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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2973/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. V.G. 2973/2025 Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. LE Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2973/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Roberta Tarro)
e
(C.F. CP_1 Parte_2 C.F._2
(Avv. Natalie Calenda) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Chioggia (VE) in data 13.12.2008 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2008, parte II^, Serie A, n. 119; che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 26.10.2009) e LE (n. il 16.12.2010); PE
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati come già di fatto in essere;
pagina 1 di 2 -affidare i figli ed LE in via condivisa ad entrambi i genitori, con la precisazione che PE
avrà la nza e la collocazione prevalente presso il padre in Zelarino (Venezia) via PE ana n. 69 ed LE avrà la residenza e collocazione prevalente presso la madre in Chioggia (Venezia) via Giovanni Poli n.19;
- i genitori provvederanno a mantenere in via diretta i figli senza previsione di un contributo al mantenimento in via indiretta;
- il genitore non collocatario terrà il figlio presso di sé un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera. Tuttavia per garantire una regolare frequentazione tra fratelli, gli stessi staranno insieme nel fine settimana presso ciascun genitore alternando un fine settimana presso la madre ed un fine settimana presso il padre. Durante le vacanze natalizie, e LE PE staranno presso il padre per cinque giorni continuativi, alternando di an nno Natale e Capodanno, quindici giorni continuativi durante le vacanze estive così pure,secondo il criterio dell'alternanza, verranno suddivise le altre festività o ricorrenze nonché i compleanni;
i periodi di permanenza presso ciascun genitore saranno comunicati all'altro genitore non meno di sette giorni prima dall'inizio di ciascun periodo di permanenza.
- Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri mezzi, essendo economicamente autosufficienti;
- Per quanto riguarda i beni mobili comuni e gli arredi, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già provveduto a regolare in separata sede ogni pretesa reciproca e si impegnano a non avanzare in futuro nessuna ulteriore richiesta al riguardo.
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e ad ogni altro documento utile per l'espatrio.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) (N. 119 Parte II Serie A dell'anno 2008).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. V.G. 2973/2025 Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. LE Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2973/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Roberta Tarro)
e
(C.F. CP_1 Parte_2 C.F._2
(Avv. Natalie Calenda) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Chioggia (VE) in data 13.12.2008 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2008, parte II^, Serie A, n. 119; che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 26.10.2009) e LE (n. il 16.12.2010); PE
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati come già di fatto in essere;
pagina 1 di 2 -affidare i figli ed LE in via condivisa ad entrambi i genitori, con la precisazione che PE
avrà la nza e la collocazione prevalente presso il padre in Zelarino (Venezia) via PE ana n. 69 ed LE avrà la residenza e collocazione prevalente presso la madre in Chioggia (Venezia) via Giovanni Poli n.19;
- i genitori provvederanno a mantenere in via diretta i figli senza previsione di un contributo al mantenimento in via indiretta;
- il genitore non collocatario terrà il figlio presso di sé un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera. Tuttavia per garantire una regolare frequentazione tra fratelli, gli stessi staranno insieme nel fine settimana presso ciascun genitore alternando un fine settimana presso la madre ed un fine settimana presso il padre. Durante le vacanze natalizie, e LE PE staranno presso il padre per cinque giorni continuativi, alternando di an nno Natale e Capodanno, quindici giorni continuativi durante le vacanze estive così pure,secondo il criterio dell'alternanza, verranno suddivise le altre festività o ricorrenze nonché i compleanni;
i periodi di permanenza presso ciascun genitore saranno comunicati all'altro genitore non meno di sette giorni prima dall'inizio di ciascun periodo di permanenza.
- Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri mezzi, essendo economicamente autosufficienti;
- Per quanto riguarda i beni mobili comuni e gli arredi, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già provveduto a regolare in separata sede ogni pretesa reciproca e si impegnano a non avanzare in futuro nessuna ulteriore richiesta al riguardo.
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e ad ogni altro documento utile per l'espatrio.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) (N. 119 Parte II Serie A dell'anno 2008).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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