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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 12.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 31.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4644 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. , nato a [...], il [...], ivi residente, nel vico VIII Parte_1
San Giovanni n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ariosto n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Rossana PERRA e dell'Avv. Stab. , che lo Parte_2
rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in qualità di procuratrice speciale di Parte_3 [...]
nato a [...], il [...], e di nata a Pt_4 Parte_5
San Francisco (Stati Uniti) il 05.08.1991, nella loro qualità di eredi (nudi proprietari)
di nato a [...] il [...] e deceduto in Cagliari il Persona_1
08.05.2020, giusto testamento pubblicato dal Notaio il Persona_2
pagina 1 14.05.2020, rep. n. 16729, racc. n. 8406, elettivamente domiciliati in Cagliari, via
Palomba n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni FARA, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione,
resistenti
3. nata a [...], il [...]; Controparte_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare che il SI. ha prestato attività lavorativa Parte_1
subordinata alle dipendenze del SI. e dal 2 aprile 2013 al 31 Persona_1
dicembre 2018, con mansioni di accompagnatore e assistente alla persona,
inquadrabili nel livello DS del CCNL Lavoratori Domestici;
2. Accertare e dichiarare che il sig. è creditore, nei confronti del Parte_1
ricorrente, della complessiva somma di euro 188.954,29, computata in
applicazione del CCNL invocato, ovvero dell'altra somma, maggiore o minore,
che dovesse risultare in corso di causa, anche in applicazione dei parametri
dettati dall'art. 36 Cost.
3. Conseguentemente e per l'effetto, condannare gli eredi del SI. ER
al pagamento in favore del SI. , della somma di €
[...] Parte_1
188,954,29 ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Nell'interesse dei resistenti:
“In via pregiudiziale:
pagina 2 accertata e dichiarata la totale indeterminatezza della domanda in relazione a
petitum e causa petendi, con contestuale plateale violazione del diritto di difesa,
dichiararne la nullità e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda stessa
con il favore delle spese.
In via principale:
accertata e dichiarata l'attuale carenza di legittimazione passiva in capo agli
eredi (nudi proprietari) dell'asse ereditario complessivo (attività e passività)
relitto in morte del SI per essere eventualmente Persona_1
legittimata passivamente l'usufruttuaria (cui non è stato notificato l'atto
introduttivo del presente giudizio), per l'effetto mandare assolti gli stessi da ogni
avversa domanda.
Con il favore delle spese.
In via subordinata e nel merito:
accertato e dichiarato che nessun rapporto di lavoro subordinato è intercorso tra
il ricorrente ed il SI e che lo stesso ha esclusivamente Persona_1
svolto, a singola richiesta, una sommatoria di prestazioni occasionali per cui è
stato ricompensato con pagamenti in contanti e tramite bonifici oltre che con
benefici accessori, quali la possibilità di partecipare a numerosi viaggi all'estero,
per l'effetto rigettare ogni avversa domanda con il favore delle spese.
In via di ulteriore subordine e nella denegata ipotesi che venga riconosciuta la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo ed il SI Pt_1
previa prova rigorosa delle mansioni dallo stesso Persona_1
effettivamente svolte e degli orari di lavoro, Voglia detrarre dai compensi
eventualmente spettanti, in relazione agli elementi come sopra determinati, tutte
le somme risultanti, in qualsivoglia maniera, come corrisposte dal allo ER
nel periodo dallo stesso indicato. Pt_1
pagina 3 Con il favore delle spese o compensazione integrale delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti degli eredi di al fine di accertare l'esistenza di Persona_1
un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del defunto ER
dal 02.04.2013 al 31.12.2018 e il mancato pagamento di competenze
[...]
maturate in dipendenza del rapporto stesso.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze di invalido al Persona_1
100%, dal 02.04.2013 al 31.12.2018, con mansioni riferibili a quelle di direttore di casa e accompagnatore, livello DS, CCNL lavoratori domestici, totalmente privo di copertura assicurativa e contributiva;
− di avere sempre operato dal lunedì alla domenica, festività comprese, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, impegnato nell'assistenza continua di nonché nell'accompagnamento dello stesso con la propria Persona_1
autovettura, una Toyota Rav-4, munita di pass per disabili intestato allo stesso
ER
− di avere, nell'ultima parte del rapporto di lavoro, prestato assistenza anche a madre di convivente di Controparte_1 Persona_1
quest'ultimo e gravemente inferma;
− di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19; il sabato dalle ore 10 alle ore 13, con riposo domenicale;
pagina 4 − di essersi sempre occupato dell'igiene personale di e, ER
nell'ultimo periodo, anche di quella della di lui madre , degli CP_1
approvvigionamenti alimentari e dei prodotti per l'igiene e la cura della persona,
del ritiro dei farmaci e delle medicine omeopatiche;
− di essersi, altresì, occupato di gestire e coordinare le collaboratrici domestiche e di tenere i contatti con le fisioterapiste e di curare, in maniera diretta e continua, i contatti con , dottore commercialista della Persona_3
famiglia, incaricato di gestire tutte le operazioni con l'erario e del pagamento delle tasse relative ai beni familiari dei resistenti;
− di avere avuto anche comunicazioni quotidiane con , Persona_4
medico di famiglia con il quale si rapportava in merito alle condizioni di salute dei propri assistiti e al quale venivano effettuate le richieste ER CP_1
per visite mediche e terapie farmacologiche;
− che era stata, inoltre, sua incombenza accompagnare e ER
ove fosse stato necessario, in particolar modo, non avendo il proprio CP_1
assistito la gestione da remoto del conto corrente proprio e della madre, presso la
Banca Nazionale del Lavoro;
− di avere, stante l'impossibilità alla deambulazione autonoma da parte di aiutato questi nell'utilizzo della sedia a rotelle e in tutte le operazioni ER
posturali per permettergli di scendere dall'autoveicolo e adagiarsi sulla sedia a rotelle;
− di essere, inoltre, solito accompagnare una volta a settimana ER
presso lo studio medico di , psicologa-psicoterapeuta e, per Persona_5
tre volte la settimana, all'ospedale Brotzu per la dialisi;
pagina 5 − di essersi, specificamente, occupato di condurre presso il ER
reparto dell'ospedale dedicato alla dialisi, di adagiare l'infermo sul lettino per il trattamento sanitario, aspettare tutto il tempo utile per le operazioni di somministrazione, restare reperibile per tutto il tempo di permanenza presso il
Presidio Ospedaliero;
− che, terminato il trattamento, doveva accompagnare a casa, ER
provvedere all'assistenza dello stesso, nonché di , somministrare loro la CP_1
terapia farmacologica, curare la preparazione e la somministrazione della cena;
− che l'attività testé descritta occupava lui ricorrente per almeno 9 ore, dalle 12 alle 21 del martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;
− che, poiché mava viaggiare, lui per tutta la ER Parte_1
durata del rapporto, si era occupato della organizzazione degli spostamenti e in tutte le occasioni, aveva accompagnato l'assistito ovunque questi avesse deciso di recarsi;
− di essere stato, all'uopo, particolarmente utile a vista la ER
propria padronanza della lingua inglese, ricercando e prenotando le strutture sanitarie nei Paesi visitati per i trattamenti di emodialisi (Dubai, New York,
Toronto, Città del Capo, Pechino, Terceira (Isole Azzorre), Lisbona, Barcellona,
Jakarta, Lione);
− di avere, inoltre, accompagnato nei suoi frequenti viaggi a ER
Roma e Milano al fine dello svolgimento di accertamenti medici;
− di avere utilizzato, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, il proprio autoveicolo, essendone il resistente sprovvisto e che, per tale ragione, tra le parti, era stato concordato un rimborso spese mensile di euro 500,00 e, per quanto riguarda, invece, il trattamento retributivo, nonostante numerosi solleciti, il
pagina 6 rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato, poiché e ER
asserendo che, in quel momento, il denaro di cui Parte_6
disponevano era loro necessario per il proseguimento della vita nella loro abituale dimora;
− che, al termine del rapporto, era stato ventilato dai due assistiti CP_1
e che egli stesso sarebbe stato destinatario di un lascito ER Pt_1
testamentario, quale forma di gratitudine per l'assistenza loro profusa;
− che, venuta a conoscenza dell'intendimento dei propri congiunti,
rispettivamente sorella del resistente e figlia della Parte_3
resistente, aveva presentato istanza al Giudice tutelare per la nomina di amministratore di sostegno dei familiari, e nominata amministratore, gli aveva intimato di non presentarsi più presso il posto di lavoro;
− che, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 02.04.2013 e il 31.12.2018, aveva ricevuto n. 4 bonifici per un ammontare totale di euro 22.530,00, segnatamente: il 06.04.2017, l'importo di euro 4.860,00,
il 21.03.2018 l'importo di euro 5.850,00, il 05.04.2018 l'importo di euro 1.960,00
e, il 08.05.2018, l'importo di euro 9.860,00;
− che il rapporto di lavoro era rimasto, per l'intera sua durata, privo della copertura assicurativa presso gli enti previdenziali e di non avere mai percepito la retribuzione dovuta;
− di non avere mai goduto del riposo settimanale e delle ferie e di non avere mai percepito, alla data di cessazione del rapporto, l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto;
− che la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, peraltro, lo aveva privato della possibilità di beneficiare della e la mancata retribuzione, Pt_7
pagina 7 invece, lo aveva privato della possibilità di godere del diritto assoluto a una esistenza libera e dignitosa;
− di essere, pertanto, rimasto creditore della somma di euro 216.554,29, determinata applicando il CCNL per i lavoratori domestici e nello specifico euro
156.781,85 per retribuzioni ordinarie, festive e mensilità aggiuntive, euro 471,14
per indennità di ferie non godute nel corso degli anni, euro 10.960,25 per il TFR
maturato, euro 16.012,36 per il mancato pagamento dei contributi euro CP_2
16.258,69, quale indennizzo per il mancato riconoscimento del diritto a percepire la Naspi, relativamente ai rimborsi dovuti per l'utilizzo della propria autovettura,
sulla base dei km percorsi nel periodo tra il 02.04.2013 e il 31.12.2018, sulla base delle tabelle ACI per il rimborso chilometrico, per euro 27.600,00;
− che, al totale sopra riportato, deve essere decurtata la somma percepita di
22.530,00, per cui permane, pertanto, un credito di euro 188.954,29.
2. e nella loro qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 ER
, si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di
[...]
Parte_1
In specie, essi hanno eccepito:
− di essere carenti di legittimazione passiva in quanto, pur essendo formalmente eredi, essi sono meri nudi proprietari del compendio ereditario, già di proprietà del de cuius, compendio di cui è stato attribuito l'integrale usufrutto a e non possono concretamente contraddire nel presente Controparte_1
procedimento.
Nel merito essi hanno osservato:
− che è falso che avesse prestato attività lavorativa subordinata e Pt_1
continuativa nel lasso temporale indicato e, tantomeno, con le mansioni e con gli orari indicati;
pagina 8 − che dopo i due interventi chirurgici di riduzione della frattura del femore, cui si era sottoposto il 04 ed il 06.04.2013 presso l'Ospedale Brotzu di Cagliari,
si era recato, per la necessaria riabilitazione, presso un Persona_1
fisioterapista indicatogli da una conoscente;
− che, in occasione delle citate sedute, aveva esposto, al ER
predetto fisioterapista, la sua condizione di dializzato, con la conseguente necessità di recarsi, tre giorni alla settimana, presso l'Ospedale Brotzu per l'effettuazione della terapia, evidenziando anche come per tale incombenza dovesse, perlomeno momentaneamente, ricorrere ad un'autoambulanza sia all'andata che al ritorno, non potendo certo, in tale circostanza, utilizzare la
Volskswagen Golf di sua proprietà, veicolo che, fino ad allora, il de cuius aveva abitualmente impiegato per i suoi spostamenti;
− che il fisioterapista gli aveva proposto la possibilità che a occuparsi di questa gravosa incombenza fosse il di lui fratello, ; Parte_1
− che, per molti mesi, l'attività di era stata limitata al solo Pt_1
accompagnamento del de cuius in ospedale nei tre giorni deputati alla terapia dialitica e che si trattava, all'evidenza, di prestazioni occasionali che venivano mediamente retribuite con la medesima spesa che, in precedenza, ER
aveva sostenuto per il noleggio delle ambulanze, ossia circa euro 100,00 per giornata;
− che per tutta la durata del trattamento dialitico (mediamente quattro ore e mezza) era stato assolutamente libero di fare ciò che voleva, anche perché Pt_1
agli (eventuali) accompagnatori dei pazienti non è mai stato assolutamente consentito l'accesso al reparto durante il trattamento;
pagina 9 − che dell'igiene di si è sempre occupata costei da Controparte_1
sola, perlomeno prima della caduta, verificatasi nell'agosto del 2018 e che, allo stesso modo, si era sempre occupata dell'igiene, anche intima, del CP_1
figlio, quantomeno fino all'agosto 2018;
− che, successivamente all'ottobre 2018, dell'accudimento di entrambi si era occupata , che era stata assunta proprio allo scopo;
Parte_8
− che non risponde alla realtà neppure il fatto che, nel periodo indicato nel ricorso, si occupasse dei rifornimenti alimentari dell'abitazione, perché di Pt_1
tale compito si occupava, sistematicamente e con continuità, Parte_3
sorella di e figlia di
[...] Persona_1 Controparte_1
− che il ricorrente non si era mai occupato dell'assunzione e del coordinamento delle collaboratrici domestiche, attività di cui, sino all'agosto del
2018, si era sempre occupata personalmente che seguiva Parte_3
globalmente l'aspetto organizzativo dell'attività domestica dell'abitazione dei due congiunti, madre e fratello, tra loro conviventi;
− che non è vero che si era relazionato con le fisioterapiste ovvero Pt_1
che avesse svolto alcuna incombenza in merito a tale attività terapeutica;
− che la Dott.ssa si recava nell'abitazione di e di Per_6 ER
su incarico del , grazie al CP_1 Parte_9
programma Home Care Premium dell' che era stato predisposto da CP_2
unica referente del;
Parte_3 Parte_9
− che , addetta alle relazioni con i pazienti del Per_7 [...]
, aveva esclusivamente il nome, il numero di telefono e Parte_9
l'indirizzo e-mail della medesima e si era relazionata, Parte_3
esclusivamente, con lei per organizzare e/o modificare logisticamente i piani
pagina 10 terapeutici, così come, d'altra parte, le assistenti sociali del Comune di Cagliari
che interloquivano anch'esse sui medesimi argomenti;
− che pure è falso che si interfacciasse con il tale , il Pt_1 Per_3
quale non era affatto un commercialista, ma un ex dipendente della Pt_10
conoscente di famiglia, che, in virtù delle sue abilità contabili e informatiche, si occupava annualmente della redazione del modello 730;
− che non aveva rapporti quotidiani con il Dott. , né si Pt_1 Per_4
rapportava in alcun modo con lo stesso medico di famiglia in relazione alle visite mediche e alle terapie farmacologiche di;
ER CP_1
− che coniugata con medico primario Parte_3 Per_8
dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, era sempre stata in grado con continuità,
e anche in caso di emergenze, di fornire ai congiunti un pronto ed efficace sussidio medico qualificato tramite il coniuge stesso;
− che le uniche questioni a sfondo sanitario che in realtà erano state oggetto di discussione con si riferivano alle sue accese posizioni contrarie ai Pt_1
vaccini; posizioni per cui cercava assiduamente di fare proselitismo sia con il che con , due soggetti anziani, malati e debilitati, sia ER CP_1
fisicamente che psicologicamente, che nelle vaccinazioni trovavano un validissimo presidio di prevenzione;
− che è falso che avesse accompagnato frequentemente Pt_1
in banca, ma al più, mediamente, al massimo, una volta al mese al ER
fine di ritirare il contante da utilizzare per le spese mensili;
− che, quanto alle difficoltà negli spostamenti di dopo la ER
frattura del femore e i due interventi chirurgici, questi era stato assalito da fobie
pagina 11 più che da vere e proprie limitazioni funzionali e che, per tali articolate fobie post traumatiche, ra in cura presso una psicoterapeuta;
ER
− che, stante la patogenesi della difficoltà di movimento, che ER
era stato perfettamente autonomo sino all'incidente, aveva una più che discreta autonomia di movimento sia fra le mura domestiche, che al di fuori delle stesse;
− che avulsa dalla realtà dei fatti è la narrazione secondo cui, dopo la dialisi, dovesse provvedere all'assistenza di nonché di Pt_1 ER
,somministrare loro la terapia farmacologica e curare la preparazione e CP_1
la somministrazione della cena;
− che aveva accompagnato, almeno per due viaggi all'anno, Pt_1
completamente a spese dello stesso con il solo impegno di ER
accompagnarlo per la dialisi, oltre a numerosi viaggi a Roma e Milano per visite mediche, senza l'impegno dell'organizzazione, svolta sincronicamente da e da (che aveva, per molti anni, Persona_1 Parte_3
soggiornato negli Stati Uniti assieme al marito);
− che sino alla frattura, era stato proprietario di una Persona_1
Volkswagen Golf, che aveva ceduto, nummo uno, a un fratello del ricorrente,
essendosi convinto egli medesimo ovvero essendo stato indotto a ritenere che non avrebbe più potuto guidare;
− che da quella persona fragile e sensibile che era, non aveva ER
voluto che le prestazioni occasionali, di volta in volta effettuate da in suo Pt_1
favore (prestazioni, in ogni caso, assai più limitate e tra loro scoordinate rispetto a quelle inverosimilmente descritte nel ricorso introduttivo), restassero prive di compenso e, pur senza che nessuna delle parti parlasse mai esplicitamente dell'instaurazione di un rapporto di lavoro formale, non aveva mancato mai di far
pagina 12 avere, a colui che considerava più un amico che un conoscente, un segno concreto della sua riconoscenza;
− che, per tali motivi, in un primo periodo (durato cinque, sei mesi) effettivamente aveva versato una somma di euro 500,00 mensili e,
successivamente, dopo che l'ingerenza dello nella vita quotidiana era Pt_1
divenuta sempre più pervasiva, gli aveva erogato mensilmente circa euro
1.350,00;
− che, in tutti questi anni, aveva, inoltre, percepito circa euro Pt_1
2.000,00 per ciascuno dei viaggi all'estero New York (2013), Emirati Arabi
(2014), Cape Town (2014), Canada (2015), Cina (2017), (2017), Per_9
(2018), cui vanno aggiunti quelli in area Schengen, quali le Isole Per_9
Azzorre (2016), (2014, 2015 e 2016) e (2016), ed euro 500,00 ER0 ER1
per quelli, in giornata, a Milano o a Roma;
− che il 02.08.2018 aveva subito un incidente Controparte_1
domestico e il 09.08.2018 con ricorso a firma dell'Avv. Daniele CONDEMI, nella sua dichiarata qualità di procuratore speciale di e Controparte_1
era stato proposto, al Tribunale Civile di Cagliari - Persona_1
Volontaria Giurisdizione, un ricorso (iscritto il 14.08.2018) per la nomina di amministratore di sostegno di e di amministratore da CP_1 ER
individuarsi in 26.4.1971 Cagliari il quale già li accudisce Parte_1
quotidianamente”;
− che il 13.08.2018 in Cagliari, in via Euro n.18, presso l'abitazione di un fratello del ricorrente, il Notaio aveva ricevuto il testamento ER2
pubblico di con cui questi aveva disposto che “il presente Persona_1
testamento revoca ogni mio precedente testamento, in qualunque forma redatto.
pagina 13 Nomino mio erede universale il SI , nato a [...] il 26 aprile Parte_1
1971, ivi residente in [...]n.2”;
− che, nello stesso mese di agosto 2018, si era arrogato il diritto, Pt_1
nonostante il parere contrario di la quale fino a quel Parte_3
momento si era occupata della relativa gestione amministrativo/finanziaria, di licenziare (non si comprende a che titolo e per quale motivo) il personale che materialmente provvedeva all'assistenza di e della madre, Persona_1
sostituendolo con altro di sua fiducia;
− che il ricorrente aveva, inoltre, impedito, alla stessa Parte_3
di entrare nella casa dei congiunti, richiedendole esplicitamente e
[...]
reiteratamente di consegnargli le chiavi della stessa che erano in suo possesso,
preavvertendola che, in difetto, avrebbe provveduto lui alla sostituzione della serratura;
− che il Giudice Tutelare, previa audizione di con Parte_3
proprio provvedimento, il 12.11.2018 aveva decretato l'apertura urgente dell'amministrazione di sostegno, nominando amministratore di sostegno provvisorio l'Avv. Simona VARGIU del foro di Cagliari, la quale, il 29.11.2018,
aveva assunto l'incarico;
− che l'11.12.2018 l'Avv. VARGIU, munito del provvedimento di nomina, si era recato presso l'abitazione di e di Persona_1 CP_1
, ove constatava la presenza anche di particolarmente stupito e
[...] Pt_1
infastidito sia dalla presenza dell'amministratrice di sostegno, che, evidentemente,
dal fatto di non essere stato nominato lui stesso a tale incarico;
− che, dopo un colloquio, di doverosa presentazione e prima conoscenza, con con la madre, l'amministratrice di sostegno era andata via;
ER
pagina 14 − che, immediatamente dopo, , come riferito da Pt_1 Testimone_1
(badante assunta il 28.10.2018), dopo aver inveito contro , le
[...] CP_1
aveva lanciato sul letto, dove la stessa anziana donna era distesa a causa delle sue condizioni di salute, le chiavi dell'abitazione e si era allontanato per non farvi più
ritorno;
− che il 19.12.2018 il Giudice Tutelare aveva, presso l'abitazione, sentito e, in esito a tale colloquio, aveva revocato la nomina, quale Controparte_1
amministratrice, dell'Avv. Simona VARGIU e aveva nominato, quale nuova amministratrice, Parte_3
− che il verbale dell'audizione era stato inviato dal medesimo Giudice,
d'ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e che tale invio aveva, probabilmente, avuto un seguito posto che nel Parte_3
giugno 2019, era stata convocata e lungamente sentita da un Ufficiale di Polizia
Giudiziaria in relazione al complesso delle vicende in argomento;
− che, a seguito dell'assunzione dell'incarico, e su espressa autorizzazione del Giudice Tutelare, aveva ottenuto dalla B.N.L., sede di Parte_3
Cagliari, l'estratto di una polizza vita intestata a , constatando Controparte_1
che i beneficiari risultavano essere, testualmente, in parti uguali, i figli e Parte_3 Persona_1
− che nel febbraio 2020 aveva ricevuto una comunicazione della CP_1
società assicuratrice in cui era stata segnalata una variazione del beneficiario della polizza che, da quella precedente, variava come di seguito: “ Persona_1
100%”;
− che, alla richiesta di spiegazioni, la società assicuratrice aveva inviato una copia di un “modulo di richiesta di cambio beneficiario ed adeguata
pagina 15 verifica”, solo apparentemente firmato da (all'epoca già Controparte_1
beneficiaria di amministrazione di sostegno), con cui l'11.10.2018, due mesi dopo il nuovo testamento di in favore di (per doverosa Persona_1 Pt_1
precisione si specifica che, successivamente, aveva Persona_1
cambiato ulteriori due volte le sue ultime volontà, eliminando totalmente il nome di dai beneficiari delle stesse), era stata operata la variazione dei Pt_1
beneficiari della polizza vita con nomina di stesso quale unico ER
beneficiario;
− che anche tali singolari coincidenze temporali erano state portate alla conoscenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, così
come il fatto che, nonostante le reiterate richieste, la compagnia assicuratrice non aveva mai dato risposta all'esplicita domanda su “chi, quando ed in forza di quale
titolo o qualità abbia richiesto la variazione dei beneficiari della polizza chi
abbia concretamente ricevuto e preso in carico il modulo contenente la richiesta
di cambio del beneficiario e se lo stesso sia stato materialmente consegnato dalla
SIa o da terzi”. CP_1
3. pur avendo ricevuto regolarmente la notifica Controparte_1
dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace nell'udienza del 27.05.2021.
4. La causa è stata istruita con prova per interrogatorio formale, per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con ha lamentato l'omesso pagamento Persona_1
di competenze maturate in dipendenza del rapporto di lavoro.
pagina 16 È, quindi, onere dello provare la sussistenza di tale rapporto e il Parte_1
suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
Nella decisione della presente controversia deve, inoltre, trovare applicazione il principio della ragione più liquida nell'affrontare le diverse questioni giuridiche che vengono in considerazione.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella presente controversia, infatti, si può fare a meno di esaminare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dagli eredi odierni resistenti, essendo del tutto infondate le domande proposte da Parte_1
Nel corso del processo, sono stati, anzitutto, documentalmente provati pagamenti effettuati da madre del defunto Controparte_1 Persona_1
ovvero dallo stesso in favore dell'odierno ricorrente, e, Persona_1
nello specifico, sono stati prodotti copia di un bonifico del 06.04.2017, per l'importo di euro 4.860,00, con nessuna causale;
un bonifico di ER
in favore di del 21.03.2018, per l'importo di euro
[...] Parte_1
5.850,00, con causale “pagamenti lavoro”; un bonifico di Persona_1
in favore di del 05.04.2018, per l'importo di euro 1.960,00, con Parte_1
causale “pagamenti lavoro”; un bonifico di in favore di Persona_1
pagina 17 avvenuto il 08.05.2018, dell'importo di euro 9.860,00 con causale Parte_1
“pagamenti lavoro” (docc. 1-4, prodotti con il ricorso).
Ancora, è stato provato documentalmente che il 09.08.2018 era stato presentato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno sottoscritto dall'Avv. Daniele
CONDEMI, del seguente tenore “[ e ndr.] sono assistiti CP_1 Pt_11
dallo 26.4.1971 Cagliari, il quale già li accudisce quotidianamente, Parte_1
chiedono previa acquisizione del consenso della figlia-sorella , Parte_3
la nomina del signor ad amministratore di sostegno della stessa” Parte_1
(doc. 10, prodotto con la memoria di costituzione).
È, altresì, di evidenza documentale che era stata Testimone_1
assunta da quale colf/badante dal 28.10.2018, in servizio Persona_1
ancora alla data del 17.12.2018, “inquadrata al livello Super del CCNL che
disciplina il rapporto di lavoro domestico [...]. La sua qualifica sarà quella di
Assistente a persone non autosufficienti (non formata). Dovrà svolgere mansioni
di assistenza a persone non autosufficienti e le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. PERSONE CHE
USUFRUISCONO DEL LAVORO PRESTATO: SI e SI.ra Persona_1
Codice Fiscale [...] in regime di Controparte_1 C.F._1
convivenza presso il luogo di lavoro” (doc. n. 25 e 27, prodotti con la memoria di costituzione).
È, altresì, agli atti di causa copia estratto della polizza assicurativa sulla vita di del valore di euro 340.582,18 (n. 0330433 del 27.03.2019), Controparte_1
in cui, dapprima, i beneficiari nominati erano in parti uguali Parte_3
e e, a decorrere dal 18.01.2018, il beneficiario
[...] Persona_1
designato al 100% era stato il solo (docc. nn. 16-17, Persona_1
prodotti con la memoria di costituzione).
pagina 18 È, infine, di evidenza documentale come era stato nominato da Parte_1
suo erede universale con atto notarile del 13.08.2018 (doc. Persona_1
n. 5, prodotto con la memoria di costituzione).
Con riguardo all'asserito impegno del ricorrente, in disparte il dato formale emerso dai citati bonifici, dato che, di per sé, ha un significato ambiguo, non è
emerso dall'interrogatorio formale dello stesso e dalle concordi Pt_1
deposizioni testimoniali, acquisite in corso di causa, che il ricorrente fosse stato assunto da quale lavoratore subordinato con mansioni di Persona_1
accompagnatore e assistente alla persona, inquadrabili nel livello DS del CCNL
Lavoratori Domestici, dal 02.04.2013 al 31.12.2018, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19; il sabato dalle ore 10 alle ore 13, con riposo domenicale.
In sostanza, attraverso l'interrogatorio formale e le testimonianze acquisite, non ha trovato conferma la ricostruzione del rapporto operata dal ricorrente con riferimento all'elemento della subordinazione, agli orari seguiti e alle mansioni asseritamente svolte da Parte_1
In sede di interrogatorio formale, svolto nell'udienza del 22.11.2022, il ricorrente ha ammesso non essere vero che la sua attività di accompagnamento in ospedale per il trattamento dialitico di osse stata estesa per sei mesi, ma “solo ER
per due mesi da aprile fino al compleanno che mi pare di ricordare fosse il 21
giugno” ed essere vero che “per quei due mesi su cui ho prima riferito mi ER
pagava 100 euro per ogni giornata (martedì, giovedì e sabato) in quanto usava la
mia macchina. [...] È vero che io non mi trattenevo in reparto durante il
trattamento, lo accompagnavo e mi recavo a riprenderlo quando mi chiamava lui
o mi chiamavano dal reparto perché non era in grado di sostenere ER
l'intero trattamento”.
pagina 19 Inoltre, ha dichiarato essere vero che “prima dell'agosto 2018 era Parte_1
la ad occuparsi dei pasti e delle necessità domestiche sue e del figlio, CP_1
poteva capitare che dessi una mano quando stava male ad esempio comprando
una pizza o facendo una minestra” e, pure, che con “ avevamo Persona_13
pattuito un importo pari a 1.350 euro mensili, ma lui non mi ha mai versato
niente, soltanto bonifici per il rimborso delle spese della macchina. Dopo un po'
di anni, circa quattro, ha effettuato bonifici paria a euro 12.000,00, 8.000,00 e
4.000,00 così almeno ricordo.
Non è vero che mi ha versato 2000 euro in occasione di ogni viaggio ER
all'estero, mi pagava il viaggio e le spese, qualsiasi cosa.
Non è vero che percepivo 500 euro per ogni viaggio a Roma o a Milano, mi
pagava il viaggio e le spese. Erano viaggi che effettuava per visite mediche [...].
Nel periodo in cui io prendevo il riposo, pagavo di tasca mia la SI.ra Pt_3
affinché accompagnasse il fratello all'ospedale per effettuare il trattamento
dialitico e assistesse la madre, in quanto a lei non davano soldi. Ricordo che le
davo 300 euro ogni volta che partivo, in base alle dialisi effettuate”.
Quanto alla prova per testi, devono considerarsi solo parzialmente conferenti le dichiarazioni della teste sentita nell'udienza del Parte_3
22.11.2022, sorella del defunto e madre degli eredi dello Persona_1
stesso e odierni convenuti, e nonché figlia della Parte_4 Parte_5
convenuta contumace Controparte_1
In particolare, la testimonianza di è, infatti, inficiata da un Parte_3
vizio di attendibilità derivante dallo stretto legame familiare coi convenuti eredi di e, pertanto, assume una rilevanza limitata nella parte in cui Persona_1
costei ha ammesso di sapere, per averlo appreso dal fratello ER
e dalla madre che “Il SI,
[...] Controparte_1 Parte_1
pagina 20 accompagnava mio fratello a far la dialisi presso l'Ospedale Brotzu, il martedì, il
giovedì ed il sabato. Mio fratello mi aveva detto che avevano pattuito un
compenso pari a 100 euro per il tempo necessario per l'esecuzione della dialisi, il
sig. lo accompagnava presso l'Ospedale Brotzu e lo riprendeva dopo Pt_1
l'effettuazione della dialisi. Conosco queste circostanze per averle apprese da
mio fratello e da mia madre ”. ER Controparte_1
Vieppiù, inficiata dallo stretto rapporto di natura familiare è anche la testimonianza di sentito nell'udienza del 02.07.2024, padre degli Per_8
eredi odierni resistenti e e nessuna informazione utile Parte_4 Parte_5
ai fini della decisione è desumibile dalle sue dichiarazioni.
Quanto poi alla testimonianza resa da sentita nell'udienza del Testimone_2
20.06.2023, oculista di costei ha ricordato di avere Persona_1
conosciuto in quanto accompagnava nel mio studio medico il paziente SI. Pt_1
di cui non ricordo il nome. Questo è accaduto tanti anni ma non ricordo ER
quando, in quanto ha frequentato il mio studio oculistico di base almeno ER
una volta all'anno, ma è capitato anche due/tre volte l'anno in quanto affetto da
problemi alla retina, da maculopatia e altre problematiche. Ha frequentato il mio
studio per parecchi anni ma non so precisare quanti, veniva sempre
accompagnato dal sig. ”, soggiungendo, per una sua mera supposizione, di Pt_1
avere sempre pensato che fosse il badante di senza tuttavia Pt_1 ER
aggiungere elementi dettagliati né di luogo, di tempo ovvero di circostanze di fatto ulteriori.
Ancora, la teste (udienza del 02.07.2023), psicoterapeuta Persona_5
del defunto ha riferito di aver visto accompagnare ER Parte_1
presso il suo studio dal 2013 al 2017 e di sapere che tra Persona_1
loro vi fosse un rapporto di lavoro, nonché che “ ha sempre accompagnato il Pt_1
pagina 21 SI. nel mio studio, salvo qualche rara volta perché aveva problemi di ER
salute, così mi era stato riferito dal mio paziente.
Il SI. mi diceva che il SI. era il suo assistente, perché il sig. ER Pt_1
aveva problemi di deambulazione e necessitava di un supporto fisico per ER
deambulare.
Dopo il 2017 non ho più visto il SI. in quanto non poteva più essere ER
accompagnato dal sig. poiché si era concluso il rapporto di lavoro con lui, Pt_1
così mi aveva riferito il mio paziente”.
Altresì, la teste pedagogista, dipendente in un centro di Testimone_3
riabilitazione frequentato da sentita all'udienza del 01.10.2024, ha ER
dichiarato di sapere, pur premettendo di non avere mai conosciuto né , né Pt_1
“che il SI. era paziente del centro perché Persona_1 ER
accedeva ai nostri servizi di riabilitazione a domicilio attraverso il progetto
“home care premium” del Comune di Cagliari di cui sono la referente.
La mia referente era la SI.ra Il servizio prevede che ogni Parte_3
paziente abbia un referente, generalmente un familiare, che svolge la pratica,
prende contatti con il Comune, sceglie la struttura prende contatti con il referente
ovvero in questo caso io e con le assistenti sociali del Comune di Cagliari.
Questo accade quando il paziente non lo può fare direttamente, perché altrimenti
vi provvedono i pazienti stessi.
Per il SI. la referente era la SI.ra che ho incontrato ER Parte_3
personalmente e con la quale ho interloquito.
I progetti sono triennali e ricordo che quello relativo al SI. è stato ER
attivato nel triennio 2017-2019”.
Forti criticità devono essere, peraltro, rilevate in relazione alla deposizione della teste allorquando costei ha affermato di avere talvolta, forse, sentito Per_7
pagina 22 telefonicamente “in quanto assistente del SI. e di poter Pt_1 ER
affermare che fosse “l'assistente” di per esserle stato Pt_1 ER
ricordato da un'altra persona, la teste specificando che costei Testimone_4
“è una mia collega, con la quale qualche giorno fa abbiamo parlato del fatto che
dovessimo prestare testimonianza in Tribunale, non lo avrei ricordato altrimenti”.
Quanto alle attività concretamente svolte da , la teste ha affermato Pt_1 Per_7
di non sapere “dire in concreto quali attività svolgesse il SI. per il sig. Pt_1
e ha puntualizzato di avere utilizzato “il termine assistente in quanto mi ER
è stato suggerito dalla SI.ra ”. Per_6
Per quanto esposto nella testimonianza di Testimone_3 Testimone_4
fisioterapista di e teste di parte ricorrente, sentita Persona_1
nell'udienza del 01.10.2024, deve affermarsi verosimile che costei sia stata informata da ignoti sui capi della prova per testi e che, come visto, si è pure adoperata per far ricordare alla teste di parte resistente che Testimone_3
fosse un non meglio qualificato “assistente” di Parte_1 ER
.
[...]
Per quanto rileva in questa sede, ad ogni modo, al di là della grave prova di inattendibilità della teste , anche costei non ha, comunque, fornito Per_6
dichiarazioni utili al fine della ricostruzione delle mansioni asseritamente osservate da ovvero del suo impegno orario, avendo ella riferito, Parte_1
infatti, che “Nell'abitazione del SI. ho conosciuto il SI . Il SI. ER Pt_1
si era presentato come l'assistente del sig. Non so cosa facesse il Pt_1 ER
sig. perché, quando io mi recavo nell'abitazione del sig. talvolta Pt_1 ER
usciva o comunque ero impegnata nella fisioterapia. Preciso, inoltre, che non
sempre lo incontravo.
pagina 23 Interloquivo per eventuali variazioni di giorni ed orari esclusivamente con il SI.
Per il progetto home care avevo preso contatti con la sorella, perché era ER
stata lei ad attivarlo.
Ricordo che il sig. mi disse che si trovava bene dal sig. anche dal Pt_1 ER
punto di vista economico, e che prestava di assistenza, che non ha però
specificato”.
Infine, deve essere esaminata la testimonianza di medico di base Persona_4
di e di dal 2004 circa al 2019, sentito Persona_1 Controparte_1
nell'udienza del 14.01.2025, il quale ha rammentato di conoscere “in Pt_1
quanto veniva in ambulatorio da me e si occupava di chiedermi le ricette per
conto dei SIg.ri e , portarmi in visione i loro referti, informarmi ER CP_1
se necessitavano di visite domiciliari.
Il SI. si recava nel mio studio quantomeno mensilmente ed io mi recavo Pt_1
presso l'abitazione dei signori almeno una volta al mese. Controparte_3
Non so se il SI. svolgesse altre incombenze per conto dei SIi e Pt_1 ER
, quando io mi recavo presso l'abitazione dei signori, talvolta lo trovavo a CP_1
casa loro, preciso che lui mi avvisava se avevano bisogno di visite domiciliari con
carattere di urgenza, ma in ogni caso io mi recavo da loro anche senza che il SI.
ne fosse a conoscenza. Pt_1
So che capitava che il SI. e il SI. partissero insieme in occasione Pt_1 ER
dei compleanni del SI. capitava che quest'ultimo chiedesse di essere ER
accompagnato a visitare dei luoghi in quanto lui era in carrozzella e non poteva
andarci autonomamente.
Che io ricordi il SI. si sottoponeva alle vaccinazioni e non ricordo che ER
avesse manifestato posizioni contrarie alla vaccinazione. Avendo una patologia
molto grave seguiva le indicazioni degli specialisti.
pagina 24 Non ricordo se il SI. tenesse i contatti con le fisioterapiste del SI. Pt_1
lui era il mio punto di riferimento per le questioni mediche relative a ER
quest'ultimo”.
Dall'esame del complesso delle testimonianze assunte, deve essere, anzitutto,
rilevato che i testi e non sono disinteressati, Parte_3 Per_8
come anticipato e, pertanto, le dichiarazioni rese da costoro risultano certamente inficiate da un vizio inerente alla sussistenza attuale di un interesse contrario
(rapporto di stretta parentela con la parte processuale).
Devono essere considerate coerenti e attendibili, invece, le testimonianze di psicoterapeuta del defunto di Persona_5 ER [...]
, medico di famiglia di , e di Per_4 ER CP_1 Testimone_2
oculista di sebbene costoro, del tutto genericamente, Persona_1
hanno identificato il ricorrente odierno come una sorta di accompagnatore/assistente ovvero di uomo di fiducia di Persona_1
senza fornire dettagli e sfumature tali da consentire l'acquisizione della prova che effettivamente vi fosse tra il ricorrente e il defunto un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Si deve, oltre a ciò, evidenziare che i testimoni sentiti non frequentavano con assiduità e per un tempo continuativo apprezzabile (ossia, quotidianamente o con una certa frequenza settimanale) la casa d'abitazione di e, Persona_1
pertanto, nessuno di loro ha potuto avere, effettivamente, un quadro chiaro e preciso di quale fosse il ruolo di Parte_1
Infine, a cagione della sua condotta processuale ambigua, come sopra descritta e segnalata, la dichiarazione della teste di deve essere Testimone_4
considerata del tutto inattendibile.
pagina 25 In ogni caso, neanche la teste al di là del sopramenzionato ricordo indotto Per_7
dalla teste , ha reso dichiarazioni precise e dettagliate, tali da Per_6
circoscrivere le mansioni svolte da , la sua eventuale subordinazione e Pt_1
l'impegno orario osservato.
Detto in altri termini, il ricorrente si era occupato, per sua stessa ammissione, di svolgere una qualche minima attività di accompagnamento (prevalente) e, talora,
di assistenza, lato sensu intesa, a e essendosi, piuttosto, CP_1 ER
egli introdotto nella vita dei due infermi, assumendo volontariamente la posizione di gerente di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c., tale da instare di essere nominato amministratore di sostegno dei due infermi (cfr. doc. n. 10, prodotto con la memoria di costituzione), dai quali aveva tratto benefici assai più ragguardevoli rispetto all'instaurazione di un rapporto di lavoro, quale essere nominato erede universale il 13.08.2018 di ut supra visto (si evidenzia, Persona_1
altresì, a proposito dei benefici venturi in capo a che Parte_1 ER
, sin dal gennaio 2018, era stato pure nominato beneficiario al 100%
[...]
della polizza sulla vita della madre del valore di euro Controparte_1
340.582,18).
Anche le cospicue dazioni di denaro di ei confronti di , come ER Pt_1
documentalmente provate, sebbene talune effettuate con causale “pagamenti
lavoro”, sono del tutto incompatibili e sproporzionate rispetto a qualsiasi forma di retribuzione, essendo oltretutto pacifico, per essere stato ammesso da che Pt_1
mi pagava 100 euro per ogni giornata (martedì, giovedì e sabato)”, ER
pagamento la cui motivazione era quella per cui “usava la mia ER
macchina”, e non perché questi avesse bisogno della sua assistenza.
L'attività nel complesso svolta dal ricorrente non è neanche lontanamente riconducibile alle attività svolte, di consueto, secondo l'id quod plerumque accidit
pagina 26 (art. 115, comma 2°, c.p.c.), da un badante, il quale, di regola, si occupa dell'intera gamma delle faccende domestiche, ivi comprese le pulizie e il bucato, e della cura della persona e non certo semplicemente di dare “una mano quando
stava male [ ndr.] ad esempio comprando una pizza o Persona_1
facendo una minestra”, con riferimento al periodo antecedente al 02.08.2018 (cfr.,
ancora, le risultanze dell'interrogatorio formale dello ). Pt_1
Quanto al periodo successivo al 02.08.2018, è di evidenza documentale come nella casa di e fosse stata assunta come badante CP_1 ER
convivente (cfr. docc. 25-27, prodotti con la memoria Testimone_1
di costituzione).
Emergono, certamente, inoltre, quale elemento che confligge con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quanto affermato, ancora una volta, da Pt_1
a proposito dei viaggi in cui accompagnava ossia
[...] Persona_1
che quest'ultimo non gli pagava certamente 2.000,00 euro a trasferta, come affermato dai parenti del defunto, quanto piuttosto che il edesimo ER
gli “pagava il viaggio e le spese, qualsiasi cosa”.
Vieppiù, in netto contrasto con qualsiasi prospettiva di subordinazione, è quanto dichiarato da , ancora una volta, nell'udienza del 22.11.2022, e, nello Pt_1
specifico, “Nel periodo in cui io prendevo il riposo, pagavo di tasca mia la SI.ra
affinché accompagnasse il fratello all'ospedale per effettuare il Pt_3
trattamento dialitico e assistesse la madre, in quanto a lei non davano soldi.
Ricordo che le davo 300 euro ogni volta che partivo, in base alle dialisi
effettuate”.
È di tutta evidenza, quindi, che non era mai esistito alcun rapporto di lavoro subordinato tra e il defunto bensì un Parte_1 Persona_1
diverso rapporto di cointeressenza, di rilevanza affettivo-sentimentale (si pensi
pagina 27 soltanto alla nomina dello quale erede universale), non essendo comunque Pt_1
emersa, ai fini che interessano nel presente giudizio, la prova di alcun elemento distintivo di un rapporto di lavoro e segnatamente della subordinazione.
In punto di diritto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento seguito dalla Suprema Corte, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere,
secondo cui “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione
della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri
elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di
un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza
probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore
non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del
rapporto” (Cass. civ., Sez. L., 28.09.2006, n. 21028; Cass. civ., Sez. L.,
16.11.2018, n. 29646).
Altresì, giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che ha espresso un principio del tutto applicabile, mutatis mutandis, al caso che ci occupa e secondo cui “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di
un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di
indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione,
la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con
un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è
applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di
coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga
pagina 28 ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità
della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ., Sez. L., 08.04.2015, n.7024);
e, ancora, “Nel caso di saltuarie ed occasionali prestazioni lavorative rese da un
soggetto di fatto inserito come convivente in un gruppo familiare con relativa
comunanza di vita e di interessi, a favore di uno dei componenti dello stesso,
opera la presunzione di gratuità delle prestazioni, e, nel caso in cui le prestazioni
si presentino anche come frammentarie ed episodiche, in assenza di obblighi di
presenza e di orari, deve ritenersi assente la stessa subordinazione” (Cass. civ.,
sez. L., 19.06.2000, n. 8330; cfr. Cass. civ., sez. L., 26.01.2009 n. 1833; cfr. Cass.
civ., sez. L., 16.06.2015, n. 12433).
Nel caso in esame, in particolare, non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto non è stato in alcun modo provato che avesse esercitato un potere direttivo o disciplinare nei Persona_1
confronti di e, per giunta, non è neppure risultato provato che il Parte_1
ricorrente odierno avesse espletato le mansioni di accompagnatore e addetto alla cura della persona, seguendo uno specifico orario di lavoro e dietro la corresponsione di un compenso, tutti elementi che costituiscono indici della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Alla luce del complesso degli elementi indicati, nella vicenda scrutinata, il
Tribunale deve pervenire necessariamente alla conclusione che l'odierno ricorrente non ha assolto all'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa lo svolgimento del proprio rapporto lavorativo con il defunto in concreto, secondo le caratteristiche della Persona_1
subordinazione, anche, per vero, in mancanza financo della allegazione di alcuna reale circostanza utile all'apprezzamento dell'avvenuto esercizio del potere di eterodirezione da parte dell'asserito datore di lavoro.
pagina 29 Per tali ragioni, la domanda proposta da deve essere integralmente Parte_1
rigettata.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Pt_1
deve essere condannato a rifondere e delle spese
[...] Parte_4 Parte_5
del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, calcolate secondo lo scaglione di riferimento, sui minimi tariffari, ad eccezione che per la fase istruttoria, calcolata sui medi tariffari, in ragione dell'attività effettivamente espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere e delle Parte_1 Parte_4 Parte_5
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.569,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 31.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 12.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 31.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4644 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. , nato a [...], il [...], ivi residente, nel vico VIII Parte_1
San Giovanni n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ariosto n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Rossana PERRA e dell'Avv. Stab. , che lo Parte_2
rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in qualità di procuratrice speciale di Parte_3 [...]
nato a [...], il [...], e di nata a Pt_4 Parte_5
San Francisco (Stati Uniti) il 05.08.1991, nella loro qualità di eredi (nudi proprietari)
di nato a [...] il [...] e deceduto in Cagliari il Persona_1
08.05.2020, giusto testamento pubblicato dal Notaio il Persona_2
pagina 1 14.05.2020, rep. n. 16729, racc. n. 8406, elettivamente domiciliati in Cagliari, via
Palomba n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni FARA, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione,
resistenti
3. nata a [...], il [...]; Controparte_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare che il SI. ha prestato attività lavorativa Parte_1
subordinata alle dipendenze del SI. e dal 2 aprile 2013 al 31 Persona_1
dicembre 2018, con mansioni di accompagnatore e assistente alla persona,
inquadrabili nel livello DS del CCNL Lavoratori Domestici;
2. Accertare e dichiarare che il sig. è creditore, nei confronti del Parte_1
ricorrente, della complessiva somma di euro 188.954,29, computata in
applicazione del CCNL invocato, ovvero dell'altra somma, maggiore o minore,
che dovesse risultare in corso di causa, anche in applicazione dei parametri
dettati dall'art. 36 Cost.
3. Conseguentemente e per l'effetto, condannare gli eredi del SI. ER
al pagamento in favore del SI. , della somma di €
[...] Parte_1
188,954,29 ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Nell'interesse dei resistenti:
“In via pregiudiziale:
pagina 2 accertata e dichiarata la totale indeterminatezza della domanda in relazione a
petitum e causa petendi, con contestuale plateale violazione del diritto di difesa,
dichiararne la nullità e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda stessa
con il favore delle spese.
In via principale:
accertata e dichiarata l'attuale carenza di legittimazione passiva in capo agli
eredi (nudi proprietari) dell'asse ereditario complessivo (attività e passività)
relitto in morte del SI per essere eventualmente Persona_1
legittimata passivamente l'usufruttuaria (cui non è stato notificato l'atto
introduttivo del presente giudizio), per l'effetto mandare assolti gli stessi da ogni
avversa domanda.
Con il favore delle spese.
In via subordinata e nel merito:
accertato e dichiarato che nessun rapporto di lavoro subordinato è intercorso tra
il ricorrente ed il SI e che lo stesso ha esclusivamente Persona_1
svolto, a singola richiesta, una sommatoria di prestazioni occasionali per cui è
stato ricompensato con pagamenti in contanti e tramite bonifici oltre che con
benefici accessori, quali la possibilità di partecipare a numerosi viaggi all'estero,
per l'effetto rigettare ogni avversa domanda con il favore delle spese.
In via di ulteriore subordine e nella denegata ipotesi che venga riconosciuta la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo ed il SI Pt_1
previa prova rigorosa delle mansioni dallo stesso Persona_1
effettivamente svolte e degli orari di lavoro, Voglia detrarre dai compensi
eventualmente spettanti, in relazione agli elementi come sopra determinati, tutte
le somme risultanti, in qualsivoglia maniera, come corrisposte dal allo ER
nel periodo dallo stesso indicato. Pt_1
pagina 3 Con il favore delle spese o compensazione integrale delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti degli eredi di al fine di accertare l'esistenza di Persona_1
un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del defunto ER
dal 02.04.2013 al 31.12.2018 e il mancato pagamento di competenze
[...]
maturate in dipendenza del rapporto stesso.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze di invalido al Persona_1
100%, dal 02.04.2013 al 31.12.2018, con mansioni riferibili a quelle di direttore di casa e accompagnatore, livello DS, CCNL lavoratori domestici, totalmente privo di copertura assicurativa e contributiva;
− di avere sempre operato dal lunedì alla domenica, festività comprese, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, impegnato nell'assistenza continua di nonché nell'accompagnamento dello stesso con la propria Persona_1
autovettura, una Toyota Rav-4, munita di pass per disabili intestato allo stesso
ER
− di avere, nell'ultima parte del rapporto di lavoro, prestato assistenza anche a madre di convivente di Controparte_1 Persona_1
quest'ultimo e gravemente inferma;
− di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19; il sabato dalle ore 10 alle ore 13, con riposo domenicale;
pagina 4 − di essersi sempre occupato dell'igiene personale di e, ER
nell'ultimo periodo, anche di quella della di lui madre , degli CP_1
approvvigionamenti alimentari e dei prodotti per l'igiene e la cura della persona,
del ritiro dei farmaci e delle medicine omeopatiche;
− di essersi, altresì, occupato di gestire e coordinare le collaboratrici domestiche e di tenere i contatti con le fisioterapiste e di curare, in maniera diretta e continua, i contatti con , dottore commercialista della Persona_3
famiglia, incaricato di gestire tutte le operazioni con l'erario e del pagamento delle tasse relative ai beni familiari dei resistenti;
− di avere avuto anche comunicazioni quotidiane con , Persona_4
medico di famiglia con il quale si rapportava in merito alle condizioni di salute dei propri assistiti e al quale venivano effettuate le richieste ER CP_1
per visite mediche e terapie farmacologiche;
− che era stata, inoltre, sua incombenza accompagnare e ER
ove fosse stato necessario, in particolar modo, non avendo il proprio CP_1
assistito la gestione da remoto del conto corrente proprio e della madre, presso la
Banca Nazionale del Lavoro;
− di avere, stante l'impossibilità alla deambulazione autonoma da parte di aiutato questi nell'utilizzo della sedia a rotelle e in tutte le operazioni ER
posturali per permettergli di scendere dall'autoveicolo e adagiarsi sulla sedia a rotelle;
− di essere, inoltre, solito accompagnare una volta a settimana ER
presso lo studio medico di , psicologa-psicoterapeuta e, per Persona_5
tre volte la settimana, all'ospedale Brotzu per la dialisi;
pagina 5 − di essersi, specificamente, occupato di condurre presso il ER
reparto dell'ospedale dedicato alla dialisi, di adagiare l'infermo sul lettino per il trattamento sanitario, aspettare tutto il tempo utile per le operazioni di somministrazione, restare reperibile per tutto il tempo di permanenza presso il
Presidio Ospedaliero;
− che, terminato il trattamento, doveva accompagnare a casa, ER
provvedere all'assistenza dello stesso, nonché di , somministrare loro la CP_1
terapia farmacologica, curare la preparazione e la somministrazione della cena;
− che l'attività testé descritta occupava lui ricorrente per almeno 9 ore, dalle 12 alle 21 del martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;
− che, poiché mava viaggiare, lui per tutta la ER Parte_1
durata del rapporto, si era occupato della organizzazione degli spostamenti e in tutte le occasioni, aveva accompagnato l'assistito ovunque questi avesse deciso di recarsi;
− di essere stato, all'uopo, particolarmente utile a vista la ER
propria padronanza della lingua inglese, ricercando e prenotando le strutture sanitarie nei Paesi visitati per i trattamenti di emodialisi (Dubai, New York,
Toronto, Città del Capo, Pechino, Terceira (Isole Azzorre), Lisbona, Barcellona,
Jakarta, Lione);
− di avere, inoltre, accompagnato nei suoi frequenti viaggi a ER
Roma e Milano al fine dello svolgimento di accertamenti medici;
− di avere utilizzato, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, il proprio autoveicolo, essendone il resistente sprovvisto e che, per tale ragione, tra le parti, era stato concordato un rimborso spese mensile di euro 500,00 e, per quanto riguarda, invece, il trattamento retributivo, nonostante numerosi solleciti, il
pagina 6 rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato, poiché e ER
asserendo che, in quel momento, il denaro di cui Parte_6
disponevano era loro necessario per il proseguimento della vita nella loro abituale dimora;
− che, al termine del rapporto, era stato ventilato dai due assistiti CP_1
e che egli stesso sarebbe stato destinatario di un lascito ER Pt_1
testamentario, quale forma di gratitudine per l'assistenza loro profusa;
− che, venuta a conoscenza dell'intendimento dei propri congiunti,
rispettivamente sorella del resistente e figlia della Parte_3
resistente, aveva presentato istanza al Giudice tutelare per la nomina di amministratore di sostegno dei familiari, e nominata amministratore, gli aveva intimato di non presentarsi più presso il posto di lavoro;
− che, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 02.04.2013 e il 31.12.2018, aveva ricevuto n. 4 bonifici per un ammontare totale di euro 22.530,00, segnatamente: il 06.04.2017, l'importo di euro 4.860,00,
il 21.03.2018 l'importo di euro 5.850,00, il 05.04.2018 l'importo di euro 1.960,00
e, il 08.05.2018, l'importo di euro 9.860,00;
− che il rapporto di lavoro era rimasto, per l'intera sua durata, privo della copertura assicurativa presso gli enti previdenziali e di non avere mai percepito la retribuzione dovuta;
− di non avere mai goduto del riposo settimanale e delle ferie e di non avere mai percepito, alla data di cessazione del rapporto, l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto;
− che la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, peraltro, lo aveva privato della possibilità di beneficiare della e la mancata retribuzione, Pt_7
pagina 7 invece, lo aveva privato della possibilità di godere del diritto assoluto a una esistenza libera e dignitosa;
− di essere, pertanto, rimasto creditore della somma di euro 216.554,29, determinata applicando il CCNL per i lavoratori domestici e nello specifico euro
156.781,85 per retribuzioni ordinarie, festive e mensilità aggiuntive, euro 471,14
per indennità di ferie non godute nel corso degli anni, euro 10.960,25 per il TFR
maturato, euro 16.012,36 per il mancato pagamento dei contributi euro CP_2
16.258,69, quale indennizzo per il mancato riconoscimento del diritto a percepire la Naspi, relativamente ai rimborsi dovuti per l'utilizzo della propria autovettura,
sulla base dei km percorsi nel periodo tra il 02.04.2013 e il 31.12.2018, sulla base delle tabelle ACI per il rimborso chilometrico, per euro 27.600,00;
− che, al totale sopra riportato, deve essere decurtata la somma percepita di
22.530,00, per cui permane, pertanto, un credito di euro 188.954,29.
2. e nella loro qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 ER
, si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di
[...]
Parte_1
In specie, essi hanno eccepito:
− di essere carenti di legittimazione passiva in quanto, pur essendo formalmente eredi, essi sono meri nudi proprietari del compendio ereditario, già di proprietà del de cuius, compendio di cui è stato attribuito l'integrale usufrutto a e non possono concretamente contraddire nel presente Controparte_1
procedimento.
Nel merito essi hanno osservato:
− che è falso che avesse prestato attività lavorativa subordinata e Pt_1
continuativa nel lasso temporale indicato e, tantomeno, con le mansioni e con gli orari indicati;
pagina 8 − che dopo i due interventi chirurgici di riduzione della frattura del femore, cui si era sottoposto il 04 ed il 06.04.2013 presso l'Ospedale Brotzu di Cagliari,
si era recato, per la necessaria riabilitazione, presso un Persona_1
fisioterapista indicatogli da una conoscente;
− che, in occasione delle citate sedute, aveva esposto, al ER
predetto fisioterapista, la sua condizione di dializzato, con la conseguente necessità di recarsi, tre giorni alla settimana, presso l'Ospedale Brotzu per l'effettuazione della terapia, evidenziando anche come per tale incombenza dovesse, perlomeno momentaneamente, ricorrere ad un'autoambulanza sia all'andata che al ritorno, non potendo certo, in tale circostanza, utilizzare la
Volskswagen Golf di sua proprietà, veicolo che, fino ad allora, il de cuius aveva abitualmente impiegato per i suoi spostamenti;
− che il fisioterapista gli aveva proposto la possibilità che a occuparsi di questa gravosa incombenza fosse il di lui fratello, ; Parte_1
− che, per molti mesi, l'attività di era stata limitata al solo Pt_1
accompagnamento del de cuius in ospedale nei tre giorni deputati alla terapia dialitica e che si trattava, all'evidenza, di prestazioni occasionali che venivano mediamente retribuite con la medesima spesa che, in precedenza, ER
aveva sostenuto per il noleggio delle ambulanze, ossia circa euro 100,00 per giornata;
− che per tutta la durata del trattamento dialitico (mediamente quattro ore e mezza) era stato assolutamente libero di fare ciò che voleva, anche perché Pt_1
agli (eventuali) accompagnatori dei pazienti non è mai stato assolutamente consentito l'accesso al reparto durante il trattamento;
pagina 9 − che dell'igiene di si è sempre occupata costei da Controparte_1
sola, perlomeno prima della caduta, verificatasi nell'agosto del 2018 e che, allo stesso modo, si era sempre occupata dell'igiene, anche intima, del CP_1
figlio, quantomeno fino all'agosto 2018;
− che, successivamente all'ottobre 2018, dell'accudimento di entrambi si era occupata , che era stata assunta proprio allo scopo;
Parte_8
− che non risponde alla realtà neppure il fatto che, nel periodo indicato nel ricorso, si occupasse dei rifornimenti alimentari dell'abitazione, perché di Pt_1
tale compito si occupava, sistematicamente e con continuità, Parte_3
sorella di e figlia di
[...] Persona_1 Controparte_1
− che il ricorrente non si era mai occupato dell'assunzione e del coordinamento delle collaboratrici domestiche, attività di cui, sino all'agosto del
2018, si era sempre occupata personalmente che seguiva Parte_3
globalmente l'aspetto organizzativo dell'attività domestica dell'abitazione dei due congiunti, madre e fratello, tra loro conviventi;
− che non è vero che si era relazionato con le fisioterapiste ovvero Pt_1
che avesse svolto alcuna incombenza in merito a tale attività terapeutica;
− che la Dott.ssa si recava nell'abitazione di e di Per_6 ER
su incarico del , grazie al CP_1 Parte_9
programma Home Care Premium dell' che era stato predisposto da CP_2
unica referente del;
Parte_3 Parte_9
− che , addetta alle relazioni con i pazienti del Per_7 [...]
, aveva esclusivamente il nome, il numero di telefono e Parte_9
l'indirizzo e-mail della medesima e si era relazionata, Parte_3
esclusivamente, con lei per organizzare e/o modificare logisticamente i piani
pagina 10 terapeutici, così come, d'altra parte, le assistenti sociali del Comune di Cagliari
che interloquivano anch'esse sui medesimi argomenti;
− che pure è falso che si interfacciasse con il tale , il Pt_1 Per_3
quale non era affatto un commercialista, ma un ex dipendente della Pt_10
conoscente di famiglia, che, in virtù delle sue abilità contabili e informatiche, si occupava annualmente della redazione del modello 730;
− che non aveva rapporti quotidiani con il Dott. , né si Pt_1 Per_4
rapportava in alcun modo con lo stesso medico di famiglia in relazione alle visite mediche e alle terapie farmacologiche di;
ER CP_1
− che coniugata con medico primario Parte_3 Per_8
dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, era sempre stata in grado con continuità,
e anche in caso di emergenze, di fornire ai congiunti un pronto ed efficace sussidio medico qualificato tramite il coniuge stesso;
− che le uniche questioni a sfondo sanitario che in realtà erano state oggetto di discussione con si riferivano alle sue accese posizioni contrarie ai Pt_1
vaccini; posizioni per cui cercava assiduamente di fare proselitismo sia con il che con , due soggetti anziani, malati e debilitati, sia ER CP_1
fisicamente che psicologicamente, che nelle vaccinazioni trovavano un validissimo presidio di prevenzione;
− che è falso che avesse accompagnato frequentemente Pt_1
in banca, ma al più, mediamente, al massimo, una volta al mese al ER
fine di ritirare il contante da utilizzare per le spese mensili;
− che, quanto alle difficoltà negli spostamenti di dopo la ER
frattura del femore e i due interventi chirurgici, questi era stato assalito da fobie
pagina 11 più che da vere e proprie limitazioni funzionali e che, per tali articolate fobie post traumatiche, ra in cura presso una psicoterapeuta;
ER
− che, stante la patogenesi della difficoltà di movimento, che ER
era stato perfettamente autonomo sino all'incidente, aveva una più che discreta autonomia di movimento sia fra le mura domestiche, che al di fuori delle stesse;
− che avulsa dalla realtà dei fatti è la narrazione secondo cui, dopo la dialisi, dovesse provvedere all'assistenza di nonché di Pt_1 ER
,somministrare loro la terapia farmacologica e curare la preparazione e CP_1
la somministrazione della cena;
− che aveva accompagnato, almeno per due viaggi all'anno, Pt_1
completamente a spese dello stesso con il solo impegno di ER
accompagnarlo per la dialisi, oltre a numerosi viaggi a Roma e Milano per visite mediche, senza l'impegno dell'organizzazione, svolta sincronicamente da e da (che aveva, per molti anni, Persona_1 Parte_3
soggiornato negli Stati Uniti assieme al marito);
− che sino alla frattura, era stato proprietario di una Persona_1
Volkswagen Golf, che aveva ceduto, nummo uno, a un fratello del ricorrente,
essendosi convinto egli medesimo ovvero essendo stato indotto a ritenere che non avrebbe più potuto guidare;
− che da quella persona fragile e sensibile che era, non aveva ER
voluto che le prestazioni occasionali, di volta in volta effettuate da in suo Pt_1
favore (prestazioni, in ogni caso, assai più limitate e tra loro scoordinate rispetto a quelle inverosimilmente descritte nel ricorso introduttivo), restassero prive di compenso e, pur senza che nessuna delle parti parlasse mai esplicitamente dell'instaurazione di un rapporto di lavoro formale, non aveva mancato mai di far
pagina 12 avere, a colui che considerava più un amico che un conoscente, un segno concreto della sua riconoscenza;
− che, per tali motivi, in un primo periodo (durato cinque, sei mesi) effettivamente aveva versato una somma di euro 500,00 mensili e,
successivamente, dopo che l'ingerenza dello nella vita quotidiana era Pt_1
divenuta sempre più pervasiva, gli aveva erogato mensilmente circa euro
1.350,00;
− che, in tutti questi anni, aveva, inoltre, percepito circa euro Pt_1
2.000,00 per ciascuno dei viaggi all'estero New York (2013), Emirati Arabi
(2014), Cape Town (2014), Canada (2015), Cina (2017), (2017), Per_9
(2018), cui vanno aggiunti quelli in area Schengen, quali le Isole Per_9
Azzorre (2016), (2014, 2015 e 2016) e (2016), ed euro 500,00 ER0 ER1
per quelli, in giornata, a Milano o a Roma;
− che il 02.08.2018 aveva subito un incidente Controparte_1
domestico e il 09.08.2018 con ricorso a firma dell'Avv. Daniele CONDEMI, nella sua dichiarata qualità di procuratore speciale di e Controparte_1
era stato proposto, al Tribunale Civile di Cagliari - Persona_1
Volontaria Giurisdizione, un ricorso (iscritto il 14.08.2018) per la nomina di amministratore di sostegno di e di amministratore da CP_1 ER
individuarsi in 26.4.1971 Cagliari il quale già li accudisce Parte_1
quotidianamente”;
− che il 13.08.2018 in Cagliari, in via Euro n.18, presso l'abitazione di un fratello del ricorrente, il Notaio aveva ricevuto il testamento ER2
pubblico di con cui questi aveva disposto che “il presente Persona_1
testamento revoca ogni mio precedente testamento, in qualunque forma redatto.
pagina 13 Nomino mio erede universale il SI , nato a [...] il 26 aprile Parte_1
1971, ivi residente in [...]n.2”;
− che, nello stesso mese di agosto 2018, si era arrogato il diritto, Pt_1
nonostante il parere contrario di la quale fino a quel Parte_3
momento si era occupata della relativa gestione amministrativo/finanziaria, di licenziare (non si comprende a che titolo e per quale motivo) il personale che materialmente provvedeva all'assistenza di e della madre, Persona_1
sostituendolo con altro di sua fiducia;
− che il ricorrente aveva, inoltre, impedito, alla stessa Parte_3
di entrare nella casa dei congiunti, richiedendole esplicitamente e
[...]
reiteratamente di consegnargli le chiavi della stessa che erano in suo possesso,
preavvertendola che, in difetto, avrebbe provveduto lui alla sostituzione della serratura;
− che il Giudice Tutelare, previa audizione di con Parte_3
proprio provvedimento, il 12.11.2018 aveva decretato l'apertura urgente dell'amministrazione di sostegno, nominando amministratore di sostegno provvisorio l'Avv. Simona VARGIU del foro di Cagliari, la quale, il 29.11.2018,
aveva assunto l'incarico;
− che l'11.12.2018 l'Avv. VARGIU, munito del provvedimento di nomina, si era recato presso l'abitazione di e di Persona_1 CP_1
, ove constatava la presenza anche di particolarmente stupito e
[...] Pt_1
infastidito sia dalla presenza dell'amministratrice di sostegno, che, evidentemente,
dal fatto di non essere stato nominato lui stesso a tale incarico;
− che, dopo un colloquio, di doverosa presentazione e prima conoscenza, con con la madre, l'amministratrice di sostegno era andata via;
ER
pagina 14 − che, immediatamente dopo, , come riferito da Pt_1 Testimone_1
(badante assunta il 28.10.2018), dopo aver inveito contro , le
[...] CP_1
aveva lanciato sul letto, dove la stessa anziana donna era distesa a causa delle sue condizioni di salute, le chiavi dell'abitazione e si era allontanato per non farvi più
ritorno;
− che il 19.12.2018 il Giudice Tutelare aveva, presso l'abitazione, sentito e, in esito a tale colloquio, aveva revocato la nomina, quale Controparte_1
amministratrice, dell'Avv. Simona VARGIU e aveva nominato, quale nuova amministratrice, Parte_3
− che il verbale dell'audizione era stato inviato dal medesimo Giudice,
d'ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e che tale invio aveva, probabilmente, avuto un seguito posto che nel Parte_3
giugno 2019, era stata convocata e lungamente sentita da un Ufficiale di Polizia
Giudiziaria in relazione al complesso delle vicende in argomento;
− che, a seguito dell'assunzione dell'incarico, e su espressa autorizzazione del Giudice Tutelare, aveva ottenuto dalla B.N.L., sede di Parte_3
Cagliari, l'estratto di una polizza vita intestata a , constatando Controparte_1
che i beneficiari risultavano essere, testualmente, in parti uguali, i figli e Parte_3 Persona_1
− che nel febbraio 2020 aveva ricevuto una comunicazione della CP_1
società assicuratrice in cui era stata segnalata una variazione del beneficiario della polizza che, da quella precedente, variava come di seguito: “ Persona_1
100%”;
− che, alla richiesta di spiegazioni, la società assicuratrice aveva inviato una copia di un “modulo di richiesta di cambio beneficiario ed adeguata
pagina 15 verifica”, solo apparentemente firmato da (all'epoca già Controparte_1
beneficiaria di amministrazione di sostegno), con cui l'11.10.2018, due mesi dopo il nuovo testamento di in favore di (per doverosa Persona_1 Pt_1
precisione si specifica che, successivamente, aveva Persona_1
cambiato ulteriori due volte le sue ultime volontà, eliminando totalmente il nome di dai beneficiari delle stesse), era stata operata la variazione dei Pt_1
beneficiari della polizza vita con nomina di stesso quale unico ER
beneficiario;
− che anche tali singolari coincidenze temporali erano state portate alla conoscenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, così
come il fatto che, nonostante le reiterate richieste, la compagnia assicuratrice non aveva mai dato risposta all'esplicita domanda su “chi, quando ed in forza di quale
titolo o qualità abbia richiesto la variazione dei beneficiari della polizza chi
abbia concretamente ricevuto e preso in carico il modulo contenente la richiesta
di cambio del beneficiario e se lo stesso sia stato materialmente consegnato dalla
SIa o da terzi”. CP_1
3. pur avendo ricevuto regolarmente la notifica Controparte_1
dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace nell'udienza del 27.05.2021.
4. La causa è stata istruita con prova per interrogatorio formale, per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con ha lamentato l'omesso pagamento Persona_1
di competenze maturate in dipendenza del rapporto di lavoro.
pagina 16 È, quindi, onere dello provare la sussistenza di tale rapporto e il Parte_1
suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
Nella decisione della presente controversia deve, inoltre, trovare applicazione il principio della ragione più liquida nell'affrontare le diverse questioni giuridiche che vengono in considerazione.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella presente controversia, infatti, si può fare a meno di esaminare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dagli eredi odierni resistenti, essendo del tutto infondate le domande proposte da Parte_1
Nel corso del processo, sono stati, anzitutto, documentalmente provati pagamenti effettuati da madre del defunto Controparte_1 Persona_1
ovvero dallo stesso in favore dell'odierno ricorrente, e, Persona_1
nello specifico, sono stati prodotti copia di un bonifico del 06.04.2017, per l'importo di euro 4.860,00, con nessuna causale;
un bonifico di ER
in favore di del 21.03.2018, per l'importo di euro
[...] Parte_1
5.850,00, con causale “pagamenti lavoro”; un bonifico di Persona_1
in favore di del 05.04.2018, per l'importo di euro 1.960,00, con Parte_1
causale “pagamenti lavoro”; un bonifico di in favore di Persona_1
pagina 17 avvenuto il 08.05.2018, dell'importo di euro 9.860,00 con causale Parte_1
“pagamenti lavoro” (docc. 1-4, prodotti con il ricorso).
Ancora, è stato provato documentalmente che il 09.08.2018 era stato presentato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno sottoscritto dall'Avv. Daniele
CONDEMI, del seguente tenore “[ e ndr.] sono assistiti CP_1 Pt_11
dallo 26.4.1971 Cagliari, il quale già li accudisce quotidianamente, Parte_1
chiedono previa acquisizione del consenso della figlia-sorella , Parte_3
la nomina del signor ad amministratore di sostegno della stessa” Parte_1
(doc. 10, prodotto con la memoria di costituzione).
È, altresì, di evidenza documentale che era stata Testimone_1
assunta da quale colf/badante dal 28.10.2018, in servizio Persona_1
ancora alla data del 17.12.2018, “inquadrata al livello Super del CCNL che
disciplina il rapporto di lavoro domestico [...]. La sua qualifica sarà quella di
Assistente a persone non autosufficienti (non formata). Dovrà svolgere mansioni
di assistenza a persone non autosufficienti e le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. PERSONE CHE
USUFRUISCONO DEL LAVORO PRESTATO: SI e SI.ra Persona_1
Codice Fiscale [...] in regime di Controparte_1 C.F._1
convivenza presso il luogo di lavoro” (doc. n. 25 e 27, prodotti con la memoria di costituzione).
È, altresì, agli atti di causa copia estratto della polizza assicurativa sulla vita di del valore di euro 340.582,18 (n. 0330433 del 27.03.2019), Controparte_1
in cui, dapprima, i beneficiari nominati erano in parti uguali Parte_3
e e, a decorrere dal 18.01.2018, il beneficiario
[...] Persona_1
designato al 100% era stato il solo (docc. nn. 16-17, Persona_1
prodotti con la memoria di costituzione).
pagina 18 È, infine, di evidenza documentale come era stato nominato da Parte_1
suo erede universale con atto notarile del 13.08.2018 (doc. Persona_1
n. 5, prodotto con la memoria di costituzione).
Con riguardo all'asserito impegno del ricorrente, in disparte il dato formale emerso dai citati bonifici, dato che, di per sé, ha un significato ambiguo, non è
emerso dall'interrogatorio formale dello stesso e dalle concordi Pt_1
deposizioni testimoniali, acquisite in corso di causa, che il ricorrente fosse stato assunto da quale lavoratore subordinato con mansioni di Persona_1
accompagnatore e assistente alla persona, inquadrabili nel livello DS del CCNL
Lavoratori Domestici, dal 02.04.2013 al 31.12.2018, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19; il sabato dalle ore 10 alle ore 13, con riposo domenicale.
In sostanza, attraverso l'interrogatorio formale e le testimonianze acquisite, non ha trovato conferma la ricostruzione del rapporto operata dal ricorrente con riferimento all'elemento della subordinazione, agli orari seguiti e alle mansioni asseritamente svolte da Parte_1
In sede di interrogatorio formale, svolto nell'udienza del 22.11.2022, il ricorrente ha ammesso non essere vero che la sua attività di accompagnamento in ospedale per il trattamento dialitico di osse stata estesa per sei mesi, ma “solo ER
per due mesi da aprile fino al compleanno che mi pare di ricordare fosse il 21
giugno” ed essere vero che “per quei due mesi su cui ho prima riferito mi ER
pagava 100 euro per ogni giornata (martedì, giovedì e sabato) in quanto usava la
mia macchina. [...] È vero che io non mi trattenevo in reparto durante il
trattamento, lo accompagnavo e mi recavo a riprenderlo quando mi chiamava lui
o mi chiamavano dal reparto perché non era in grado di sostenere ER
l'intero trattamento”.
pagina 19 Inoltre, ha dichiarato essere vero che “prima dell'agosto 2018 era Parte_1
la ad occuparsi dei pasti e delle necessità domestiche sue e del figlio, CP_1
poteva capitare che dessi una mano quando stava male ad esempio comprando
una pizza o facendo una minestra” e, pure, che con “ avevamo Persona_13
pattuito un importo pari a 1.350 euro mensili, ma lui non mi ha mai versato
niente, soltanto bonifici per il rimborso delle spese della macchina. Dopo un po'
di anni, circa quattro, ha effettuato bonifici paria a euro 12.000,00, 8.000,00 e
4.000,00 così almeno ricordo.
Non è vero che mi ha versato 2000 euro in occasione di ogni viaggio ER
all'estero, mi pagava il viaggio e le spese, qualsiasi cosa.
Non è vero che percepivo 500 euro per ogni viaggio a Roma o a Milano, mi
pagava il viaggio e le spese. Erano viaggi che effettuava per visite mediche [...].
Nel periodo in cui io prendevo il riposo, pagavo di tasca mia la SI.ra Pt_3
affinché accompagnasse il fratello all'ospedale per effettuare il trattamento
dialitico e assistesse la madre, in quanto a lei non davano soldi. Ricordo che le
davo 300 euro ogni volta che partivo, in base alle dialisi effettuate”.
Quanto alla prova per testi, devono considerarsi solo parzialmente conferenti le dichiarazioni della teste sentita nell'udienza del Parte_3
22.11.2022, sorella del defunto e madre degli eredi dello Persona_1
stesso e odierni convenuti, e nonché figlia della Parte_4 Parte_5
convenuta contumace Controparte_1
In particolare, la testimonianza di è, infatti, inficiata da un Parte_3
vizio di attendibilità derivante dallo stretto legame familiare coi convenuti eredi di e, pertanto, assume una rilevanza limitata nella parte in cui Persona_1
costei ha ammesso di sapere, per averlo appreso dal fratello ER
e dalla madre che “Il SI,
[...] Controparte_1 Parte_1
pagina 20 accompagnava mio fratello a far la dialisi presso l'Ospedale Brotzu, il martedì, il
giovedì ed il sabato. Mio fratello mi aveva detto che avevano pattuito un
compenso pari a 100 euro per il tempo necessario per l'esecuzione della dialisi, il
sig. lo accompagnava presso l'Ospedale Brotzu e lo riprendeva dopo Pt_1
l'effettuazione della dialisi. Conosco queste circostanze per averle apprese da
mio fratello e da mia madre ”. ER Controparte_1
Vieppiù, inficiata dallo stretto rapporto di natura familiare è anche la testimonianza di sentito nell'udienza del 02.07.2024, padre degli Per_8
eredi odierni resistenti e e nessuna informazione utile Parte_4 Parte_5
ai fini della decisione è desumibile dalle sue dichiarazioni.
Quanto poi alla testimonianza resa da sentita nell'udienza del Testimone_2
20.06.2023, oculista di costei ha ricordato di avere Persona_1
conosciuto in quanto accompagnava nel mio studio medico il paziente SI. Pt_1
di cui non ricordo il nome. Questo è accaduto tanti anni ma non ricordo ER
quando, in quanto ha frequentato il mio studio oculistico di base almeno ER
una volta all'anno, ma è capitato anche due/tre volte l'anno in quanto affetto da
problemi alla retina, da maculopatia e altre problematiche. Ha frequentato il mio
studio per parecchi anni ma non so precisare quanti, veniva sempre
accompagnato dal sig. ”, soggiungendo, per una sua mera supposizione, di Pt_1
avere sempre pensato che fosse il badante di senza tuttavia Pt_1 ER
aggiungere elementi dettagliati né di luogo, di tempo ovvero di circostanze di fatto ulteriori.
Ancora, la teste (udienza del 02.07.2023), psicoterapeuta Persona_5
del defunto ha riferito di aver visto accompagnare ER Parte_1
presso il suo studio dal 2013 al 2017 e di sapere che tra Persona_1
loro vi fosse un rapporto di lavoro, nonché che “ ha sempre accompagnato il Pt_1
pagina 21 SI. nel mio studio, salvo qualche rara volta perché aveva problemi di ER
salute, così mi era stato riferito dal mio paziente.
Il SI. mi diceva che il SI. era il suo assistente, perché il sig. ER Pt_1
aveva problemi di deambulazione e necessitava di un supporto fisico per ER
deambulare.
Dopo il 2017 non ho più visto il SI. in quanto non poteva più essere ER
accompagnato dal sig. poiché si era concluso il rapporto di lavoro con lui, Pt_1
così mi aveva riferito il mio paziente”.
Altresì, la teste pedagogista, dipendente in un centro di Testimone_3
riabilitazione frequentato da sentita all'udienza del 01.10.2024, ha ER
dichiarato di sapere, pur premettendo di non avere mai conosciuto né , né Pt_1
“che il SI. era paziente del centro perché Persona_1 ER
accedeva ai nostri servizi di riabilitazione a domicilio attraverso il progetto
“home care premium” del Comune di Cagliari di cui sono la referente.
La mia referente era la SI.ra Il servizio prevede che ogni Parte_3
paziente abbia un referente, generalmente un familiare, che svolge la pratica,
prende contatti con il Comune, sceglie la struttura prende contatti con il referente
ovvero in questo caso io e con le assistenti sociali del Comune di Cagliari.
Questo accade quando il paziente non lo può fare direttamente, perché altrimenti
vi provvedono i pazienti stessi.
Per il SI. la referente era la SI.ra che ho incontrato ER Parte_3
personalmente e con la quale ho interloquito.
I progetti sono triennali e ricordo che quello relativo al SI. è stato ER
attivato nel triennio 2017-2019”.
Forti criticità devono essere, peraltro, rilevate in relazione alla deposizione della teste allorquando costei ha affermato di avere talvolta, forse, sentito Per_7
pagina 22 telefonicamente “in quanto assistente del SI. e di poter Pt_1 ER
affermare che fosse “l'assistente” di per esserle stato Pt_1 ER
ricordato da un'altra persona, la teste specificando che costei Testimone_4
“è una mia collega, con la quale qualche giorno fa abbiamo parlato del fatto che
dovessimo prestare testimonianza in Tribunale, non lo avrei ricordato altrimenti”.
Quanto alle attività concretamente svolte da , la teste ha affermato Pt_1 Per_7
di non sapere “dire in concreto quali attività svolgesse il SI. per il sig. Pt_1
e ha puntualizzato di avere utilizzato “il termine assistente in quanto mi ER
è stato suggerito dalla SI.ra ”. Per_6
Per quanto esposto nella testimonianza di Testimone_3 Testimone_4
fisioterapista di e teste di parte ricorrente, sentita Persona_1
nell'udienza del 01.10.2024, deve affermarsi verosimile che costei sia stata informata da ignoti sui capi della prova per testi e che, come visto, si è pure adoperata per far ricordare alla teste di parte resistente che Testimone_3
fosse un non meglio qualificato “assistente” di Parte_1 ER
.
[...]
Per quanto rileva in questa sede, ad ogni modo, al di là della grave prova di inattendibilità della teste , anche costei non ha, comunque, fornito Per_6
dichiarazioni utili al fine della ricostruzione delle mansioni asseritamente osservate da ovvero del suo impegno orario, avendo ella riferito, Parte_1
infatti, che “Nell'abitazione del SI. ho conosciuto il SI . Il SI. ER Pt_1
si era presentato come l'assistente del sig. Non so cosa facesse il Pt_1 ER
sig. perché, quando io mi recavo nell'abitazione del sig. talvolta Pt_1 ER
usciva o comunque ero impegnata nella fisioterapia. Preciso, inoltre, che non
sempre lo incontravo.
pagina 23 Interloquivo per eventuali variazioni di giorni ed orari esclusivamente con il SI.
Per il progetto home care avevo preso contatti con la sorella, perché era ER
stata lei ad attivarlo.
Ricordo che il sig. mi disse che si trovava bene dal sig. anche dal Pt_1 ER
punto di vista economico, e che prestava di assistenza, che non ha però
specificato”.
Infine, deve essere esaminata la testimonianza di medico di base Persona_4
di e di dal 2004 circa al 2019, sentito Persona_1 Controparte_1
nell'udienza del 14.01.2025, il quale ha rammentato di conoscere “in Pt_1
quanto veniva in ambulatorio da me e si occupava di chiedermi le ricette per
conto dei SIg.ri e , portarmi in visione i loro referti, informarmi ER CP_1
se necessitavano di visite domiciliari.
Il SI. si recava nel mio studio quantomeno mensilmente ed io mi recavo Pt_1
presso l'abitazione dei signori almeno una volta al mese. Controparte_3
Non so se il SI. svolgesse altre incombenze per conto dei SIi e Pt_1 ER
, quando io mi recavo presso l'abitazione dei signori, talvolta lo trovavo a CP_1
casa loro, preciso che lui mi avvisava se avevano bisogno di visite domiciliari con
carattere di urgenza, ma in ogni caso io mi recavo da loro anche senza che il SI.
ne fosse a conoscenza. Pt_1
So che capitava che il SI. e il SI. partissero insieme in occasione Pt_1 ER
dei compleanni del SI. capitava che quest'ultimo chiedesse di essere ER
accompagnato a visitare dei luoghi in quanto lui era in carrozzella e non poteva
andarci autonomamente.
Che io ricordi il SI. si sottoponeva alle vaccinazioni e non ricordo che ER
avesse manifestato posizioni contrarie alla vaccinazione. Avendo una patologia
molto grave seguiva le indicazioni degli specialisti.
pagina 24 Non ricordo se il SI. tenesse i contatti con le fisioterapiste del SI. Pt_1
lui era il mio punto di riferimento per le questioni mediche relative a ER
quest'ultimo”.
Dall'esame del complesso delle testimonianze assunte, deve essere, anzitutto,
rilevato che i testi e non sono disinteressati, Parte_3 Per_8
come anticipato e, pertanto, le dichiarazioni rese da costoro risultano certamente inficiate da un vizio inerente alla sussistenza attuale di un interesse contrario
(rapporto di stretta parentela con la parte processuale).
Devono essere considerate coerenti e attendibili, invece, le testimonianze di psicoterapeuta del defunto di Persona_5 ER [...]
, medico di famiglia di , e di Per_4 ER CP_1 Testimone_2
oculista di sebbene costoro, del tutto genericamente, Persona_1
hanno identificato il ricorrente odierno come una sorta di accompagnatore/assistente ovvero di uomo di fiducia di Persona_1
senza fornire dettagli e sfumature tali da consentire l'acquisizione della prova che effettivamente vi fosse tra il ricorrente e il defunto un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Si deve, oltre a ciò, evidenziare che i testimoni sentiti non frequentavano con assiduità e per un tempo continuativo apprezzabile (ossia, quotidianamente o con una certa frequenza settimanale) la casa d'abitazione di e, Persona_1
pertanto, nessuno di loro ha potuto avere, effettivamente, un quadro chiaro e preciso di quale fosse il ruolo di Parte_1
Infine, a cagione della sua condotta processuale ambigua, come sopra descritta e segnalata, la dichiarazione della teste di deve essere Testimone_4
considerata del tutto inattendibile.
pagina 25 In ogni caso, neanche la teste al di là del sopramenzionato ricordo indotto Per_7
dalla teste , ha reso dichiarazioni precise e dettagliate, tali da Per_6
circoscrivere le mansioni svolte da , la sua eventuale subordinazione e Pt_1
l'impegno orario osservato.
Detto in altri termini, il ricorrente si era occupato, per sua stessa ammissione, di svolgere una qualche minima attività di accompagnamento (prevalente) e, talora,
di assistenza, lato sensu intesa, a e essendosi, piuttosto, CP_1 ER
egli introdotto nella vita dei due infermi, assumendo volontariamente la posizione di gerente di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c., tale da instare di essere nominato amministratore di sostegno dei due infermi (cfr. doc. n. 10, prodotto con la memoria di costituzione), dai quali aveva tratto benefici assai più ragguardevoli rispetto all'instaurazione di un rapporto di lavoro, quale essere nominato erede universale il 13.08.2018 di ut supra visto (si evidenzia, Persona_1
altresì, a proposito dei benefici venturi in capo a che Parte_1 ER
, sin dal gennaio 2018, era stato pure nominato beneficiario al 100%
[...]
della polizza sulla vita della madre del valore di euro Controparte_1
340.582,18).
Anche le cospicue dazioni di denaro di ei confronti di , come ER Pt_1
documentalmente provate, sebbene talune effettuate con causale “pagamenti
lavoro”, sono del tutto incompatibili e sproporzionate rispetto a qualsiasi forma di retribuzione, essendo oltretutto pacifico, per essere stato ammesso da che Pt_1
mi pagava 100 euro per ogni giornata (martedì, giovedì e sabato)”, ER
pagamento la cui motivazione era quella per cui “usava la mia ER
macchina”, e non perché questi avesse bisogno della sua assistenza.
L'attività nel complesso svolta dal ricorrente non è neanche lontanamente riconducibile alle attività svolte, di consueto, secondo l'id quod plerumque accidit
pagina 26 (art. 115, comma 2°, c.p.c.), da un badante, il quale, di regola, si occupa dell'intera gamma delle faccende domestiche, ivi comprese le pulizie e il bucato, e della cura della persona e non certo semplicemente di dare “una mano quando
stava male [ ndr.] ad esempio comprando una pizza o Persona_1
facendo una minestra”, con riferimento al periodo antecedente al 02.08.2018 (cfr.,
ancora, le risultanze dell'interrogatorio formale dello ). Pt_1
Quanto al periodo successivo al 02.08.2018, è di evidenza documentale come nella casa di e fosse stata assunta come badante CP_1 ER
convivente (cfr. docc. 25-27, prodotti con la memoria Testimone_1
di costituzione).
Emergono, certamente, inoltre, quale elemento che confligge con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quanto affermato, ancora una volta, da Pt_1
a proposito dei viaggi in cui accompagnava ossia
[...] Persona_1
che quest'ultimo non gli pagava certamente 2.000,00 euro a trasferta, come affermato dai parenti del defunto, quanto piuttosto che il edesimo ER
gli “pagava il viaggio e le spese, qualsiasi cosa”.
Vieppiù, in netto contrasto con qualsiasi prospettiva di subordinazione, è quanto dichiarato da , ancora una volta, nell'udienza del 22.11.2022, e, nello Pt_1
specifico, “Nel periodo in cui io prendevo il riposo, pagavo di tasca mia la SI.ra
affinché accompagnasse il fratello all'ospedale per effettuare il Pt_3
trattamento dialitico e assistesse la madre, in quanto a lei non davano soldi.
Ricordo che le davo 300 euro ogni volta che partivo, in base alle dialisi
effettuate”.
È di tutta evidenza, quindi, che non era mai esistito alcun rapporto di lavoro subordinato tra e il defunto bensì un Parte_1 Persona_1
diverso rapporto di cointeressenza, di rilevanza affettivo-sentimentale (si pensi
pagina 27 soltanto alla nomina dello quale erede universale), non essendo comunque Pt_1
emersa, ai fini che interessano nel presente giudizio, la prova di alcun elemento distintivo di un rapporto di lavoro e segnatamente della subordinazione.
In punto di diritto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento seguito dalla Suprema Corte, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere,
secondo cui “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione
della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri
elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di
un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza
probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore
non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del
rapporto” (Cass. civ., Sez. L., 28.09.2006, n. 21028; Cass. civ., Sez. L.,
16.11.2018, n. 29646).
Altresì, giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che ha espresso un principio del tutto applicabile, mutatis mutandis, al caso che ci occupa e secondo cui “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di
un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di
indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione,
la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con
un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è
applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di
coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga
pagina 28 ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità
della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ., Sez. L., 08.04.2015, n.7024);
e, ancora, “Nel caso di saltuarie ed occasionali prestazioni lavorative rese da un
soggetto di fatto inserito come convivente in un gruppo familiare con relativa
comunanza di vita e di interessi, a favore di uno dei componenti dello stesso,
opera la presunzione di gratuità delle prestazioni, e, nel caso in cui le prestazioni
si presentino anche come frammentarie ed episodiche, in assenza di obblighi di
presenza e di orari, deve ritenersi assente la stessa subordinazione” (Cass. civ.,
sez. L., 19.06.2000, n. 8330; cfr. Cass. civ., sez. L., 26.01.2009 n. 1833; cfr. Cass.
civ., sez. L., 16.06.2015, n. 12433).
Nel caso in esame, in particolare, non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto non è stato in alcun modo provato che avesse esercitato un potere direttivo o disciplinare nei Persona_1
confronti di e, per giunta, non è neppure risultato provato che il Parte_1
ricorrente odierno avesse espletato le mansioni di accompagnatore e addetto alla cura della persona, seguendo uno specifico orario di lavoro e dietro la corresponsione di un compenso, tutti elementi che costituiscono indici della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Alla luce del complesso degli elementi indicati, nella vicenda scrutinata, il
Tribunale deve pervenire necessariamente alla conclusione che l'odierno ricorrente non ha assolto all'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa lo svolgimento del proprio rapporto lavorativo con il defunto in concreto, secondo le caratteristiche della Persona_1
subordinazione, anche, per vero, in mancanza financo della allegazione di alcuna reale circostanza utile all'apprezzamento dell'avvenuto esercizio del potere di eterodirezione da parte dell'asserito datore di lavoro.
pagina 29 Per tali ragioni, la domanda proposta da deve essere integralmente Parte_1
rigettata.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Pt_1
deve essere condannato a rifondere e delle spese
[...] Parte_4 Parte_5
del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, calcolate secondo lo scaglione di riferimento, sui minimi tariffari, ad eccezione che per la fase istruttoria, calcolata sui medi tariffari, in ragione dell'attività effettivamente espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere e delle Parte_1 Parte_4 Parte_5
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.569,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 31.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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