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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2397/2025 v.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 16.12.2025, letto il ricorso congiunto depositato dai signori:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in Piazza Parte_1 C.F._1
V. Emanuele n. 15
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e domiciliata a Francavilla al Parte_2 C.F._2
Mare in viale Nettuno n. 263
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pimpini del Foro di Chieti
ha emesso la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione coniugale stabilite dal decreto emesso da questo Tribunale in data 4.5.2000, con il quale è stata omologata la loro separazione consensuale, e che è stato modificato, dapprima, con provvedimento emesso da questo Tribunale in data 11.9.2006 all'esito del giudizio n. 130/2006 v.g. e, successivamente, con sentenza n. 202/2025 dell'11.9.2025, pubblicata il
15.9.2025, emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio 1290/2025 v.g.
Essi hanno rappresentato che dal matrimonio sono nati due figli, (a Roma il 9.5.1971) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...] e deceduto il 13.4.1989), e che le loro condizioni economiche e finanziarie sono mutate in conseguenza della cessione a terzi di alcuni beni immobili, che erano stati oggetto di obblighi reciproci, assunti nella regolamentazione delle condizioni della separazione, e recepiti con sentenza n.
202/2025 emessa da questo Tribunale in data 11.9.2025, pubblicata il 15.9.2025.
Ritenuta la propria competenza, visto il luogo del domicilio delle parti, ed osservato che il ricorso è
sottoscritto anche da queste ultime e contiene le indicazioni di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.51 c.p.c., e quelle relative alle disponibilità reddituali delle parti stesse, queste ultime hanno chiesto quanto segue: “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2. la casa coniugale, sita in Roma, Via Bari n. 13 resta affidata alla moglie
3. gli oneri condominiali della casa coniugale, tanto di ordinaria che di straordinaria manutenzione di detta abitazione, restano a carico della moglie
4. la moglie rinunzia all'assegno di mantenimento;
5. il marito si è allontanato dalla casa coniugale;
6. ciascuno dei coniugi si obbliga rispettivamente ad effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari:
6.1. Il marito si obbliga a trasferire alla moglie:
a. Tutti i diritti litigiosi, pari ai 3/18 dell'intero, inerenti l'espropriazione effettuata da parte del
Comune di Francavilla al Mare (CH) relativamente ai terreni siti in Francavilla al Mare aventi una superficie complessiva di mq. 4.810 (compresa l'area lasciata occupare dal Comune di
Francavilla al Mare da parte del contiguo per mq. 725) per adibirli a giardini Parte_3 pubblici, siti in fregio alla strada Adriatica e riportato in Catasto Terreni e Fabbricati del
Comune di Francavilla al Mare al fol. 11 partt. 562 e 592 (quest'ultima arbitrariamente frazionata dal detto Comune nelle particelle 4500, 4498, 4499), a confine, rispettivamente, la part. 562 con strada Adriatica, Edificio delle Poste e Telecomunicazioni, rampa Letizia, proprietà del su due lati, salvo altri;
e, la ex part. 592, con strada Controparte_1
Adriatica, e proprietà comunale salvo altri;
Parte_3
b. La proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Chieti, alla contrada S. Filomena, esteso mq.
21.540 circa, riportato nel Catasto Terreni del detto Comune al fol. 44 partt. 116, 117, 4293,
4294 e 4295, confinante, nell'insieme, con le partt. 136, 522, 176 e 169, salvo altri;
c. La porzione di comproprietà, pari ad 1/2 dell'intero, dell'auto SMART Tg. EN479LN;
6.2. La moglie si obbliga a traferire al marito:
a) la proprietà della porzione di terreno sita in Casali del Manco (CS) Sez. B riportata nel Catasto
Terreni di detto Comune al fol. 21 part. 123, Cat. Pascolo, classe 02 esteso ha 0.17.20;
b) L'usufrutto dell'auto FIAT PANDA 4 X 4 TG. TO4509E
6.3. Il marito si obbliga a trasferire al figlio : Per_1
a) la nuda proprietà dell'immobile sito in Chieti, Piano Terra, con accesso dal Corso Marrucino n.
18, riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune al fol. 35, part. 353 sub 1, zona 1, Cat. C/1, classe 7, mq. 44 rendita 1.181,65 confinante con Corso Marrucino, Proprietà Comunale e Via
GI AR, salvo altri;
b) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, alla Via Bari n. 13, ultimo piano, int. 7 con annessa cantina (Piano S1-3-4) e separato box il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al fol. 588, part. 99 sub. 307, zona 3, Cat. A/7 classe 04 (l'appartamento ed annessa cantina) e fol. 588 part.307 sub. 1, zona 3, Cat. C/6 classe 09 di mq. 18 (il box);
c) La nuda proprietà del terreno sito nel comune di Chieti, alla contrada S. Filomena riportato nel
Catasto Terreni di detto Comune al fol. 45 partt. 37 e 3558 confinante nell'insieme con Strada
Statale Tiburtina, partt. 3556, 4430, 220 e part. 4346 (con sovrastante fabbricato), salvo altri;
Pag. 2 di 4
6.4. La moglie si obbliga a trasferire al figlio : Per_1
a) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Pitigliano al Vicolo Antico Pretorio n. 12, Piano T, in Catasto Fabbricati del Comune di detto Comune al fol. 32 part. 735 sub. 1, Cat. A/4 classe 3 di quattro vani, unitamente alla nuda proprietà del locale sito in Pitigliano al Vicolo Zaccheo n. 11
Piano T-S1, riportato in Catasto al fol. 985 sub 6 Cat. C/2, classe 07;
c) la nuda proprietà dell'appartamento sito nel Comune di Cesana Torinese (TO), Frazione
Mollieres n. 28, posto al primo piano (secondo fuori terra) composto di due camere, soggiorno, accessori e balcone, con annessa cantina al piano Terra, e posto auto (nella separata costruzione), riportati rispettivamente, nel Catasto Fabbricati di detto Comune, l'appartamento alla Sez. Urb.
MO al fol 32, part. 920 sub. 12 Cat. A/2 ed il posto auto alla Sez. Urb. MO al fol 32 part. 926 sub.
9 Cat. C/6;
d) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via S. Ippolito n. 44 scala B int. 13, Piano
3°, riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fol. 589 part. 64 sub. 56, zona 3, cat. A/3;
e) la nuda proprietà del locale Cantina sito in Roma al Viale Ippocrate n. 79 Piano S1 int. 12 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al fol. 594 part. 463 sub. 42, zona 3, Cat C/2, classe 5;
f) la quota di nuda proprietà della settimana n. 16 dell'appartamento bilocale n. 107, in multiproprietà, della “RTA Le Magnolie” sita in Liscia di Vacca – 07021 Porto Cervo (SS) (allo stato gestita da “Il Gabbiano di Porto Cervo s.r.l.”) inserita nel Consorzio Bagaglino - Giardini di
Porto Cervo con sede in Via Spargi, 18 - 07021 Località Liscia di Vacca, Porto Cervo frazione di
CH (OT)
7. Entrambi i coniugi rilasciano rispettivamente il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Tanto premesso, la variazione delle condizioni di separazione, nei termini sopra stabiliti, riguarda unicamente gli obblighi traslativi assunti dalle parti, ed è il frutto dell'autonomia negoziale delle parti.
Non essendo contraria alla legge o all'ordine pubblico, il Tribunale ne prende atto.
Nessuna pronunzia è dovuta in merito alle spese, data la natura congiunta del ricorso.
p.q.m.
Prende atto degli obblighi assunti dalle parti, testualmente riportati in motivazione, con cui sono state variate le condizioni stabilite con il decreto emesso da questo Tribunale in data 4.5.2000, modificato dal provvedimento emesso da questo Tribunale in data 11.9.2006 all'esito del giudizio n. 130/2006 v.g. e dalla sentenza n. 202/2025 dell'11.9.2025, pubblicata il 15.9.2025, emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio
1290/2025 r.g., relativamente alla separazione dei signori e . Parte_1 Parte_2
Nulla sulle spese di lite.
Chieti, 16.12.2025
Pag. 3 di 4 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Pag. 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 16.12.2025, letto il ricorso congiunto depositato dai signori:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in Piazza Parte_1 C.F._1
V. Emanuele n. 15
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e domiciliata a Francavilla al Parte_2 C.F._2
Mare in viale Nettuno n. 263
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pimpini del Foro di Chieti
ha emesso la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione coniugale stabilite dal decreto emesso da questo Tribunale in data 4.5.2000, con il quale è stata omologata la loro separazione consensuale, e che è stato modificato, dapprima, con provvedimento emesso da questo Tribunale in data 11.9.2006 all'esito del giudizio n. 130/2006 v.g. e, successivamente, con sentenza n. 202/2025 dell'11.9.2025, pubblicata il
15.9.2025, emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio 1290/2025 v.g.
Essi hanno rappresentato che dal matrimonio sono nati due figli, (a Roma il 9.5.1971) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...] e deceduto il 13.4.1989), e che le loro condizioni economiche e finanziarie sono mutate in conseguenza della cessione a terzi di alcuni beni immobili, che erano stati oggetto di obblighi reciproci, assunti nella regolamentazione delle condizioni della separazione, e recepiti con sentenza n.
202/2025 emessa da questo Tribunale in data 11.9.2025, pubblicata il 15.9.2025.
Ritenuta la propria competenza, visto il luogo del domicilio delle parti, ed osservato che il ricorso è
sottoscritto anche da queste ultime e contiene le indicazioni di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.51 c.p.c., e quelle relative alle disponibilità reddituali delle parti stesse, queste ultime hanno chiesto quanto segue: “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2. la casa coniugale, sita in Roma, Via Bari n. 13 resta affidata alla moglie
3. gli oneri condominiali della casa coniugale, tanto di ordinaria che di straordinaria manutenzione di detta abitazione, restano a carico della moglie
4. la moglie rinunzia all'assegno di mantenimento;
5. il marito si è allontanato dalla casa coniugale;
6. ciascuno dei coniugi si obbliga rispettivamente ad effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari:
6.1. Il marito si obbliga a trasferire alla moglie:
a. Tutti i diritti litigiosi, pari ai 3/18 dell'intero, inerenti l'espropriazione effettuata da parte del
Comune di Francavilla al Mare (CH) relativamente ai terreni siti in Francavilla al Mare aventi una superficie complessiva di mq. 4.810 (compresa l'area lasciata occupare dal Comune di
Francavilla al Mare da parte del contiguo per mq. 725) per adibirli a giardini Parte_3 pubblici, siti in fregio alla strada Adriatica e riportato in Catasto Terreni e Fabbricati del
Comune di Francavilla al Mare al fol. 11 partt. 562 e 592 (quest'ultima arbitrariamente frazionata dal detto Comune nelle particelle 4500, 4498, 4499), a confine, rispettivamente, la part. 562 con strada Adriatica, Edificio delle Poste e Telecomunicazioni, rampa Letizia, proprietà del su due lati, salvo altri;
e, la ex part. 592, con strada Controparte_1
Adriatica, e proprietà comunale salvo altri;
Parte_3
b. La proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Chieti, alla contrada S. Filomena, esteso mq.
21.540 circa, riportato nel Catasto Terreni del detto Comune al fol. 44 partt. 116, 117, 4293,
4294 e 4295, confinante, nell'insieme, con le partt. 136, 522, 176 e 169, salvo altri;
c. La porzione di comproprietà, pari ad 1/2 dell'intero, dell'auto SMART Tg. EN479LN;
6.2. La moglie si obbliga a traferire al marito:
a) la proprietà della porzione di terreno sita in Casali del Manco (CS) Sez. B riportata nel Catasto
Terreni di detto Comune al fol. 21 part. 123, Cat. Pascolo, classe 02 esteso ha 0.17.20;
b) L'usufrutto dell'auto FIAT PANDA 4 X 4 TG. TO4509E
6.3. Il marito si obbliga a trasferire al figlio : Per_1
a) la nuda proprietà dell'immobile sito in Chieti, Piano Terra, con accesso dal Corso Marrucino n.
18, riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune al fol. 35, part. 353 sub 1, zona 1, Cat. C/1, classe 7, mq. 44 rendita 1.181,65 confinante con Corso Marrucino, Proprietà Comunale e Via
GI AR, salvo altri;
b) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, alla Via Bari n. 13, ultimo piano, int. 7 con annessa cantina (Piano S1-3-4) e separato box il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al fol. 588, part. 99 sub. 307, zona 3, Cat. A/7 classe 04 (l'appartamento ed annessa cantina) e fol. 588 part.307 sub. 1, zona 3, Cat. C/6 classe 09 di mq. 18 (il box);
c) La nuda proprietà del terreno sito nel comune di Chieti, alla contrada S. Filomena riportato nel
Catasto Terreni di detto Comune al fol. 45 partt. 37 e 3558 confinante nell'insieme con Strada
Statale Tiburtina, partt. 3556, 4430, 220 e part. 4346 (con sovrastante fabbricato), salvo altri;
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6.4. La moglie si obbliga a trasferire al figlio : Per_1
a) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Pitigliano al Vicolo Antico Pretorio n. 12, Piano T, in Catasto Fabbricati del Comune di detto Comune al fol. 32 part. 735 sub. 1, Cat. A/4 classe 3 di quattro vani, unitamente alla nuda proprietà del locale sito in Pitigliano al Vicolo Zaccheo n. 11
Piano T-S1, riportato in Catasto al fol. 985 sub 6 Cat. C/2, classe 07;
c) la nuda proprietà dell'appartamento sito nel Comune di Cesana Torinese (TO), Frazione
Mollieres n. 28, posto al primo piano (secondo fuori terra) composto di due camere, soggiorno, accessori e balcone, con annessa cantina al piano Terra, e posto auto (nella separata costruzione), riportati rispettivamente, nel Catasto Fabbricati di detto Comune, l'appartamento alla Sez. Urb.
MO al fol 32, part. 920 sub. 12 Cat. A/2 ed il posto auto alla Sez. Urb. MO al fol 32 part. 926 sub.
9 Cat. C/6;
d) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via S. Ippolito n. 44 scala B int. 13, Piano
3°, riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fol. 589 part. 64 sub. 56, zona 3, cat. A/3;
e) la nuda proprietà del locale Cantina sito in Roma al Viale Ippocrate n. 79 Piano S1 int. 12 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al fol. 594 part. 463 sub. 42, zona 3, Cat C/2, classe 5;
f) la quota di nuda proprietà della settimana n. 16 dell'appartamento bilocale n. 107, in multiproprietà, della “RTA Le Magnolie” sita in Liscia di Vacca – 07021 Porto Cervo (SS) (allo stato gestita da “Il Gabbiano di Porto Cervo s.r.l.”) inserita nel Consorzio Bagaglino - Giardini di
Porto Cervo con sede in Via Spargi, 18 - 07021 Località Liscia di Vacca, Porto Cervo frazione di
CH (OT)
7. Entrambi i coniugi rilasciano rispettivamente il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Tanto premesso, la variazione delle condizioni di separazione, nei termini sopra stabiliti, riguarda unicamente gli obblighi traslativi assunti dalle parti, ed è il frutto dell'autonomia negoziale delle parti.
Non essendo contraria alla legge o all'ordine pubblico, il Tribunale ne prende atto.
Nessuna pronunzia è dovuta in merito alle spese, data la natura congiunta del ricorso.
p.q.m.
Prende atto degli obblighi assunti dalle parti, testualmente riportati in motivazione, con cui sono state variate le condizioni stabilite con il decreto emesso da questo Tribunale in data 4.5.2000, modificato dal provvedimento emesso da questo Tribunale in data 11.9.2006 all'esito del giudizio n. 130/2006 v.g. e dalla sentenza n. 202/2025 dell'11.9.2025, pubblicata il 15.9.2025, emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio
1290/2025 r.g., relativamente alla separazione dei signori e . Parte_1 Parte_2
Nulla sulle spese di lite.
Chieti, 16.12.2025
Pag. 3 di 4 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
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