Art. 19.
Con effetto dal 1 gennaio 1961, la facolta' ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e' esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:
a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 , per la sovrimposta sui redditi dei terreni;
b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Provincie per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.
Con effetto dal 1 gennaio 1961, la facolta' ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e' esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:
a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 , per la sovrimposta sui redditi dei terreni;
b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Provincie per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.