l'ottenimento di tali certificati da ditte terze;
6) qual è il ritardo, rispetto agli accordi contrattuali, di cui la si Controparte_1
è resa responsabile per il completamento dei lavori”.
Il CTU ha depositato la relazione in data 30 giugno 2021, ed i richiesti chiarimenti in data 22 aprile 2022.
E' stata formulata proposta di conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata.
Si è svolta l'istruttoria mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
Si è svolta l'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali (produzioni documentali, prove orali e A.T.P.) emerge che le rispettive domande proposte dalle parti sono parzialmente fondate, dal che deriva la parziale soccombenza reciproca di cui si dovrà tenere conto nella liquidazione delle spese di lite. Tale esito, però, non ha condotto, come auspicabile, alla conciliazione della lite in giudizio o in mediazione, a causa dell'alto livello di conflittualità tra le parti. Si procede, pertanto, all'esame delle rispettive pretese azionate, partendo dall'opposizione a d.i. ed inserendo via via nella trattazione le questioni proposte dall'attore, utilizzando le conclusioni raggiunte dal CTU nella sua relazione che, nel complesso, il giudicante valuta esaustiva e condivisibile, salve le piccole lacune che in un'indagine a posteriori su un'opera edile terminata è normale che rimangano incolmate.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le
Pag. 5 di 9 parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale3; in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria4. Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente5.
La società appaltatrice ha fondato il ricorso per ingiunzione sulle fatture emesse -per l'esecuzione delle opere compiute in esecuzione del contratto di appalto e delle opere compiute extra-capitolato- a seguito degli Stati di
Avanzamento redatti dal Direttore Lavori, versati, anch'essi, in atti.
Oltre all'attestazione resa nei S.A.L. (peraltro non contestati dall'attore) dal
Direttore del Lavori, l'avvenuta esecuzione delle opere (intra ed extra capitolato), risulta accertata dal perito nominato dal Giudice. Questi, all'esito della sua indagine, ha riferito, infatti, che buona parte delle opere edili previste nel contratto di appalto sono state eseguite, eccettuate alcune del valore complessivo di € 5.872,44: il corrispettivo dell'appalto deve, conseguentemente ridursi di pari importo.
Il CTU ha, altresì, accertato che alcune lavorazioni (indicate e descritte nella sua relazione) non sono state eseguite a regola d'arte ed ha quantificato i costi necessari al loro ripristino in complessivi euro 3.812,67 (oltre IVA). Un credito di pari importo deve, pertanto riconoscersi al committente.
Analogamente gli deve esser riconosciuto il credito -nella misura stimata dal
CTU, pari ad € 3.000,00 (oltre IVA)- corrispondente al costo di quanto
Pag. 6 di 9 necessario per l'ottenimento delle certificazioni impianti che l'appaltatrice non ha fornito.
Per quanto, invece, concerne i lavori extra capitolato fatturati dalla CP_1
il CTU, come richiesto dal quesito formulato assecondando la tesi
[...] sostenuta dal committente secondo cui gli sarebbero imputabili i soli lavori accettati in forma scritta, ha accertato che a) i preventivi dal n° 1 al n° 5, risultano controfirmati dal committente;
b) il preventivo n° 6 risulta accettato come postilla sul contratto principale;
c) i preventivi n° 7 e n° 8 risultano comunicati al committente, ma non controfirmati da costui;
d) il preventivo n° 9 risulta accettato in parte dal committente, tramite scambio di mail.
Risulta dal terzo S.A.L redatto dal Direttore dei Lavori (Doc. 9 di parte opposta,
R.G. n. 178/21) che siano state eseguite dall'impresa tutte le opere descritte nei preventivi da 1 a 8, ed accettata come extra capitolato la spesa di € 606,54
(oltre IVA al 22%, per complessivi € 739,98) per le forniture nn. 3 e 4 del ordine
OBI. Di contro, non risulta che il committente si sia opposto, dopo aver ricevuto comunicazione dei relativi preventivi (nn. 7 ed 8), alla esecuzione delle lavorazioni ivi descritte, costituenti opere aggiuntive rispetto all'appalto iniziale e non mere variazioni di progetto. Errata appare, di conseguenza,
l'invocazione, da parte del committente, dei patti contenuti negli artt. 11 e 12 del contratto di appalto, al fine di liberarsi dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo. Tali patti -che prevedono la forma scritta ad substantiam per la validità degli accordi sulle 'variazioni' apportate all'appalto, ricalcano gli artt.
1659, 1660 e 1661 c.c. che disciplinano le cd. 'variazioni di progetto', proposte dall'appaltatore, concordate o necessarie, e le variazioni ordinate dal committente. Le opere descritte nei preventivi n. 7 e 8, non possono, però, essere considerate variazioni di progetto, trattandosi di lavorazioni
'aggiuntive', assolutamente nuove e non rientranti nel progetto iniziale, se pur connesse alla ristrutturazione dell'edificio. Deve ritenersi pertanto che l'avvenuta ricezione dei preventivi, a fronte di una desumibile richiesta da parte del committente dell'esecuzione di ulteriori opere, a cui non ha fatto seguito alcuna eccezione o rimostranza del committente medesimo, costituisca
Pag. 7 di 9 accettazione tacita del corrispettivo preventivato. D'altra parte, risulta pacifico che i suddetti lavori siano stati eseguiti. Il committente deve, pertanto ritenersi debitore, nei confronti dell'impresa, del complessivo importo di € 16.891,98
(prev.1= euro 1.430,00; prev.2= euro 3.322,00; prev.3= euro 1.700,00; prev.4= euro 2.500,00; prev.5= 1.800,00; prev.7= 1.700; prev.8= euro 3.700, prev. prev.9= euro 739,98).
Infine, sull'entità del ritardo, rispetto agli accordi contrattuali, di cui la
[...]
secondo il committente, si sarebbe resa responsabile, il CTU non è CP_1 stato in grado di quantificarlo né di stabilire con certezza a chi sia imputabile.
Sul punto, è' pacifico che vi sia stato un ritardo iniziale (imputabile al committente) relativo all'erogazione del mutuo finalizzato al pagamento del corrispettivo, è notorio che di lì a poco sia intervenuta la con le Pt_2 difficoltà ed i rallentamenti che tutti conoscono, è accertato che siano stati svolti lavori ulteriori (extracapitolato) con conseguente aumento del termine di esecuzione ed è documentato che il reciproco comportamento ostruzionistico, motivato dagli opposti punti di vista in ordine alla dovuta consegna delle certificazioni dipendente (o meno) dal pagamento delle fatture, abbia contribuito all'allungamento dei tempi. Non risulta accertato, inoltre, se il cantiere sia stato abbandonato dall'impresa o se sia stato interdetto l'accesso a quest'ultima da parte del committente. Ciò stante, non possono trovare accoglimento le opposte domande risarcitorie relative al ritardo nei pagamenti ed al ritardo nell'esecuzione dell'appalto.
In conclusione, deve ritenersi accertato il corrispettivo complessivo delle lavorazioni in € 86.503, 91 (opere capitolato oltre IVA 10%+ opere extra capitolato oltre IVA 10% – opere non eseguite oltre IVA 10% + fornitura preventivo n. 9 comprensiva di IVA 22%: 74.456,41 + 17.767,20 – 6.459,68 +
739,98) da cui vanno detratti gli acconti versati pari ad € 67.500, con un saldo a credito in favore dell'impresa di complessivi € 19.003,91.
Parimenti deve ritenersi accertato e determinato un credito complessivo di €
7.493,37 in favore del committente (3.812, 67 + 3.000,00 oltre IVA 10%, per ripristini e certificazioni)
Pag. 8 di 9 Operata la compensazione tra i due crediti, residua, quindi, un credito a favore dell'impresa pari ad € 11.510,54 e ne consegue la condanna del committente al relativo pagamento, maggiorato degli interessi legali.
Stante la reciproca soccombenza, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e la suddivisione in parti uguali delle spese liquidate al professionista che ha svolto l'A.T.P. in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-in parziale accoglimento delle contrapposte domande, accertata la mancata esecuzione di alcune lavorazioni oggetto del contratto di appalto, accertata altresì la sussistenza di un credito in favore del committente riferito ai costi per il ripristino dei difetti rilevati e della mancata consegna delle certificazioni, accertata inoltre l'avvenuta esecuzione di opere extra capitolato, detratti gli acconti pagati ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti,
- condanna a pagare alla la somma Parte_1 Controparte_1 residua di euro € 11.510,54, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento;
--pone le spese di CTU del procedimento per ATP definitivamente a carico delle parti in ragione di ½ per ciascuno;
-spese di lite interamente compensate.
Prato, 2/8/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia il Tribunale di Prato adito respinta ogni domanda, eccezione e deduzione svolta dalla
[...] tenuto anche conto della mancata accettazione del contraddittorio e della tardività di tutte CP_1 le domande ed eccezioni nuove che sono state avanzate dalla parte avversa nelle due cause riunite dopo la memoria n. 1 depositata ai sensi dell'art. 183 cpc comma VI e comunque perché domande, eccezioni e deduzioni tutte risultate non provate e/o infondate, dare integrale accoglimento alle domande svolte dal sig. accogliendo quindi le conclusioni che sono state precisate con l'atto di Parte_1 Co citazione in opposizione al er quanto riguarda la causa RG 178/2021 e quelle di seguito precisate, per quanto riguarda la causa RG. 3425/2020: 3 V., fra le tante, Cass. 27/06/2000 n. 8718) 4 V. Cass. 17/02/2004 n. 2997 5 V. Cass. 17/11/2003 n. 17371
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3425/2020 R.G. (a cui è riunita la causa R.G.
178/2021)
promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristina Cassigoli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , con sede in Prato, al viale Piave n. 30, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Ezio Nardi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: appalto
PRIMA UDIENZA: 10/03/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 11/03/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: come da note autorizzate dell'11.03.20251 Per la convenuta: come da note autorizzate del 07.03.20252
Voglia il Tribunale adito dichiarare anche improcedibile la domanda di condanna per ingiustificato arricchimento che è stata avanzata dalla per pretesi e contestati lavori extra preventivo CP_1 non concordati con il committente, nonché accertare, in conformità alle risultanze della relazione, già acquisita, e delle precisazioni che sono state fatte dal CTU all'esito delle indagini espletate nel procedimento di istruzione preventiva disposto in corso di causa:
- quali sono i lavori che sono stati eseguiti dalla tra quelli che risultano indicati nel CP_1 capitolato del contratto di appalto in atti e quali sono i lavori extra capitolato che risultano eseguiti dalla stessa a seguito di una specifica richiesta e di uno specifico accordo sui costi intervenuto CP_1 con il committente e i relativi importi;
- quali sono i lavori che la non ha eseguito a regola d'arte e i costi necessari per il loro CP_1 ripristino e/o per l'eliminazione dei relativi vizi e i danni che l'Impresa ha arrecato anche alla proprietà del sig. nonché gli inadempimenti e i ritardi di cui la si è resa responsabile, Parte_1 CP_1 determinando anche un ulteriore danno a carico del committente per il corrispondente inutilizzo dell'immobile destinato ad abitazione del suo nucleo familiare;
- accertare come illegittimo anche il rifiuto della di consegnare al committente le certificazioni degli impianti e quali sono state CP_1 le spese che sono state sostenute dal sig. per ottenerle da terzi;
Parte_1
- accertare per tutti i motivi detti anche la legittimità dell'eccezione di inadempimento che è stata avanzata dal committente ante causa e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per i gravi inadempimenti riferibili all'Impresa;
- accertare, sulla base di quanto sopra, quali sono tutti i diritti creditori e risarcitori del sig.
con maggiorazione dovuta per rivalutazione monetaria e interessi come per legge. Parte_1
- accertare, per l'effetto, l'avvenuto saldo da parte del sig. di tutte le somme dovute alla Parte_1Con
sia per i lavori da questa eseguiti sulla base del capitolato allegato al contratto di CP_1 appalto sia per i lavori extra capitolato eseguiti a seguito di una specifica richiesta del e Parte_1 l'esistenza invece del credito per differenza risultante dalla CTU vantabile dal sig. nei Parte_1 confronti della . CP_1 Accertare, infine, con riferimento ad entrambe le cause, anche la responsabilità aggravata dell'
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc con condanna di questa oltre che a quanto sopra e CP_3 a tutte le spese di lite, compreso il rimborso di tutte le spese di CTU E CTP sostenute o da sostenersi dalla parte attrice, anche al risarcimento di tutti i danni riportati dal committente in conseguenza dei giudizi (es. sessioni legale;
tempo e spese per partecipazioni udienze) da ritenersi dimostrati in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria si insiste, per l'ipotesi di necessità, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già chieste e non ammesse”. 2 “Quanto alla causa n. 3425/2020: per il rigetto della richiesta perizia preventiva poiché manca il presupposto dell'urgenza ed è palesemente esplorativa. L'istanza, inoltre, dovrà essere rigettata perché già è agli atti la relazione del D.L. che descrive lo stato dei luoghi e risponde alle richieste formulate da parte attrice. L'indagine peritale non potrà discostarsi dalle risultanze e certificazioni della Direzione dei Lavori che, per i motivi addotti da parte attrice, deve considerarsi parte necessaria di questo giudizio;
- per l'improcedibilità della domanda attrice perché non preceduta dalla necessaria richiesta di negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto della domanda perché vaga ed indeterminata nelle contestazioni, nonché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- nella denegata ipotesi che il Tribunale adito accolga anche solo parzialmente le domande di parte attrice, perché il Tribunale voglia accertare il valore delle opere extra capitolato eseguite e condannare l'attore, ex art. 2041 c.c., alla somma ritenuta di giustizia a titolo di ingiustificato arricchimento;
- vinte le spese di lite;
Per quanto riguarda la causa n. 178/2021: ribadito che alla società esponente non è mai stato comunicato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. e che alla stessa non è stato concesso l'accesso al fascicolo telematico relativo al sub-procedimento, nonostante espressa e formale richiesta – conclude:
Pag. 2 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio la allo scopo di far accertare, in relazione al Controparte_1 contratto d'appalto per la ristrutturazione di un fabbricato di sua proprietà sito in Carmignano con la stessa concluso, che i lavori non sono stati ultimati pur essendo scaduto il termine contrattualmente previsto per il loro completamento, che parte delle opere eseguite presentano dei vizi, quali siano i lavori eseguiti tra quelli oggetto di capitolato e quali quelli 'extracapitolato' autorizzati e concordati.
A detta dell'attore, l'impresa appaltatrice avrebbe, infatti, emesso fatture per lavori non realizzati o relativi ad interventi extra capitolato non commissionati, oltre a non aver rilasciato le certificazioni relative agli impianti, assumendo che, pertanto, il credito a saldo eventualmente spettante alla Controparte_1 non ammonterebbe a più di euro 15.000,00.
Ha, inoltre, chiesto l'ammissione di un ATP in corso di causa per ottenere un accertamento preventivo sui punti di domanda.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto, Controparte_1 prodotto e domandato dall'attore e chiedendo il rigetto della richiesta di ATP, nonché il rigetto della domanda di merito ritenendola generica ed indeterminata nella denuncia dei vizi, meramente dilatoria e priva di fondamento.
In punto di fatto ha esposto che:
-l'importo complessivo delle opere oggetto di appalto era stato concordatato in euro 67.687,65 oltre IVA del 10%, mentre l'importo dei lavori eseguiti 'extra capitolato' ammonterebbe ad €. 24.186,54 oltre IVA 10%, per un totale complessivo (comprensivo di IVA) di euro 101.061,57;
-l'attore ha versato acconti per euro 67.500,00 rifiutando di pagare il saldo dovuto, asserendo di non aver commissionato i lavori extra capitolato,
“- per il rigetto dell'opposizione perché infondata e temeraria;
così come infondata e temeraria e la causa pentente sopracitata;
- per la condanna dell'opponente ai danni subiti dall'opposta in ragione del ritardato pagamento;
- vinte le spese di lite.”
Pag. 3 di 9 che invece sono stati richiesti dall'attore ed eseguiti dall'impresa come attestato dal Direttore dei Lavori che li ha inseriti nei S.A.L;
- la nelle more di questo giudizio, ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, per la residua complessiva somma di euro 33.561,57 (pari alla differenza tra la somma delle fatture emesse e gli acconti versati, 101.061,57 -
67.500,00), oltre interessi e spese;
-a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento,
[...] ha proposto opposizione, avviando la causa iscritta al n. R.G. Parte_1
178/2021;
Riguardo la mancata consegna delle certificazioni impiantistiche, ha osservato che i relativi lavori, sono stati sub-appaltati ad altre imprese artigiane (che avrebbero dovuto rilasciare le relative certificazioni), senonchè il mancato pagamento da parte dell'odierno attore, delle fatture emesse in relazione ai
S.A.L. certificati, ha impedito alla società convenuta di pagare i subappaltatori e, quindi, di acquisire le certificazioni da parte di costoro.
E' stata quindi disposta la riunione della causa di opposizione a d.i. alla presente e ordinato lo svolgimento di mediazione (in quanto obbligatoria per materia), conclusa con esito negativo.
E' stato disposto un A.T.P. in corso di causa, affidato al geom.
[...]
sul seguente quesito: Controparte_4
"Accerti il C.T.U:
1) quali sono, tra i lavori che risultano indicati nel capitolato allegato al contratto di appalto in atti, quelli che risultano eseguiti, indicando il valore di quelli che risultano non eseguiti;
2) quali sono, tra i lavori extra capitolato fatturati dalla quelli Controparte_1 che risultano essere stati richiesti e concordati in forma scritta con il sig.
e se il prezzo fatturato corrisponda a quello concordato;
Parte_1
3) quali sono i lavori che la non ha eseguito a regola d'arte e i Controparte_1 costi necessari per il loro ripristino;
4) se sussistano i danni lamentati nella perizia tecnica redatta dal geom. Per_1
Pag. 4 di 9 5) quali sono gli impianti realizzati dalla per i quali può essere Controparte_1 rilasciato il certificato di conformità e i costi necessari per l'ottenimento di tali certificati da ditte terze;
6) qual è il ritardo, rispetto agli accordi contrattuali, di cui la si Controparte_1
è resa responsabile per il completamento dei lavori”.
Il CTU ha depositato la relazione in data 30 giugno 2021, ed i richiesti chiarimenti in data 22 aprile 2022.
E' stata formulata proposta di conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata.
Si è svolta l'istruttoria mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
Si è svolta l'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali (produzioni documentali, prove orali e A.T.P.) emerge che le rispettive domande proposte dalle parti sono parzialmente fondate, dal che deriva la parziale soccombenza reciproca di cui si dovrà tenere conto nella liquidazione delle spese di lite. Tale esito, però, non ha condotto, come auspicabile, alla conciliazione della lite in giudizio o in mediazione, a causa dell'alto livello di conflittualità tra le parti. Si procede, pertanto, all'esame delle rispettive pretese azionate, partendo dall'opposizione a d.i. ed inserendo via via nella trattazione le questioni proposte dall'attore, utilizzando le conclusioni raggiunte dal CTU nella sua relazione che, nel complesso, il giudicante valuta esaustiva e condivisibile, salve le piccole lacune che in un'indagine a posteriori su un'opera edile terminata è normale che rimangano incolmate.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le
Pag. 5 di 9 parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale3; in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria4. Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente5.
La società appaltatrice ha fondato il ricorso per ingiunzione sulle fatture emesse -per l'esecuzione delle opere compiute in esecuzione del contratto di appalto e delle opere compiute extra-capitolato- a seguito degli Stati di
Avanzamento redatti dal Direttore Lavori, versati, anch'essi, in atti.
Oltre all'attestazione resa nei S.A.L. (peraltro non contestati dall'attore) dal
Direttore del Lavori, l'avvenuta esecuzione delle opere (intra ed extra capitolato), risulta accertata dal perito nominato dal Giudice. Questi, all'esito della sua indagine, ha riferito, infatti, che buona parte delle opere edili previste nel contratto di appalto sono state eseguite, eccettuate alcune del valore complessivo di € 5.872,44: il corrispettivo dell'appalto deve, conseguentemente ridursi di pari importo.
Il CTU ha, altresì, accertato che alcune lavorazioni (indicate e descritte nella sua relazione) non sono state eseguite a regola d'arte ed ha quantificato i costi necessari al loro ripristino in complessivi euro 3.812,67 (oltre IVA). Un credito di pari importo deve, pertanto riconoscersi al committente.
Analogamente gli deve esser riconosciuto il credito -nella misura stimata dal
CTU, pari ad € 3.000,00 (oltre IVA)- corrispondente al costo di quanto
Pag. 6 di 9 necessario per l'ottenimento delle certificazioni impianti che l'appaltatrice non ha fornito.
Per quanto, invece, concerne i lavori extra capitolato fatturati dalla CP_1
il CTU, come richiesto dal quesito formulato assecondando la tesi
[...] sostenuta dal committente secondo cui gli sarebbero imputabili i soli lavori accettati in forma scritta, ha accertato che a) i preventivi dal n° 1 al n° 5, risultano controfirmati dal committente;
b) il preventivo n° 6 risulta accettato come postilla sul contratto principale;
c) i preventivi n° 7 e n° 8 risultano comunicati al committente, ma non controfirmati da costui;
d) il preventivo n° 9 risulta accettato in parte dal committente, tramite scambio di mail.
Risulta dal terzo S.A.L redatto dal Direttore dei Lavori (Doc. 9 di parte opposta,
R.G. n. 178/21) che siano state eseguite dall'impresa tutte le opere descritte nei preventivi da 1 a 8, ed accettata come extra capitolato la spesa di € 606,54
(oltre IVA al 22%, per complessivi € 739,98) per le forniture nn. 3 e 4 del ordine
OBI. Di contro, non risulta che il committente si sia opposto, dopo aver ricevuto comunicazione dei relativi preventivi (nn. 7 ed 8), alla esecuzione delle lavorazioni ivi descritte, costituenti opere aggiuntive rispetto all'appalto iniziale e non mere variazioni di progetto. Errata appare, di conseguenza,
l'invocazione, da parte del committente, dei patti contenuti negli artt. 11 e 12 del contratto di appalto, al fine di liberarsi dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo. Tali patti -che prevedono la forma scritta ad substantiam per la validità degli accordi sulle 'variazioni' apportate all'appalto, ricalcano gli artt.
1659, 1660 e 1661 c.c. che disciplinano le cd. 'variazioni di progetto', proposte dall'appaltatore, concordate o necessarie, e le variazioni ordinate dal committente. Le opere descritte nei preventivi n. 7 e 8, non possono, però, essere considerate variazioni di progetto, trattandosi di lavorazioni
'aggiuntive', assolutamente nuove e non rientranti nel progetto iniziale, se pur connesse alla ristrutturazione dell'edificio. Deve ritenersi pertanto che l'avvenuta ricezione dei preventivi, a fronte di una desumibile richiesta da parte del committente dell'esecuzione di ulteriori opere, a cui non ha fatto seguito alcuna eccezione o rimostranza del committente medesimo, costituisca
Pag. 7 di 9 accettazione tacita del corrispettivo preventivato. D'altra parte, risulta pacifico che i suddetti lavori siano stati eseguiti. Il committente deve, pertanto ritenersi debitore, nei confronti dell'impresa, del complessivo importo di € 16.891,98
(prev.1= euro 1.430,00; prev.2= euro 3.322,00; prev.3= euro 1.700,00; prev.4= euro 2.500,00; prev.5= 1.800,00; prev.7= 1.700; prev.8= euro 3.700, prev. prev.9= euro 739,98).
Infine, sull'entità del ritardo, rispetto agli accordi contrattuali, di cui la
[...]
secondo il committente, si sarebbe resa responsabile, il CTU non è CP_1 stato in grado di quantificarlo né di stabilire con certezza a chi sia imputabile.
Sul punto, è' pacifico che vi sia stato un ritardo iniziale (imputabile al committente) relativo all'erogazione del mutuo finalizzato al pagamento del corrispettivo, è notorio che di lì a poco sia intervenuta la con le Pt_2 difficoltà ed i rallentamenti che tutti conoscono, è accertato che siano stati svolti lavori ulteriori (extracapitolato) con conseguente aumento del termine di esecuzione ed è documentato che il reciproco comportamento ostruzionistico, motivato dagli opposti punti di vista in ordine alla dovuta consegna delle certificazioni dipendente (o meno) dal pagamento delle fatture, abbia contribuito all'allungamento dei tempi. Non risulta accertato, inoltre, se il cantiere sia stato abbandonato dall'impresa o se sia stato interdetto l'accesso a quest'ultima da parte del committente. Ciò stante, non possono trovare accoglimento le opposte domande risarcitorie relative al ritardo nei pagamenti ed al ritardo nell'esecuzione dell'appalto.
In conclusione, deve ritenersi accertato il corrispettivo complessivo delle lavorazioni in € 86.503, 91 (opere capitolato oltre IVA 10%+ opere extra capitolato oltre IVA 10% – opere non eseguite oltre IVA 10% + fornitura preventivo n. 9 comprensiva di IVA 22%: 74.456,41 + 17.767,20 – 6.459,68 +
739,98) da cui vanno detratti gli acconti versati pari ad € 67.500, con un saldo a credito in favore dell'impresa di complessivi € 19.003,91.
Parimenti deve ritenersi accertato e determinato un credito complessivo di €
7.493,37 in favore del committente (3.812, 67 + 3.000,00 oltre IVA 10%, per ripristini e certificazioni)
Pag. 8 di 9 Operata la compensazione tra i due crediti, residua, quindi, un credito a favore dell'impresa pari ad € 11.510,54 e ne consegue la condanna del committente al relativo pagamento, maggiorato degli interessi legali.
Stante la reciproca soccombenza, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e la suddivisione in parti uguali delle spese liquidate al professionista che ha svolto l'A.T.P. in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-in parziale accoglimento delle contrapposte domande, accertata la mancata esecuzione di alcune lavorazioni oggetto del contratto di appalto, accertata altresì la sussistenza di un credito in favore del committente riferito ai costi per il ripristino dei difetti rilevati e della mancata consegna delle certificazioni, accertata inoltre l'avvenuta esecuzione di opere extra capitolato, detratti gli acconti pagati ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti,
- condanna a pagare alla la somma Parte_1 Controparte_1 residua di euro € 11.510,54, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento;
--pone le spese di CTU del procedimento per ATP definitivamente a carico delle parti in ragione di ½ per ciascuno;
-spese di lite interamente compensate.
Prato, 2/8/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia il Tribunale di Prato adito respinta ogni domanda, eccezione e deduzione svolta dalla
[...] tenuto anche conto della mancata accettazione del contraddittorio e della tardività di tutte CP_1 le domande ed eccezioni nuove che sono state avanzate dalla parte avversa nelle due cause riunite dopo la memoria n. 1 depositata ai sensi dell'art. 183 cpc comma VI e comunque perché domande, eccezioni e deduzioni tutte risultate non provate e/o infondate, dare integrale accoglimento alle domande svolte dal sig. accogliendo quindi le conclusioni che sono state precisate con l'atto di Parte_1 Co citazione in opposizione al er quanto riguarda la causa RG 178/2021 e quelle di seguito precisate, per quanto riguarda la causa RG. 3425/2020: 3 V., fra le tante, Cass. 27/06/2000 n. 8718) 4 V. Cass. 17/02/2004 n. 2997 5 V. Cass. 17/11/2003 n. 17371