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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott.ssa Francesca Bellafiore Consigliera rel. nel giudizio iscritto al n. 1952/2023 R.G., promosso in grado di appello da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Calogero Marinello (p.e.c.: Email_1
appellante nei confronti di
, P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., NT P.IVA_1
per il tramite della società procuratrice in persona del suo legale rappresentante CP_2
p.t., C.F./P. IVA. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Alaimo P.IVA_2
(p.e.c.: e Giuseppe Cusumano (p.e.c.: Email_2
Email_3
appellata - appellante incidentale
e di
C.F./P.IVA in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Strada, Valentina
Vigliotti e Arturo Pinchetti (p.e.c.: Email_4
appellata allo spirare del termine del 15.4.2025 stabilito per la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso, con contestuale deposito telematico e mandando alla cancelleria per la comunicazione e ogni consequenziale adempimento, il seguente
DISPOSITIVO
1 la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 447/2023 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 13 aprile 2023: i) dichiara l'inefficacia rispetto ad della cessione del Parte_1
contratto di locazione sottoscritta tra e NT Controparte_3
in data 13.11.2015 con conseguente vigenza del contratto di locazione tra NT
e ; ii) dichiara cessata la locazione alla data del 14.3.2016: iii) condanna
[...] Parte_1
a corrispondere a titolo risarcitorio in favore di NT Parte_1
l'importo di € 1.265,00 oltre iva se dovuta, oltre interessi legali dalla data del 14.3.2016; rigetta l'appello incidentale interposto da NT
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1 nonché tra quest'ultima società e Controparte_3 NT
compensa parzialmente, nella misura di 1/2, le spese di entrambi i gradi del processo tra e e condanna tale ultima società a rifondere ad Parte_1 NT
la frazione residua delle citate spese che liquida in complessivi €. 6.000,00 Parte_1
(€. 2.600,00 quale frazione residua per il pregresso grado ed €. 3.400,00 quale frazione residua per il presente grado), oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 16.4.2025
Il Presidente
Giuseppe Lupo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott.ssa Francesca Bellafiore Consigliera rel. nel giudizio iscritto al n. 1952/2023 R.G., promosso in grado di appello da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Calogero Marinello (p.e.c.: Email_1
appellante nei confronti di
, P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., NT P.IVA_1
per il tramite della società procuratrice in persona del suo legale rappresentante CP_2
p.t., C.F./P. IVA. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Alaimo P.IVA_2
(p.e.c.: e Giuseppe Cusumano (p.e.c.: Email_2
Email_3
appellata - appellante incidentale
e di
C.F./P.IVA in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Strada, Valentina
Vigliotti e Arturo Pinchetti (p.e.c.: Email_4
appellata allo spirare del termine del 15.4.2025 stabilito per la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso, con contestuale deposito telematico e mandando alla cancelleria per la comunicazione e ogni consequenziale adempimento, il seguente
DISPOSITIVO
1 la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 447/2023 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 13 aprile 2023: i) dichiara l'inefficacia rispetto ad della cessione del Parte_1
contratto di locazione sottoscritta tra e NT Controparte_3
in data 13.11.2015 con conseguente vigenza del contratto di locazione tra NT
e ; ii) dichiara cessata la locazione alla data del 14.3.2016: iii) condanna
[...] Parte_1
a corrispondere a titolo risarcitorio in favore di NT Parte_1
l'importo di € 1.265,00 oltre iva se dovuta, oltre interessi legali dalla data del 14.3.2016; rigetta l'appello incidentale interposto da NT
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1 nonché tra quest'ultima società e Controparte_3 NT
compensa parzialmente, nella misura di 1/2, le spese di entrambi i gradi del processo tra e e condanna tale ultima società a rifondere ad Parte_1 NT
la frazione residua delle citate spese che liquida in complessivi €. 6.000,00 Parte_1
(€. 2.600,00 quale frazione residua per il pregresso grado ed €. 3.400,00 quale frazione residua per il presente grado), oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 16.4.2025
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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