Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03260/2026REG.PROV.COLL.
N. 02050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2023, proposto da
NN LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, Regione Campania, Giunta Regionale Campania Dip.53 Politiche Territ. Dg8 Dir.Gen.Ll.Pp. e Protez. Civile-Uo Dir.13 Genio Civile Salerno, Autorita' di Bacino Regionale della Campania Centrale, Provincia di Salerno, Autorita' Competente per la Vas - Ufficio Valutazione Aziendale Strategica, Settore Territorio Ambientale Ufficio di Piano Comune di Nocera Inferiore, Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, Soprintendenza Bap di Salerno ed Avellino, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Soprintendenza Archeologica della Campania, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), 4 agosto 2022, n. 2193, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. GI CA e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Esposito e Sabato Criscuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. – Con l’appello in trattazione, il sig. NN LA chiede la riforma della sentenza del 4 agosto 2022, n. 2193, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della previsione del piano urbanistico comunale (PUC) del Comune di Nocera Inferiore, contenuta nell’art. 29 delle norme tecniche di attuazione (piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28 luglio 2016), asseritamente applicabile all’immobile di proprietà dell’odierno appellante (costituito – come risulta dalla sentenza appellata - da un rudere di un originario locale di deposito, confinante: a nord con la linea FF SS Napoli – Salerno, ad est e sud con Traversa via Casolla, ad ovest con area urbana).
1.1. - Col ricorso in primo grado, il sig. LA aveva precisato di avere acquistato l’immobile con atto trascritto in data 27 dicembre 2011, nel quale è indicato che l’accesso all’unità immobiliare avviene attraverso un’area urbana di proprietà del venditore, adibita a strada pubblica e verde attrezzato, che il medesimo venditore, come convenuto nei vari titoli edilizi rilasciati, si sarebbe obbligato a cedere gratuitamente al Comune di Nocera Inferiore.
1.2. - Ciò posto, il ricorrente contestava il piano urbanistico sia sul piano procedimentale, con riferimento al rigetto delle osservazioni presentate dal sig. LA avverso la previsione urbanistica ritenuta sfavorevole, sia sul piano sostanziale, nella parte in cui l’area ove insiste il fabbricato dell’appellante e l’area limitrofa di accesso (gravata, come riferito, da una servitù di passaggio pedonale a favore del fondo del ricorrente) è stata catalogata nel Sistema Infrastrutturale (Parte V), come “Riassetto della viabilità locale in attuazione del Piano di Recupero” (disciplinato dal citato art. 29 delle n.t.a., secondo cui « [g] li ambiti individuati, già oggetto di lottizzazioni convenzionate o piani di recupero regolarmente approvati, vanno sottoposti a cura e spese dei soggetti interessati agli interventi di riassetto fisico e/o gestionale tanto degli edifici quanto degli spazi scoperti in conformità delle disposizioni dei citati piani esecutivi» ). In tal modo, il P.U.C. avrebbe indebitamente esteso l’area di previsione per la viabilità pubblica oltre quella di cui all’originario vincolo pattizio del titolo edilizio stipulato con l’originaria società lottizzante (dante causa del ricorrente), vincolo basato peraltro su un Piano di recupero decaduto e quindi (come avrebbe accertato lo stesso T.A.R. sede di Salerno, con sentenza n. 1840/2015 passata in giudicato), non più efficace. In altri termini, il Comune di Nocera Inferiore non avrebbe potuto far rivivere, in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale, un vincolo di natura negoziale inserito nei titoli edilizi a suo tempo rilasciati, caducato per il trascorrere del tempo, riferito a un terzo (la società venditrice) e attinente ad area limitrofa rispetto a quella di proprietà del sig. LA.
1.3. - Il Tribunale amministrativo ha respinto integralmente il ricorso, osservando sostanzialmente che la contestata destinazione urbanistica non comporta la reintroduzione del precedente obbligo di cessione, ma riflette una nuova scelta pianificatoria autonoma e legittima. Anche se il vecchio piano attuativo fosse da considerarsi non più efficace, questo non pregiudicherebbe la possibilità del Comune di imporre una nuova destinazione, funzionale all’interesse pubblico. Il primo giudice ricorda, inoltre, che il ricorrente era perfettamente consapevole, al momento dell’acquisto, dell’esistenza della servitù di passaggio sull’area urbana limitrofa e dell’obbligo – assunto dalla società venditrice – di cedere tale area gratuitamente al Comune. Quanto alle altre censure, il primo giudice rileva come, in sede di esame delle osservazioni la lamentata disparità di trattamento rispetto ad altre osservazioni accolte non è configurabile in materia urbanistica, dove ogni area costituisce un caso autonomo e le osservazioni dei privati non richiedono motivazioni puntuali. Anche l’asserita “ modifica in peius ” della destinazione urbanistica non assume rilievo, perché non esiste un diritto alla conservazione di precedenti previsioni più favorevoli: la pianificazione può mutare nel tempo secondo valutazioni discrezionali dell’ente.
Quanto all’affermazione che la nuova disciplina sarebbe lesiva dello ius aedificandi del proprietario, il T.A.R. ricorda che i proprietari hanno solo una mera aspettativa alle scelte di piano, e che la zonizzazione del territorio implica fisiologicamente limiti e destinazioni imposte nell’interesse generale. Infine, la previsione dell’art. 29 NTA che richiede interventi di riassetto a cura dei privati è ritenuta, allo stato, una disposizione programmatica che non produce effetti immediati tali da incidere sulla validità del piano urbanistico comunale.
2. - Il ricorrente in primo grado, rimasto soccombente, ha proposto appello con unico, articolato motivo, sostanzialmente reiterando le censure del ricorso introduttivo, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
In particolare:
- l’appellante sostiene che l’art. 29 delle norme tecniche di attuazione imporrebbe un vincolo sostanzialmente espropriativo, limitando le facoltà dominicali e imponendo interventi onerosi basati su piani esecutivi ormai decaduti; nessun obbligo di cessione sarebbe opponibile, essendo il Piano di recupero del 1982 ormai inefficace per il decorso di dieci anni dalla sua approvazione, per l’intervenuta prescrizione dell’obbligo e per la mancata trascrizione nei registri immobiliari;
- ribadisce che il suo immobile sarebbe sempre rimasto estraneo alle aree soggette a cessione;
- denuncia errori istruttori e incoerenza rispetto al PRG 2006 che aveva già riclassificato l’area in B1;
- lamenta la disparità di trattamento per la mancata approvazione delle osservazioni presentate, rispetto ad altra osservazione identica che invece è stata accolta;
- richiama il giudicato di cui alla sentenza del medesimo T.A.R. Salerno n. 1840/2015, concernente l’annullamento per difetto di motivazione di un provvedimento dichiarativo della inefficacia di Scia edilizia in sanatoria per lavori di manutenzione straordinaria, a suo tempo presentata dall’appellante, nella quale è stato affermato che «il richiamo all’attuale disciplina urbanistica dell’area interessata (dichiaratamente collocata in zona B1) appare in non chiarita contraddizione con la ritenuta pendenza degli obblighi di cessione riconnessi al previgente piano di recupero n. 14 del 1982 […] » .
3. - Resiste in giudizio il Comune di Nocera Inferiore, chiedendo che l’appello sia respinto.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Cultura, con memoria di stile.
4. – All’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Prima di passare al vaglio delle censure dell’appellante, va premesso che con ordinanza collegiale della Sezione IV, 18 febbraio 2025, n. 1343, è stata disposta una verificazione al fine di «individuare la situazione urbanistica dell’immobile dell’appellante con riferimento al piano di recupero 14/1982, alla variante p.r.g. del 2006 nonché [al] Puc approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28 luglio 2016» ; nonché, per individuare «altri obblighi relativi all’immobile di proprietà dell’appellante, eventualmente previsti da titoli edilizi ivi compresi quelli derivanti dalla concessione n. 23182 del 17 giugno 2008» , rilasciata alla società dalla quale l’appellante acquistò l’immobile in questione (concessione in cui nella quale era previsto l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune un’area urbana – anch’essa di proprietà della società venditrice - adibita a strada pubblica e verde attrezzato, utilizzata per accedere all’immobile dell’appellante).
6. - Dalla verificazione è risultato che l’area ove insiste l’immobile dell’appellante ricade in zona omogenea B2 e non è assoggettabile all’ambito del “Riassetto Ambiti Residenziali in attuazione di piani esecutivi” e nemmeno all’ambito del “Riassetto della viabilità locale in attuazione del Piano di Recupero”. Per cui, secondo il verificatore, sull’immobile dell’appellante non gravano obblighi o vincoli specifici o vincoli urbanistico/edilizi se non quelli derivanti dalle disposizioni conformative dell’art. 16 delle N.T.A. del PUC strutturale 2022, relative alla destinazione urbanistica B2 di appartenenza.
6.1. - Come sostenuto anche dall’appellante, il verificatore ha accertato la completa estraneità della proprietà del SI. NN LA all’originario vincolo di cessione del Piano di recupero caducato e sancito nei vari titoli edilizi rilasciati alla società lottizzante (soggetto terzo).
L’art. 29 delle n.t.a., prevede, infatti, che « [g] li ambiti individuati, già oggetto di lottizzazioni convenzionate o piani di recupero regolarmente approvati, vanno sottoposti a cura e spese dei soggetti interessati agli interventi di riassetto fisico e/o gestionale tanto degli edifici quanto degli spazi scoperti in conformità delle disposizioni dei citati piani esecutivi» ). La norma si riferisce a lottizzazioni convenzionate oppure a piani di recupero ancora efficaci, non a quelli scaduti o inefficaci perché il termine scaduto. In tale prospettiva, considerato (come affermato dallo stesso appellante) che il piano di recupero del 1982 non è più efficace per il decorso del termine decennale e che il verificatore ha comunque accertato che l’area non era prevista fra quelle inserite nel predetto piano di recupero, ne deriva come logica conseguenza che l’area è estranea anche alla disciplina dettata dall’art. 29 n.t.a. del PUC 2016.
6.2. - Ciò precisato, atteso che la questione fondamentale e dirimente posta dall’appellante si traduce nell’asserzione che l’art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PUC 2016 disciplinerebbe anche l’area di proprietà del SI. NN LA, deriva ulteriormente che, accertato che l’area dell’appellante non è destinataria degli effetti prodotti dal citato art. 29, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non sussistendo, allo stato, la lesività dei provvedimenti impugnati, presupposto dell’interesse al ricorso (ricorso che eventualmente potrebbe essere riproposto in caso di successivi atti applicativi adottati dal Comune sul presupposto, che peraltro si è dimostrato errato, che la norma urbanistica in questione coinvolga anche l’area di proprietà dell’appellante).
6.3. - Pertanto, in conseguenza della rilevata inammissibilità del ricorso di primo grado, anche l’appello va dichiarato inammissibile e la sentenza va confermata con diversa motivazione.
7. - Quanto al compenso dovuto al verificatore, appare equo stabilirlo nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, da porre a carico dell’appellante NN LA e dell’appellato Comune di Nocera Inferiore, in parti uguali.
8. - La peculiarità della controversia, dimostrata anche dall’esito del presente grado di appello, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile sia il ricorso di primo grado che l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza con diversa motivazione.
Condanna l’appellante NN LA e l’appellato Comune di Nocera Inferiore, in parti uguali, al pagamento del compenso dovuto al verificatore, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite per il grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU ES, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
GI CA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| GI CA | AU ES |
IL SEGRETARIO